I delitti contro la personalità individuale -2-
La formulazione dell’art. 23, tenuto conto del principio di
eguaglianza consacrato dall’art.3, presuppone l’equiparazione
dello straniero al cittadino: lo stato protegge qualsiasi individuo
in quanto persona, se ed in quanto si trovi in territorio italiano,
incriminando quelle condotte che lo riducono ad oggetto di
contrattazione.
Questo preciso impegno deriva dagli artt. 2 ( la Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo) e 3 comma
2° ( è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana).
In particolare l’articolo 2 consacra una fondamentale
impostazione personalistica che funzionalizza lo Stato stesso alla
massima tutela dei singoli (di tutti i singoli) in ogni settore in cui
essi svolgono la loro personalità .
L’articolo 2 Cost., quindi, rovescia l’ottocentesca priorità dello
Stato (recepita e potenziata dal fascismo) e identifica nella
persona umana il valore-base del sistema positivo, destinato ad
I delitti contro la personalità individuale -3-
operare non solo nel rapporto fra Stato e singolo, ma anche nella
determinazione dei modi e dei fini dell’articolazione
democratica cui si ispira l’organizzazione dei pubblici poteri.
1
Approfondendo l’indagine, poi, gli artt. 31 e 32 Cost., affermano
la necessità di proteggere l’infanzia e la gioventù e di tutelare la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, proprio perché le pratiche di sfruttamento e di
mercificazione dell’uomo, ed in particolar modo nei bambini,
compromettono in modo irreversibile l’armonioso sviluppo della
personalità e la realizzazione dell’individuo nella società.
Il tema della libertà propone molteplici spunti di riflessione
nell’ambito del diritto costituzionale, essi vanno da aspetti
strettamente concettuali e tecnici ad una valutazione di fondo del
rapporto tra l’individuo, l’autorità e la società in termini
chiaramente politici.
1
Amato “Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale”, Milano 1967, p.304
I delitti contro la personalità individuale -4-
Questa attenta valutazione si focalizza essenzialmente su come
debba atteggiarsi la libertà; semplicemente come facoltà di scelta
fra più comportamenti, come status preliminare della persona,
ovvero come vero e proprio diritto soggettivo.
2
La connessione tra il momento politico e il momento
costituzionale comporta due rilievi essenziali:
- La libertà non può prescindere dalla rimozione degli
impedimenti di fatto, d’ordine sociale ed economico, i quali
ostacolano la realizzazione della persona umana.
- L’esplicito riconoscimento dei singoli aspetti di libertà
resterebbe una forma vuota ed inutile, se non fosse sorretto e
garantito dalla contestuale organizzazione dei diversi poteri
dello Stato, e dalla correlativa ripartizione di competenze fra
di loro.
2
Flick G.M. “Libertà individuale (delitti contro la)“ in Enc. Dir. XXIV” Milano, 1975,
p.535
I delitti contro la personalità individuale -5-
Esaminato nella sua natura il concetto di libertà individuale è
generico, e non si identifica con quello specifico di libertà
personale.
Secondo il nostro legislatore, la libertà personale fa parte bensì
della libertà individuale, ma riguarderebbe soltanto la libertà
fisica della persona, come dichiara l’articolo 13 Cost. (
succeduto all’art.26 dello Statuto del Regno), che assumendo il
termine “libertà personale” nel senso di quella individuale,
dichiara che “la libertà personale è inviolabile”.
3
Le sanzioni previste per la classe dei delitti contro la libertà
individuale rientrano nel sistema delle guarentigie che la
Costituzione stessa promette e che le singole leggi creano e
applicano.
Il concetto di libertà è per se stesso amplissimo, relativo ed
indeterminato.
3
Flick “Enc. Dir:” Milano 1975
I delitti contro la personalità individuale -6-
Astrattamente considerata non è un istituto giuridico, ma un alto
principio politico, non è una creazione del diritto, ma una
condizione preesistente allo stesso, poiché è indimostrabile che
lo Stato sia nato anteriormente all’uomo, inoltre risulta la
condizione prima e normale perché l’individuo sia persona.
4
Ma non è questo tipo di libertà, indipendente dallo Stato, che
viene in considerazione, perché essa non costituisce un “diritto”,
in quanto (diversamente da quanto sostenevano i giusnaturalisti)
i diritti provengono esclusivamente dalla volontà dello Stato, che
li riconosce e tutela.
Risulta evidente, altrimenti, che non possono aversi diritti di
libertà se non in relazione ad un ordinamento giuridico (nel
senso di statale) che regoli la libertà medesima.
