2
tutto campo tra i maggiori gestori che ha portato poi anche all’
abbassamento delle tariffe telefoniche per la navigazione.
Un secondo fattore è il sensibile abbassamento dei costi per l’
acquisto di un personal computer, favorito anche dagli incentivi
governativi per gli studenti.
A fronte della diffusione crescente di Internet e del suo vasto
utilizzo, sono sorte e sorgono quotidianamente delle questioni
giuridiche, il legislatore comunitario e nazionale è sempre più
sollecitato ad adeguare la normativa esistente alle nuove
problematiche.
In particolare la problematica dei contratti informatici ha assunto
rilevanza preminente, in concomitanza con l’estendersi del
fenomeno dell’utilizzazione degli strumenti informatici quali mezzi
di formazione del consenso; un numero sempre crescente di
transazioni trova il suo luogo naturale in Internet.
3
Nell’ambito della categoria dei contratti informatici
1
è possibile
distinguere quelli in cui i prodotti informatici sono l’oggetto del
contratto, da quelli conclusi a mezzo di strumenti informatici.
Tra questi ultimi è possibile distinguere i contratti a conclusione
informatica (nei quali le stesse manifestazioni di volontà viaggiano
su supporti telematici), da quelli ad esecuzione informatica, nei
quali il computer è strumento di esecuzione dell’accordo (si pensi ai
trasferimenti elettronici di fondi)
2
.
In questa sede si cercherà di limitare l’indagine ai soli casi di
conclusione informatica dell’accordo, allo scopo di valutare come
incida il peculiare mezzo di trasmissione delle volontà sulla
disciplina generale del contratto di compravendita.
Deve essere sottolineato che l’utilizzo di simili strumenti non
influenza la configurazione giuridica del contratto di
1
Di Salvatore, Nascita e profili dei contratti informatici, in Nomos, 1996, pag.
515; Alpa, L’applicazione delle tecnologie informatiche nel campo del diritto,
Dir. inf. informat., 1996, pag. 515; Franceschelli, Disciplina generale del
contratto e computer, in La civiltà italiana dagli anni ’50 ad oggi tra crisi
dogmatica e riforme legislative, Milano, 1991.
2
Borruso, Computer e diritto, Milano, 2000; Florindi, Il contratto digitale, Dir.
Inf. Informat., 1999, pag. 1035.
4
compravendita, esso resta tale anche se questa viene conclusa in
Internet
3
.
Le problematiche attengono, invece, alla formazione del consenso,
in quanto, in tali fattispecie, proposta e accettazione, trasmesse in
rete, viaggiano in uno spazio virtuale e diventa arduo individuare il
tempo e il luogo dove esse si incontrino.
Numerose sono le questioni che vengono in rilievo in tali ipotesi di
conclusione del contratto, dall’imputabilità della volontà e relativi
vizi, al processo di trasmissione della stessa ed eventuale errore
ostativo; dal tempo e luogo di conclusione del contratto, alla
connessa tematica della legge applicabile al rapporto, ma anche le
questioni inerenti la tutela del consumatore ed il suo diritto di
recesso.
3
Torrani e Parise, Internet e diritto, Milano, 1997; Ballarino, Internet nel
mondo della legge, Cedam, Padova, 1998; Nespor, Internet e la legge, Milano,
1999.
5
Ciascuna di tali questioni sarà approfondita in seguito, unitamente
ad un approfondimento sulle caratteristiche e potenzialità di
Internet.
Prima di entrare nello specifico della vendita in Internet e delle sue
problematiche è necessario fare una breve panoramica sull’istituto
della compravendita, sulle sue caratteristiche e sugli elementi
essenziali di questo tipo di contratto
4
.
La vendita è un contratto bilaterale, intercorrente fra uno o più
venditori ed uno o più compratori.
Resta un contratto bilaterale, perché formato da due parti, anche se
ad essa partecipano più di due persone, come venditori o come
compratori, le quali costituiscono un’unica parte venditrice o
un’unica parte compratrice
5
.
4
Senza pretese di completezza faccio nota di alcuni tra i maggiori scritti
monografici generali, dedicati alla vendita: Allara, La vendita, Torino, 1958;
Bianca, voce “vendita (diritto vigente)”, in Noviss. Dig. it., XX, Torino, 1975;
Degni, La compravendita, Padova, 1939; Romano, Vendita. Contratto
estimatorio, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da Grosso e Santoro
Passarelli, Milano, 1960; De Martini, Profili della vendita commerciale e del
contratto estimatorio, Milano, 1950.
5
Galgano, Vendita, Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, vol. XLVI, 1993,
pag. 484.
6
Tra i contratti di alienazione diretti a realizzare uno scambio di
beni, il più diffuso nella pratica degli affari è sicuramente la
compravendita.
Risulta anche il più rilevante fra tutti gli schemi contrattuali
(nominati e innominati), sia per la rilevanza della sua funzione
economica, sia, ancora, infine, per la ricchezza e la varietà di
atteggiamenti, di sottospecie, di clausole e di regole che presenta.
