Premessa
febbraio 1996, data che a ragione è definibile come storica, è
finalmente sorto il registro delle imprese.
Con la sua nascita, si è venuto a consacrare il sistema
soggettivo del diritto commerciale, pur lacunoso ed ancora in
via di formazione.
Gli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nel
disciplinare il registro delle imprese, hanno saputo delineare
la figura dell’imprenditore commerciale e dell’imprenditore
in generale, tenendo conto della più generale definizione
degli articoli 2082, 2083 e 2135, mentre la nuova normativa
si è venuta ad inserire nel contesto codicistico, evitando di
apportarvi la benché minima modifica.
Al fine di comprendere la portata di un istituto
estremamente complesso quale, appunto, il registro delle
imprese, al quale è opportuno premettere, e se ne capirà poi
il perché, l’aggettivo di nuovo, si procederà, in primo luogo,
nel chiarirne la funzione, quindi, onde interpretare le norme
citate, si risalirà nel tempo al metodo con il quale sono state
concepite ripercorrendo la disciplina anteriore al codice del
1942 ed il relativo iter costruttivo, fino ai giorni nostri.
Fatto ciò, ci si soffermerà su di un aspetto
particolarmente importante onde permettere al registro delle
imprese di raggiungere i propri obiettivi, il regime dei
controlli cui è sottoposto ciò che deve essere iscritto o
depositato in esso e che tanto ha fatto discutere, ed ancora lo
farà.
Premessa
Infine, ci si soffermerà sull’esperienza dell’ufficio del
registro delle imprese di Torino, onde chiarire, attraverso
quella che è la pratica quotidiana di chi, nel concreto,
applica la normativa in questione, quali siano gli aspetti
salienti in tema di controlli, ed i relativi problemi.
PARTE PRIMA
IL REGISTRO
DELLE IMPRESE
Capitolo primo
La funzione del registro delle imprese
Sommario: 1 L’esigenza di strumenti di pubblicità nella società moderna. - 2 La
pubblicità legale. - 2.1 La pubblicità dichiarativa. - 2.2 La pubblicità costitutiva. -
2.3 La pubblicità notizia. - 2.4 La cosiddetta pubblicità sanante. - 3 Gli interessi
protetti dal registro delle imprese.
1 L’esigenza di strumenti di pubblicità nella società
moderna.
La pubblicità é uno dei caratteri distintivi del
commercio; la sfera di affari di un commerciante si dirama in
tutta una serie di rapporti dai quali ne ricava la propria
esistenza. La pubblicità, prima di essere richiesta dalla
legge, é imposta dalla pratica stessa del commercio.
Nella pubblicità si individua un aspetto, interamente
economico e mercantile, che la vede come forma di
propaganda diretta ad ottenere dalla collettività la
preferenza nei confronti di un prodotto o di un servizio, ed
un altro, essenzialmente giuridico, individuabile
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese
nell’interesse generale a che determinati fatti giuridici siano
conoscibili
1
da chiunque.
Tutto ciò permette di affermare che la pubblicità ha per
scopo di assicurare ai terzi ed al pubblico l’accesso alle
notizie socialmente importanti
2
(o almeno ritenute tali) sia
su beni, oggetto di diritto, sia su persone, soggetto di diritto;
il registro delle imprese ha come ragione di essere lo
svolgimento della funzione pubblicitaria, intesa come tutela
del diritto dei terzi ad essere informati sulle vicende
riguardanti le imprese
3
.
Tale registro rientra quindi nella categoria degli
strumenti di pubblicità; quanto più una società é complessa
e differenziata, così da rendere difficoltoso l’essere
aggiornati sui fatti e sulle cognizioni tecniche dei vari
settori in cui essa si articola, tanto più si avverte l’esigenza
di mezzi attraverso cui acquisire le necessarie informazioni.
In una realtà giuridica ed economica complessa quale
quella moderna, fondata sulla circolazione della ricchezza,
chi più conosce (o é in grado di venire a conoscenza) meno
sbaglia; la possibilità di avere accesso a notizie, soprattutto
se aggiornate in tempo reale ed ottenute rapidamente,
1
S. Pugliatti, La trascrizione. La pubblicità in generale, in Trattato di diritto civile e
commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1957, pag. 359.
2
M. Macchia, Le sezioni speciali del registro delle imprese, Torino, 1995, pag. 2.
3
E. Bocchini, Trasparenza e pubblicità nell’attività d’impresa, in Atti del XXXIV
congresso nazionale del notariato, Genova, 1994, pag. 321, parla dell’informazione
pubblica come bene pubblico cui corrisponde un diritto pubblico soggettivo
all’informazione.
