II
Nel primo capitolo, di natura introduttiva, si è cercato di mettere in luce il
significato e l’importanza del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro
tramite l’analisi di dati e tabelle che mostrano la quantità di infortuni negli ultimi
anni, e tramite l’analisi dell’evoluzione della normativa sulla sicurezza e l’attuale
“stato dell’arte”.
Nel secondo capitolo si è analizzata, in tutte le sue caratteristiche, la figura del
datore di lavoro, quale principale destinatario degli obblighi di sicurezza,
partendo dal problema relativo alla sua individuazione e passando attraverso i
suoi compiti, le sue attribuzioni e le responsabilità conseguenti le sue azioni.
Nel terzo capitolo si è cercato di delineare una completa descrizione del
responsabile del servizio prevenzione e protezione, figura introdotta ex novo dal
decreto, e per questo con numerosi problemi di interpretazione per quanto
riguarda la sua individuazione, quali devono essere le sue competenze e la
formazione necessaria per svolgere i suoi compiti. Attraverso l’analisi delle sue
attribuzioni ci si è voluti soffermare in particolar modo sulla valutazione dei
rischi, vista come momento centrale e fondamentale della gestione della
sicurezza in azienda.
All’interno dello stesso capitolo viene introdotta una figura strettamente
correlata al responsabile del servizio prevenzione e protezione: il medico
competente e con l’analisi di questo soggetto viene data una panoramica sulla
sorveglianza sanitaria e sull’evoluzione della stessa.
Nel quarto capitolo si è preso in considerazione il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e quindi la possibilità da parte dei lavoratori di intervenire
attivamente nella gestione della sicurezza in azienda. Il legislatore è stato
particolarmente sintetico su questa figura demandando alla contrattazione
collettiva la specificazione dei dettagli; per questo motivo l’individuazione, le
modalità di elezione, i compiti del rappresentante e le relazioni con gli altri
soggetti sono state analizzate tramite la lettura degli accordi interconfederali.
Infine nel quinto capitolo si è voluto vedere come la normativa viene applicata
nella realtà tramite l’analisi di un caso concreto. Con l’aiuto dei primi risultati di
III
un monitoraggio che la Regione Lombardia, con altre regioni, sta svolgendo per
rappresentare criticamente lo stato di attuazione nelle aziende del modello
prevenzionale previsto dal D.Lgs. n. 626/94, si è cercato di analizzare l’attuale
attraverso l’uso di dati e tabelle. Nello stesso capitolo è stata presentata l’azienda
FAGREL S.p.A. e sono stati individuati al suo interno i soggetti destinatari degli
obblighi di sicurezza previsti nel decreto ed analizzati nei capitoli precedenti, per
vedere come effettivamente si comportano nella realtà. Si è poi compiuta
un’analisi della gestione del sistema di sicurezza all’interno di FAGREL tramite
il confronto tra i dati del monitoraggio ed i documenti forniti dall’azienda, e si è
cercato di vedere se all’interno di essa si è radicata la “cultura della
prevenzione”.
Al termine della ricerca si è cercato di focalizzare i punti di forza del sistema e
quelli critici, in particolare, per questi ultimi, è stata presentata una Sentenza
della Corte di Giustizia europea, del 15 novembre 2001, che condanna l’Italia per
non aver recepito in modo corretto, tramite il D.Lgs. n. 626/94, la Direttiva
europea 89/391 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi i lavoro.
Sicurezza: evoluzione del quadro normativo e situazione attuale
- 1 -
CAPITOLO I
SICUREZZA: EVOLUZIONE DEL
QUADRO NORMATIVO E
SITUAZIONE ATTUALE.
1.1 Significato ed importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro
La sicurezza del lavoro è uno dei più rilevanti problemi della condizione
lavorativa e il suo significato è strettamente collegato ai concetti di pericolo e di
rischio, e corrisponde alla condizione in cui il pericolo e/o il rischio sono ridotti a
livelli accettabili o eliminati
1
.
