2
Ciò che appare ricorrente nelle diverse definizioni fornite è, da un lato, la
presenza di un supporto fisico, materiale, destinato ad ospitare ed incorporare la
rappresentazione di un fatto, dall’ altro l’ esistenza di segni che manifestano una
realtà esterna giuridicamente rilevante.
Quindi il documento è stato inteso
4
in primo luogo come res signata, cioè un
oggetto corporale che reca una serie di segni tracciati direttamente dall’ uomo o
da apparati predisposti dall’ uomo volti a conferirigli portata rappresentativa.
In secondo luogo il documento è stato inteso
5
come cosa rappresentativa, idonea
a richiamare alla mente di chi legge guarda o ascolta la res documentale,
determinati oggetti, fatti o situazioni che sono al di fuori dell’ oggetto
rappresentante.
Un orientamento dottrinale
6
ha ben evidenziato che la rilevanza giuridica di
quanto è richiamato nel documento, non è requisito del fatto documentato, in
quanto si tratta di una qualità estranea al documento, dipendente dal sistema di
norme dal cui punto di vista ci si pone. Ne consegue che “la rilevanza giuridica
può sussistere nel momento stesso della formazione del documento, come può
sopravvenire. E non è determinante l’ intenzione del soggetto della
documentazione a questo riguardo”.
La dottrina
7
ha distinto tra documenti indiretti e documenti diretti. Un primo
orientamento dottrinale ha considerato come indiretti quei documenti che
impiegano la scrittura come mezzo di rappresentazione mentre sarebbero diretti
i documenti in cui la rappresentazione avviene senza tramite dell’ ausilio umano.
L’ orientamento dottrinale
8
più moderno ritiene indiretti quei documenti la cui
rappresentazione è generata mediante elaborazione mentale, mentre sarebbero
diretti quelli che rappresentano il fatto documentato mediante mezzi tecnici.
4
Irti, “Sul concetto giuridico di documento”, in Riv. Trim. diritto e procedura civile, 1969, pg. 492.
5
Carnelutti, op. cit. pg. 86.
6
Candian, “Documentazione e documento, teoria generale”, in Enc. Diritto vol. XIII, Milano, 1964
pg. 579.
7
Andrioli, “Prova-Diritto processuale civile”, in Noviss. Dig. It. XIV, Torino, 1976 pg. 270;
Irti, “Sul concetto giuridico di documento”, op. cit. pg. 501.
8
De Santis, “Il documento non scritto come prova civile”, Napoli, 1988, pg. 22.
3
1.2 Materia, mezzo e contenuto del documento
Seguendo l’ insegnamento di Carnelutti
9
che ha distinto nel documento la
materia, il mezzo e il contenuto, possiamo considerare che:
• la res signata, quale elemento materiale, o supporto, risulta dall’ attività di
un soggetto che ha modificato con un mezzo idoneo la materia, in modo tale da
consentire la rappresentazione di un fatto a chi la esamini. Il supporto
documentale più utilizzato è quello cartaceo, ma ciò non esclude che qualunque
materia atta a formare una cosa rappresentativa possa costituire un
documento
10
;
• tra i mezzi rappresentativi la dottrina distingue tra rappresentazione
documentale, verbale e figurativa. Il documento verbale maggiormente diffuso è
costituito dalla scrittura mentre come documento figurativo può intendersi la
fotografia. Occorre precisare però che il codice civile, nel disciplinare l’ efficacia
costitutiva, probatoria od esecutiva presuppone quasi esclusivamente il
documento scritto cartaceo e considera marginali le forme di documentazione
diverse. In particolare l’ efficacia costitutiva o esecutiva è riconosciuta soltanto a
documenti scritti, mentre per l’ efficacia probatoria il codice esprime la
preferenza del documento scritto rispetto alla prova orale.
• Il codice considera come documenti di particolare importanza due specie di
documenti scritti, l’ atto pubblico e la scrittura privata. A ben vedere il codice
prevede tre soli casi di documenti non scritti: il desueto istituto delle taglie e
tacche di contrassegno ex art. 2713 c.c. le riproduzioni meccaniche ex art. 2712
c.c. e le copie fotografiche di scritture ex art. 2719 c.c.;
• il contenuto immateriale è costituito da qualunque fatto che possa essere
documentalmente rappresentato. A Carnelutti
11
si deve la distinzione tra
documenti dichiarativi e documenti narrativi, a seconda che essi contengano
9
Carnelutti, op. cit. pg. 86.
