6
compreso il diritto a godere di un�assistenza legale speciale e adeguata per la
presentazione della difesa; nel caso in cui un fanciullo sia dichiarato colpevole di un
reato, si eviter� di privarlo della libert� o di detenerlo in una istituzione penitenziaria
per adulti, egli sar� invece sottoposto ad un trattamento adeguato, da parte di personale
specializzato, in modo da essere rieducato e in seguito reinserito nella societ��.
In Italia � possibile distinguere tre tipi di criminalit� minorile
1
:
1. fisiologica: condotte devianti destinate frequentemente a
riassorbirsi con l�ingresso dell�adolescente nell�et� matura;
2. patologica endemica: si concretizza con il coinvolgimento di
minori nella criminalit� organizzata;
3. patologica epidemica: devianza dei minori stranieri, indotti al
crimine in et� precoce, e che vivono in contesti sociali contrassegnati da
marginalit�, conflitti culturali, disadattamento, deprivazione.
Per quanto attiene, invece, al termine devianza, essa si adopera per sostituire
quello del disagio, cos� come il disadattamento quello di emarginazione.
In realt�, per intendere correttamente questi termini occorre tener conto di
quelle profonde trasformazioni che hanno contraddistinto la societ� odierna negli
ultimi decenni e soprattutto di quegli effetti che si sono ripercossi nel mondo minorile
e adolescenziale.
� avvenuta, senza dubbio, una modificazione sia nel rapporto tra il mondo
dell�infanzia e quello degli adulti sia nel rapporto dei pi� giovani con la famiglia e la
societ�.
Le nuove forme di disagio e povert� gravano ed incidono in modo decisivo
sulla qualit� della vita, rendendo necessari interventi di sostegno nel percorso del
minore.
Alcune delle cause principali determinanti il rischio dei giovani
si possono individuare nell�allentarsi delle relazioni significative, nella scarsa
frequenza dei rapporti di tipo primario, nell�inadeguatezza e nella precariet� delle
relazioni familiari.
1
MERZAGORA BETSOS: Ampiezza, andamento, tipologie della giustizia minorile, in PICOTTI L.: La
mediazione nel sistema penale minorile, Cedam, Padova, 1998.
7
In questo modo, i vari soggetti istituzionali sono chiamati a riconsiderare le loro
funzioni, le modalit� di attuazione degli interventi e le pratiche operative, al fine di
poter rispondere in modo coerente e decisivo alle esigenze di questa particolare fascia
di et�.
In tal senso, nasce l�esigenza, sia nel mondo accademico, sia in quello dei
servizi di attribuire ad ogni termine il corretto significato.
Termini quindi come disagio, emarginazione, povert�, spesso acquisiscono un
contenuto diverso da quello originario o dalla loro storia e vengono utilizzati come
sinonimi intercambiabili.
Quasi sempre, in effetti, si ha la convinzione che essi abbiano lo stesso
significato forse perch� condividono una matrice ed origine comune che va ricercata
nel filone di studi sociologici che fanno riferimento alla devianza e al controllo sociale.
Il concetto di devianza ha subito nel corso degli anni un processo di
"normalizzazione" che ha portato alla sua dissolvenza teorica ed alla nascita di una
nuova categoria, quella appunto del disagio.
Tale processo vuole rappresentare quell�orientamento in base al quale si �
cercato di rispondere all�esigenza di introdurre un approccio maggiormente cauto
verso quei comportamenti che non sono necessariamente riconducibili alla semplice
riproduzione di norme e valori del sistema sociale degli adulti o in contrapposizione ad
essi.
Lo scopo di questo lavoro consiste nel fornire tutti gli elementi che permettano
di avere una visione generale sul fenomeno della criminalit� minorile.
Dopo aver preso in esame, in altre parole, l�evoluzione storica e giuridica della
disciplina avente ad oggetto i minori come autori di reato, viene analizzata
successivamente sia la dimensione quantitativa, con elementi statistici, sia quella
qualitativa, arricchita dalle varie figure del minore che delinque, di questo tipo di
criminalit�.
Tutto questo per� sarebbe insufficiente senza un approfondito esame delle cause
che si trovano alla base di questo fenomeno.
