5
stato demandato il compito di �attestare� il possesso dei requisiti
richiesti ai fini della partecipazione agli appalti pubblici, sistema
che � subentrato all�iscrizione nel vecchio Albo Nazionale dei
Costruttori. A tal fine, il regolamento prevede che le imprese, in
luogo della semplice iscrizione ad un albo pubblico, per partecipare
agli appalti d�importo superiore ai centocinquantamila euro,
debbano ottenere l�attestazione, dei requisiti richiesti, dalle nuove
istituzioni, le S.O.A., o societ� organismi di attestazione.
Si tratta di societ� costituite ex novo, disciplinate dagli artt.
7, 8 e 9 del regolamento che, esprimendo �il nucleo fondamentale
della nuova disciplina�
3
, vincolano i soggetti, che vogliano
effettuare quest�attivit�, all�adozione del tipo Societ� per Azioni
4
.
Le S.O.A. presentano numerosi punti di interesse per gli
studiosi del diritto commerciale poich�, nonostante l�espressa
definizione, da parte dell�Autorit� per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici
5
, delle S.O.A. come societ� di diritto speciale, che
porrebbe fine alla nostra ricerca, non ci pare possa qualificare
3
Cfr. la relazione di accompagnamento al regolamento, consultabile sul sito
http://www.diritto.it/articoli/appalti/normativa/relaz_reg_qualif.html, del 5 novembre 2000,
pag. 7.
4
Cfr. art. 7, comma 1 del regolamento.
5
Di seguito AVLP.
6
compiutamente gli organismi in questione. Questo, perch�
l�adozione di un determinato tipo societario non comporta la
necessaria applicazione della relativa disciplina
6
. Spetta, perci�,
all�interprete analizzare il nuovo istituto per stabilire se ad esso sia
applicabile (o in quale misura) la relativa normativa.
Per fare questo occorre, preliminarmente, individuare e
descrivere la legislazione dettata per le S.O.A., per poi affermare se
essa sia conforme o meno al sistema codicistico, se essa sia, cio�,
una societ� di diritto comune o di diritto speciale
7
. Questa
domanda, � alquanto importante per l�operatore giuridico che si
trovi a risolvere i problemi di applicazione della costituenda societ�,
anche alla luce delle numerose dispute dottrinali e problemi di
tecnica legislativa che stanno alla base di questa scelta effettuata dal
nostro legislatore
8
.
Quindi, partendo dalla distinzione tra societ� di diritto
speciale in senso stretto e societ� anomale, si esaminer�, prima di
tutto, la specialit� di una societ� del primo tipo e la disciplina ad
6
Cfr. P. SPADA, Dalla nozione al tipo della società per azioni, in Riv. dir. civ., 1985, I, pag. 97.
7
Cfr. C. IBBA, Le società legali, Torino, 1992, pag. 14, G. MARAS�, voce Società di diritto
speciale e società anomale, in Enciclopedia Giuridica Treccani, 1998, vol. XXIX.
8
Ci si riferisce, come si vedr� meglio infra, ai problemi sorti relativamente alla qualificazione
delle S.O.A. data dall�AVLP, dalla possibilit� di �integrazione ermeneutica� fatta dalla stessa,
nonch� dalle forti perplessit� e critiche mosse dal Consiglio di Stato e da autorevole dottrina, in
merito alla scelta di affidare un compito di selezione cos� importante a societ� lucrative.
7
essa applicabile. Successivamente, si effettuer� l�analisi della
societ� anomala, in cosa consista la differenza rispetto alla societ�
di diritto speciale, e s�individuer� la normativa ad essa attribuibile.
Infine, si cercher� di rispondere alla domanda alla base del
presente lavoro, vale a dire se le societ� organismi di attestazione
S.O.A., siano societ� di diritto speciale e se, in caso affermativo, la
loro specialit� vada ricondotta nell�ambito delle societ� anomale o
sia ascrivibile, invece, al campo delle societ� di diritto speciale in
senso stretto.
8
1.1 DALL’ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI ALLE
S.O.A.