L'attività lavorativa può mettere in pericolo l'integrità fisica e la salute del
lavoratore per diversi motivi: a causa di lavorazioni che utilizzano processi di
produzione nocivi; o ad esempio a causa di macchine complesse che necessitano
particolare attenzione nel loro utilizzo.
Questo significa che l'ambiente di lavoro può influire sulla salute dei
lavoratori: o con eventi improvvisi invalidanti (infortuni), ovvero con malattie
1
Per pericolo intendiamo la fonte di possibili lesioni o danni alla salute; per rischio la combinazione di
probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa. NORMA UNI
EN 292.
Sicurezza: evoluzione del quadro normativo e situazione attuale
- 2 -
derivanti dall'esercizio di determinate professioni (malattie professionali), e che
le cause della pericolosità possono riguardare:
™ l'ambiente materiale (insufficiente illuminazione, presenza di sostanze
tossiche, eccesso di rumore, insufficiente illuminazione ecc.);
™ la gravosità del lavoro (orario di lavoro, lavoro in posizioni scomode,
intensità inadeguata alla media normale di rendimento);
™ la pericolosità delle operazioni.
Analizzando brevemente la storia della sicurezza sul lavoro possiamo scoprire
che: i danni del lavoro alla salute dell'uomo, e in particolare alcune malattie
professionali, erano già conosciuti in antichità; infatti Ippocrate e Galeno
consigliavano i colleghi medici di informarsi del mestiere dei loro clienti per
capire meglio la malattia. Nel 1700 Bernardino Ramazzini, medico italiano, pone
le fondamenta dell'igiene del lavoro
2
in un famoso trattato "De morbis
artificum diatriba" (Dissertazione sulle malattie degli artefici), e individua la
responsabilità della società verso il lavoratore malato e il dovere di proteggerlo
3
.
Successivamente , con lo sviluppo della civiltà industriale, il problema della
sicurezza del lavoro divenne ancora più importante perché aumentarono
notevolmente i casi d'infortunio e le malattie professionali a causa della
mancanza di adeguate misure di prevenzione e di igiene sanitaria; ma solo verso
la metà del 1800 fu delineato un completo e coerente sistema legislativo.
Purtroppo ancora oggi il problema non è risolto: il processo tecnologico
continua ad avanzare e spesso accade che: mentre si adottano misure di
sicurezza, la tecnologia sopravanza e ne rende necessarie altre; e il legislatore è
spesso in ritardo con la realtà a causa della rigidità delle norme.
La situazione attuale è grave, la nostra economia continua a presentare un
2
L'igiene del lavoro è quella scienza che studia le condizioni ottime per cui il lavoro possa essere prestato
senza recare danno alla salute del lavoratore, approfondendo la conoscenza delle cause delle patologie in
relazione all'ambiente di lavoro, per prevenirle e combatterle. Da Nuovissimo Digesto Italiano voce
Lavoro (igiene del).
3
Cfr. Enciclopedia del diritto voce Lavoro (igiene del).
Sicurezza: evoluzione del quadro normativo e situazione attuale
- 3 -
numero elevato di infortuni sul lavoro e di malattie professionali dovuti anche
alla disapplicazione della normativa infortunistica, ma non solo; vi sono altri
fattori di rischio da non sottovalutare: la forte diffusione del lavoro nero
4
,
intensificazione dei ritmi di lavoro, scorretto uso delle apparecchiature, utilizzo
di particolari sostanze ecc.
La situazione è veramente preoccupante e i dati sono impressionanti : 886 mila
infortuni l'anno e una media di 3-4 morti al giorno; inoltre dai dati rilevati l'Italia
è uno dei paesi d'Europa con la più alta incidenza di infortuni mortali.