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese
diventa un vantaggio ed uno strumento di potere
4
, così come
la possibilità di rendere note le proprie notizie.
In altre parole, gli odierni sistemi economici necessitano
di idonei supporti atti a creare e mantenere adeguate
condizioni di chiarezza e certezza
5
nel mercato.
Tali supporti sono individuabili negli strumenti di
pubblicità, presenti sia all’interno che all’esterno del campo
giuridico economico, e possono essere strutturati in due tipi,
anche se presentano sovente tutta una gamma di soluzioni
intermedie:
a) la notizia viene diffusa in modo da raggiungere i
possibili interessati. Si può parlare, in questo caso, di
strumenti di diffusione, quali gli adempimenti di
pubblicazione su determinati periodici
6
;
b) é l’interessato che deve attivarsi per attingere
l’informazione. Si può parlare in questo caso di strumenti di
consultazione, quali gli adempimenti di deposito e
registrazione in archivi a disposizione del pubblico.
Nel primo caso si può dire che é la notizia che si muove
in cerca dell’interessato, nel secondo é il contrario.
E’ evidente che un sistema di pubblicità, dal punto di
vista dell’utente, é tanto più efficiente quanto più comoda ne
4
Gozzani, La trascrizione immobiliare, in Il codice civile, Commentario, diretto da
P. Schlesinger, Milano, 1991, pag. 39, parla di funzione economica della pubblicità
commerciale.
5
E. Bocchini, Pubblicità delle imprese, in Encicl. giur., Milano, 1991, pag. 3.
6
Come la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), il Foglio degli
Annunzi Legali (FAL), e l’Elenco Ufficiale dei Protesti Cambiari.
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese
é la consultazione e quanto più complete, dettagliate ed
aggiornate le notizie che é in grado di fornire.
Affinché uno strumento pubblicitario sia in grado di
fornire notizie con tali requisiti, occorre però che esso sia
alimentato con dati da immagazzinare, e che questi siano
numerosi, dettagliati e tempestivi.
Da un punto di vista generale, sono stati talora
sottolineati i rischi che possono derivare dalla acquisizione e
catalogazione in banche dati di ogni sorta di notizie attinenti
alla vita ed agli interessi dei cittadini, e si é paventato il
sorgere di uno stato mostro, che conosca tutto di tutti: se
conoscenza significa potere, si é detto, conoscenza di tutto
significa onnipotenza e rischio di velleità dittatoriali da
parte di chi custodisce e possiede tali archivi.
In realtà il problema non é tanto sulla opportunità, o
meno, di istituire concentrazioni di notizie, ma sul modo in
cui queste vengano gestite.
L’utilizzabilità pubblica di tali dati, tipica di un regime
democratico, non solo impedisce il crearsi di posizioni di
potere, ma, anzi, facilitando la conoscenza delle notizie utili
per agire nel modo migliore, rende impossibile il loro
accaparramento da parte di pochi privilegiati, costituendo
perciò un ostacolo al crearsi di posizioni dominanti.
Sulla questione é recentemente intervenuta la
cosiddetta legge sulla privacy
7
, la quale dovrebbe avere
7
Con tale termine si suole indicare la L. 31 dicembre 1996, n. 675, avente ad oggetto
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese
fissato principi chiari e certi con i quali qualunque soggetto,
pubblico o privato, in possesso di dati riferibili ad altri
soggetti, deve confrontarsi ed atti ad evitare il verificarsi dei
problemi sopra paventati.
Si può dunque dire che un sistema di pubblicità é
garanzia di libertà e democrazia quanto più esso é efficiente
ed effettivamente accessibile a chiunque lo desideri.
Ciò vale anche e soprattutto per la pubblicità delle
notizie giuridico economiche; ma é stata sollevata talora la
recriminazione che un eccessivo numero di adempimenti
pubblicitari crei intralci agli imprenditori e danneggi
l’efficienza dei traffici economici.
In realtà, se il sistema funziona, sono proprio questi a
trarne vantaggio; é estremamente importante per un
operatore economico, onde evitare di prendere iniziative
errate, sapere con chi contratta, chi é l’effettivo titolare, di
quali mezzi dispone, se é commercialmente corretto, e così
via.
Finora si é considerato il sistema di pubblicità sotto il
profilo del servizio che rende alla collettività, ma vi é anche
un altro servizio, rivolto a colui che chiede la
pubblicizzazione di una notizia.