10
In tal senso vedi Giannantonio, “Manuale di diritto dell’ informatica”, Padova, 1997, pg. 385.
11
Carnelutti, op. cit. pg. 86.
4
manifestazioni di pensiero o di volontà destinate a produrre effetti giuridici
oppure si limitino soltanto all’ esposizione di un accadimento.
1.3 Documenti pubblici e documenti privati
1.3.1 a) Documento pubblico
12
Il concetto di documento pubblico è individuato in base al soggetto da cui
proviene, quindi da pubblico ufficiale o pubblico impiegato. Si può allora
distinguere una categoria di atti pubblici in senso ampio, che ricomprende tutti
gli atti emessi dai pubblici uffici, e la categoria di atti pubblici in senso stretto
che corrispondono al disposto dell’ art. 2699 c.c.
13
Tale norma definisce l’ atto
pubblico come “il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove
l’ atto è formato”
14
. In mancanza dei requisiti richiesti (qualità di pubblico
ufficiale e “richieste formalità”) il documento, se, e in quanto sottoscritto, avrà
l’ efficacia di scrittura privata ex art. 2701 c.c.
Tra i documenti pubblici assumono particolare rilievo gli atti amministrativi,
definiti in dottrina
15
come “gli atti unilaterali aventi rilevanza esterna posti in
essere da una Pubblica Amministrazione nell’ esplicazione di una sua potestà
amministrativa”.
In tema di forma degli atti amministrativi Sandulli
16
afferma che “un atto
amministrativo non potrebbe esistere ove una manifestazione esteriore mancasse, o
12
In tema di documento pubblico:
Sandulli, “Documento(diritto amministrativo)”, in Enc. Diritto XIII, Milano, 1964, pg. 607;
Giannini, “Documentazione amministrativa”, in Enc. Diritto XIII, Milano, 1964, pg. 596;
Bertola,“Documentazione amministrativa”, in Nov. Dig. It. VI, Torino pg. 75; Morone,
“Documentazione amministrativa, autenticazione e legalizzazione delle firme”, in App. Noviss. Dig.
It, Torino, pg. 118.
13
Giannantonio, “Manuale di diritto dell’ informatica”, op. cit. pg. 349.
14
Crisci, “Atto pubblico(diritto civile)”, in Enc. Dir. IV, Milano, pg. 265; Brugi-Dossetto, “Atti
pubblici”, in Nov. Dig. It., Torino, pg. 1521.
15
Sandulli, “Manuale di diritto amministrativo”, Napoli, 1989, pg. 607.
16
Sandulli, op. cit. pg. 671.
5
non fosse riferibile all’ autorità cui l’ atto debba essere imputato, o non indicasse
di provenire dal suo autore nella veste di autorità amministrativa, e perciò non
fosse riconoscibile come atto di quella autorità”. Da questa osservazione si desume
che per gli atti amministrativi non è necessaria una forma determinata, anche se
molto spesso la forma scritta ad substantiam è richiesta dalla legge.
Anche la giurisprudenza
17
del Consiglio di Stato si è più volte espressa, in
assenza di disposizioni legislative esplicite, a sostegno della libertà della forma.
La legge 15/68 recante “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme”, statuisce all’ art. 12 che “ le leggi, i
decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono redatti a stampa, o
con scrittura a mano o a macchina”. La dottrina
18
riteneva già anteriormente alla
disposizione di legge citata, che la forma scritta fosse necessaria in relazione alla
funzione di costituzione di pubbliche certezze e di argomenti di prova propria
degli atti pubblici. Da tale funzione deriva la necessità di una esternazione
scritta dell’ atto e della sua riconducibilità ad un autore qualificato.