Vengono analizzati, in seguito, i concetti relativi all�imputabilit� - anche in base
ai nuovi orientamenti normativi e giurisprudenziali - ed alla pericolosit� sociale
mettendo a fuoco il cosiddetto �sistema del doppio binario�.
8
Seguendo infine un ordine logico e consequenziale si analizzano, attraverso le
varie riforme subite, l�ordinamento penitenziario minorile e coerentemente gli
interventi applicati dal sistema penale per quanto attiene alla riabilitazione ed alla
rieducazione dei minorenni devianti.
9
CAPITOLO PRIMO
La nascita e l’evoluzione della giustizia minorile
1.1 Nascita e sviluppo storico delle istituzioni privative della libertà
Il sistema penale minorile rappresenta il risultato di un lungo processo di
maturazione della coscienza civile, che, nel tempo, � andata riconoscendo la
singolarit� della condizione minorile. In conseguenza di ci�, la politica penale ha
tentato di costruire un sistema differenziato di diritto penale che tende alla tutela di
diritti dei minori, primo fra tutti il diritto all�educazione.
1.2 La Scuola Classica ed i primi istituti per minori
Fino all�Illuminismo, in assenza di teorie specifiche, si rappresentava il
delinquente come un �soggetto moralmente traviato� e lo si sottoponeva a pene crudeli
ed arbitrarie. I principi della ragione e del libero arbitrio presupposti uguali in ogni
individuo richiesero, invece, un adeguamento e un rinnovamento, in primo luogo in
campo giuridico. L�Illuminismo ebbe effetti determinanti per la concezione della
funzione della pena e per le modalit� della sua esecuzione. Sorse, allora, la Scuola
Classica che, sulla scorta delle dottrine illuministiche di Cesare Beccaria e, alla fine
del XIX secolo, grazie alle capacit� di sintesi del suo maggiore teorico italiano
Francesco Carrara, contribu� all�affermazione dei nuovi ed importanti principi come
quello per cui �il delitto � un ente giuridico in quanto la sua essenzialit� deve
consistere impreteribilmente nella violazione di un diritto�. La teoria che � alla base
della Scuola Classica muove dal postulato del libero arbitrio, da cui deriva la
preclusione di ogni ricerca sulle condizioni mentali, morali e familiari del reo.
Conseguenza di questi presupposti � una concezione della giustizia che attribuisce alla
pena una funzione esclusivamente retributiva. La gravit� del reato costituisce l�unico
criterio in base al quale vengono stabilite le pene, le quali, pur nella loro durezza, non
10
possono essere attuate in condizioni disumane o mediante supplizi corporali, essendo
tese a redimere il reo, oltre che a punirlo.
Il contributo della Scuola Classica, nell�ambito specifico della giustizia minorile
ha riguardato esclusivamente la questione dell�imputabilit� del minore e della sua
capacit� di intendere e di volere.
Le prime istituzioni specificamente minorili che sorsero a partire dal XVIII
secolo, recepirono, in parte, i principi espressi dalla Scuola Classica.
In questa situazione si deve mettere in evidenza che le nuove istituzioni si
proponevano di affrontare in primo luogo il problema dell�aumento di minori
abbandonati, vagabondi, incontrollati ed incontrollabili da una societ� investita da
rapide e profonde trasformazioni.
� cos� che, nel periodo tra il XVI e il XVII sec., quando per la prima volta
sembr� emergere un atteggiamento nuovo nei confronti dell�infanzia
2
, si ebbero anche
i primi tentativi di controllo nei confronti di poveri, vagabondi, folli e chiunque altro
fosse stato considerato pericoloso per l�ordine pubblico. Contemporaneamente inizi�
anche la pratica dell�internamento in istituto dove la disciplina ed il lavoro si ponevano
come i due imperativi pedagogici, attraverso i quali rendere ineccepibile la vita di
coloro che vi erano internati. La separazione delle istituzioni penali per minorenni da
quella per gli adulti fu motivata dalla consapevolezza che questi due soggetti avevano
caratteristiche cos� diverse da rendere inadeguato il medesimo trattamento
sanzionatorio.