5
Nel contesto europeo solamente i paesi del Nord Europa si distinguono
significativamente per il basso numero di infortuni, anche tenendo conto degli
indici di frequenza rispetto all'occupazione complessiva. A questo proposito
proprio dagli atti della Commissione lavoro del Senato
6
si può vedere come la
Commissione stessa si sia recata direttamente in Finlandia, Svezia e Danimarca
per analizzare le ragioni di questi pochi infortuni, e ha trovato alcune
caratteristiche fondamentali:
- un ampio spazio dedicato alla ricerca applicata, soprattutto in relazione alle
innovazioni tecnologiche;
- una particolare attenzione ai problemi dell'organizzazione del lavoro;
- un forte rilievo delle relazioni industriali, con una filosofia partecipativa
basata sulla diffusa convinzione e l'impegno reciproco di tutte le parti
sociali;
- un sistema di vigilanza fondato soprattutto sulla programmazione anche
nel medio lungo periodo;
- una diffusione della cultura della prevenzione e della legalità;
4
Rapporto CENSIS 1998: lavoro in Italia non regolare nel comparto privato è il 19,8% dei lavoratori
complessivamente impiegati (oltre cinque milioni di unità).
5
Il confronto con gli altri paesi Europei è solo approssimativo poiché i sistemi di rilevazione di dati sono
diversi da paese a paese, e la stessa agenzia di Bilbao (è un’agenzia istituita dall’Unione Europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro, il suo compito è di andare incontro alle esigenze di informazione delle
persone interessate alle questioni relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro) non è ancora oggi in
grado di fornire validi elementi di comparazione. Cfr. SMURAGLIA intervento in incontro CEPER
14/11/01 "Sette anni di attuazione del D.Lgs. n. 626/94".
6
Relazione approvata il 24/02/00.
Sicurezza: evoluzione del quadro normativo e situazione attuale
- 4 -
- un forte radicamento nella coscienza sociale di un severo giudizio nei
confronti di chi non rispetta le norme in materia di sicurezza e provoca
danni alla salute degli individui.
Quello che emerge da questo breve elenco è che è socialmente sbagliato che si
provochino infortuni e malattie, e che tutti i problemi sono affrontati a livello di
altissima professionalità e scientificità.
Purtroppo dobbiamo affermare che noi siamo molto lontani da questo tipo di
sistema, non solo dal punto di vista normativo, ma soprattutto sul piano
organizzativo, culturale e scientifico. Spesso proprio l'attenzione ai fenomeni
infortunistici e alle malattie nel nostro Paese è solo saltuaria; gli organi di
informazione mostrano una certa sensibilità solo quando gli infortuni
coinvolgono tante persone; ma poi tutto rientra nella "normalità", e il fatto che
ogni giorno muoiano sul lavoro tre persone sembra lasciare insensibile la
collettività. ( cfr. SMURAGLIA).
Ma per poter capire meglio la situazione in cui si trova il nostro Paese è
necessario analizzare un po' di dati, guardare i numeri degli infortuni e dei morti
sul lavoro e renderci conto che la situazione è davvero grave.
I dati che verranno presentati provengono dalla banca dati dell’INAIL, e sono
tutti indicati per difetto, poiché vogliono cercare di considerare anche gli
infortuni avvenuti in situazioni illegali e quindi non denunciati. Questo perché in
Italia non tutto l'ambiente produttivo è coperto dall'assicurazione INAIL, anzi il
lavoro sommerso continua ad avere grandi proporzioni.
Le norme legislative sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali prevedono che debbano essere denunciati all’INAIL
gli infortuni sul lavoro da cui siano colpiti i lavoratori e che siano stati
pronosticati non guaribili entro tre giorni
7
.