Infatti, molte volte, il soggetto cui il fatto si riferisce é
il principale interessato a che esso giunga a conoscenza del
pubblico; si pensi alla revoca di un potere di rappresentanza
o al trasferimento della sede dell’impresa; in questi casi é
interesse dell’imprenditore che i terzi entrino in possesso di
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese
tali notizie, tanto più se dalla loro pubblicità conseguano
effetti giuridici.
Il registro delle imprese non dovrebbe dunque essere un
istituto polveroso dove il cittadino viene messo in difficoltà
da un apparato burocratico ottuso e lento, ma dovrebbe
essere concepito come un organo vitale, indispensabile per la
sicurezza e snellezza dei traffici economici.
2 La pubblicità legale.
Accertata quindi l’importanza della funzione
pubblicitaria svolta dal registro delle imprese, ci si può
addentrare nell’esame dei tradizionali tipi di pubblicità
legale, vale a dire la pubblicità notizia (che rende l’atto
iscritto conoscibile ma non incide sulla sua efficacia o
validità, né tanto meno sul suo perfezionamento), la
pubblicità dichiarativa (che rende l’atto iscritto opponibile ai
terzi, incidendo cioè sulla sua efficacia, ampliandone
l’estensione) e la pubblicità costitutiva (che concorre al
perfezionamento dell’atto, o, comunque incide sugli effetti
tra le parti).
Nelle sue linee generali, la classica tripartizione così
operata trova senz’altro applicazione alla pubblicità attuata
tramite il registro delle imprese, riguardo alla quale va però
subito segnalato che la grande eterogeneità degli atti
soggetti ad iscrizione richiede qualche adattamento che
tenga conto delle peculiarità delle singole fattispecie; norma
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese
regolatrice della materia é, oggi, l’art. 2193 del c.c., dal cui
esame conviene dunque partire.
In base ad essa, ciò che è soggetto ad iscrizione, se
iscritto, é senz’altro opponibile ai terzi (si può quindi parlare
di efficacia positiva dell’iscrizione
8
, che attribuisce una
presunzione assoluta di conoscenza); se non lo è, non é
opponibile (salvo provare la sua effettiva conoscenza da
parte dei terzi, efficacia negativa dell’iscrizione
9
, che
attribuisce una presunzione relativa di ignoranza).
Una pubblicità così regolata, ascrivendosi i suoi effetti
al binomio opponibilità ed inopponibilità, é senza dubbio da
classificare come pubblicità dichiarativa.
L’ultimo comma della norma in esame, tuttavia,
aggiunge che sono fatte salve le disposizioni particolari della
legge; ciò permette di concludere che l’iscrizione nel registro
delle imprese ha efficacia dichiarativa, e che eccezioni sono
possibili purché previste da specifiche norme di legge, anche
se non in modo necessariamente esplicito, sicché tali siano in
concreto gli effetti ricollegabili all’iscrizione dovrà essere
ricavato di volta in volta in via interpretativa, e quando non
si accerti e dimostri una diversa efficacia, opererà la regola
della dichiaratività.
8
G. Ragusa Maggiore, Il registro delle imprese, Commentario al codice civile, diretto
da P. Schlesinger, Milano, 1996, pag. 114.
9
F. Ferrara e F. Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, pag. 101.
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese
2.1 La pubblicità dichiarativa.
Preliminarmente, si può osservare che:
a) esistono fatti giuridicamente rilevanti per i terzi pur
se non iscritti;
b) vi sono fatti giuridicamente irrilevanti per i terzi
anche se iscritti;
c) esistono, infine, fatti la cui rilevanza esterna é dalla
legge subordinata alla loro conoscibilità da parte dei terzi, la
quale di regola dovrebbe essere dimostrata dal soggetto
interessato ad opporre i fatti in questione.
Premesso che l’inclusione di un fatto in una delle tre
fattispecie é, ovviamente, il frutto di una scelta operata dal
legislatore, è chiaro che solo in riferimento all’ultima di esse
l’avvenuta o meno iscrizione può svolgere un ruolo sul piano
della rilevanza esterna di un determinato fatto.
Solamente in tale fattispecie, infatti, possono operare i
meccanismi della pubblicità dichiarativa, e ciò permette di
comprenderne appieno il funzionamento; attraverso di essi il
soggetto interessato ad opporre un determinato fatto, é
sollevato dall’onere di provarne la conoscenza o la
conoscibilità da parte del terzo, il che non é una semplice
inversione dell’onere probatorio, rendendo l’iscrizione
irrilevante l’ignoranza del fatto iscritto
10
.