La compravendita è disciplinata fondamentalmente dal codice civile
(art. 1470-1547); è inoltre contemplata o, secondo i casi, regolata,
in relazione a profili particolari, da numerose leggi speciali e da
disposizioni di altri codici.
La definizione legislativa è contenuta nell’art. 1470 c.c.: “La
vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il
corrispettivo di un prezzo”.
Quanto all’espressione “altro diritto” va intesa nel senso più esteso:
può essere vendita anche la cessione di un contratto, che
7
probabilmente non è il trasferimento di un diritto, ma della più
complessa situazione di contraente o parte di un contratto
6
.
In tal modo il legislatore del 1942 ha superato le ambiguità
normative e i contrasti dottrinali originati dal sistema previgente,
nel quale, accanto a norme che sembravano presupporre la natura
squisitamente obbligatoria di tale contratto, esistevano norme che
invece ne presupponevano l’efficacia traslativa
7
.
Venute meno le incertezze del passato, nessuno dubita più, anche
alla luce della disposizione di carattere generale di cui all’art. 1376
c.c.
8
, nel quale viene enunciata la regola del consenso traslativo, che
la vendita dia luogo ad un contratto consensuale e traslativo.
Consensuale in quanto si perfeziona con il realizzarsi dell’accordo
delle parti, senza bisogno della consegna della cosa, della iscrizione
6
Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. II, Cedam, Padova, 1993, pag. 3.
7
Luminoso, La compravendita, Giappichelli, Torino, 1998, pag. 2.
8
L’art. 1376 c.c. recita : “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa determinata, la costruzione o il trasferimento di un
diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si
trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente
manifestato”.
8
in pubblici registri
9
o del pagamento di un prezzo, traslativo in
quanto produce sempre il trasferimento del diritto e mai
un’obbligazione di dare in senso tecnico a carico del venditore,
ossia di compiere un successivo negozio di trasferimento del diritto
in favore del compratore (come invece prevedono i sistemi di diritto
tedesco).
Il negozio con cui gli interessati, nel predisporre un assetto di
interessi che contempla lo scambio di una cosa contro il prezzo,
convenissero il sorgere di un mero obbligo di compiere un distinto
atto traslativo del diritto, verosimilmente sarebbe da ammettere, ma
non potrebbe essere ricondotto allo schema legislativo della
vendita, poiché difetterebbe, appunto, di uno dei suoi effetti
giuridici essenziali, ossia l’effetto traslativo.
La questione riveste un particolare rilievo ai fini della costruzione
del preliminare di vendita c.d. ad effetti anticipati, che, con molta
9
Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, Obbligazioni e
contratti, Torino, 1989, pag. 307.
9
probabilità, integra un tipo contrattuale innominato avente uno
schema funzionale analogo a quello della vendita, ma realizzantesi
attraverso una sequenza procedimentale scandita dalla presenza di
un contratto ad effetti puramente obbligatori (dal quale, oltre alle
obbligazioni di consegna della cosa e di pagamento del prezzo,
sorge l’obbligazione di compiere un atto di puro trasferimento del
diritto) e di successivo contratto traslativo di esecuzione del primo,
cosiddetto con causa esterna
10
.
Seguendo la terminologia del codice, deve dirsi che la vendita è un
contratto ad effetti reali, ossia un contratto nel quale l’effetto
traslativo non è intermediato da un precedente effetto (strumentale)
di natura obbligatoria, ossia da una obbligazione di dare in senso
tecnico
11
.
10
Lener, Contratto “preliminare”, esecuzione anticipata del “definitivo” e
rapporto intermedio, in Foro it., 1977, I, pag. 669; De Matteis, La
contrattazione preliminare, Nuova giur. civ comm., 1989, II, pag. 427.
11
Gorla, La compravendita e la permuta, in Trattato di dir. civ., diretto da
Vassalli, Torino, 1937.
10
L’effetto traslativo, di norma, è cronologicamente immediato, si
verifica cioè automaticamente al perfezionarsi dell’accordo
contrattuale; vi sono tuttavia ipotesi nelle quali il trasferimento è
eventuale ed è rinviato al verificarsi di altri (determinati) fatti od
atti.
Anche in siffatte ipotesi (di vendita ad efficacia traslativa mediata)
il contratto integra uno schema negoziale traslativo, rimanendo
perciò netta, anche in questi casi, la differenza con la vendita
(essenzialmente obbligatoria) degli ordinamenti di area germanica e
con la vendita romana.
Anche in relazione alle ipotesi di vendita obbligatoria deve quindi
parlarsi di contratto ad effetti reali
12
.
Alcuni autori riservano tuttavia questo nome ai soli contratti con
effetti traslativi cronologicamente immediati.
12
Gazzara, La vendita obbligatoria, Milano, 1957; Luminoso, I contratti tipici
e atipici, I, nel Trattato di dir. priv. dir. da Iudica e Zatti, Milano, 1995, pag. 3-
190.