Firenze pu� vantare, fin dal Seicento, un primato nel campo delle istituzioni per
la correzione dei giovani. La prima �Casa di correzione� fu fondata, infatti, nel 1650
da Ippolito Francini.
Si tratt�, almeno inizialmente, di un istituto per il recupero di ragazzi
abbandonati o vagabondi, attraverso l�azione educativa di scuola e lavoro che
rappresent� il primo tentativo di differenziazione istituzionale tra adulti e minori.
All�attuazione di un vero e proprio trattamento correzionale nei confronti dei
minori traviati si giunse, per�, successivamente, quando, nel 1653, il sacerdote Filippo
Franci, successore di Francini, dette vita allo �Spedale di S. Filippo Neri� un�
2
Sulla nascita e lo sviluppo della cultura sull'infanzia vedi DE MAUSE, L., (a cura di), Evoluzione dell'infanzia,
Storia dell'infanzia, Emme Edizioni, Milano 1983 ed ARIES, P., Padri e figli nell'Europa medievale e moderna,
Laterza, Bari 1981.
11
istituzione che accoglieva ragazzi minori di sedici anni �che la notte dormivano per le
strade, nei cimiteri, nelle osterie� con l�intento di �rivestirli, nutrirli, medicarli, trovar
loro un lavoro in botteghe esterne o in officine interne e istruirli nel santo timore di
Dio�. Nello Spedale furono costruite, in luogo separato, delle piccole celle dove gli
indisciplinati della stessa Casa Pia venivano isolati poich�, risultando gi� �corrotti
dalla strada e dall�ozio�, non rafforzassero le cattive tendenze degli altri ragazzi. Nelle
stesse cellette, per�, potevano essere rinchiusi anche i figli di famiglia ribelli
all�autorit� paterna, poich� all�epoca i padri avevano il potere di far imprigionare i
figli, a loro discrezione, quando erano incapaci di ottenere obbedienza da loro in altro
modo. La reclusione avveniva segretamente in modo da non recare infamia n� ai
ragazzi n� alle loro famiglie, in modo che fosse pi� facile ottenere un sincero
pentimento.
Un istituto simile a quello fiorentino sorse nel 1703 a Roma presso l�ospizio di
S. Michele in Ripa, per volont� di Papa Clemente XI.
Il testo normativo del Motu Proprio dispose che tutti i minorenni, condannati da
un qualsiasi tribunale per motivi penali, fossero imprigionati nell�Istituto di S.
Michele. Era possibile, inoltre, internare nello stesso Istituto, per volont� �dei loro
Genitori, Tutori, Curatori o Amministratori ... i Ragazzi e i Giovani discoli
inobbedienti ai loro genitori e ad altri sotto la cui tutela, e cura, vivono che per i loro
cattivi principi dimostrano pessima inclinazione ai vizi�.
Il Motu Proprio rappresent� il primo documento ufficiale con il quale venne a
delinearsi, con chiari scopi, sul piano legislativo e istituzionale, un trattamento
differenziato per i minori, e il nome con cui nel testo l�istituto fu indicato, �Casa di
correzione�, ne indica la finalit� educativa e preventiva.
Nel 1786, anche a Palermo fu aperta una �Real casa di correzione per donne e
minori traviati�. La Sicilia, d�altra parte, poteva vantare alcuni degli interventi pi�
antichi e illuminati in materia di legislazione penale minorile. Nel 1231, Federico II
dispose l�equiparazione dell�infante omicida al pazzo - in entrambi i casi essendo
necessaria una valutazione della capacit� di intendere e di volere - stabilendo, cos�,
l�immunit�, in tali circostanze, dalla pena di morte per i fanciulli. Nel 1635, fu anche
prevista una differenza di trattamento tra i minori di dieci anni (non imputabili) ed i
12
minori di quindici anni; un terzo regime vigeva per i giovani tra quindici e diciotto
anni
3
.
Dalla seconda met� del XVIII sec., nei diversi Stati italiani, furono aperti vari
istituti come la �Casa di Correzione� fondata a Milano nel 1759 e, nello stesso
periodo, le prigioni speciali per giovani di Napoli. Pochi anni pi� tardi il riformatorio
�La Generala� di Torino divenne famoso per i rigidi metodi carcerari adottati.