La mancata iscrizione rende non sufficiente la
conoscibilità del fatto non iscritto, imponendo all’interessato
10
S. Pugliatti, op. cit., pag. 421.
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese
che voglia opporlo al terzo di provarne la conoscenza
effettiva da parte di quest’ultimo.
La prima regola giova al titolare della situazione
assoggettata a pubblicità che abbia assolto il relativo
onere
11
; la seconda lo punisce per non averlo adempiuto,
impedendogli di raggiungere il risultato voluto attraverso la
prova della semplice conoscibilità.
Ma la sanzione può cogliersi solo immaginando
dapprima una ideale situazione prenormativa, nella quale
l’opponibilità del fatto in questione - non assoggettato a
pubblicità - potrebbe astrattamente essere subordinata alla
sua semplice conoscibilità, confrontandola poi con la
situazione posteriore all’assoggettamento a pubblicità, nella
quale quel fatto diventa opponibile - qualora non iscritto -
solo se effettivamente conosciuto.
E’ dunque giustificato qualificare il registro delle
imprese quale strumento di opponibilità a disposizione di
determinati soggetti, ed é quindi possibile trarre dal sistema
imperniato su di esso tre principi fondamentali, la cui
ragione comune é quella di riequilibrare, a vantaggio dei
terzi, un assetto d’interessi altrimenti troppo sbilanciato a
favore di coloro che possono giovarsi dell’effetto
dell’opponibilità:
a) il primo é definibile come il principio dell’esclusività
dello strumento di opponibilità, un principio connesso, oltre
11
A. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, contributo alla teoria della
pubblicità, Milano, 1954, pag. 156, definisce l’adempimento pubblicitario con tale
termine.
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese
che alla tutela dei terzi, a ragioni di certezza dei rapporti
giuridici.
Esso postula che, laddove sia istituito un sistema
pubblicitario che preveda uno strumento di opponibilità,
chiunque intenda opporre qualcosa ai terzi deve servirsi
esclusivamente di esso; in particolare, deve adempiere
l’onere (oltre che l’obbligo) di iscrizione nel registro delle
imprese.
In caso contrario non potrà giovargli l’utilizzazione di
altri mezzi di pubblicità, pur in astratto idonei, restandogli
unicamente la possibilità di provare l’effettiva conoscenza e
non la semplice conoscibilità, da parte dei terzi, del fatto in
questione;
b) il secondo, il quale altro non é che un risvolto del
precedente, riguarda il rapporto fra opponibilità e
conoscibilità; la tutela dei terzi esige che ad essi possano
essere opposti solo quei fatti che la consultazione dello
strumento pubblicitario renda loro accessibili.
E’ quindi opponibile solo ciò che é conoscibile; non si
tratta peraltro di relazione biunivoca, perché non tutto ciò
che é conoscibile é anche opponibile, come verrà chiarito più
avanti, e ciò che rende gli atti opponibili ai terzi, perciò, é
l’iscrizione in un registro espressamente qualificato come
pubblico, non solo perché custodito da un pubblico
depositario ma soprattutto perché accessibile a chiunque.
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese
Non trova quindi spazio nel nostro ordinamento la
cosiddetta pubblicità di fatto, basata sulla volontà del
privato e non affidata a soggetti pubblici;
c) il terzo principio é quello della tassatività delle
iscrizioni; affinché la conoscibilità non sia meramente
teorica, occorre che i terzi sappiano in quali casi dovranno
consultare il registro delle imprese onde non vedersi opporre
atti non conosciuti o conoscibili.
Occorre, cioè, la predeterminazione legislativa degli atti
la cui opponibilità é governata dai principi della pubblicità
dichiarativa, il che comporta che nel registro possono
iscriversi solamente quegli atti e non altri; ad eventuali
iscrizioni atipiche non può essere riconosciuta efficacia
dichiarativa ma, tutt’al più, un’efficacia meramente
informativa.
2.2 La pubblicità costitutiva.
La legge può attribuire all’iscrizione nel registro delle
imprese effetti costitutivi; raramente ciò avviene in modo
esplicito, spettando quindi all’interprete il compito di
identificare le fattispecie in cui la pubblicità va al di là della
mera efficacia dichiarativa.
12
S. Tondo, Per un registro delle imprese, in Foro it., 1993, pag. 129.