1.3.2 b) Documento privato
Il codice civile non prevede una definizione di documento privato, limitandosi a
disciplinarne le varie fattispecie. In modo particolare l’ ordinamento attribuisce
grande rilievo alla scrittura privata, la quale certamente non esaurisce i vari tipi
di documenti di cui può essere autore un privato, ma rappresenta la più
frequente utilizzazione della forma scritta tra privati. Infatti si tratta di un atto
che richiede un formalismo più semplice rispetto a quello che caratterizza l’ atto
pubblico, in quanto è interamente rimesso all’ operare delle parti. La dottrina
19
definisce la scrittura privata come “il documento sottoscritto da un privato, senza
la partecipazione nell’ esercizio delle sue funzioni, di un pubblico ufficiale abilitato
17
vedi Consiglio di Stato 22 ottobre 1965, n. 643.
18
Giannini, “Diritto amministrativo”, Milano, 1993.
19
Carpino, “Scrittura privata”, in Enc. Dir. vol. XLI, Milano, 1989 pg. 805.
6
a dare pubblica fede agli atti e ai documenti”. La scrittura privata può essere
utilizzata al fine di conferire validità all’ atto, quando è richiesta la forma scritta
(art. 1325, 2725, 2821 c.c.), o per fini probatori, limitando la prova in giudizio ed
escludendo quella testimoniale o per presunzioni (art. 2725, 2729 c.c.), oppure
può costituire requisito per realizzare la pubblicità di un atto (art. 2096, 2657
c.c.).
Gli elementi che compongono la scrittura privata sono rappresentati dalla cosa
su cui è impressa la scrittura, la scrittura medesima e la sottoscrizione. Il
requisito principale appare la sottoscrizione, costituendo il mezzo adottato
dall’ ordinamento per imputare ad un determinato soggetto la paternità del
documento.
1.4 La sottoscrizione del documento
L’ attività volta alla produzione del documento e finalizzata alla successiva
utilizzabilità del documento stesso prende il nome di documentazione. Come
documentazione s’ intende la forma che assume il negozio rappresentato nel
documento. In questo senso la dottrina
20
ha sostenuto che: “Altro è lo scrivere,
altro il documento; altro l’ esprimersi per iscritto, altro la cosa che accoglie e reca i
segni grafici.
La forma sta nello scrivere; e questo ha l’ effimera labilità del muto contegno e
della parola detta”. In relazione all’ attività di documentazione si pone il
problema della paternità. La dottrina,
21
analizzando tale questione ha affermato
che “tutta la teoria del documento è dominata dal problema della sua paternità”.
La sottoscrizione è stata intesa come anello di congiunzione tra il supporto e il
contenuto del documento stesso. Autore del documento è considerato colui nei
cui confronti si producono gli effetti giuridici della documentazione come forma
20
Irti, “Il contratto tra faciendum e factum”, in Studi sul formalismo negoziale, Padova, 1997 pg.
113.
21
Carnelutti, “Studi sulla sottoscrizione”, in Riv. Dir. Comm. 1929, I. pg. 526.
7
dell’ atto
22
. L’ autore quindi coincide con il soggetto che ha reso la dichiarazione,
cosicchè la prova della provenienza del documento costituisce un aspetto della
prova della dichiarazione. Per accertare la provenienza di un documento scritto
il legislatore, basandosi sull’ id quod plerumque accidit, ha fatto riferimento alla
sottoscrizione, per cui autore della scrittura privata viene ritenuto colui che l’ ha
sottoscritta. Già in età intermedia si affermava, secondo l’ affermazione espressa
da Menonchio e riportata da Guidi
23
che “tota vis approbationis in
subscriptione”; quindi il “subscribere” poteva già essere considerata attività
idonea per consentire l’ imputazione della paternità del documento. Tale regola
è stata tuttavia sempre ritenuta valida soltanto nei casi in cui chi sottoscriveva
fosse anche a conoscenza del contenuto della sottoscrittura. Per evitare i
problemi connessi ad una eventuale sua ignoranza, è stata configurata sulla base
dei principi di autoresponsabilità e dell’ affidamento, desumibili dal nostro
ordinamento, una presunzione iuris tantum che il documento sia stato dal
sottoscrivente preventivamente letto e trovato conforme alla sua volontà
24
. Tale
presunzione di conoscenza del contenuto del documento e di volontà di
riconoscersene autore opera sia nei confronti di chi sappia leggere e scrivere sia
nei riguardi dell’ analfabeta, capace di sottoscrivere, il quale abbia apposto la
propria firma alla scrittura da altri predisposta, essendo entrambi in grado di
controllarne il contenuto
25
. Si è così affermato che la sottoscrizione di un testo
scritto ha efficacia probatoria non solo della provenienza del documento, ma
anche della conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, poiché attraverso
l’ apposizione della propria firma un soggetto si appropria di ciò che è stato
documentato da sé o da altri. La sottoscrizione è, dunque, parte integrante del
22
Denti, “Prova documentale”, in Enc. Diritto XXXVII, 1988, pg. 715; Patti, “Della prova
documentale”, in Commentario al Codice Civile, Bologna, 1996, pg.17.
