2
punto di riferimento per sostenere gli interessi dei cittadini
contro l’intervento pubblico nelle loro vite
3
.
Duecento anni più tardi, successivamente alle esperienze
terribili della seconda guerra mondiale, in considerazione
delle drammatiche trasformazioni sociologiche ed
economiche ed alle ripetute violazioni dei basilari diritti
dell'uomo con essa tristemente connesse, i giuristi hanno
riconsiderato la convenienza, e la moralità del "laissez
faire" ponendosi rispetto ad esso se non in modo
apertamente ostile, quantomeno fortemente critico.
Si è assistito così “ad una progressiva inversione di
tendenza, che ha sovente relegato la volontà
nell'archeologia giuridica, nella coeva esaltazione del ruolo
dello Stato”.
4
La dottrina ha incentivato la produzione di progetti volti a
minare le fondamenta dello stato di diritto di impostazione
liberale custodite in particolare dalle codificazioni
civilistiche, aprendo una fase caratterizzata da indirizzi più
o meno “paternalistici” o, comunque, ispirati al pubblico
3
Vedi P.S. ATIYAH “ The Rise and Fall of freedom of contract”,Oxford,1979.
4
E.CALO’, Il ritorno della volontà. Bioetica, nuovi diritti e autonomia privata, Milano, 1999, pp.
172 ss .
3
interesse
5
, destinati ad incidere pesantemente sulla libertà
contrattuale
6
.
Sono ben poche le tracce lasciate da simili prese di
posizione.
La dottrina ha restituito all’autonomia privata il ruolo un
tempo riservatole dalla tradizione
7
e la stessa è tornata a
rappresentare il valore primo attorno al quale sviluppare le
riflessioni dei privatisti in tutti i settori dell'ordinamento
8
.
Il mutamento di prospettiva risulta, per molti aspetti,
legittimato dai cambiamenti che hanno ultimamente
caratterizzato le vicende in senso lato politiche nazionali e
internazionali
9
e il percorso intellettuale di numerosi
esponenti delle scienze sociali non giuridiche: "il crollo dei
regimi del socialismo reale alimenta la crisi del modello
dirigistico dell'economia e riporta in auge, su scala
mondiale, le logiche più efficentistiche che presiedono
all'economia di libero mercato".
10
5
Sul punto è nuovamente d'obbligo il riferimento a N.IRTI., L'età della decodificazione, 3a. ed.,
Milano, 1989
6
A. DI MAJO, op. cit., 1995, p.9.
7
N.IRTI., Codice civile e società politica, Roma e Bari, 1995, pp. 36 et ss
8
A.SOMMA., "Autonomia privata", Riv. dir. civ., 2000, t. II, p.597.
9
BOSANQUET, La rivincita del mercato, Bologna 1990, p.59.
10
G.GRISI, L'Autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell'economia,
Milano, 1999, pp. 74 y ss. Il quale aggiunge: "in parallelo, più si consolida il fenomeno della
globalizzazione, più si manifesta evidente l'impossibilità di ricercare nell'ambito degli Stati
4
In tal senso si suole affermare che il ritorno dell’autonomia
privata si traduce sovente nella “contrattualizzazione” dei
settori dell’ordinamento coinvolti.
Di qui la moderna dottrina della libertà contrattuale, che si
mostra meno sensibile alle valenze emancipatorie e
democratiche dell’ autonomia e appare, piuttosto,
preoccupata di difendere la libertà di poteri, a fronte
dell’”invadenza” dei poteri dello Stato
11
.
Ciò detto i confini della libertà contrattuale sono destinati a
spostarsi, nella direzione della difesa di diritti dei singoli a
fronte del pericolo che, proprio attraverso un rinnovato
esercizio di essa, abbiano subire pregiudizio quegli stessi
diritti ed interessi
12
.