La scelta del contraente, cui affidare l�esecuzione dei lavori
pubblici, � tradizionalmente condizionata al preventivo
accertamento della sussistenza di requisiti tali da far presumere
l�effettiva idoneit� dei potenziali affidatari. La verifica di questi
presupposti �, infatti, strumentale all�ottenimento di un corretto
adempimento della prestazione e consente �la scelta del soggetto
che meglio soddisfi l’interesse pubblico e, nel contempo, rispetti il
principio di imparzialità e della par condicio tra gli operatori�
9
.
Gi� con il R. D. del 23 maggio 1924, n� 827 si richiese il requisito
dell�idoneit� tecnica
10
, ma l�inadeguatezza del sistema che ne
scatur� e la necessit� di procedere alla verifica dell�idoneit� delle
imprese, divenute sempre pi� numerose, diedero luogo
all�istituzione, da parte delle amministrazioni, di veri e propri
9
Cfr. C. GUCCIONE e D. GALLI. Il nuovo sistema di qualificazione nei lavori pubblici, Milano,
2000, pag. 11.
10
Gli artt. 67-68 del R. D. del 1924, richiedevano la presentazione, da parte delle imprese, di
un attestato del Prefetto, non anteriore ai sei mesi precedenti il giorno della gara, che
certificasse �la perizia e sufficiente pratica nell�eseguimento o nella direzione di altri consimili
contratti d�appalto di lavori pubblici� nonch� l�esclusione di qui soggetti che, nell�esecuzione
di precedenti lavori, avessero dimostrato negligenza o malafede. Cfr. S. MINIERI La
qualificazione nei lavori pubblici dall’ANC alla certificazione di qualità, Milano, 2000, pag. 5.
9
elenchi di fiducia, privi di valore giuridico e non opponibili a
terzi
11
.
L�utilizzo dei suddetti elenchi diede origine ad un sistema di
selezione delle imprese alquanto disomogeneo, nel quale ciascuna
amministrazione utilizzava propri criteri per la verifica del
potenziale contraente
12
. Per ovviare alla situazione di disparit� di
trattamento conseguenti a tale sistema il legislatore, con la legge del
10 febbraio 1962, n� 57, istitu� l�Albo Nazionale Costruttori, da ora
in avanti ANC, optando, in tal modo, per un sistema che garantisse
un unico livello di verifica della capacit� imprenditoriale degli
aspiranti contraenti e semplificasse la procedura di gara,
prevedendo un solo organo con il potere di porre in essere
accertamenti preventivi validi per tutte le stazioni appaltanti.
Erano tenute all�iscrizione all�ANC tutte le imprese che
intendevano partecipare a gare d�appalto per lavori pubblici di
importo superiore ai settantacinque milioni di lire ed erano distinte
per importi, per categorie e sottocategorie di specializzazione.
11
Dagli elenchi di fiducia si pass� dapprima ad unico elenco a carattere nazionale, che non
divenne mai operativo, ed in seguito, con la l. 30 marzo 1942, n. 511, all�Albo Nazionale degli
Appaltatori di opere pubbliche, che fu poi sostituito e soppresso dalla l. n. 57/62, istitutrice
dell�ANC. Cfr. S. MINIERI, op. cit. pag. 5, D. GUCCIONE e D GALLI. op. cit., pag. 12.
12
Cfr. C. GUCCIONE e D. GALLI, op. cit., pag. 12 e s.
10
L�iscrizione era subordinata al possesso di requisiti
soggettivi (d�ordine generale) ed oggettivi (a carattere speciale)
13
,
che sono stati meglio definiti nel corso degli anni
14
.
Una volta ottenuta l�iscrizione, un�impresa poteva
partecipare a tutte le gare dimostrando solo la vigenza
dell�iscrizione al Registro delle Imprese e quei requisiti morali
attestati dai certificati dei casellari giudiziari, senza dover pi�
esibire ulteriori prove riguardanti la propria idoneit� tecnica. �Era in
sostanza un sistema assai rigoroso nel porre vincoli d�ingresso, ma
notevolmente vantaggioso per gli utenti che, ottenuta l�abilitazione,
hanno visto di molto semplificate le procedure di partecipazione
alle gare�
15
. Il tempo ha, per�, dimostrato l�inadeguatezza del
sistema, dovuta alla staticit� dell�iscrizione e all�assenza di criteri di
determinazione dei requisiti da possedere ai fini dell�iscrizione alle
diverse categorie. La Relazione ministeriale al D. P. R. n� 34 del
2000, ha messo in evidenza come la crisi, il deterioramento del
13
I primi erano: la cittadinanza italiana (o residenza in Italia per gli stranieri), l�assenza di
precedenti e carichi penali e di procedimenti in corso per l�applicazione di misure di
prevenzione, l�osservanza degli obblighi contributivi e fiscali, l�iscrizione alla Camera di
Commercio; mentre i secondi erano rappresentati da: l�idoneit� tecnica, la capacit� finanziaria,
l�attrezzatura tecnica, l�organico medio annuo per le iscrizioni superiori alla classifica ottava.