7
La denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve essere fatta utilizzando i moduli
predisposti dall’INAIL. L’istituto viene a conoscenza anche degli infortuni con prognosi inferiore a
quattro giorni, le c.d. franchigie, attraverso i certificati medici inviati all’INAIL dal medico curante o dal
pronto soccorso. Per quanto riguarda le malattie professionali il datore di lavoro deve trasmettere
all’Istituto la denuncia corredata da certificato medico entro cinque giorni dal giorno in cui il lavoratore
dipendente ha comunicato la manifestazione della malattia. Cfr.www.inail.it
Sicurezza: evoluzione del quadro normativo e situazione attuale
- 5 -
Vediamo di analizzare i dati delle seguenti tabelle:
TAV.1
8
- INFORTUNI SUL LAVORO AVVENUTI NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2000
PER REGIONE E SESSO
Sesso: Maschi/Femmine, Gestione: Industria, Commercio e Servizi
Regioni Gennaio - Dicembre Dicembre
1999 2000 Var. % 1999 2000 Var. %
PIEMONTE 74,718 75,63 1.02 4,871 5,024 3.01
VALLE D'AOSTA 2,31 2,185 -5.4 158 159 0.06
LOMBARDIA 153,13 158,29 3.04 9,415 10,33 9.07
LIGURIA 29,392 29,834 1.05 2,209 2,158 -2.3
TRENTINO ALTO ADIGE 24,55 25,246 2.08 1,591 1,654 4.00
VENETO 123,85 123,31 -0.4 7,71 7,232 -6.2
FRIULI V. G. 27,123 29,15 7.05 1,7 1,974 16.01
EMILIA ROMAGNA 125,24 128,29 2.04 8,676 8,278 -4.6
TOSCANA 69,187 70,827 2.04 5,007 4,869 -2.8
UMBRIA 17,89 18,241 2.00 1,372 1,319 -3.9
MARCHE 32,251 33,709 4.05 2,317 2,308 -0.4
LAZIO 48,205 49,349 2.04 3,104 3,159 1.08
ABRUZZO 19,258 20,24 5.01 1,447 1,429 -1.2
MOLISE 3,728 3,75 0.06 288 268 -6.9
CAMPANIA 33,939 32,862 -3.2 2,549 2,308 -9.5
PUGLIA 39,542 40,742 3.00 2,961 2,66 -10.2
BASILICATA 6,632 7,143 7.07 535 435 -18.7
CALABRIA 11,684 12,099 3.06 951 910 -4.3
SICILIA 29,885 29,647 -0.8 2,252 2,059 -8.6
SARDEGNA 13,62 14,021 2.09 960 978 1.09
ITALIA 886,14 904,57 2.01 60,07 59,51 -0.9
NORD-OVEST 259,55 265,94 2.05 16,65 17,67 6.01
NORD-EST 300,76 306 1.07 19,68 19,14 -2.7
CENTRO 167,53 172,13 2.07 11,8 11,66 -1.2
SUD 114,78 116,84 1.08 8,731 8,01 -8.3
ISOLE 43,505 43,668 0.04 3,212 3,037 -5.4
8
Tutti i dati delle tabelle sono dati ufficiali INAIL. Fonte sito: www.inail.it
Sicurezza: evoluzione del quadro normativo e situazione attuale
- 6 -
TAV. 2 - INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI DALLE AZIENDE PER PROVINCIA,
REGIONE ED ANNO EVENTO.