1.2 Sul concetto di “autonomia privata”.
V’è più di un angolo visuale dal quale apprezzare la
valenza del concetto di autonomia privata
13
; il profilo
nazionali soluzioni e risposte adeguate ai numerosi problemi economici e sociali sollevati dallo
sviluppo".
11
A.SOMMA, op.cit., II, p.613.
12
A. DI MAJO, op. cit.,p.9
13
SANTI ROMANO, voce “Autonomia”, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano 1947;
N.BOBBIO, Liberalismo vecchio e nuovo, Torino, 1984, p. 105 ss.; G.CRESSATI, La libertà e le
5
definitorio si specifica a seconda del contesto in cui è
inserito ed analizzato assumendo sulla base dello stesso
svariati significati
14
.
Anche chi è propenso a ravvisare una sostanziale identità
del fenomeno, in quanto aggregato intorno ad un comune
sostrato, non può fare a meno di constatare come
diversamente configurabile sia, nelle diverse situazioni, il
rapporto tra attività privata e ordine giuridico, e diverso il
potere di intervento dell’ordinamento nell’attività privata
15
.
E’ consentito tuttavia, in linea di massima, affermare che
l’autonomia privata è principio attinente ai comportamenti
umani costitutivi di situazioni giuridiche, quale espressione
di libertà nel governo del proprio interesse vuoi con atti
vuoi con attività
16
.
sue garanzie, il pensiero politico di John Stuart Mill, Bologna, 1988; F.GALGANO, La libertà di
iniziativa economica privata nel sistema delle libertà costituzionali, in Trattato di diritti
commerciale, I, Bologma, 1977, p.512.; SPAGNUOLO-VIGORITA, L’iniziativa economica
privata nel diritto pubblico, 1959; G.LOMBARDI, Potere privato e diritti fondamentali, 1970,
p.6; BARATTA, Il principio dell’autonomia contrattuale e i suoi limiti, Dir. e giur., 1952, p.247;
C.M. D’ARRIGO, Autonomia privata ed integrità fisica, Milano, 1999, p.305 ss.; F.ANELLI,
Sull’esplicazione dell’autonomia privata nel diritto matrimoniale, in Studi in onore di P.
Rescigno, vol. II, Milano, 1988, p.15 ss; F.ANGELONI, Autonomia privata e potere di
disposizione nei rapporti familiari, Padova, 1999;G.BONILINI, Autonomia negoziale e diritto
ereditario, Riv. not., 2000; P.BARCELLONA, Intervento statale e autonomia dei privati nella
disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969, p. 181-182; F.COSENTINO, Autonomia privata
e paternalismo del legislatore nella prospettiva dell’analisi economica del diritto, Riv. dir. priv.,
1988, p.500.
14
S. PUGLIATTI, Autonomia privata, in Enc. dir., IV, 1959, p.366-369.
15
G.B. FERRI, Causa e tipo del negozio giuridico, Milano, 1966, p.5.
16
G. OPPO, Sui principi generali del diritto privato, in Riv. dir. civ., 1991, pp. 475-494.
6
L'atto di autonomia dà corpo ad una norma individuale
posta in essere dal consociato e riconosciuta
dall'ordinamento
17
, sicché il riconoscimento dell'autonomia
privata, quale potere di costruire fattispecie giuridiche,
equivale al riconoscimento in capo ai privati di una
posizione eccezionale : quella di contribuire a determinare
l'ambito del giuridicamente rilevante
18
.
In questo senso la concezione di autonomia trova speculare
corrispondenza nel potere del soggetto privato di creare
regole o di incidere sulle regole che lo riguardano
19
.
Su tali basi sembra fondarsi altresì il contributo di Pietro
Rescigno, il quale affronta il problema definitorio, da un
punto di vista soggettivo, qualificando l'autonomia come
"la potestà di darsi un 'ordinamento giuridico" e dal punto
di vista oggettivo come "il carattere proprio di un
ordinamento giuridico che individui o enti si costituiscono
da sé"
20
.