Nel 1827, Papa Leone XII dispose il trasferimento dei giovani corrigendi
dell�istituto di S. Michele, nelle carceri di via Giulia, con notevole peggioramento
della vita carceraria dei minori reclusi. Nel nuovo edificio, fatto appositamente
costruire dal Pontefice, venne adottato un sistema trattamentale basato sull�isolamento
notturno e sull�assoluto silenzio nelle ore di lavoro obbligatorio durante il giorno.
1.3 L’influenza della Scuola Positiva ed i primi tribunali per i minori
Nella prima met� dell�Ottocento, col mutare del clima culturale, prese vita una
nuova concezione del soggetto delinquente.
In questo periodo, le ricerche in tema di delinquenza subirono l�influenza del
Positivismo che assegn� alle scienze sociali il compito di interpretare totalmente la
realt� e di studiare e definire la natura umana attraverso il metodo sperimentale basato
su dati oggettivi e misurabili.
La fiducia nelle scienze port� Cesare Lombroso a ritenere �che si potesse
studiare l�uomo ovvero l�individuo che delinque con strumentazioni derivate da altre
scienze dell�uomo�, inaugurando l�antropologia criminale ed il metodo
individualistico dello studio della criminalit� che condizion� notevolmente sia lo
sviluppo del diritto penale sia le scelte operative in tema di trattamento dei delinquenti.
Al centro dello studio della criminalit�, venne posto il soggetto delinquente,
concepito come un soggetto malato e privo di responsabilit�. Sia Ferri che Garofalo
sostennero, quindi, che il libero arbitrio fosse un concetto illusorio e la pena assunse
un carattere di prevenzione o comunque di �cura� per il soggetto delinquente. Il
3
Una legislazione cos� avanzata e progressista rappresent�, senza dubbio, un'eccezione se si pensa che, ancora
nel 1833, la Corte Centrale Criminale di Londra condann� un minore di nove anni ad essere �appeso al collo fino
alla morte� perch� con un bastone aveva rotto una vetrina.
13
principio della pericolosit� sociale divent� la misura della pena e venne assunta, come
condizione di diritto, la possibilit� di recupero sociale del condannato.
Il fatto che �a comportamenti diversi dovesse far sempre riscontro una diversit�
come patologia dei rispettivi autori sembr� particolarmente evidente riguardo ai minori
delinquenti per i quali la diversit�, la non normalit�, la condizione di non
responsabilit� erano fra l�altro considerate ovvi attributi dell�et��.
Fu, cio�, la condizione particolare dei minori, in quanto tali, che li rese oggetto
ideale delle applicazioni delle nuove istanze positive.
Sul finire del secolo, comunque, la creazione di organi giudiziari minorili
specializzati si presentava, ormai, un�esigenza indifferibile. Anche a Londra il
movimento di opinione, da cui era nata la �Societ� per la rieducazione dei giovani
delinquenti�, port� alla creazione di strutture per ragazzi abbandonati e per giovani
criminali.
Nel luglio 1899, sotto la spinta del Child-saving movement
4
, sorse a Chicago la
prima Juvenile Court del mondo, un Tribunale per i Minorenni con un giudice
specializzato che tutelava l�infanzia deviata attraverso disposizioni correttive o anche
solo meramente educative. Altre corti giovanili nacquero ,subito dopo, a Boston e New
York.
Anche in Europa, l�inizio del XX secolo segn� la nascita dei primi Tribunali per
i Minorenni. Nel 1895, venne inaugurata la Juvenile Court di Birgmingham e, nel
1908, tali istituzioni divennero obbligatorie in Inghilterra, in Scozia ed in Irlanda con il
Children Act, con il quale venne abolita, quasi del tutto, la pena di morte per i minori e
stabilito che nessun minore di sedici anni potesse essere condannato al carcere.
In Italia, il Tribunale per i Minorenni fu istituito solo nel 1934 con il R.D. n.
1404.