Sesso: Maschi/Femmine
Province e Regioni 1996 1997 1998 1999 2000
PIEMONTE 77,689 74,281 74,581 75,838 75,63
VALLE D'AOSTA 2,375 2,333 2,295 2,327 2,185
LOMBARDIA 153,62 150,17 153,65 156,07 158,29
LIGURIA 30,164 28,901 28,925 29,502 29,834
TRENTINO ALTO ADIGE 24,394 23,717 23,964 24,961 25,246
VENETO 119,19 117,5 121,71 125,95 123,31
FRIULI V. G. 27,567 26,084 26,865 27,507 29,15
EMILIA ROMAGNA 126,09 118,94 121,47 127,13 128,29
TOSCANA 71,21 67,983 68,19 69,463 70,827
UMBRIA 17,196 16,428 16,718 17,869 18,241
MARCHE 30,033 29,812 31,661 32,399 33,709
LAZIO 45,248 45,33 46,737 49,336 49,349
ABRUZZO 19,055 17,651 18,665 19,203 20,24
MOLISE 3,664 3,532 3,52 3,689 3,75
CAMPANIA 31,156 31,308 32,293 33,447 32,862
PUGLIA 36,52 34,54 36,238 39,321 40,742
BASILICATA 6,86 6,956 6,313 6,632 7,143
CALABRIA 10,316 9,947 10,689 11,519 12,099
SICILIA 27,483 27,076 28,63 29,826 29,647
SARDEGNA 13,848 12,771 13,39 13,62 14,021
ITALIA 873,67 845,26 866,5 895,61 904,57
NORD-OVEST 263,85 255,68 259,45 263,74 265,94
NORD-EST 297,24 286,24 294 305,55 306
CENTRO 163,69 159,55 163,31 169,07 172,13
SUD 107,57 103,93 107,72 113,81 116,84
ISOLE 41,331 39,847 42,02 43,446 43,668
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
1996 1997 1998 1999 2000
INFORTUNI
Sicurezza: evoluzione del quadro normativo e situazione attuale
- 7 -
TAV.3 - CASI MORTALI
PER INFORTUNI SUL LAVORO AVVENUTI NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2000
DENUNCIATI A TUTTO IL 23 GENNAIO 2001
PER REGIONE E SESSO
Sesso: Maschi/Femmine, Gestione: Industria, Commercio e Servizi
Regioni Gennaio - dicembre dicembre
1999 2000 1999 2000
PIEMONTE 100 97 12 10
VALLE D'AOSTA 7 7 - 1
LOMBARDIA 185 171 16 12
LIGURIA 28 25 2 -
TRENTINO ALTO ADIGE 25 22 3 3
VENETO 138 128 13 1
FRIULI V. G. 21 22 3 2
EMILIA ROMAGNA 120 145 10 11
TOSCANA 75 91 10 8
UMBRIA 21 24 1 1
MARCHE 51 47 6 3
LAZIO 86 72 4 5
ABRUZZO 29 32 2 2
MOLISE 14 13 2 -
CAMPANIA 59 67 7 6
PUGLIA 81 44 8 1
BASILICATA 9 21 1 -
CALABRIA 29 27 - 4
SICILIA 66 65 6 2
SARDEGNA 25 28 4 1
ITALIA 1.169 1.148 110 73
NORD-OVEST 320 300 30 23
NORD-EST 304 317 29 17
CENTRO 233 234 21 17
SUD 221 204 20 13
ISOLE 91 93 10 3
I dati di queste tabelle si commentano da soli, la situazione è grave e il numero
degli incidenti non tende a diminuire, anzi dal 1996 ad oggi è aumentato
costantemente! Queste cifre collocano l'Italia tra i paesi europei con la più alta
incidenza di infortuni, in particolare mortali. Ci si può chiedere perché,
nonostante l'introduzione di innovazioni legislative in tema di sicurezza del
lavoro, la situazione sia ancora così preoccupante. Diversi settori
Sicurezza: evoluzione del quadro normativo e situazione attuale
- 8 -
dell'imprenditoria privata, soprattutto aziende di grandi dimensioni, hanno
compreso che le norme dovevano essere applicate, e hanno cercato di
conseguenza di adeguarsi; anche se alcuni lo hanno fatto sostanzialmente per un
ragionamento di pura utilità: infatti, all'imprenditore non conviene avere vittime
perché queste causerebbero interruzioni, soste alla catena produttiva; ed inoltre,
potrebbe essere difficile trovare in poco tempo un sostituto all'altezza con le
medesime capacità del precedente
Man mano che si prendono in considerazione le imprese di piccole dimensioni
è facile riscontrare un inadempimento della normativa molto diffuso, totale o
parziale poiché la normativa stessa in tema di sicurezza è stata per lo più recepita
come fonte di nuovi ed ingiustificati oneri; a questo si aggiunga anche che
l'inapplicabilità è stata resa possibile anche dal limitato funzionamento del
sistema di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 626/94.
Quello che non riesce a crearsi è una vera cultura della prevenzione, cioè la
convinzione che l'investimento prevenzionale è giusto e necessario sia dal punto
di vista umano, sia conveniente economicamente, statisticamente infatti in un
rapporto costi-benefici la prevenzione costa meno della mancata prevenzione
9
.