4
Laura Sola “La tratta degli schiavi “, in “Critica penale” 1990 p.31 e ss.
I delitti contro la personalità individuale -7-
Vista l’importanza di questa costruzione della libertà viene da sé
la preoccupazione di assicurare, in qualunque regime politico,
che questa venga tutelata ed in più convenientemente
disciplinata e garantita, per far in modo che gli individui siano
utili allo Stato ed a se stessi, poiché senza la libertà o con una
libertà eccessivamente ristretta, la persona umana decade e si
abbrutisce, riflettendosi globalmente a danno della prosperità
dello Stato.
Le prospettive nell’ambito del diritto costituzionale non trovano
riscontro, se non in via frammentaria nel codice penale attuale.
In esso il legislatore ha scelto una via decisamente più concreta,
almeno per quanto concerne la collocazione sistematica dei
delitti contro la libertà.
Quest’ultima viene in considerazione sotto un duplice profilo:
- In primo luogo essa si pone come una pretesa essenzialmente
negativa, dall’assenza d’interferenze dei terzi nei confronti di
talune manifestazioni della propria personalità
I delitti contro la personalità individuale -8-
- In secondo luogo la legge penale tutela non già la libertà,
bensì la persona; evidenziando con ciò una impostazione
tendenzialmente individualistica, la quale esula dal
significato politico-sociale della libertà medesima nel
rapporto tra la persona e lo Stato.
5
b) La nozione di libertà individuale nell’evoluzione codicistica
Il vecchio codice penale, raggruppava in un unico titolo tutti i
delitti lesivi delle diverse manifestazioni delle libertà tutelate (
le c.d. libertà politiche ).
Questa sistemazione unitaria portava con sé delle perplessità, in
relazione specialmente all’assimilazione tra delitti con una
connotazione tipicamente pubblicistica ( relativi ai c.d. diritti
5
Flick ult. Op. cit.
I delitti contro la personalità individuale -9-
politici) e quelli viceversa caratterizzati da una più
individualistica ( relativi ai c.d. diritti di libertà civile ).
Emergeva dunque da questa sistemazione l’attribuzione di un
valore unitario alla tutela della libertà, in una concezione
principalmente politica, riconoscendole un valore naturale, di
ordine pregiuridico, non soltanto come una creazione legislativa.
Ad una concezione opposta si richiama il codice vigente, il quale
ha inteso fondare la difesa della libertà non sul valore di essa ex
se, bensì sul valore della persona, in una prospettiva decisamente
individuale
6
, resa esplicita dall’intitolazione del capo III, e
rivolta a garantire talune manifestazioni della persona medesima,
ritenute tipiche per la realizzazione della personalità.
7
Non v’è più ragione, dunque, di dedicare alla libertà uno
specifico titolo, poiché le incriminazioni residue (libertà fisica,
morale, nonché di inviolabilità del domicilio e dei segreti )
possono ricondursi ad esigenze di tutela diretta della persona, in
6
Brasiello T. “Delitti contro la personalità individuale” in Nss. Digesto It., XII, Torino
1957, p. 858 e ss.
7
Flick Op. cit: p. 536
I delitti contro la personalità individuale -10-
talune sue manifestazioni connesse ad una gamma di interessi
prevalentemente personali.
Nel capo III il concetto di libertà individuale si risolve nella
facoltà dell’uomo di volere e di manifestare la propria libertà di
volere e di agire.
Gli interessi riconosciuti, vengono ricondotti in primis
all’esigenza di una libertà fisica e psichica e poi alle connesse
esigenze di inviolabilità spaziale, ambientale e di relazione della
persona.
Questo riconoscimento pur svolgendosi in una prospettiva di
tipo individuale, ed in senso lato anche di tipo privato, attinge
anche ad un vertice di tipo pubblicistico: cioè l’intuibile
esigenza, che traspare anche dall’assetto costituzionale, di
garantire alla persona un livello minimo di autonomia necessario
per una effettiva estrinsecazione della personalità nella vita di
relazione.
I delitti contro la personalità individuale -11-
Sotto la rubrica “ Dei delitti contro la personalità individuale”, il
codice raggruppa delitti, che sono considerati come sottospecie
dei delitti contro la libertà individuale.
8
Alcune correnti di pensiero rilevano che i delitti in questione
rivestano in certo modo un valore “emblematico”, in vista anche
della loro scarsa applicazione.
9
La personalità, che è qui tutelata, rappresenta la fonte delle
singole forme di libertà e va considerata come il complesso delle
singole manifestazioni in cui può esplicarsi la libertà individuale.