14
Cfr. il Decreto Ministeriale LL.PP. del 9 marzo 1989, n. 172.
15
Cfr. Relazione al Regolamento di qualificazione, il D. P. R. del 25 gennaio 2000 n. 34, in
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 49 del 29 febbraio 2000,
pag. 1.
11
sistema dell�ANC sia dovuto a ragioni economiche e giuridiche,
spesso intrecciate tra loro:
- il raddoppiarsi il numero delle imprese iscritte all�ANC
16
;
- il crescere delle stazioni appaltanti divenute altrettanti soggetti
qualificatori per le gare di propria competenza
17
;
- il sempre maggior numero di normative comunitarie che hanno
previsto delle vere e proprie fasi di qualificazione, autonome da
quelle previste dalla legge n� 57 del 1962, all�interno delle
procedure di aggiudicazione.
Per ridare all�ANC il valore di strumento di qualificazione
delle imprese, la legge n� 768 del 1986 aveva previsto la periodica
revisione dell�iscrizione da effettuarsi ogni cinque anni. Il
legislatore era per� cosciente che, in ottemperanza alla normativa
comunitaria, il numero dei soggetti appaltanti cresceva e che gli
stessi applicavano autonome forme di qualificazione,
16
All�inizio degli anni settanta le imprese iscritte all�ANC erano circa 20.000, per poi passare
alle 80.000 degli anni ottanta e fermarsi alle 50.000 attuali, numeri altissimi se si considerano
le 5.000 che operano in Germania e le 6.000 della Francia. Cfr. la Relazione al Regolamento di
qualificazione, il D. P. R. n. 34/2000, pag. 1. Cfr. A. BARGONE, Le innovazioni normative in
tema di qualificazione, in Manuale del diritto dei lavori pubblici, a cura di A. BARGONE e P.
STELLA RICHETER, Milano, 2001, pag. 288: �Le imprese italiane hanno una resistenza storica
alle strategie di associazione e cooperazione e spesso conoscono aggregazioni solo di natura
�parentale�, con imprese, cio�, appartenenti ad altri membri della famiglia, che prescindono da
valutazioni in termini di effettiva strategia imprenditoriale e, pertanto, non danno i frutti
sperati�.
17
Si pensi alle innumerevoli amministrazioni pubbliche: gli enti locali, Regioni Provincie e
Comuni, ma anche enti pubblici vari, pi� o meno autonomi ecc.
12
costringendolo ad introdurre, con il D. P. C. M. n� 55 del 1991, un
nuovo strumento normativo, il Bando Tipo, in grado di garantire
l�omogeneit� dei comportamenti nella redazione degli atti di gara e
nella fissazione delle regole di selezione delle imprese
18
. Tale
nuovo sistema di qualificazione era destinato a rinnovarsi gara per
gara senza che formalmente, l�uno prevalesse sull�altro. Questa
�binariet�� ha rappresentato la caratteristica del sistema italiano. La
duplicit� dei sistemi di controllo
19
, ha comportato �una sostanziale
perdita di effettivit� del sistema di qualificazione� attuato mediante
l�ANC e l�iscrizione in quest�albo, che era considerata condizione
necessaria e sufficiente per dimostrare l�idoneit� dell�impresa, �ha
finito per essere un mero elemento presuntivo della sussistenza di
alcune referenze�
20
.