L'autonomia sarebbe esplicazione di volontà, o meglio,
esplicazione della volontà libera e consapevole dell'agente
17
R. SACCO, Autonomia nel diritto privato, in Dig. IV, Disc. Priv., Sez. civ., XII,1987, pp. 48-54.
18
P. BARCELLONA, Diritto privato e società moderna, Napoli, 1996.
19
L. FERRI, L’autonomia privata, Milano, 1959.
7
che, se da un lato è espressione del potere di
autoregolamentazione dei suoi interessi, dall'altro
costituirebbe un criterio di individuazione e distinzione da
ogni entità che, priva di quella qualità, sarebbe da
designare come eteronoma
21
.
La valutazione di tali considerazioni nel campo del diritto
danno luogo al problema dei rapporti tra "volontà"( libertà)
e "norme esterne" alla stessa e da essa non promananti
(autoritarietà), dove queste ultime assumono la valenza di
"limite" all'autonomia privata.
Si comprende allora la necessità di una compiuta disciplina
di tali limiti .
La volontà deve in qualche modo essere esteriorizzata e tale
espressione, come d'altra parte il contenuto intrinseco della
stessa, deve esplicarsi nel rispetto di regole eteronome
miranti a disciplinarne il valido esercizio in funzione di
interessi "superindividuali"
22
.
La determinazione di tali limiti è dunque, da un lato,
disciplina degli strumenti e delle procedure necessarie per
20
P. RESCIGNO, L’autonomia dei privati, Justitia 1967, pp. 3 ss.
21
P.PERLINGERI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1997.
22
R.SACCO, Autonomia nel diritto privato, in Digesto VI, Discipline privatistiche, I,Torino,
1987, pp. 517 ss.
8
creare la regola, dall’altro, è la risposta all’esigenza di una
strutturazione del mercato dove l’autonomia risulta
sacrificata in presenza di ragioni di utilità sociale ed in
presenza di finalità di interesse generale
23
.
In questi termini, al contrario delle apparenze, non è
l’autonomia delle parti il “prius” e i suoi limiti “posterius”,
bensì il contrario.
Il “prius” è la determinazione da parte dell’ordinamento dei
confini entro i quali si preferisce lasciare ai privati una
effettiva discrezionalità di scelta, ed il “posterius” è
rappresentato dal concreto esercizio, entro l’ambito così
tracciato, dei poteri di scelta lasciati ai singoli
24
.
Viene in questo modo introdotto il problema relativo alla
natura originaria o derivata dell’ autonomia privata.
1.3 Il carattere "derivato" dell’autonomia privata
Proprio alla luce delle considerazioni svolte parte della
dottrina a tratto spunto per porre l'accento sul carattere
23
P. CENDON, I contratti in generale, I, Torino, 2000., p.82.
24
P. SCHLESINGER, L’autonomia privata e i suoi limiti, in Giur. It, 1999, pp. 230.
9
"derivato" dell'autonomia privata
25
.
Secondo tale dottrina, detta della "pluralità degli
ordinamenti", la investitura dei privati a darsi regole, a
costituirsi un ordinamento, deriverebbe da
un'autorizzazione della norma statale e, lo stesso negozio
giuridico, dovrebbe essere inteso quale "atto di una volontà
autorizzata dall'ordinamento a perseguire un suo scopo"
26
.
Il carattere derivato dell'autonomia non contrasterebbe,
inoltre, con la sostanza della stessa, anzi, la sola vera
possibile autonomia sarebbe quella degli ordinamenti "non
originari", poichè non avrebbe senso parlarne per quegli
ordinamenti privati, per quelle zone del diritto dei privati,
destinati a non incontrarsi, a non interferire mai con
l'ordinamento statale (o più in generale con un ordinamento
superiore)
27
.