9
Dati tratti da un'indagine svolta congiuntamente dalle commissioni lavoro della Camera e del Senato,
sulla sicurezza e l'igiene del lavoro in Italia. (1997)
Per un'analisi approfondita dei costi della sicurezza vedi Appendice I.
Sicurezza: evoluzione del quadro normativo e situazione attuale
- 9 -
1.2 Evoluzione normativa
Le prime leggi dello stato unitario che si occuparono del tema della sicurezza
del lavoro avevano lo scopo di istituire un sistema di tipo assicurativo: l.
29.6.1903, n.243; t.u. 31.1.1904, n.51; la sola preoccupazione del legislatore era
di garantire un trattamento risarcitorio in forma assicurativa alle vittime degli
infortuni; non si prendeva in considerazione il tema della prevenzione.
Solo nel 1930 si introdusse una norma, di carattere in un certo qual modo
previdenziale, nel codice penale Rocco con la quale si prevedeva un nuovo reato
all'art. 437 di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro.
La vera novità in questo campo fu l'introduzione nel codice civile del 1942 di
una norma di carattere generale, l'art. 2087, con la quale il legislatore ha stabilito
che "l'imprenditore è tenuto a adottare nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro."
Questa norma pone in capo al lavoratore il diritto soggettivo di compiere la
sua prestazione in un ambiente sicuro che non danneggi il suo diritto
fondamentale alla salute. Dall'altra parte il datore di lavoro non ha
semplicemente l'obbligo di applicare tutte le norme di sicurezza previste da leggi
e regolamenti, ma ha il dovere di adottare tutte quelle ulteriori misure che, in
base alla sua esperienza ed all'evoluzione della tecnica, sono necessarie per la
tutela della salute dei lavoratori.
Nella norma il legislatore parla di misure secondo la "particolarità del lavoro"
e di " esperienza e tecnica" intendendo che le misure che dovranno essere
adottate sono suscettibili a variare col tempo e quindi indipendenti dall'esistenza
o meno di vincoli legislativi. Se ad esempio il datore di lavoro viene a
conoscenza che, in base alle nuove acquisizioni della tecnica, un prodotto è
Sicurezza: evoluzione del quadro normativo e situazione attuale
- 10 -
dannoso alla salute, deve sospenderne l'utilizzazione nella sua impresa, anche se
la legge non ne vieta l'uso.
Successivamente è con la Costituzione che le norme citate acquistano
particolare significato poiché il diritto alla salute assume valore costituzionale e
viene riconosciuto non solo come un diritto dell'individuo, ma anche come
oggetto di un fondamentale interesse della collettività
10
.
Vediamo di analizzare gli articoli: l'art. 41 condiziona la legittimità
dell'esercizio dell'iniziativa economica privata al rispetto della sicurezza umana;
con l'art. 32 sancisce il diritto fondamentale alla salute; e con l'art. 35 tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Alcuni anni dopo il legislatore cercò di disciplinare la materia in modo più
specifico, i decreti fondamentali a riguardo sono: il D.P.R. n. 547/55 (norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e il D.P.R. n. 303/56 (norme generali
per l'igiene del lavoro) i quali sono stati aggiornati, col tempo, da un gran numero
di altri provvedimenti, per lo più riguardanti i singoli settori produttivi. Questi
provvedimenti crearono una svolta nel nostro sistema normativo poiché
definivano in dettaglio il contenuto degli obblighi e delle misure da adottare in
tema di sicurezza sul lavoro; inoltre cercano di individuare i fattori di rischio, le
sostanze pericolose e ogni elemento che possa determinare un danno alla salute
dei lavoratori, disciplinandone l'uso e stabilendo quali misure di prevenzione
devono essere attuate, tutto con grande precisione analitica.