23
Guidi, “Teoria del documento”, Milano, 1950, pg. 68.
24
In tal senso Cassazione 15 maggio 1982, n. 3027, in Giust. It. 1983, I, pg. 282; Guidi, op. cit. pg.
68; Carnelutti, op. cit. pg. 522; Patti, op. cit. pg. 20.
25
Il primo con la lettura diretta del documento, il secondo ricorrendo ad altri mezzi, come la
lettura da parte di un terzo: le diverse modalità per l’ esercizio di detto controllo da parte dell’
analfabeta comportarono soltanto la necessità di una differente valutazione dell’ idoneità della
prova contraria, che sia stata offerta per superare l’ indicata presunzione relativa.
Vedi Cassazione 15 maggio 1982, n. 3027 e Cassazione 26 gennaio 1976, n. 251 in Foro It. 1976,
I, pg. 1913.
8
documento e costituisce strumento di imputazione all’ autore del documento
della dichiarazione in esso contenuta
26
.
Il documento scritto è autogeno quando l’ autore in senso ideologico della
rappresentazione è la stessa persona che ha interesse alla sua formazione; è,
invece eterogeno, quando è persona diversa. Il documento autogeno può a sua
volta essere autografo o eterografo a seconda di chi abbia redatto materialmente
il testo. L’ autografia è richiesta solo in casi eccezionali, mentre la sottoscrizione
deve essere sempre di pugno di colui che viene indicato come l’ autore
27
.
La sottoscrizione, consistendo in una scrittura autografa, si presume unica per
ogni individuo, difficile da riprodurre e, in ogni modo, non modificabile e non
riutilizzabile in quanto legata indissolubilmente al supporto, al quale è in ultima
analisi affidata non solo l’ integrità del contenuto, ma anche la garanzia della
provenienza
28
.
Riassumendo, la dottrina ha chiarito come la sottoscrizione assolva nella
scrittura privata diverse funzioni:
• funzione dichiarativa, di assunzione della paternità del documento
29
;
• funzione indicativa, servendo ad identificare la persona che sottoscrive;
• funzione probatoria, fornendo il mezzo per provare l’ autenticità del
documento
30
;
• funzione presuntiva, derivando dalla sottoscrizione autografa una
presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore sul contenuto del
documento
31
.
Attraverso la sottoscrizione l’ ordinamento risolve il problema della riferibilità
soggettiva del documento.
26
In tal senso:
Patti, op. cit. pg. 17; Carnelutti, op. cit. pg. 511 e ss.
27
In tal senso Carnelutti, “Documento (teoria moderna)”, in Nov. Dig. Torino, 1960, pg. 87.
Unica eccezione è l’ art. 2354 c.c. in materia di sottoscrizione di azioni: “E’ valida la
sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purchè l’ originale sia depositato
presso l’ ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società”.
28
Zagami , “Firme digitali, crittografia e validità del documento elettronico”, in Dir. Inf. e dell’
informatica, 1996, pg. 152.
29
Guidi, op. cit. pg. 68.
30
Carnelutti, “Studi sulla sottoscrizione”, in Riv. Dir. Comm. 1929, I, pg. 529 e ss.
31
Marmocchi, “Scrittura privata”, in Enc. Giuridica, Roma, 1992, pg. 4.