All'autonomia pubblica e privata, che presentano differenze
estrinseche e di contenuto, sarebbe dunque comune un
elemento: il fatto di tradursi l'una e l'altra, in una
25
L.FERRI, op. cit, p.108.
26
P. RESCIGNO, op. cit., p.3.
27
P. RESCIGNO, op. cit, p.5.
10
limitazione che la legge pone a se stessa nel senso di
astenersi dal dettar norme in una certa "zona"
28
.
In questo senso, affianco alla determinazione
dell'autonomia in termini positivi (quale
autoregolamentazione dei propri interessi), ne viene data
una definizione in termini negativi che corrisponde
all'accostamento della stessa con l’immunità personale.
A fronte di tale interpretazione sono state mosse , tuttavia,
alcune critiche.
Claus Wilhelm Canaris
29
sottolineando come nella società di
diritto privato esista un principio fondamentale di
autodeterminazione, cui corrisponde il corrispettivo
principio di autoresponsabilità, giunge alla conclusione per
cui la potestà e la libertà delle parti di regolare i propri
interessi sono espressione e strumento di svolgimento della
personalità individuale.
30
Su tali basi viene rilevato, quindi, come l’autonomia
privata non abbia bisogno di alcune concessioni da parte
28
P.RESCIGNO, op. cit, p.6
29
C.W.CANARIS, Relazione al convegno di Oporto nei giorni 28/30-11-1991 a cura
dell’Universidade Catòlica Portuguese.
30
G. ALPA, Trattato di diritto civile I: storia, fonti, interpretazione, pp. 627 ss.,Milano, 2000
11
dell’ordinamento, ma si sviluppi certamente in modo
originario per proprio conto, come appare particolarmente
evidente quando il ricorso alla tutela giudiziaria sia del
tutto impossibile o, perfino, quando un siffatto ricorso
venga tassativamente escluso dagli stesse parti
31
(quali patti
deliberamene creati e destinati a restare su un piano solo
“d’onore”
32
).
In questi casi l’aspettativa di uno spontaneo rispetto del
patto, pur in assenza di qualsiasi forma di coercibilità, si
fonda su un complesso di ragioni, quali paura di discredito
o l’interesse di coltivare il rapporto anche per il futuro, che
sono, di per sé, più che sufficienti a garantire la puntuale
attuazione dell’accordo.
33
Si può quindi avvertire come il problema relativo alla
determinazione della natura derivata/originaria
dell’autonomia privata può essere prospettato, ed è stato
prospettato, sotto due profili differenti; uno storico e l’altro
logico.
34
Sulla base dell’esperienza storica concreta, non si potrà non
31
R. SCOGNAMIGLIO, voce “Negozio giuridico”, in Enc. Giur. Treccani, XX, Roma, 1990.
32
MARTINI, voce “Gentlemen’s aggrement”, in Digesto Civ., VIII, Torino 1992, 639 e ss.
33
P. SCHLESINGER, op. cit., pp. 229, in Giur. It 1999.
34
S. PUGLIATTI, nozione di “Autonomia privata”, in Enc. del Diritto I, Milano, 1958.
12
riconoscere la posizione preminente assunta
dall’ordinamento statale; sì che tutti gli ordinamenti
assumono, correlativamente, in una posizione di
subordinazione e operano in regime di sfere di libertà
riconosciute e garantite dall’ordinamento dello Stato.
Il secondo è un profilo astratto che si regge sull’ipotesi di
un ordinamento fondato esclusivamente sulla volontà
35
.
1.4 “Autonomia privata” e “autonomia dei privati”
Fino a questo momento si è utilizzata l’espressione
“autonomia privata” senza ulteriori specificazioni,
definendola essenzialmente come la capacità ad
autoregolamentare i propri interessi incidendo sulla realtà
giuridica. Tuttavia per meglio delineare quale sia l’oggetto
di indagine ed evitare fraintendimenti, risulta necessario
elaborare la nozione di “autonomia dei privati”.