Prima di questa data, alcune disposizioni erano contenute nel Codice penale del
1859
5
che stabiliva la piena responsabilit� penale solo per i maggiori di ventuno anni,
mentre i ragazzi tra quattordici e ventuno usufruivano di una riduzione della pena che,
comunque, doveva essere scontata nelle carceri comuni. I minori di quattordici anni,
4
Questo movimento per la salvezza e l'educazione dei minori in condizioni di disagio, � stato oggetto di
numerose critiche da parte di Antony Platt: PLATT, A., L'invenzione della delinquenza, cit.
5
Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna colle modificazioni portate de sei R.D. per adattarlo al
Regno d'Italia e coll'aggiunta della Legge e Regolamento sulla pubblica sicurezza, Stamperia Reale, Paravia,
Torino, 1871.
14
colpevoli di un reato, dovevano essere accolti in apposite Case di custodia o in
stabilimenti pubblici di lavoro ai quali erano destinati anche giovani mendicanti,
vagabondi, oziosi, minori di sedici anni
6
.
Era possibile l�internamento dei giovani discoli in Case di correzione o di
educazione, per volont� dei genitori. L�art. 222 del Codice civile del Regno d�Italia (in
vigore fino al successivo del 1942) infatti stabiliva: �Il padre che non riesca a frenare i
traviamenti del figlio, pu� allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli secondo i propri
mezzi gli alimenti strettamente necessari; e ricorrendo, ove sia d�uopo, al presidente
del tribunale, collocarlo in quella casa, o in quell�istituto di educazione o di correzione,
che reputi pi� conveniente a correggerlo e migliorarlo. L�autorizzazione pu� essere
chiesta anche verbalmente, ed il presidente provveder� senza formalit� di atti e senza
esprimere i motivi del suo decreto�.
Gli istituti di educazione e di correzione furono organizzati su regole carcerarie
paternalistiche e coercitive. Nel 1877, un nuovo regolamento istitu� le figure degli
�istitutori o censori� in sostituzione delle guardie carcerarie comuni e vennero previsti
interventi differenziati per i minori sottoposti alla custodia per condanna penale ed i
ricoverati per altre cause.
In seguito, fino al codice Zanardelli del 1889, furono compiuti vari tentativi per
cercare di unificare, sistematizzare e rendere organica la legislazione minorile
7
.
Quando entr� in vigore il codice Zanardelli, di chiara impostazione classica, la cultura
positivista era gi� divenuta cultura onnipresente in ambito minorile.
6
Beltrani-Scalia fece a suo tempo notare che gli stabilimenti pubblici di lavoro non furono mai realizzate che,
accanto alle Case di custodia, furono creati, per i casi meno gravi, gli �Istituti pii di ricovero forzato o
Riformatori�; BELTRANI-SCALIA, M., La riforma penitenziaria in Italia, Giunti-Martello, op. cit., pp. 328-
329.
7
Il Codice sardo del 1859 fu via via esteso alle nuove province annesse, ma non alla Toscana in cui rest� in
vigore il Codice penale toscano del 20 giugno 1853, modificato con successivi decreti, in particolare quello del
20 aprile 1859 del Governo provvisorio della Toscana che aboliva la pena di morte e mitigava le pene; Codice
penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna colle modificazioni portate da sei R. D. per adattarlo al Regno
d'Italia e coll'aggiunta della Legge e Regolamento sulla pubblica sicurezza, Stamperia Reale, Paravia, Torino,
1871; cfr. anche VASSALLI, G., voce �Codice penale�, in Enciclopedia del diritto, vol. V II, Giuffr�, Varese,
1960, p. 263.
15
1.4 Il Codice Zanardelli
Nel 1890 entr� in vigore il nuovo Codice penale.
