6
In un secondo momento, infatti, ci dobbiamo porre il
problema di dove esattamente collocare tali fonti, o meglio, ci
dobbiamo chiedere quale sia la posizione che nel sistema delle
fonti occupa questa “particolare ” categoria di atti.
Eseguita tale analisi, vedremo più approfonditamente alla fine
della trattazione che a prescindere dal fatto che tali fonti
occupino una posizione nel sistema superiore, uguale, o
inferiore rispetto alla altre fonti del diritto positivo, mettono
soprattutto in discussione quello che è (o almeno finora è
stato) il concetto di legge formale così come concepito nel
periodo illuminista e adottato dagli articoli 72 e
seguenti della nostra Carta Costituzionale.
7
CAPITOLO PRIMO
8
1.1 La complessità del sistema
Quello delle fonti atipiche e delle leggi rinforzate è un tema
che, per essere affrontato nel modo più compiuto possibile,
va necessariamente ricollegato al più delicato problema che le
fonti in generale hanno creato e ancora oggi creano nel nostro
ordinamento.
Tutte le dispute nate finora, ad esempio sull’inquadramento
di certi atti in una categoria piuttosto che in un’altra,
sull’esistenza o meno di certe fonti, -addirittura- sulla nozione
stessa di fonte del diritto per lo più sono nate proprio perchè il
nostro sistema è suscettibile di molte interpretazioni e non si
esaurisce in unica fonte di riferimento.
1.2 I motivi
La complessità del nostro ordinamento dipende da
numerosissimi fattori; senza affrontarli analiticamente tutti è
opportuno, almeno richiamare, quelli più importanti.
9
Al di là dei vantaggi e degli svantaggi, teniamo ben presente
che oggi il nostro paese con l’adesione all’UE ha ceduto una
fetta importante della propria sovranità. Tutto ciò implica,
non solo, che il nostro sistema giuridico non dipende più
esclusivamente dall’ordinamento e dalle istanze sociali
tipicamente italiane; ma implica soprattutto che, le fonti
comunitarie sebbene vengano definite da alcuni come fonti
esterne
1
, sebbene nascano al di là di nostri confini, trovano
nel nostro ordinamento piena applicazione e in certi casi
addirittura supremazia rispetto alle fonti nostrane
2
.
Non trascuriamo neanche che il diritto è in continua
evoluzione; e se è vero che le innovazioni dell’ordinamento ci
aiutano a risolvere vecchi problemi a lungo riproposti, è anche
vero che le stesse innovazioni complicano l’assetto delle fonti
1
si veda L. PALADIN, le fonti del diritto italiano, MULINO, 2000.
2
sul punto si veda B. CONFORTI, diritto internazionale ,ed. scientifica, 1999,
pag.305 e seg.
10
che più di tutte risentono dell’introduzione di nuovi organi,
procedure o istituti
3
.
1.3 ... (segue) Il ruolo della dottrina
Ma gli aspetti che più di tutti, ci spingono a evidenziare la
complessità dell’ordinamento, sono da rinvenire sicuramente
nelle dispute dottrinali e nel ruolo finora svolto dalla
giurisprudenza.
Sul piano dottrinale, quando ci troviamo di fronte a scuole di
pensiero, a volte diametralmente opposte, è normalissimo che
abbracciare una teoria piuttosto che un’altra, preferire
un’impostazione diversa dall’altra; significa automaticamente
incidere sulle fonti, significa ampliare o ridurre a seconda dei
casi le categorie in questione (senza dimenticare che ci aiuta o
ci rende più difficile risolvere problemi pratico - applicativi).