Si � quindi sentita l�esigenza di un nuovo sistema di
qualificazione e, sin dalla sua prima versione, la Legge Quadro sui
Lavori Pubblici, la n� 109 del 1994, ha disposto la soppressione
18
Cfr. C. GUCCIONE. e D. GALLI, op. cit., pag. 16 ss. Cfr. anche la Relazione al Regolamento
di Qualificazione, pag. 1 e s.; nonch� A. CANCRINI, La privatizzazione del sistema della
qualificazione e le S.O.A., in Riv. Trim. App., 2000, n. 3, pag. 460 e s.
19
Uno meramente abilitativo rappresentato dall�Albo, che fotografava lo stato d�idoneit� delle
imprese in quel momento (c.d. Qualificazione potenziale); l�altro direttamente selettivo,
rappresentato dall�Ente appaltante, che verifica l�idoneit� dei concorrenti (c.d. Qualificazione
in atto). Cfr. A. CANCRINI, op. cit. pag. 460.
20
Cfr. la Relazione al Regolamento di Qualificazione, pag. 1 e s.
13
dell�ANC
21
e la sua sostituzione con un nuovo sistema, basato su
autonomi organismi di certificazione di natura pubblica o privata
22
.
In seguito alle modifiche apportate dalla legge n� 415 del 1998,
l�art. 8 della legge n� 109 del 1994 prevede l�istituzione con
apposito regolamento (il D. P. R. n� 25 gennaio 2000 n� 34) di un
sistema di qualificazione
23
unico per chiunque intenda eseguire
lavori pubblici
24
stabilendo che:
a) la qualificazione delle imprese � obbligatoria per gli appalti di
importo superiore ai centocinquanta mila euro;
21
Originariamente fissato al 1� gennaio 1997, � stato poi posticipato con la legge n. 216 del
1995 al 1� gennaio 2000.
22
Cfr. l�art. 14, comma 3, della legge n. 109 del 1994.
23
Cfr. A. ASTAZI, I succedanei dell’ente pubblico nell’epoca delle privatizzazioni –Le società
organismi di attestazione (S.O.A.), in Riv. Trim. degli appalti, 2000, n. 4, pag. 723, che rileva
come �si � mutuata la struttura di base dal sistema dell�Albo nazionale costruttori, in quanto il
modello di qualificazione attuale � articolato su categorie e su una classifica di iscrizione�.
24
Sul punto � intervenuta la Circolare prot. n. 4761 del 17 marzo 2000 della Regione Sardegna
con cui si esclude l�applicazione del regolamento �ai lavori pubblici da eseguirsi in Sardegna
con finanziamenti provenienti, anche solo in parte, dal bilancio regionale�. Si � ricordato come
la sentenza della Corte Costituzionale del 7 novembre del 1995 n. 482/95, relativa alla Legge
Quadro, ne aveva escluso la vincolativit�, anche per le Regioni a Statuto ordinario,
conformemente alla subordinazione della fonte regolamentare, nei confronti della legge statale
e delle leggi regionali emanate ex art. 117 della Costituzione. La circolare giustifica la propria
scelta col fatto che, mentre a livello nazionale il regolamento era necessario per sostituire
l�ANC, soppresso con la legge Merloni (cio� la Legge Quadro n. 109 del 1994), l�albo
regionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito con la legge regionale 27 aprile 1984 n.
13, � ancora attivo e rispetta appieno i principi informatori della legge n. 109 del 1994. Si
precisa che se un�impresa non � in grado di dimostrare la propria iscrizione all�albo regionale
con riferimento agli ultimi cinque anni, durante la fase transitoria di applicazione del
regolamento, �potr� ugualmente partecipare alle gare dimostrando di essere in possesso di tutti
i requisiti previsti dal D. P. R. n. 34 del 2000, a seconda dell�importo dei lavori da appaltare�.
Cfr. R. DAMONTE, Ulteriori chiarimenti sul regolamento di qualificazione in materia d’appalti
pubblici – Commento, in Urb. e appalti, 2001, n. 1, pag. 36; nonch� R. TRAVAGLINI, Il nuovo
sistema di qualificazione di lavori pubblici, in Nuova Rassegna, 2000, n. 23-24, pag. 2584 e s.
14
b) � subordinata al possesso di requisiti d�ordine generale, tecnico-
organizzativi ed economico-finanziari;
c) il nuovo sistema � attuato da organismi di diritto privato, soggetti
ad autorizzazione e sottoposti al controllo da parte dell�AVLP.