9
Recentemente la dottrina
32
, sottolineando l’ importanza assunta nel nostro
tempo dai beni mobili e dal relativo commercio, ha affermato che “i negozi più
rilevanti si risolvono in accordi comunque espressi” a prescindere dal requisito
della sottoscrizione, da cui ne deriva “la profonda lacerazione del nesso tra
scrittura privata e firma autografa”. Anche la giurisprudenza ha ridimensionato
il ruolo della sottoscrizione; si è affermato in questo senso il principio
dell’ equivalenza della produzione in giudizio di un determinato atto del
processo alla sottoscrizione autografa del medesimo.
Questo fenomeno è stato accompagnato dal sempre più frequente uso di
strumenti informatici per la redazione di documenti e per la loro comunicazione.
Le nuove tecnologie risultano più adeguate a produrre quell’ attività di
documentazione che risponde alle esigenze di un’ economia globale, dove gli
accordi commerciali vengono stipulati “a distanza”; esigenze rispetto alle quali,
il requisito della sottoscrizione, storicamente legato al contratto tra persone
presenti, risulta incompatibile.
32
Irti, “Idola libertatis”, op. cit. pg. 24-25.
10
Sezione Seconda
Il valore giuridico del documento informatico
1.5 Nozione di documento informatico
A partire dagli anni sessanta si sono sviluppate nuove metodologie di redazione
di documenti connesse alle notevoli innovazioni tecnologiche. In modo
particolare lo sviluppo dell' elaboratore elettronico permise la produzione di
documenti mediante sistemi automatizzati, definiti dunque informatici o
elettronici. Va precisato che in dottrina alcuni autori hanno distinto la
categoria del documento elettronico rispetto a quello informatico. Un
orientamento
33
considera documento elettronico in senso stretto, quello redatto e
conservato in forma bit, dunque non immediatamente percepibile dall' uomo,
mentre il documento elettronico in senso ampio inteso come quello formato
dall' elaboratore mediante i suoi sistemi di output, può considerarsi sinonimo di
documento informatico.
I vantaggi che vennero immediatamente intuiti dalla dottrina furono quelli
relativi alla idoneità del computer a gestire, comunicare e trattare i dati e
conservarli in modo organizzato nel tempo, da cui deriva la capacità di
ottimizzare l' attività di documentazione da parte degli strumenti informatici.
33
Giannantonio, op. cit. pg. 365-367.
11
1.6 Elementi tecnici del documento informatico
Per chiarire alcuni punti essenziali in tema di differenziazione tra documento
cartaceo e documento elettronico appare necessario svolgere degli
approfondimenti sulla modalità di produzione e gestione del documento
mediante sistemi informatici. Il computer opera attraverso realtà elettroniche
digitali basate su un sistema binario d' interpretazione della realtà differenziato
a seconda che operi in fase dinamica per elaborare o trasmettere dati, oppure in
fase statica, di gestione e conservazione dati. Nella prima fase mediante reti
telematiche, nella seconda fase attraverso supporti magnetici o ottici; la singola
rete ovvero il singolo supporto magnetico o ottico si definisce bit, l' unità minima
d' informazione che l' elaboratore è in grado di ricevere.
L' insieme di bit a cui può essere attribuito un significato concreto è definito
byte, ne sono esempi la nota musicale, una tonalità di colore. Attraverso i byte il
computer è in grado di gestire qualsiasi realtà percepibile ai nostri sensi
attraverso il formato digitale. I sistemi automatizzati sono tanto testi scritti
quanto suoni o immagini elaborabili dal computer. Il concetto di documento
viene così ampliato rispetto ai canoni tradizionali. Gli insiemi di informazioni
che vengono gestite dall' elaboratore assume il termine di file che si traduce
come cartella o documento.
12
1.7 Tipologie di documento informatico
Dopo aver esposto alcuni requisiti tecnici essenziali per la comprensione del
documento informatico, possiamo ora esaminare le diverse tipologie di
documentazione elettronica che la dottrina stessa ha elaborato. La dottrina
prevalente
34
opera una classificazione basata su tre momenti del processo
elaborativo: il momento dell’ input, dell' output e quello relativo
all’ elaborazione.
L' input indica il momento dell' immissione dei dati nelle memorie
dell' elaboratore da cui deriva che:
• se l' acquisizione del documento avviene attraverso la riproduzione
meccanica di un fatto esterno si ha un documento informatico originario, in
particolare nella ipotesi di riproduzione di un precedente documento scritto;
• se l' acquisizione avviene attraverso l' opera dell' uomo mediante macchine
memorizzatrici si ha un documento informatico derivato.