Per il Codice sardo (art. 88), il minore di quattordici anni, che avesse agito
senza discernimento, non era passibile di pena e, in caso di crimine o delitto, poteva, a
discrezione dell�autorit� giudiziaria, essere consegnato ai genitori o ricoverato in uno
stabilimento pubblico di lavoro
8
. Il nuovo Codice Zanardelli poneva delle distinzioni:
l�et� minima per l�imputabilit� venne fissata a nove anni, quindi, quasi nell�infanzia
(art. 53); fra i nove e i quattordici anni il ragazzo era imputabile, ma solo nel caso in
cui il Magistrato, che ne aveva espresso obbligo, ne avesse accertato il discernimento
(art.54); dai quattordici ai diciotto anni era ugualmente imputabile, nel senso che si
partiva dalla presunzione di imputabilit� (art.55). Qualora il minore fosse stato ritenuto
imputabile, veniva assoggettato a pene diminuite e lo stesso regime era previsto per il
minore di ventuno anni. Per la prima fascia di et�, il Presidente del Tribunale civile, su
richiesta del P.M., poteva ordinare che il minore fosse rinchiuso in un istituto di
educazione e di correzione oppure affidato ai genitori sotto la loro responsabilit�. Gli
stessi provvedimenti poteva prendere il Tribunale penale per la seconda categoria - i
minori tra i nove e i quattordici anni - nei casi di non imputabilit�. A questi criteri
legislativi di individualizzazione in sede giudiziaria, peraltro, non corrispose mai la
previsione di un organo giudicante specializzato, cosicch� il giudice penale dei minori
era lo stesso degli adulti.
Il Codice penale Zanardelli, inoltre, non si occup� pi� di disciplinare il
vagabondaggio, l�oziosit� o la mendicit� dei minori poich� la materia fu demandata
agli articoli 113-116 della nuova Legge di Pubblica Sicurezza. In particolare, fu
stabilito che �il minore degli anni 18 privo di genitori, ascendenti o tutori� fosse
ricoverato, per ordine del presidente o del giudice delegato, �presso qualche famiglia
onesta� in grado di accoglierlo, �ovvero in un istituto di educazione correzionale,
finch� non abbia appreso un�educazione, un�arte o un mestiere; ma non oltre il limite
della maggiore et�� (art. 114). L�art. 116 estese l�applicazione di queste norme anche
ai minori esercenti �abitualmente la mendicit� o il meretricio�.
8
Il Codice toscano prevedeva per� l'assoluta non imputabilit� per i fanciulli minori di 12 anni: �Art. 36. Le loro
azioni contrarie alla legge penale appartengono alla disciplina domestica, e, nei casi pi� gravi, richiamano le
autorit� di polizia amministrativa a prendere un provvedimento adatto alle circostanze�; Codice penale toscano,
Cammelli, Firenze, 1875.
16
Dalla coordinazione delle norme di Pubblica Sicurezza con le disposizioni del
Codice penale sopra richiamate, vennero a delinearsi quattro diverse categorie di
corrigendi: i minorenni delinquenti o autori personali di delitti (artt. 53, 54, 55 del
Codice penale); minorenni corrotti e diffamati (art. 114 Legge di P.S.); minorenni
oziosi, mendicanti o vagabondi (art. 116 di Legge di P.S.); minorenni allontanati dalla
casa paterna o ribelli all�autorit� paterna (artt. 221 e 222 del Codice civile). L�effetto
di questa suddivisione fu un�accresciuta possibilit� di ricovero nelle forme istituzionali
di nuove categorie di minori, mentre le misure diverse dall�istituzionalizzazione non
trovarono attuazione nella pratica.
Con il Regolamento carcerario del 1891, anche i Riformatori - cos� chiamati
secondo la nuova denominazione ufficiale - si specializzarono secondo le et� e le
categorie giuridiche.
Si distinsero, cos�, le Case di correzione per minorenni sotto i diciotto anni
condannati in applicazione degli articoli 54 e 55 del Codice penale; gli Istituti di
educazione e di correzione per fanciulli con meno di nove anni che avevano commesso
un delitto punibile con la reclusione o la detenzione non inferiore ad un anno (art. 53)
e per i minori tra nove e quattordici anni che avevano commesso un reato senza
discernimento (art. 54); gli Istituti di educazione correzionale per i minorenni
infradiciottenni dediti all�oziosit�, al vagabondaggio, alla mendicit� e al meretricio
(artt. 113, 114, 116 Legge di P.S.); infine, istituti di correzione paterna per giovani
ricoverati a norma degli articoli 221 o 222 del Codice civile.
In questo modo, venne a formalizzarsi la separazione istituzionale fra
condannati e corrigendi e gli istituti riservati ai minori corrigendi furono, per lo pi�,
riformatori privati. Fin dall�Unit� d�Italia, infatti, la direzione delle carceri si avvalse
di due tipi di istituzioni per il ricovero e la correzione dei minori: quelle governative e
quelle private con cui venivano stipulate apposite convenzioni per la parte
amministrativa
9
.