3
per uno studio sulla problematica delle fonti si veda V. CRISAFULLI, dapprima nella
voce Atto normativo in Enciclopedia del diritto, vol.4, Milano, 1959 poi nella voce
Disposizione (e norma), in Enciclopedia del diritto, vol.13, Milano,1964. Si veda
11
Al riguardo, un esempio che possiamo offrire sta nel fatto che
oggi gran parte della dottrina, condividendo pacificamente la
concezione “oggettivistica” delle fonti (<<atti o fatti cui
l’ordinamento conferisce attitudine a produrre norme
giuridiche>>) vede il sistema, come un sistema “chiuso”, o
comunque poco incline a riconoscere come fonti, degli atti
non espressamente previsti o formalizzati
4
. Ma è anche vero
che, in passato, non sono mancati autori che hanno al
contrario offerto una visione “soggettivistica”
5
delle stesse, e
sono stati indotti per questa strada ad ampliare lo spazio
riconosciuto alle fonti extra-ordinem e a parlare di
Costituzione materiale
6
.
anche F. MODUGNO, voce Norma (teoria generale) in Enciclopedia del diritto, vol.
28, Milano, 1978.
4 si veda F. SORRENTINO, Le fonti del diritto, in Manuale di diritto pubblico,
Bologna, 1997, vol.1, pag. 110 e seg. Ma ancora prima si veda T. PERASSI, Teoria
dommatica delle fonti di norme giuridiche, in Rivista di diritto internazionale, 1917.
Oggi si veda V.CRISAFULLI in Atto normativo, cit. e Lezioni di diritto costituzionale,
Padova, 1993.
5 impostazione offerta da F. CARNELUTTI, per il quale <<fonte formale, è il
complesso degli uomini costituenti un organo dello stato destinato alla produzione
giuridica>> in Teoria generale del diritto, Roma, 1951.
6
si veda C. ESPOSITO Consuetudine (diritto costituzionale), in Enciclopedia del
diritto, vol. 9; G. DE VERGOTTINI Diritto costituzionale, Padova, 2000;
C. MORTATI, La Costituzione in senso materiale, Milano, 1940.
12
Inoltre sono stati così numerosi i dibattiti che hanno acceso la
dottrina, che addirittura possiamo parlare di una separazione
netta della stessa in due scuole di pensiero. Una che tende ad
ampliare il novero delle fonti facendo soprattutto leva
sull’idea che normativo sarebbe ogni atto (o anche ogni fatto)
animato dallo scopo di innovare il diritto oggettivo pensiamo
a PALADIN, PERGOLESI, e ancora prima a ESPOSITO
7
.
L’altra, al contrario, sottolineando che fonti sono solo quelle
che hanno attitudine a produrre diritto oggettivo, tendono a
ridurre la categoria escludendo dalle fonti tutti quegli atti
(leggi, regolamenti, ecc.) che mancano di quella generalità e
astrattezza necessari per poter parlare di diritto oggettivo
8
.
7
C. ESPOSITO La validità delle leggi, Milano, pag.95, 1964; L. PALADIN, Le fonti,
cit.; P. PERGOLESI Sistema delle fonti normative, Milano, 1973, pag.13.
8
si veda in particolare V. CRISAFULLI, Lezioni di. dir. ,cit.; e anche
F.SORRENTINO, Le fonti del dir., cit. dove tra l’altro tendono a escludere dalle fonti
le leggi - provvedimento, non dotate di sufficiente astrattezza e destinate solo ad alcuni
dei consociati e non alla generalità di essi.
13
1.4 ...(segue) il ruolo della giurisprudenza
Riguardo al ruolo della giurisprudenza; il nostro ordinamento
demanda al giudice il potere di applicare il diritto (art.101,
102 Cost.)
9
, cioè di applicare la regola al caso concreto,
abbandonando il piano generale astratto della disposizione per
operare su un piano specifico e contingente.
Ma perché ciò sia possibile, bisogna riconoscere un certo
potere al giudice nella sua attività di interpretazione; ed è qui
che nasce il problema, proprio perché non sempre è facile
capire quando ci troviamo di fronte a una mera attività di
interpretazione del giudice (estrapola dalla disposizione una
delle molteplici norme possibili); e quando invece,
approfittando di questi spazi, arriva a una “falsa
9
si veda G. VERDE, Diritto processuale civile, Napoli, 1999 che specifica:
<<funzione giurisdizionale è una continuazione o specificazione della potestà
legislativa in quanto si esplica con atti a contenuto concreto nei quali la norma
giuridica diventa criterio di giudizio>>.
14
interpretazione” che alle spalle nasconde creazione di nuovo
diritto
10
.