Questi nuovi organismi sono denominati S.O.A. (cio�
Societ� Organismi di Attestazione) e �sono costituite nella forma
delle Società per Azioni, la cui denominazione sociale deve
comprendere la locuzione «organismi di attestazione»�
25
.
25
Cfr. l�art. 7 comma 1, del D. P. R. 28 febbraio 2000 n. 34.
15
1.2 SCELTA DEL TIPO SOCIETÀ PER AZIONI
Il Consiglio di Stato ha sottolineato come la devoluzione ad
organismi di diritto privato dell�attivit� di attestazione rappresenti
�una decisiva innovazione rispetto all’attuale normativa incentrata
su una concezione pubblica statuale della qualificazione�
26
. Si �,
cos�, dotato il mercato di una legislazione, anticipatrice degli
orientamenti comunitari, che ha dato contenuto alle c.d. �scatole
vuote�, che ben rappresentavano il mercato stesso
27
Il Governo, alla luce del fallimento dell�A.N.C.
28
, quindi di
una qualificazione di tipo pubblica, ha preferito ispirarsi a quelle
discipline, gi� utilizzate per altri settori di interesse pubblico, che
hanno affidato, con successo, la tutela degli interessi stessi a societ�
26
Cfr. il parere del Consiglio di Stato del 29 novembre 1999, n. 203/99, pag. 3.
27
Cfr. E. MICHELI, Intervento News sui lavori pubblici 7-21 ottobre 1999 in
www.simone.it/appaltipubblici/news. Cfr. A. BARGONE, op.cit., pag. 288 che definisce �scatole
vuote le imprese-non imprese che figurano sul mercato ma che non esistono veramente, nel
senso che non realizzano nulla - non avendone n� i mezzi n� le capacit� - ed, in effetti,
svolgono solo attivit� di intermediazione finanziaria.
28
Cfr. A. BARGONE, op. cit., pag. 289. L�A., relatore dello stesso D.P.R. 34/2000, sottolinea
come la scelta privatistica �trova la sua ratio nella necessit� di abbandonare, in via definitiva, il
modello pubblico di regolazione del sistema di qualificazione, rivelatosi ormai inadeguato.
...l�Albo Nazionale Costruttori ha dimostrato nel corso degli anni tutti i suoi limiti, rivelandosi
incapace di fungere da strumento efficace ed efficiente di qualificazione�.
16
di capitali
29
, in generale e a societ� per azioni in particolare
30
.
L�art. 7, comma 1 del regolamento, con cui � imposto il tipo
societ� per azioni
31
, pu� considerarsi lesivo della libert�,
riconosciuta e garantita dall�art. 41 della Costituzione, che ognuno
ha di scegliere il tipo societario che preferisce e che meglio
risponda alle proprie esigenze. Esso mal si coordina anche con l�art.
2249 c.c.
32
, in base al quale la sola legge ordinaria po� imporre un
determinato tipo societario e solo quando ci� sia richiesto da
particolari attivit� economiche. Per le S.O.A., invece, il tipo S.p.A.
� stato imposto da un regolamento governativo, anche se la legge
29
Cfr. G. BAVETTA, La trasformazione delle Ferrovie dello Stato da ente pubblico a società
per azioni: profili giuridici e problematiche normative�, in Riv. dir. dell’impresa, 1999, n. 1,
pag. 12: �Si � presa coscienza, insomma, che in un certo senso � possibile considerare la
societ� come una struttura correlata all�impresa (pi� precisamente ad un�impresa collettiva):
una struttura organizzativa preordinata per l�esercizio di un�attivit� economica. Da questo
profilo � venuta via via sempre pi� emergendo la neutralità della struttura societaria, la
possibilit� che questa si pieghi in direzioni diverse. Non a caso la societ� � stata accostata �
proprio con particolare riguardo al momento negoziale � al negozio cambiario, rispetto al quale
emerge l�astrattezza della causa, ovvero anche a quel complesso di contratti, per vero assai
numerosi, con causa variabile, �in virt� dei quali talune strutture giuridiche (cessioni del
credito, contratto a favore di terzi, ecc. possono indifferentemente ed a seconda dei casi venire
utilizzate dai contraenti per scopi diversi, come quello di donare, garantire, vendere, dare a
mutuo, ecc.�.