Nel 1904, si ebbe un nuovo regolamento penitenziario denominato
�Regolamento per i riformatori governativi� che introdusse, almeno sulla carta,
notevoli cambiamenti. Gli agenti di custodia vennero sostituiti dalla figura degli
9
Dal 1862 era, per�, in vigore un comune regolamento per le Case di custodia penali, come erano chiamati gli
istituti di correzione governativi, a cui dovevano, in una certa misura, adeguarsi anche gli istituti privati; NUTI,
V., Discoli e derelitti. L'infanzia povera dopo l'Unit�, cit., pp. 147 e ss.
17
istitutori, reclutati fra gli insegnanti elementari; ma, soprattutto, si affront� il problema
della delinquenza giovanile, non pi� esclusivamente in termini di contenimento e
repressione, quanto, piuttosto, nel senso dell�educazione e della riabilitazione. Venne
esplicitamente dichiarato che �occorreva adattare il trattamento a questi principi
tenendo presente, inoltre, l�et� del minore e il tipo di reato commesso�. In teoria,
l�osservazione e lo studio delle caratteristiche psico-fisiche del minore da parte del
medico, nonch� un�organizzazione penitenziaria fondata sull�educazione religiosa e la
disciplina, avrebbero dovuto garantire un trattamento penitenziario individualizzato. In
concreto, i criteri ed i principi a cui ci si ispir�, nella gestione dei riformatori, non
furono affatto attenti alla cura del singolo ma tesero, semmai, ad ottenerne il consenso
e la sottomissione.
Con la Circolare emanata dal Ministro Guardasigilli Orlando, vennero create le
premesse perch� potessero affermarsi, nell�ambito della giustizia minorile, i principi
della specializzazione del giudice, della non pubblicit� del processo che vedeva
coinvolto un minore, nonch� la necessit� dell�indagine sulla personalit� del minore.
Nella Circolare si sollecitavano i tribunali affinch� �fossero sempre i medesimi giudici
ad occuparsi dell�istruzione e del giudizio dei processi contro i minorenni� e a studiare
�con animo paterno la psicologia dell�imputato, trattandolo senza intimidazioni�. Si
invitavano inoltre i giudici a �non limitarsi al mero accertamento del fatto, ma a
procedere ad indagini volte a conoscere lo stato di famiglia del minore, le condizioni
di vita, l�indole e il carattere di coloro che su di lui esercitano la potest�, a raccogliere
tutte le notizie che possono dare un criterio esatto delle cause dirette e indirette per cui
il minore � giunto alla violazione delittuosa della legge�. Al duplice fine
dell�accertamento della responsabilit� del minore e della determinazione della relativa
pena, i giudici erano esortati a considerare anche elementi quali le condizioni di
abbandono del minore, l�abiezione e la depravazione delle sue condizioni di vita;
l�azione repressiva veniva considerata �ulteriore fattore di corruzione e un incitamento
a futuri delitti�.
Con Regio Decreto del 7 novembre 1909, venne nominata una commissione,
presieduta dal senatore Quarta, che appront� un progetto per una Magistratura dei
minorenni di particolare apertura per quei tempi. Si trattava cio� di una magistratura
specializzata che avrebbe avuto il compito di vigilare negli ambiti dell�assistenza, della
18
tutela, dell�istruzione e della correzione del minore. Si pens� ad un Codice minorile
unificato che escludesse l�arresto o la carcerazione preventiva in fase di istruzione e
prevedesse la possibilit� di giudicare soltanto i fatti reato lievi, per cui erano
applicabili misure simili alle attuali sanzioni sostitutive. Per i fatti reato pi� gravi il
giudizio passava al magistrato ordinario.
Nel caso di condanna si prevedevano l�ammonimento, la detenzione in casa
propria per periodi da stabilirsi, l�affidamento familiare, l�assegnazione ad un istituto
di beneficenza, il riformatorio e cos� via. Il progetto Quarta, appoggiato con decisione
dalla Scuola Positiva, non ebbe neanche gli onori della discussione parlamentare e
simile sorte ebbero i progetti successivi.