Non è qui il caso di addentrarci nel problema delle sentenze
manipolatrici della Corte Costituzionale
11
, dell’interpretazione
analogica ex art.12 pre-leggi
12
, della giurisprudenza
alternativa
13
, ma sicuramente è il caso di sottolineare come in
effetti questo ruolo poco limpido della giurisprudenza certo
non agevola la risoluzione di certe problematiche. Infatti se
consideriamo illegittimo l’operato della giurisprudenza, nasce
il problema di come reagire alle passate (e...future) violazioni;
se invece al contrario, accettiamo tale ruolo, dobbiamo
chiederci se ci troviamo di fronte o meno a nuove fonti o atti e
in quale categoria vadano collocate.
10
M.CONFORTINI in, Brevi note sul principio di effettività e la giurisprudenza come
fonte del diritto in Studi in onore di P. Rescigno, pag. 313 e seg., che addirittura parla
di un diritto formale di nascita giurisprudenziale che va ad affiancarsi a quelli di
nascita legislativa .
11
M. BESSONE e R. GUASTINI, Materiali per un corso di analisi della
giurisprudenza, Padova, 1998.
12
L. PALADIN Le fonti, cit. pag. 104 e seg.
13
R.GUASTINI , Giurisdizione ed interpretazione , in Diritto giurisprudenziale , a
cura di ,M. BESSONE ,Torino,1996 , pag. 9 e seg.
15
2. IL SISTEMA DELLE FONTI
2.1 Il sistema delle fonti. Costituzione
La nostra trattazione sicuramente non può prescindere da una
panoramica, anche se sommaria, del nostro sistema
normativo.
L’analisi delle fonti atipiche, infatti, risulterà senz’altro più
agevole se fatta alla luce delle fonti tipiche previste dal
nostro legislatore; così come sarà più facile capire la forza,
l’esatta collocazione delle leggi rinforzate solo se prima
avremo individuato la forza e l’esatta collocazione di tutti gli
altri atti, diversi dai primi.
In questa sede quello che più preme è capire l’ambito di
operatività di ogni singola fonte, per cui tralasceremo i
problemi sorti in dottrina sull’inquadramento e sulla natura
di certi atti, soffermandoci invece sull’ordine e sui limiti che
questi incontrano.
16
Il nostro ordinamento vede la Costituzione della Repubblica,
come fonte al di sopra di tutte le altre fonti, primarie e
secondarie, è “legge tra le leggi”
14
.
L’impianto gerarchico che si offre è abbastanza chiaro: da un
lato la Costituzione stabilisce i limiti sostanziali per il
legislatore e dall’altro prevede controlli in ordine al rispetto di
quei limiti.
Per di più è una costituzione (a differenza dello Statuto
Albertino) rigida, nel senso che è possibile modificare le
norme in esso contenute, anche se non tutte, solo ricorrendo a
un procedimento aggravato, un procedimento cioè che
preveda organi e/o procedure più complesse, più articolate
14
si veda V.CRISAFULLI in lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1993,vol.2 e
dello stesso autore si veda anche La costituzione e le sue disposizioni di principio,
Milano,1952 in cui emerge una critica articolata delle disposizioni costituzionali
programmatiche ,come incapaci di regolare direttamente rapporti intersubiettivi; si
veda anche P.BARILE in La costituzione come norma giuridica, Firenze, 1951.
17
rispetto al procedimento ordinario di formazione della legge
(art.138 Cost.)
15
.
Sullo stesso piano, poi, troviamo anche le leggi di revisione
costituzionale e altre leggi costituzionali.
16
2.2 Fonti primarie
Circa le fonti primarie, la preminenza nella scala gerarchica
delle fonti è assegnata alla legge
17
. L’art.70 della
Costituzione nel momento in cui attribuisce al Parlamento la
funzione legislativa, gli impedisce, sia di istituire fonti
concorrenziali rispetto alla legge
18
, sia di stabilire a carico
15
al riguardo si veda G.SILVESTRI , Legge (controllo di costituzionalità ) in Digesto
delle discipline pubblicistiche, vol. 9, UTET pag.128, per il quale l’aver affidato la
superiorità della Costituzione allo spontaneo rispetto di essa da parte del potere
legislativo, induce a pensare e una rigidità in senso politico, piuttosto che in senso
giuridico.
