––––––––––––––––––––––––Introduzione–––––––––––––––––––––––––––––––––
2
nei confronti del Paese del Sud Africa, che alle soglie del duemila
non si era ancora scrollato di dosso la vergognosa situazione
dell'apartheid. Questa è solo una delle manovre tese a condannare
qualsiasi forma di inciviltà, di discriminazione razziale.
Sempre dal punto di vista politico, un successo sportivo, in
una grande manifestazione internazionale, è ambito da ogni Paese in
quanto porta prestigio e riconoscimento a livello mondiale.
Come non ricordare poi il famoso benvenuto della Cina nei
confronti di una squadra statunitense di ping-pong nel 1971, che ha
permesso di addolcire le posizioni dei due Paesi e di ripristinare le
relazioni diplomatiche.
Lo stesso Comitato internazionale olimpico ha contribuito
anche ha porre fine ai reciproci boicottaggi delle sedi olimpiche
statunitense e russe, stimolando i governi a firmare nel 1985 un
accordo di cooperazione.
La sua importanza va rilevata anche nell'invasione, del suo
linguaggio e del suo simbolismo, nella vita individuale e sociale,
modificando i modi di essere e di pensare.
––––––––––––––––––––––––Introduzione–––––––––––––––––––––––––––––––––
3
Questa sua forza deriva da tanti fattori fra i quali la maggiore
disponibilità economica delle famiglie, la riscoperta del corpo e
dell'efficienza fisica, la passione che riesce a far suscitare nell'animo
di ognuno di noi.
Va poi evidenziata anche la sua doppia facciata. Da una parte
l'agonismo, la competizione, la manifestazione d'energia ma anche la
poesia e divertimento; dall'altra l'industria, l'organizzazione, la
ricchezza e la cultura.
Anche sul piano prettamente giuridico il settore presenta degli
aspetti molto interessanti, basti pensare alle trasformazioni dei
sodalizi sportivi professionisti in società per azioni con finalità
lucrative; alla sentenza Bosman che ha scosso dalle fondamenta il
mondo sportivo; nonché al riordino del Comitato olimpico nazionale
e delle federazioni.
Sono tutti questi elementi che hanno attratto il mio interesse e
che mi hanno spinto a fare una ricerca di carattere giuridico sul
settore sportivo, dal momento della sua costituzione fino ai giorni
nostri.
––––––––Capitolo1: Le Origini del Settore Sportivo e la Costituzione dei suoi Primi Organi––––––––
4
CAPITOLO 1
1) Le Origini del Settore Sportivo e la
Costituzione dei suoi Primi Organi.
1.1 Cenni storici sulle associazioni
sportive.
I primi sodalizi sportivi si costituirono soprattutto ad inizio secolo
nella forma che oggi definiamo “associazioni non riconosciute” e con
finalità per nulla riconducibili a logiche di economicità. Infatti, la
pratica sportiva era reputata moralmente meritoria, finalizzata a
migliorare se stessi, e a coltivare un sano spirito di competizione.
1
1
Uno dei primi autori che si è interessato di associazioni sportive è stato il Prof. W.Cesarini
Sforza, ”La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo”, vedi il Foro it. 1933, c.
1381, o Riv. Dir. Sport., 1969, p. 359 e ss .
––––––––Capitolo1: Le Origini del Settore Sportivo e la Costituzione dei suoi Primi Organi––––––––
5
Queste figure, in un ottica prettamente giuridica, risultavano
fornite di una personalità limitata
2
. Infatti, non constava alcun
riferimento giurispositivo.
3
Si temeva che, la diffusione di associazioni con finalità non
prettamente economiche, potesse rappresentare un ostacolo a quel
rapporto fra cittadino e Stato che costituiva un punto fermo della
filosofia liberale.
Gli unici interessi che erano tutelati erano quelli di ordine
economico, venendo del tutto ignorate le associazioni in senso stretto,
ad eccezione di quelle che erano diventate soggetti dell’ordinamento
statuale attraverso un riconoscimento della personalità giuridica.
4
2
Vedi Cass. 3 luglio 1959, n.2119, Foro It.,1960, I , c.1780.
3
Il codice civile del 1865 non si interessò mai di queste forme di organizzazioni elementare.
Non potevano così sfuggire alla qualifica di negozi innominati.