Negli anni che precedettero il primo conflitto mondiale, numerosi dibattiti sulle
problematiche della minore et� tennero vivo l�interesse per la delinquenza minorile.
Nel 1906, fu fondato grazie alle associazioni di volontariato il primo Patronato
italiano per minorenni condannati condizionalmente ai cui membri venivano affidati i
giovani condannati.
Nel 1921, Enrico Ferri, noto esponente della Scuola Positiva, presiedette una
nuova commissione che elabor� un progetto di riforma conforme ad una concezione
�plurifattoriale� dell�interpretazione della devianza: gli agenti della criminalit�
giovanile trovavano spiegazione nell�insieme delle cause sociali, familiari,
psicologiche, ma anche ereditarie ed evolutive. Tale progetto, fu caratterizzato,
nell�insieme, da una maggiore rigidit� e da un minore ottimismo rispetto al progetto
Quarta, soprattutto per il pesante intervento scientifico su tutta la materia.
Il successivo progetto Orlandini del 1922, riprese, semplificandoli, i contenuti
del progetto Quarta e, come questo ed il progetto Ferri, non fu mai trasformato in
legge.
L�esigenza di una Magistratura speciale per i minori, per�, incominciava a farsi
sentire al punto che si possono segnalare iniziative spontanee, come quella -
eccezionale - dell�accordo tra la Magistratura milanese e l�Associazione Cesare
Beccaria di quella citt�, che nel 1928 permise l�istituzione ante legem di un Tribunale
per i Minorenni. Le cause contro i minori vennero celebrate non nelle normali aule di
udienza, ma in apposite sale messe a disposizione dall�Associazione; alle udienze
19
vennero chiamati, ad assistere ed a fornire la loro consulenza, due psichiatri, esperti in
problemi dell�et� evolutiva.
1.5 Il Codice Rocco
Il Codice Rocco, del 1930, rappresent� un momento tecnicamente rilevante di
compromesso e di equilibrio tra le opposte istanze della Scuola Classica e della Scuola
Positiva. Con esso, infatti, venne a delinearsi una netta distinzione tra i soggetti che
erano da considerarsi in condizioni di �normalit� biologica e psichica� e quelli che
erano in condizioni valutate di �non normalit� biologica e psichica�.
Per i primi di cui era presunto il libero arbitrio e, quindi, l�imputabilit�, la pena
assolveva ad una funzione soprattutto retributiva; ai secondi, invece, cui non era
negato il libero arbitrio e per i quali l�imputabilit� doveva essere provata, la pena, sotto
forma di misura di sicurezza, acquisiva funzioni terapeutiche e di difesa sociale.
Nel campo della normalit� si utilizzarono, per lo pi�, i criteri retribuzionistici
della Scuola Classica; in quello della non normalit� operarono prevalentemente i
criteri di individualizzazione della pena, propri della Scuola Positiva. In realt�, la
funzione terapeutica, attribuita alla sanzione dai positivisti, fu del tutto ideologica e
secondaria rispetto a quella di difesa sociale. I soggetti anormali rappresentavano una
minaccia per l�ordine costituito e le misure di sicurezza furono il nuovo metodo con il
quale vennero resi innocui gli individui pericolosi. Nello specifico della materia
minorile, le teorie della scienza positiva portarono a considerare, in conformit� al
precedente processo storico, l�appartenenza dei minori all�area della non normalit�
biologica e psichica.
L�articolo 97 del codice elev� il limite, per la presunzione di non imputabilit�
assoluta, dai nove ai quattordici anni
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. Dai quattordici a diciotto anni, invece, dove
prima esisteva una presunzione di responsabilit�, il minore venne ritenuto imputabile
solo se in possesso della �capacit� di intendere e di volere�.
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Lo spostamento del limite di et�, si fond� su una scelta inevitabilmente arbitraria, che diede luogo a vivaci
dibattiti in seno alla sottocommissione incaricata di esaminare il testo degli articoli relativi all'imputabilit�. Cfr.
Relazione ai lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale. Atti della commissione
parlamentare, vol. VI, p.151.