36
Si elabora questa seconda espressione perché si vuole
evitare la contrapposizione tra un’autonomia pubblica
35
G. GORLA, Il potere della volontà nella promessa come negozio giuridico, in Riv. Dir.
Comm., 1956, I, pp.18 ss.
36
P. RESCIGNO, op. cit., p. 11.
13
funzionale e un autonomia privata libera, cioè non vincolata
a finalità di interesse generale da perseguire mediante
l’atto.
Con il termine “autonomia dei privati” si pone l’accento
sugli strumenti tecnici posti a disposizione dei soggetti e
del loro modo di operare nel sistema, ma ogni problema
relativo ai fini e a funzioni pubbliche vi diventa estraneo.
L’età dell’autonomia privata viene proprio nel momento del
crollo delle autonomie pubbliche, e proprio dalla fiducia
nell’uomo e nelle sue capacità di organizzare e
regolamentare i propri interessi secondo ragione si è giunti,
attraverso un processo di astrazione e generalizzazione
delle singole manifestazioni dell’autonomia individuale,
alla nozione di negozio giuridico
37
.
L’importanza della distinzione assume rilevanza altresì,
alla luce delle nuove esperienze di autonomia negoziale,
non più individuale ma collettiva.
L’autonomia, in tale caso, è ancora riconosciuta al servizio
di interessi particolari ma è, tuttavia, collettiva nel senso
37
FERRANTE, Negozio giuridico, Milano, 1950.
14
che è attribuita ed è esercitata da gruppi privati, al fine di
soddisfare un bisogno comune
38
.
Si noti, da ultimo, che si ha riferimento, seppur ad interessi
appartenenti ad una collettività, ad interessi che non
possono coincidere con l’interesse generale di tutta la
collettività giuridicamente organizzata, in tale caso
considerando quelle finalità di carattere pubblico che
l’espressione “autonomia dei privati” tende appunto ad
escludere.
1.5 L’autonomia negoziale
Il problema relativo alla determinazione del significato
dell’ “autonomia negoziale” implica, innanzi tutto, la
definizione di negozio giuridico
39
.
La tradizionale definizione, fondandosi sulla constatazione
della insopprimibile libertà dei privati di regolare i propri
interessi, qualifica il negozio giuridico come
“dichiarazione” o “manifestazione” di volontà o come “atto
38
SANTORO-PASSARELLI, Autonomia collettiva,in Enc. dir., 1959,pp 371
39
R. SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli 1950, p 147; G.
STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova 1947..
15
di volontà”; il negozio giuridico diventa in tale ottica lo
strumento attraverso cui l’autonomia privata produce effetti
“riconosciuti e garantiti dall’ordinamento giuridico”
40
.
Ponendosi in tale prospettiva, nella tradizionale sistematica
del fatto giuridico
41
, il negozio giuridico ha finito per
essere contrapposto al fatto o all’atto in senso stretto.
Questi ultimi appaiono come meri presupposti per il
verificarsi, in concreto, di effetti già rigidamente e
preventivamente stabiliti dall’ordinamento
42
, talchè al
verificarsi del fatto o dell’atto non potranno prodursi che
quegli effetti già in precedenza fissati.
Ciò significa che gli effetti saranno ricollegati all’atto una
volta che si sia potuto constatare la volontarietà del solo
atto, senza peraltro, indagare la volontà dell’effetto, la
quale rimane , comunque, irrilevante.
Dall’atto giuridico si verifica una qualificazione in termini
effettuali di taluni accadimenti che trae da una scelta
meramente unilaterale dell’ordinamenti giuridico
43
.
40
P. TRIMARCHI , Istituzioni di diritto privato, Milano, 1998.
41
DE GIOVANNI, Fatto e valutazione nella teoria del negozio giuridico, Napoli, 1958.
42
G. B. FERRI, Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1995.
43
PUGLIATTI-FALZEA, I fatti giuridici, Milano, 1996