La legislazione di questo periodo presenta la totale mancanza di
riconoscimento di una collaborazione, nemmeno propositiva, da parte del
lavoratore in materia antinfortunistica; il principio seguito era quello per cui il
lavoratore subordinato non poteva essere destinatario della tutela e al tempo
stesso soggetto attivamente obbligato. Questo era dovuto all'assoluta estraneità
del modello partecipativo all'interno dell'impresa e alla tipologia dei rapporti
sociali di quel periodo, in cui i conflitti dei fattori di produzione (capitale e
lavoro) avevano avuto riflessi anche sul modello normativo.
Sicurezza: evoluzione del quadro normativo e situazione attuale
- 11 -
Di grande innovazione in materia fu l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori, questa
norma offre ai lavoratori uno strumento diretto di controllo, riconoscendo loro il
diritto di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e integrità fisica. I lavoratori possono anche
avvalersi di tecnici esterni all'azienda e hanno il diritto di verificare in prima
persona le condizioni di sicurezza degli ambienti lavorativi in cui operano.
Solo nel 1978, con la riforma sanitaria approvata con legge 23/12/1978 n. 833,
si introduce un'indicazione forte in favore della prevenzione; e si prevede anche
l'emanazione di un testo unico della sicurezza, entro un anno, di cui si indicano i
principi essenziali con precisione e rigore.
La riforma in questione non ha mai realmente decollato e la previsione del
testo unico è stata lasciata cadere.
1.2.1 La normativa europea
Di grande importanza per l'evoluzione della legislazione in materia di
sicurezza è la normativa europea.
Il riferimento fondamentale è l'art. 118A del Trattato istitutivo CEE (ora
rinumerato nell'art. 138 del Trattato di Amsterdam 2 ottobre 1997). In conformità
a questo " Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in
particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori, e si fissano come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva di
progresso, delle condizioni esistenti in questo settore. Per contribuire alla
realizzazione dell'obiettivo…il Consiglio…adotta mediante direttive le
prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni
e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro ".
Da qui trae origine la direttiva quadro 89/391/CEE concernente l'attuazione
delle misure per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei
10
Così SMURAGLIA, cit.
Sicurezza: evoluzione del quadro normativo e situazione attuale
- 12 -
lavoratori durante il lavoro; l'art. 16 di questa direttiva prevede l'emanazione di
una serie di direttive particolari di settore.
La direttiva quadro presenta alcuni principi fondamentali tra cui quello dell'art.
6, per cui occorre adeguare il lavoro all'uomo e non viceversa; e il
riconoscimento che la stessa organizzazione del lavoro può costituire una fonte di
danno alla salute per la ripetitività e la monotonia del lavoro.
Il recepimento di queste direttive nella legislazione nazionale degli stati
membri è avvenuto, per l'Italia, inizialmente con l'art. 43 della legge-delega 19
febbraio 1992, n.142 ; e successivamente con l'art. 6, comma 7 della legge-delega
22 febbraio 1994, n. 146, la quale, prorogando il termine fissato dalla legge-
delega n. 142/92, fissava il termine ultimo per l'emanazione del decreto
legislativo di attuazione per la data del 19 settembre 1994. Infatti proprio in
questa data, con un ritardo di quasi due anni rispetto al termine stabilito in sede
di normazione comunitaria
11
, venne emanato il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
attuativo delle direttive comunitarie .
1.3 Breve inquadramento del D.Lgs. n. 626/94 : cos'è, quali sono le
novità rispetto alla normativa precedente
Il D.Lgs. n. 626/94 (modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 242/96 battezzato
D.Lgs. n: 626-bis) è stato emanato, come già accennato, in attuazione delle
direttive comunitarie in tema di sicurezza; è intitolato "miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e l'obiettivo
fondamentale, previsto dall'art. 1 , è la prescrizione di misure di tutela della
salute e sicurezza in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati.
11
Questo termine è fissato in ogni direttiva comunitaria per il suo recepimento nella legislazione degli
stati membri. Il ritardo avvenuto in Italia è dovuto anche all'utilizzo della legge-delega come strumento.
12
Cfr. SOPRANI, " Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro", Giuffrè, Milano, 2001.