11
Emerge dalla definizione legislativa sopra ricordata che la vendita è
contratto non solo a titolo oneroso, ma anche a prestazioni
corrispettive, costituendo l’attribuzione traslativa la
controprestazione dell’attribuzione pecuniaria e viceversa.
Gli elementi essenziali della vendita coincidono con i requisiti
scanditi, per il contratto in genere, dall’art. 1325 c.c. : accordo delle
parti, causa, oggetto e forma.
Il consenso deve vertere sul diritto che s’intende trasferire e sul
corrispettivo prezzo.
Il perfezionamento dell’accordo segna anche il trapasso della
titolarità del diritto
13
.
Elemento essenziale della vendita, come di ogni contratto, è
l’accordo delle parti che, nel caso di specie, si realizza con il
consenso manifestato dal venditore e dal compratore sulla cosa o
sul diritto che s’intende trasferire e sul prezzo.
13
Macario, Vendita, Enciclopedia giuridica, Treccani, Roma, 1994, vol.
XXXII, pag. 5.
12
Bisogna poi sottolineare che, data la natura consensuale del
contratto di vendita, l’accordo, come elemento essenziale, segna di
norma anche il momento in cui si determinano gli effetti traslativi
del contratto stesso
14
.
La causa della vendita è nello scambio di un bene verso il
corrispettivo pecuniario.
Si realizza una duplice funzione economica: da un lato la
circolazione dei beni, più in generale, dei diritti; dall’altro la
circolazione del denaro.
Sotto questo aspetto si coglie la differenza fra oggetto e causa della
vendita, che sono fra loro in rapporto da mezzo a fine.
L’oggetto consiste nelle cose mediante le quali si attua la funzione
economico-sociale della vendita.
14
Ferri, La vendita, nel Trattato di dir. privato, diretto do Pierto Rescigno,
UTET, Torino, 1998, p. 494.
13
Si parla di causa quando si considerano le cose dedotte in contratto
nel loro rapporto di corrispettività; si parla di oggetto quando le si
prende in considerazione separatamente
15
.
Oggetto del contratto di vendita non è il trasferimento del diritto,
ma è il diritto oggetto del trasferimento, nonché la somma di denaro
che ne costituisce il prezzo; a questo proposito il linguaggio
legislativo è alquanto incerto: per gli art. 1376 e 1378 c.c. oggetto
del contratto è il trasferimento del diritto; per l’art. 1377 c.c. è
l’oggetto del trasferimento
16
.
Per la forma come elemento essenziale del negozio giuridico
(art. 1325 c.c.) vigono in materia di compravendita i principi
generali fissati dal codice civile per il contratto.
Così, ad esempio, per quanto riguarda il contratto preliminare o la
forma convenzionale o per la procura a vendere o acquistare,
15
Galgano, Vendita, op. cit., pag. 486; Cottino, Diritto commerciale, II, 2,
Contratti commerciali, Padova, 1996.
16
Un tempo si parlava del primo come dell’oggetto immediato e del secondo
come dell’oggetto mediato del contratto.
14
trovano piena applicazione il dettato rispettivamente, degli art.
1351, 1352, 1392 e 2821 c.c.
Una distinzione di fondo è tuttavia necessaria tra il regime cui è
sottoposta la vendita degli immobili o dei diritti immobiliari, per i
quali vige il principio dell’atto scritto (art. 1350) e quello cui è
sottoposta la vendita dei mobili per la quale il principio della libertà
delle forme, trova, in via generale, applicazione.
Vigono tuttavia anche per i mobili, talune forme particolari che
derogano al principio generale della libertà delle forme (art 1543
c.c.)
17
.
17
Ferri, La vendita, nel Trattato di dir. privato, op. cit., p. 485; Contursi Lisi,
La compravendita, Giur. sistematica, Torino, 1985; Capozzi, Dei singoli
contratti, Milano, 1988.
15
Introduzione
In questa introduzione, dopo un breve accenno alle origini ed alla
storia di Internet, viene fatta una breve panoramica sul
funzionamento della rete, naturalmente senza entrare nello
specifico, al fine di dare una sommaria definizione di taluni dei
termini tecnici che si incontrano con maggiore frequenza.
Nei primi anni sessanta il Ministero della difesa americano avviò un
progetto di ricerca che aveva il fine di preservare le
telecomunicazioni in caso di guerra nucleare.
Per la realizzazione di questo progetto venne istituita l’agenzia
governativa ARPA, che coordinava e finanziava la ricerca nel
campo delle telecomunicazioni militari.
L’ARPA viene istituita da Eisenhower nel 1958 ed è un acronimo
che significa Advanced Research Project Agency
18
.
18
Di Nardo, Internet. Storia, sociologia e tecnica, Torino, 1999; AA.VV.,
Frontiere di rete, Laterza, Bari, 2001.