Esse sono viste nella loro totalità e concepite in termini di status
libertatis, che è il bene giuridico tutelato dalle norme che
configurano i delitti in questione.
8
Brasiello op. cit.
9
Laura Sola “Critica penale” 1990
I delitti contro la personalità individuale -12-
Lo status libertatis, prima che nel codice penale, trova la propria
tutela a livello costituzionale (nonostante il silenzio della stessa)
rientrando anch’esso tra i beni-presupposto, come tali
riconosciuti implicitamente, soprattutto considerando che le
aggressioni dello status libertatis, in quanto reificazione e
annientamento della personalità, rappresentano la negazione
della “centralità” della persona umana.
Con le incriminazioni previste dagli artt.600 e ss. c.p.,
l’ordinamento giuridico vuole reprimere la costituzione o il
mantenimento di rapporti di padronanza-assoggettamento, che
vengono a considerare la persona alla stregua di un animale o di
una cosa venendone a disconoscere la stessa natura umana.
10
L’oggetto di tutela comune a tutte le figure di reato è l’interesse
della collettività al riconoscimento e alla salvaguardia della
10
Alberto Dall’Ora “Dei delitti contro la libertà individuale”, in Codice penale
commentato a cura di A. Dall’Ora, UTET 1995, p.1294 e ss.
I delitti contro la personalità individuale -13-
personalità individuale, tenendo conto che la tutela della persona
umana assume valore principale rispetto a quella verso la libertà.
Di fronte all’esistenza di ordinamenti giuridici che consentono,
giuridicamente, o di fatto, la riduzione in schiavitù, la legge
penale italiana non poteva non creare un sistema capace di
rendere disapplicabili tali istituti a dir poco primitivi, garantendo
così la punibilità di coloro che si avvalgono della tutela o
dell’inerzia di tali ordinamenti per annientare la personalità
umana.
11
Da tali premesse discendono come necessari corollari:
a) che il consenso della vittima non ha valore scriminante,
trattandosi di atto di disposizione di un bene indisponibile;
b) che la legittimità del fatto secondo la legge dello Stato del
luogo in cui il fatto stesso viene commesso non ha valore
scriminante per nessuno e quindi neppure per il cittadino
dello Stato schiavista.
11
Giuliano Marini “ delitti contro la persona”, seconda edizione 1996 Giappichelli editore
Torino, p.249
I delitti contro la personalità individuale -14-
Sebbene anteriori alla costituzione, i delitti previsti dagli articoli
600 e ss., sono punibili di regola sia quando commessi in danno
di cittadini italiani, sia di stranieri o apolidi.
Tuttavia, quando soggetto passivo sia il cittadino ed uno dei
suddetti reati sia stato realizzato in territorio straniero, ai sensi
dell’articolo 600, la punibilità è incondizionata; quando invece il
delitto sia stato commesso all’estero contro lo straniero, la
perseguibilità, nel nostro Paese è sottoposta alle condizioni e ai
limiti sanzionati, in via generale, dagli artt.9 e 10c.p.
12
Tali delitti si possono annoverare nella categoria dei “delitti di
liberticidio”, essi comprendono, secondo l’originaria previsione:
1) I delitti di schiavitù
2) Il plagio (dichiarato incostituzionale)
12
Laura Sola “Critica penale”1990 p. 44
I delitti contro la personalità individuale -15-
La distinzione tra delitti di schiavitù e plagio, sconosciuta nel
codice Zanardelli (che non prevedeva quest’ultimo reato) fu
introdotta dal codice del 1930 al fine di scindere
l’incriminazione delle situazioni di schiavitù di diritto riservata,
appunto, ai delitti di schiavitù, e l’incriminazione delle situazioni
di schiavitù di fatto, rimessa alla nuova fattispecie del plagio.
Questa scissione fu fortemente criticata, in quanto considerata
l’ennesimo episodio della deprecabile tendenza (uno dei
maggiori difetti tecnici del vigente codice) alla moltiplicazione
ed allo spezzettamento delle figure criminose, considerata non
necessaria.
13
In verità, la distinzione rispondeva ad una precisa esigenza di
tutela della persona umana, in quanto:
a) Schiavitù e condizione analoga, di diritto o di fatto,
costituiscono liberticidio, posto in essere attraverso la
creazione di situazioni esterne, giuridiche o materiali.
13
Ferrando Mantovani “Diritto Penale” (delitti contro la persona), parte speciale II,
CEDAM 1989, Padova, p.333