30
Si vedano, ad esempio, il d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174 in materia assicurativa; il d. lgs. 1�
settembre 1993, n. 385 in materia bancaria (artt. 14, lett. a) e 28) e di attivit� finanziaria nei
confronti del pubblico (art. 106, co. 1 e 6); il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo unico
dell�intermediazione finanziaria) in patria di investimenti su base individuale da parte delle
SIM (art. 19, co. 1), di gestione collettiva del risparmio da parte di SGR e di SICAV (artt. 33,
34, co. 1, lett. a)), di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari (art. 61, co. 1; la
legge 24 giugno 1997, n. 156 in materia di fornitura di lavoro temporaneo; il D.M. 1� dicembre
1992, n. 549 per l�assistenza doganale dei CAD.
31
Cfr. G. CECCACCI, Le S.O.A. Società Organismo di Attestazione, Milano, 2001, pag. 104.
32
Secondo il quale �sono salve le disposizioni delle leggi speciali che per l�esercizio di
particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della societ� secondo un
determinato tipo�.
17
quadro parla in modo generico di soggetti di diritto privato, senza
specificazione alcuna
33
.
Proprio la forma societaria commerciale, per�, � stata
fortemente criticata dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza
unificata Stato-Regioni, perch� la natura privatistica della societ� fa
dubitare dell�effettiva indipendenza di giudizio, cui deve ispirarsi
l�intero operato delle S.O.A.. Essa, infatti, come qualsiasi altra
societ� che persegua un fine di lucro, vive all�interno di un mercato
e, per poter sopravvivere, deve soggiacere alle regole che lo
controllano
34
.
Il Consiglio di Stato sottolinea, inoltre, come i compiti di
�mero calcolo e certificazione� attribuiti alle S.O.A. possano essere
meglio assolti da �altre figure consociative di diritto privato�
33
Cfr. il Parere del Consiglio di Stato, cit. pag. 6 per il quale �la scelta di preporre soggetti di
diritto privato al sistema di qualificazione delle imprese, costituisce una scelta del legislatore
che l�Amministrazione non pu� porre nel nulla con la redazione del regolamento di
attuazione�. Preferibile sarebbe stato, ad esempio, indicare una rosa di tipi societari tra cui
scegliere, come � previsto dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che, in materia bancaria, prevede
che si possa scegliere tra societ� per azioni e le societ� cooperative per azioni. Cfr. anche la
legge 23 marzo 1981, n. 91 che impone alle societ� sportive che intendono stipulare contratti
con atleti professionisti la forma S.p.A. o s.r.l.
34
Cfr. il parere del Consiglio di Stato, cit., pag. 9, ove si legge che le S.O.A., in quanto soggetti
di diritto privato, �sono soggette a tutte le dinamiche che animano il mercato�, prima fra tutte
�la concorrenza con tutto ci� che essa comporta, in primo luogo sulla provvista della clientela e
sulle tariffe�.
18
disciplinate dall�ordinamento e � pi� facilmente assoggettabili a
quelle limitazioni� cui dovranno sottostare le S.O.A.
35
.
Con il Consiglio di Stato ha concordato la Conferenza
unificata Stato-Regioni, secondo cui le S.O.A., potendo svolgere
solo attivit� di attestazione, �potrebbero subire un oggettivo
condizionamento dal mercato nel rilasciare attestazioni e
nell�effettuare controlli�, per cui sarebbe stato pi� opportuno che
queste societ�, �per le funzioni loro attribuite, assum[essero] la
forma giuridica di organismi senza fine di lucro�
36
.
Entrambi i pareri sono stati condizionati dall�elaborazione
delle norme europee per la qualificazione delle imprese di
costruzione nelle quali, pur optando per organismi di diritto privato,
si riteneva che questi avrebbero dovuto rivestire la veste di enti no
profit
37
.
35
Cfr. il parere del Consiglio di Stato, cit., pag. 11.
36
Cfr. il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni del 11 novembre 1999, pag. 1.
37
Cfr. A. FERRUTI e A. COSTANTINI, La qualificazione delle imprese negli appalti pubblici,
Roma, 2000, pag. 27.