In tale categoria rientrano anche quei documenti formati direttamente
attraverso l' uso del sistema informatico prescindendo da un previo atto scritto.
In base al modo di elaborazione può essere opportuno distinguere i casi in cui la
riproduzione è diretta ad ottenere un documento identico per forma e contenuto
al documento originario, dai casi in cui la riproduzione consiste nella
trascrizione del contenuto del documento in un linguaggio elettronico. Infine
consideriamo la distinzione dei documenti in base all' output, ovvero il modo in
cui vengono emessi dall' elaboratore elettronico.
Al riguardo rileva la distinzione operata in dottrina
35
tra documenti elettronici
in senso stretto e documenti elettronici in senso ampio, o documenti informatici.
I primi sono conservati in forma digitale nella memoria centrale, ovvero nelle
memorie di massa dell' elaboratore, e non possono essere letti o percepiti se non
34
Giannantonio, op. cit. pg. 367.
35
Giannantonio, “Il valore giuridico del documento elettronico”, in Riv. Dir. Comm. 1986, pg. 286.
13
attraverso la mediazione dell' elaboratore che rende comprensibili i segnali
digitali dai quali sono costituiti. In questo caso la durata del documento varia a
seconda delle caratteristiche del supporto usato: possono durare fino a che non
subiscono una modifica umana se il supporto è un nastro magnetico, oppure
essere inalterabili nel tempo se contenuti in memorie ROM o memorizzati in
supporti ottici. I documenti informatici in senso ampio sono, invece, tutti quei
documenti formati dall' elaboratore mediante i proprio organi di output, ovvero
gli apparati hardware del sistema informatico adibiti a mostrare il risultato
dell' elaborazione dei dati. Tali documenti non sono necessariamente testuali e in
forma digitale, possono essere costituiti da un disegno, un grafico o
un' immagine fotografica e possono essere resi su un supporto cartaceo, una
scheda, un microfilm, o da qualsiasi macchina collegata all' elaboratore.
1.8 Teorie sulla natura del documento informatico
In Italia mancava una disciplina specifica relativa al documento informatico nè
le norme del codice civile, che regolano i mezzi di prova in generale, prevedono,
per evidenti ragioni cronologiche, il documento informatico. Dottrina e
giurisprudenza di fronte alle nuove realtà informatiche hanno reagito in forma
diversa nel corso degli anni. La giurisprudenza penale ha ammesso i nuovi mezzi
di prova nell' ambito del libero apprezzamento della prova da parte del giudice;
la giurisprudenza civile ha mostrato maggiori remore nell' attribuire al
documento elettronico valore assimilabile a quello di atto pubblico o scrittura
privata.
La dottrina, a partire dalla prima metà degli anni ottanta si divise sulla natura
del documento informatico, attribuendo da alcuni autori
36
ad esso il valore delle
36
Montesano, “Sul documento informatico come rappresentazione meccanica nella prova civile”,
in Dir. Inf. e dell’ informazione, 1987, pg. 25.
14
riproduzioni meccaniche o copie fotografiche. Altri autori
37
ponevano in
evidenza le analogie tra documenti scritti e documenti informatici.
Mediando tra tali posizioni, un orientamento
38
aveva sottolineato che tali
contrasti derivavano sostanzialmente dal fatto che la dottrina aveva considerato
il documento informatico in modo unitario, senza valutare la pluralità di forme
con le quali esso si espleta. Il punto fondamentale sul quale la dottrina si divise
fu l' attribuibilità al documento informatico della forma scritta. Le tesi
prevalenti si mossero in senso favorevole, mentre altre teorie sostennero la
possibile estensione delle norme in tema di riproduzione meccanica o fotografica
previste agli art. 2712 e 2719 c.c. Furono sostenute teorie diverse volte ad
attribuire valore di forma scritta ai sistemi di documentazione informatica. Si
ritenne che il flusso degli elettroni costituiva il nuovo inchiostro di cui l' uomo si
serve, e le memorie elettroniche la nuova carta. Il concetto di scrittura veniva
quindi esteso intendendo per esso un insieme di segni riportati con qualsiasi
mezzo e tecnica su un qualsiasi supporto purchè tali segni potessero essere
percepiti anche a distanza di tempo
39
.