4
Sull’argomento vedi Giorgio Marasà, "Le società senza scopo di lucro", Milano, 1984, p.3
e ss., il quale aggiunge che lo stato liberale ottocentesco ereditò dalla rivoluzione francese e
ancor prima dallo stato assoluto, un atteggiamento di diffidenza, se non di aperta ostilità,
verso tutte le associazioni nelle quali l'individuo poteva organizzarsi per la realizzazione di
interessi di natura non economica. Era diffuso convincimento che le comunità intermedie,
riesumando le aborrite corporazioni dello Stato assoluto, potessero disgregare l’unità statale.
––––––––Capitolo1: Le Origini del Settore Sportivo e la Costituzione dei suoi Primi Organi––––––––
6
Un primo passo in avanti venne fatto quando l’art.229 del codice
di commercio del 1882 diede la possibilità, anche per le organizzazioni
senza fini di lucro, di assumere la veste giuridica di società per azioni.
5
Rimanevano, però, ancora escluse quelle associazioni nate per il
conseguimento di finalità politiche, culturali, artistiche, religiose e
quelle che devolvevano gli eventuali utili conseguiti a terzi.
Il timore era sempre quello di vedere risorte, sotto la forma
commerciale, quelle organizzazioni, pericolose per lo Stato liberale, che
erano state precedentemente soppresse.
Comunque con il passare degli anni nacquero i primi organi
sportivi, i principi e le regole costituendo così un primordiale
ordinamento che si posizionava in parallelo rispetto all’ordinamento
dello Stato.
6
Il fenomeno sportivo andava acquisendo maggiore rilevanza ed i
sodalizi assumevano sempre più le caratteristiche di impresa attraverso
5
Precisamente l'articolo faceva riferimento a tutte le «società» civili senza scopo di guadano
economico. L'oggetto di tali società poteva anche essere lo svolgimento di un'attività non
economica, cioè la semplice messa in comunione di beni a fini di mero godimento.
6
In maniera più dettagliata vedi Rosario Nicolò, “Problemi di diritto societario
nell’ordinamento sportivo”, in Riv. Dir. Sport., 1983, p.165 e ss .
––––––––Capitolo1: Le Origini del Settore Sportivo e la Costituzione dei suoi Primi Organi––––––––
7
lo svolgimento di una attività diretta ad offrire spettacoli sportivi al
pubblico, dietro il corrispettivo di un prezzo.
L’aspetto economico stava soppiantando l’aspetto ricreativo della
pratica sportiva.
1.2 La nascita dell’ordinamento sportivo.
Nei primi anni di questo secolo si era sviluppato un filone di
pensiero favorevole al pluralismo degli ordinamenti in quanto
contrastava il monopolio dello Stato e valorizzava la libera espressione
della società civile.
Tale pensiero aveva preso piede grazie agli studi e alle ricerche
del Santi Romano che aveva riscoperto la teoria della pluralità degli
ordinamenti giuridici, di radici medioevali.
Il fine ultimo era quello di rafforzare la libertà dell’individuo e dei
gruppi sociali garantendo la possibilità di creare e sviluppare diritti
propri.
––––––––Capitolo1: Le Origini del Settore Sportivo e la Costituzione dei suoi Primi Organi––––––––
8
Risale, poi, a Cesarini Sforza l’applicazione di questo pensiero al
diritto sportivo.
7
Come già detto, ad inizio secolo, il settore sportivo si era dotato di
proprie regole ed organi creando, così, un ordinamento originale che
aveva una sua giurisdizione, totalmente autonoma rispetto a quella
statuale.
8
L’occasione che permise la sua nascita va individuata nelle
competizioni internazionali ed in particolare nell’istituzione dei Giochi
olimpici moderni.
Infatti, per svolgere tali manifestazioni, si rendeva necessaria la
creazione di organismi che elaborassero delle regole generali; anche le
attività dirette ad allenare gli atleti comportarono l’istituzione di nuove
figure organizzative.
7
Cfr. W.Cesarini Sforza, op. cit., p.1
8
Cfr. W.Cesarini Sforza precisava che «gli statuti (delle associazioni e federazioni)
prescrivevano agli associati, in caso di controversia, fra loro o con l’associazione in materia
regolata dalla legge di quest’ultima , di non avvalersi della giurisdizione dello Stato», vedi
Riv. Dir. Sport., 1969, p. 382-383.
––––––––Capitolo1: Le Origini del Settore Sportivo e la Costituzione dei suoi Primi Organi––––––––
9
Il Giannini precisava che per l’esistenza di un ordinamento
giuridico dovessero essere presenti tre elementi costitutivi: una
plurisoggettività, una normazione, una organizzazione.