16
la netta distinzione tra “leggi di revisione “ e “altre leggi costituzionali” è stata
sostenuta particolarmente da C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della
Costituzione e altre leggi costituzionali , in Raccolta di scritti in onore di A. C. Jemolo,
vol.3, Milano ,1963, pag.191 e seg.
17
per una nozione di “forza formale della legge” si veda D.DONATI, La forza formale
della legge (1910), ora in Scritti di diritto pubblico, vol. 2, Padova, 1966, pag.87 e seg.
18
sul punto v. ZANGARA, Limiti della funzione legislativa nell’ordinamento italiano,
in Scritti in memoria di Orlando, Padova, 1958, vol.2, pag.523 e seg.
18
del legislatore futuro condizioni di legittimità ulteriori
rispetto a quelle discendenti dal testo costituzionale. Da ciò
deriva la duplice conseguenza che il sistema delle fonti
primarie è “chiuso” a livello costituzionale e che gli unici
limiti che il legislatore incontra sono solo quelli
costituzionali. Ci riferiamo, al di là di quelli di ordine formale
che riguardano il procedimento di formazione dell’atto
legislativo, tanto a quelli che impone direttamente la
Costituzione, tanto a quelli che si riscontrano in altre fonti alle
quali però la Costituzione fa espressamente rinvio (limiti
indiretti).
E’ chiaro che un eventuale superamento dei riferimenti
costituzionali rende le leggi costituzionalmente invalide e la
cognizione delle relative questioni, in quanto controversie di
legittimità costituzionale delle leggi, è devoluta alla Corte
Costituzionale (art.134 Cost.).
19
2.3 decreti legislativi e decreti legge
La Costituzione, come si è visto, vede nel Parlamento
l’esclusivo titolare della funzione legislativa; tuttavia essa
stessa riconosce che in casi del tutto eccezionali, a svolgere
tale funzione possa essere non il suo effettivo titolare ma
altri: il Governo.
Il potere esecutivo per questa strada si troverà a emanare atti
che sebbene siano diversi, per l’iter di formazione e per i
soggetti legittimati, sono considerati atti dotati di forza di
legge e quindi parificati in tutto e per tutto alle leggi
ordinarie.
In questi casi ci troviamo di fronte a Decreti legislativi e
Decreti legge (artt.76 e 77 Cost.). Riguardo ai primi
19
basta
sottolineare che è lo stesso parlamento che, invece di
19
E. TOSATO, Le leggi di delegazione, Padova,1993 per cui essa implica il
trasferimento del solo esercizio del potere legislativo. Viceversa L.PALADIN, voce
Decreto legislativo, in Nuovissimo Digesto It., vol. 5, Torino, 1960, pag.294 che vede
nel potere delegato un potere legislativo nuovo, fonte del quale è la legge di
delegazione.
20
legiferare, preferisce delegare tale funzione al governo,
attraverso una “legge delega”.
Quanto ai secondi
20
, invece, è più corretto parlare di una
autoassunzione che il governo opera di fronte a casi di
necessità e urgenza, per la cui risoluzione non è possibile
attendere l’intervento del parlamento.
Circa i decreti legislativi, la Costituzione vede il potere
governativo come un potere delegato; alla luce di ciò
possiamo sottolineare che tale potere trova i suoi limiti
proprio nella legge di delegazione sia per le prescrizioni
minime ex art.76 sia per tutte le altre prescrizioni contenute;
con la conseguenza che il superamento del contenuto della
legge delega si risolve in una violazione implicita della
Costituzione ( “teoria delle norme interposte” ).
20
si veda L.PALDIN, Commento dell’art.77, in Commentario della Costituzione, a
cura di G. BRANCA, pag. 42 e seg.; F.SORRENTINO in La Corte costituzionale
fra decreto-legge e legge di conversione: spunti ricostruttivi , in Diritto e Società ,
1974 , pag.507 e seg.