Altra dottrina
40
ritenne che fossero due i requisiti essenziali del documento
scritto: la dichiarazione e la sua incorporazione, prescindendo però da qualsiasi
alfabeto o strumento di supporto utilizzato. Questa tesi estendeva notevolmente
il concetto di scrittura riconoscendo come documento scritto tanto i documenti
elettronici in senso ampio che quelli in senso stretto. Si obiettò che lo strumento
informatico non consente l' immediata leggibilità del documento se non con
l' ausilio del computer, ma tale tesi fu facilmente contraddetta sia dal fatto che
tale obiezione è rivolgibile anche al documento scritto in forma microscopica, o
redatto con cattiva calligrafia per cui è necessario l' ausilio del redattore del
testo
41
, sia rilevando l' assenza di una norma positiva che richiede l' immediata
leggibilità del testo per considerarlo scritto.
37
Borruso, “Computer e diritto, vol. II.Problemi giuridici dell’ informatica”, Giuffrè, Milano,
1988, pg. 216 e ss.
38
Giannantonio, op. cit. pg. 366.
39
Tesi esposta da Borruso, op. cit. pg. 218.
40
Tesi esposta da Giannantonio, op. cit. pg. 385.
41
Parisi, “Il contratto concluso mediante computer”, Padova, 1987, pg. 70.
15
Anche le teorie che ritenevano il documento informatico una forma
dematerializzata propendevano per estendere all' impulso elettronico il
connotato di forma scritta anzichè di linguaggio orale
42
. Diversamente rispetto a
queste teorie si posero coloro che intendevano la documentazione mediante
sistemi informatici assimilabile alle riproduzioni meccaniche e fotografiche ex
art. 2712 c.c. Tale orientamento sosteneva infatti che "l' amplissima dizione
contenuta nell' art. 2712 c.c. dimostra l' intenzione del legislatore di dettare in
quell' articolo la disciplina di ogni strumento meccanico, pur non esistente al
tempo della legge, per mezzo del quale siano riprodotti o anche posti in essere,
contestualmente al medesimo strumento, idoneo a rappresentarli, fatti o anche atti
e in specie dichiarazioni giuridicamente rilevanti"
43
.
Tale orientamento riconduceva la natura del documento elettronico all' art.
2712 c.c. se l' elaboratore non avesse modificato gli elementi essenziali ai fini
della rilevanza probatoria; mentre se l' oggetto della riproduzione fosse stato un
documento scritto avrebbe trovato applicazione l' art. 2719 in tema di copie
fotografiche di scritture. Occorre evitare di considerare tali diversi orientamenti
in modo alternativo o contrapposto tra loro. Infatti la varietà di modi con cui il
sistema informatico può effettuare l’ attività di documentazione, comporta
diverse nature giuridiche di volta in volta applicabili al singolo documento.
Per cui, se il documento riproduce una preesistente realtà: si applicherà l' art.
2712 se la riproduzione riguarda un fenomeno o una cosa in generale, mentre
troverà attuazione l' art. 2719 se il documento riproduce specificatamente un
precedente documento scritto
44
. Qualora la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti non si riferisce a realtà preesistenti ma è
formata direttamente dal sistema informatico si rientrerebbe nell' ambito delle
teorie che concepiscono il documento informatico quale documento scritto.
42
In questo senso Clarizia, “Informatica e conclusione del contratto”, Giuffrè, Milano, 1985, pg.
175.
43
Montesano, “Sul documento informatico”, op. cit. pg. 25.
44
Giannantonio, op. cit. pg. 383. Sul valore probatorio dei documenti trasmessi tramite telefax:
Barreca, “Telex e telefax nel sistema delle prove documentali”, in Riv. Dir. Proc. 1991, pg. 907 e
ss; Longi, “Confezione e spedizione di documento per mezzo di terminale facsimile”, in Giur.it
1991, IV, pg. 68 e ss.; Bronzini, “Il telefax nella gestione delle procedure concorsuale”, in Dir. fall.