La plurisoggettività stava ad indicare la necessaria presenza di un
cospicuo numero di persone fisiche o enti; la normazione faceva, invece,
riferimento alla presenza di un insieme di leggi ordinato in modo
gerarchico; infine, doveva essere presente una organizzazione a carattere
duraturo, cioè un sistema di persone, di servizi personali e di servizi
reali che avesse anche il potere, in funzione dell’interesse comune di
gruppo, di limitare la libertà del singolo soggetto.
9
L’ordinamento sportivo oltre ad avere tutti questi elementi aveva,
anche, il carattere dell’"originarietà" in quanto fondava la sua efficacia
esclusivamente sulle sue forze e non su quelle di altri ordinamenti.
9
Vedi M.S.Giannini, "Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi", in Riv. Dir.
Sport., 1949, p.12 e ss. Il Giannini inoltre così continuava: «Tra organizzazione e
normazione corrono strettissimi vincoli, e più precisamente si ha ciò che, sociologicamente,
dicesi interazione simultanea: è l’organizzazione che pone le norme; ma d’altro lato sono
queste che creano l’organizzazione; ogni modifica dell’una è modifica dell’altra. Come ciò
avvenga, ancora una volta è un fenomeno sociologico: il diritto lo registra, o meglio lo
registrerà; non lo potrà mai assumere nel proprio ordine di rilevanze».
––––––––Capitolo1: Le Origini del Settore Sportivo e la Costituzione dei suoi Primi Organi––––––––
10
Non era, però, sovrano in quanto la sua organizzazione non
poteva imporre, coattivamente ai soggetti, l’osservanza delle sue norme.
Quest’ultima caratteristica non mancava, ovviamente, allo Stato,
quindi, l’autonomia degli ordinamenti privati poteva certo svilupparsi
ma all’interno della cornice rappresentata dai principi generali
dell’ordinamento nazionale.
10
Intanto in fenomeno sportivo, con il trascorrere del tempo,
acquisiva una maggiore rilevanza sociale e conseguentemente
aumentavano le dimensioni delle rispettive organizzazioni.
10
Qualsiasi processo di rafforzamento delle autonomie, anche il più esteso, non può però
mai importare l'abbandono da parte dell'ordinamento statale del nucleo di regole e principi
fondamentali, che per il loro carattere unificante non sopportano limitazioni di alcun genere,
e la cui rinunzia si traduce in una negazione delle funzioni e dei poteri sovrani dello Stato.
––––––––Capitolo1: Le Origini del Settore Sportivo e la Costituzione dei suoi Primi Organi––––––––
11
1.3 La costituzione del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano.
Dopo una prima fase di sostanziale disinteresse dello Stato
rispetto all’attività sportiva, vista essenzialmente sotto un profilo
individualistico, di tipo elitario, deve registrarsi il nascere ed il
successivo articolarsi del Comitato olimpico nazionale italiano
(C.O.N.I.) il quale, istituito come organismo nel 1907, con la finalità di
curare la partecipazione degli atleti alle olimpiadi, si costituisce nel
1914 in organizzazione più complessa a carattere permanente,
rivestendo la qualità di soggetto dell’ordinamento sportivo
internazionale, quale ente fiduciario del Comitato Olimpico
Internazionale (C.I.O.).
L’intervento dello Stato si fa più massiccio nel 1922, allorché il
Comitato viene inserito nell’organizzazione pubblica, e ancor più nel
1927, quando il conferimento delle cariche sociali è riservato al partito
nazionale fascista, fino a pervenire al 1934, anno del riconoscimento al
––––––––Capitolo1: Le Origini del Settore Sportivo e la Costituzione dei suoi Primi Organi––––––––
12
C.O.N.I. della capacità giuridica, quale ente dipendente dall’apparato
governativo.
Il vero momento di definizione organica della materia sportiva si
ha con la legge del 16 febbraio 1942 n. 426,
11
modificata con il d. l. C.
p. S. 11 maggio 1947 n. 362, con la quale veniva impressa al Comitato
la natura di ente pubblico, il cui compito era quello di: incrementare il
patrimonio sportivo nazionale; coordinare l’attività sportiva da chiunque
esercitata; sorvegliare e tutelare tutte le organizzazioni che si
dedicavano allo sport; approntare gli atleti e i mezzi idonei per le
olimpiadi e le altre manifestazioni sportive nazionali ed internazionali
(legge 16 febbraio 1942, n.426, art.3).
La funzione più importante era quella di regolare e vigilare
l’attività sportiva attraverso i suoi organi interni, e precisamente
attraverso le federazioni.
12
11
L. 16 febbraio 1942, n.426, recante «Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico
nazionale italiano (C.O.N.I.)» è pubblicata nella G.U. n.112, 11 maggio 1942.
12
La Suprema Corte , con sentenza del 5/1/1981, n.12, si è così espressa a riguardo dei
poteri del C.O.N.I.: «Il Comitato olimpico nazionale italiano e gli altri organi
dell’ordinamento sportivo statuale (federazioni) sono muniti, nei confronti degli enti sportivi
privati ad essi aderenti, di poteri di controllo e di ingerenza nel campo del coordinamento,
della vigilanza e della disciplina delle attività sportive, ma non anche nel diverso settore
––––––––Capitolo1: Le Origini del Settore Sportivo e la Costituzione dei suoi Primi Organi––––––––
13
Si sono poi succeduti una serie di provvedimenti tra i quali il d. P.
R. 2 agosto 1974, n. 530
13
ed il d. P. R. 28 marzo 1986, n. 157,
14
che
hanno recato un contributo di notevole importanza: mettere a punto
l’ordinamento del C.O.N.I. e delle federazioni sportive affiliate.
Il C.O.N.I. può essere definito un istituto proteiforme in quanto è
soggetto operante in campo internazionale come organo esecutivo del
C.I.O., ma anche ente di diritto pubblico interno, nonché federazione
delle federazioni sportive nazionali.
15
dell’organizzazione e della strutturazione degli enti medesimi, né, in particolare, hanno la
facoltà di annullare le delibere con le quali essi abbiano nominato i loro amministratori e
rappresentanti, ovvero di sostituire questi ultimi con commissari dotati di analoghe
attribuzioni (art.2, 3, 5, 10, l. 16.2.42, n. 426; art.31 e 32 d. p. r. 2.8.74, n.530); pertanto, ove
tali provvedimenti di annullamento e di sostituzione vengano resi da quegli organi, deve
ravvisarsi un’attività amministrativa posta in essere in carenza del relativo potere e, quindi,
inidonea ad incidere sui diritti dell’ente privato alla propria autonomia organizzativa e
gestionale, i quali restano tutelabili dinanzi al giudice ordinario», in Foro It.,1981, I, 1,
c.335.
13
Il d. P. R. 2 agosto 1974, n.530, concernente il «Norme di attuazione della legge 16
febbraio 1942, n.426, sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale
italiano» è pubblicato nella G.U. n.294 del 12 novembre 1974.
14
Il d. P. R. 28 marzo 1986, n.157, concernente «Nuove norme di attuazione della legge 16
febbraio 1942, n.426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale
italiano (C.O.N.I.)» è pubblicato nella G.U. n.109 del 13 maggio 1986.
15
E' una federazione delle federazioni in quanto il Consiglio nazionale del C.O.N.I. è
composto dai Presidenti di ciascuna federazione sportiva nazionale.
––––––––Capitolo1: Le Origini del Settore Sportivo e la Costituzione dei suoi Primi Organi––––––––
14
1.4 Il consiglio nazionale del C.O.N.I.
La “produzione volontaristica” dell’ente o, meglio, il complesso
delle volizioni a esso imputabili è tutta incentrata nel consiglio
nazionale, che è stato configurato dalla legge come il supremo organo
deliberante.
Questo è composto da:
a) il presidente del C.O.N.I., che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del C.I.O.;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni
sportive nazionali, a condizione che non abbiano subito
sanzioni di sospensione dell'attività sportiva conseguente
all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni
fisiche nelle attività sportive;
––––––––Capitolo1: Le Origini del Settore Sportivo e la Costituzione dei suoi Primi Organi––––––––
15
e) un membro in rappresentanza dei presidenti degli organi
periferici di livello regionale ed un membro in rappresentanza
degli organi periferici di livello provinciale del C.O.N.I.
1.5 I compiti del consiglio nazionale.
Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli
indirizzi emanati dal C.I.O., opera per la diffusione dell'idea olimpica e
disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal
fine l'azione delle federazioni sportive nazionali.
I compiti del consiglio nazionale sono i seguenti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza,
nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi,
allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle
federazioni sportive nazionali;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini
sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed