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CAPITOLO 1
Nozioni introduttive
1- Origini storiche e nozione del procedimento di ingiunzione.Le
prime forme di procedimento d’ingiunzione, in Italia, si manifestano con
il procedimento monitorio
1
.Lo schema del procedimento monitorio viene
recepito, al momento delle moderne codificazioni, nel Manhverfahren
della ZPO tedesca del 1877; in Italia, invece, tale schema non compare,
come figura generale ed autonoma di tutela del credito, nei codici sardi e
del 1865. In tale periodo, infatti, viene utilizzato solo in norme o leggi
speciali, come forma privilegiata di processo a favore di determinati
diritti (crediti per spese giudiziali, onorari e diritti di avvocati,
procuratori, notai, periti, cancellieri, ufficiali giudiziari, ex art.379
c.p.c.1865 e d.lg. 1918, n.1774, e dell’art.79 della legge notarile 1913,
n.89), o per far fronte ad esigenze particolari e straordinarie (come
1
Secondo Proto Pisani, in Il procedimento d’ingiunzione, in Riv. Trim. Dir. e Proced. Civ. 1987,291,
l’attuale procedimento d’ingiunzione deriva dalla fusione di due modelli antitetici: il procedimento
monitorio puro, secondo cui la domanda si fonda su fatti meramente affermati, ma non provati in
alcun modo, e il provvedimento del giudice è sospensivamente condizionato all’opposizione in
termini del debitore, che, se effettuata, priva il provvedimento della possibilità di acquistare qualsiasi
efficacia; il procedimento monitorio documentale,in cui la domanda si fonda su fatti provati
documentalmente e il provvedimento emanato dal giudice, in quanto fondato su prova scritta, è
risolutivamente condizionato all’accoglimento dell’opposizione. Segni (L’opposizione del convenuto
nel processo monitorio, in Scritti giuridici, II, 1965,977),invece, ritiene la distinzione impropria,in
quanto “il procedimento documentale nulla ha del procedimento monitorio!”.
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nell’ordinamento giudiziario per la Libia, r.d. 20/3/1913,n.289), o
tenendo conto della specialità della materia e dell’esigenza di decisioni
immediate (come nella condanna per decreto penale opponibile, prevista
nel c.p.p. del 1914 per contravvenzioni di competenza pretorile ed
estesa, con modifiche, a tutti i reati di competenza pretorile con pena
pecuniaria, nel giudizio per decreto del codice del
1931).Successivamente, negli anni anteriori e successivi alla prima
guerra mondiale del 1915, in Italia, si procede alla preparazione di
progetti di riforma del processo civile (il progetto Orlando, presentato
alla Camera il 24/5/1909; il progetto di riforma della Commissione per il
dopoguerra del 1919; uno speciale progetto per il procedimento di
ingiunzione, presentato alla Camera dal Ministro Mortara il 16/7/1919 ),
volti ad introdurre, per la prima volta, nell’ordinamento italiano, il
procedimento d’ingiunzione, come forma generale di tutela, concorrente
con quella ordinaria, dei crediti aventi un certo oggetto e fondati su
prova scritta.Questi progetti sono confluiti nel classico procedimento
d’ingiunzione, regolato per la prima volta, come figura generale del
processo, dalla L. 9/7/1922, n.1035 ( integrata e modificata dal r.d.
24/7/1922, n.1036), caratterizzato dall’emanazione di un ordine di
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pagamento inaudita altera parte, per crediti di denaro, merci o altre cose
fungibili (art.1)
2
.
1.1- La natura giuridica del procedimento d’ingiunzione. Il libro IV ,
del codice di procedura civile del 1942, contiene la disciplina di una
serie di procedimenti che non hanno altro in comune se non la loro
“specialità”: il procedimento d’ingiunzione e i procedimenti in camera di
consiglio, i procedimenti cautelari e l’arbitrato. Sembra, quindi, che
l’intento del legislatore sia stato quello di raggruppare, in un solo libro,
tutti i procedimenti che, in un modo o nell’altro, danno luogo a forme
processuali diverse da quelle che contraddistinguono il processo
ordinario di cognizione.Avendo riguardo alla maggiore o minore
intensità della divergenza dal processo ordinario, Mandrioli
3
raggruppa
tali procedimenti in quattro gruppi, diversi ed eterogenei, in cui il
procedimento d’ingiunzione viene fatto rientrare tra i procedimenti
speciali di cognizione
4
che divergono sotto qualche aspetto dal processo
ordinario di cognizione, ma le divergenze non investono le
2
Tomei, Il procedimento d’ingiunzione, Digesto delle discipline privatistiche, sez.civ., XIV UTET,
Torino 1996, 565.
3
Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, vol. III, Torino 1997,177.
4
Secondo Mandrioli, Corso di diritto processuale, cit., 177 e segg., a tale gruppo appartengono, oltre
al procedimento d’ingiunzione, quello per convalida di licenza o sfratto e quelli in materia di famiglia
o stato delle persone (procedimenti di separazione dei coniugi e di divorzio; procedimenti
d’interdizione o inabilitazione, di assenza e dichiarazione di morte presunta).
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caratteristiche proprie dell’attività giurisdizionale di cognizione (cioè
l’attitudine a dar luogo alla cosa giudicata).
Secondo Tomei
5
, ad ogni procedimento speciale corrisponde un’azione
speciale ed uno speciale effetto, che diverge sia da quello della
cognizione, che da quello dell’esecuzione; infatti, egli ribadisce che
l’unico processo “speciale” di cognizione è il processo del lavoro, non a
caso disciplinato nel libro II del c.p.c., insieme a quello ordinario di
cognizione. Di conseguenza, tutti i procedimenti del libro IV “non sono
cognitivi, accertativi di situazioni sostanziali pregresse, né destinati a
fissarle per i processi futuri, ma solo produttivi di speciali risultati,
sempre modificabili ed adeguabili alle speciali situazioni, alla cui tutela
sono costantemente rivolti”. Riguardo il procedimento d’ingiunzione, si
può constatare che i suoi caratteri essenziali divergono nettamente da
quelli del processo ordinario di cognizione: il ricorso introduttivo, diretto
al giudice per ottenere il decreto, e non notificato alla controparte, non
contiene, infatti, i requisiti formali dell’azione di condanna (la citazione
in giudizio, la domanda di condanna), né introduce in giudizio il rapporto
causale, per accertarlo nel contraddittorio delle parti; lo stesso decreto,
come ordine formale di pagamento, che è l’unico bene a cui aspira il
ricorrente, è sottoposto a condizioni di ammissibilità (ex art. 633 c.p.c.),
5
Tomei, Il procedimento d’ingiunzione, cit.,567.
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tra cui preminenti il credito e la prova, e non può mai risolversi in una
pronuncia accertativa di merito, che passi in giudicato, come emerge
dall’art.640, comma 3, c.p.c..Nell’ambito di tale procedimento, tutte le
fasi che lo compongono, tra cui sussiste continuità procedimentale
6
, sono
caratterizzate dalla specialità, dalla formazione dell’ingiunzione alla
notifica del decreto e alla sua opposizione. Perciò Tomei ribadisce che la
“specialità”dei procedimenti del libro IV dipende dal fatto che non sono
cognitivi, accertativi del preesistente rapporto causale, ma autonomi,
astratti da esso, puri strumenti processuali, per loro natura incapaci di
operare stabilmente, di “fare stato”, sul rapporto sostanziale.
Mentre il libro IV del c.p.c. è dedicato ai procedimenti speciali, il titolo I
dello stesso libro è riservato alla categoria dei procedimenti sommari, in
cui la specialità s’identifica con la sommarietà, e comprende in quattro
Capi distinti: il procedimento d’ingiunzione; il procedimento per
convalida di sfratto; i procedimenti cautelari; quelli possessori. Questi
procedimenti, in quanto diversi, hanno in comune tra loro la sommarietà
dell’accertamento giurisdizionale, in quanto sono volti ad ottenere una
pronuncia di condanna in forme più semplici e spedite, rispetto a quelle
che caratterizzano l’ordinario processo di cognizione. L’intera dottrina
6
Sia Mandrioli, che Garbagnati, insistono molto sull’unità e continuità procedimentale tra fase
sommaria e fase ordinaria del procedimento ingiuntivo, considerandole come strutture, forme speciali,
dell’azione ordinaria di condanna.
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sembra concordare sul fatto che il procedimento d’ingiunzione, mirando
alla più rapida formazione del giudicato, possa definirsi una forma
speciale di cognizione, in cui l’accertamento è in funzione di una
sentenza di condanna del presunto debitore; non trovano, invece, più
alcun seguito le teorie che ravvisavano nell’ingiunzione un procedimento
di volontaria giurisdizione, o una forma di esercizio della giurisdizione
esecutiva
7
. Secondo Carnelutti
8
, l’ingiunzione sarebbe un tertium genus
intermedio tra cognizione ed esecuzione, in quanto avrebbe la funzione,
non tanto di comporre una lite da pretesa contestata, quanto di
consentire, attraverso la formazione di un titolo esecutivo e la
conseguente esecuzione coatta, la composizione di una lite da pretesa
insoddisfatta. Segni ha ipotizzato
9
, invece, che il decreto ingiuntivo si
componga, in realtà, di due distinti provvedimenti giurisdizionali: il
primo, di natura speciale, ottenuto mediante un’azione sommaria ed
avente efficacia provvisoria; il secondo, contraddistinto da un
provvedimento ordinario in cui il provvedimento speciale si
trasformerebbe automaticamente, in caso di mancata opposizione o di
estinzione del relativo giudizio. L’opinione prevalente, quella di
7
Valitutti e De Stefano, Decreto ingiuntivo e fase di opposizione, Padova 1994, 6-7.
8
Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, Roma 1956, vol.I, 42 e segg..
9
Valitutti e De Stefano, Decreto ingiuntivo e fase di opposizione, cit., 7-8.
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Chiovenda
10
, configura il procedimento d’ingiunzione come un
particolare processo di cognizione, connotato da un “accertamento con
prevalente funzione esecutiva”, in quanto caratterizzato, dal punto di
vista della funzione, dall’esigenza di conseguire il più rapidamente
possibile il titolo esecutivo e, con esso, l’avvio dell’esecuzione forzata,
nonché, dal punto di vista strutturale, dalla sommarietà della cognizione.
Inoltre, la pronuncia d’ingiunzione non avrebbe il valore di
un’affermazione del diritto del ricorrente, ma si limiterebbe a verificare
l’esistenza delle condizioni richieste per l’emissione del decreto, dando
vita ad un accertamento giurisdizionale di carattere provvisorio.Secondo
Satta
11
, tale teoria metterebbe in risalto solo un aspetto dei procedimenti
sommari, quello di consentire una soddisfazione sollecita del diritto
attraverso l’esecuzione forzata, cioè tali procedimenti tenderebbero alla
concreta e rapida soddisfazione dell’interesse; non meno importante,
invece, dovrebbe essere fissare la normativa di quell’interesse, senza un
giudizio. L’assenza di giudizio, inoltre, non fa venir meno la
giurisdizione,dato che è sempre un giudice che fissa la normativa, in
forza di una legge che lo consente
12
, perciò, il procedimento in esame è
caratterizzato dalla fissazione, da parte del giudice, di una “normativa
10
Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli 1935, 215 e segg..
11
Satta, Commentario al codice di procedura civile, vol.IV, Milano 1968, 4 e segg..
12
Ciò farebbe differire i procedimenti sommari dalla cambiale e dall’atto notarile che, altrimenti,
sarebbero identici.
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senza giudizio”, ossia dalla determinazione della fattispecie concreta a
prescindere da un giudizio nel merito della domanda proposta con la
richiesta d’ingiunzione. Perciò, la sommarietà è sempre riferita a un
processo di cognizione,il cui esito è la fissazione di una normativa; da
ciò consegue che la sommarietà è intrinseca al procedimento, non
estrinseca, perché l’azione non può essere svolta che in quel modo,
mentre la normativa viene normalmente conseguita attraverso un
giudizio (salvo il caso dei procedimenti sommari). La sommarietà,
inoltre, per sua natura, comporterebbe un indissociabile legame con il
processo ordinario; infatti, la normativa senza giudizio non potrebbe
sussistere da sola, in quanto dovrebbe essere data sempre la possibilità
del giudizio, altrimenti sarebbero inapplicabili le disposizioni generali
dei processi ordinari, quali le norme che presuppongono il
contraddittorio, e tra queste, in primo luogo, quelle sulle prove.
Garbagnati
13
, invece, ritiene che il procedimento d’ingiunzione sia una
speciale forma di esercizio dell’ordinaria azione di condanna, che,
sebbene attraverso una cognizione sommaria (volta ad una formazione
più rapida del titolo esecutivo), conduce ad un accertamento tanto pieno
che può acquisire la incontrovertibilità del giudicato.
13
Garbagnati, I procedimenti d’ingiunzione e per convalida di sfratto, Milano 1979, 42 e segg..
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1.2- Il decreto ingiuntivo e l’ordinanza d’ingiunzione ex art.186 ter
c.p.c.. Al fine di accelerare la tutela dei diritti, la legge del 26 novembre
1990 n.353 ha introdotto la possibilità, per il giudice istruttore, di
emettere provvedimenti di condanna in corso di causa, che anticipano in
tutto o in parte gli effetti dell’eventuale sentenza di condanna
14
.
Funzione essenziale di tali provvedimenti è quella di soddisfare
“esigenze immediate di tutela”, scoraggiando la prosecuzione di giudizi
dettati da finalità dilatorie. Gli istituti, introdotti dalla Novella del 1990,
non rappresentano una novità assoluta, ma costituiscono una
generalizzazione, nell’ambito del processo ordinario di cognizione, di
figure già previste in riti speciali; infatti, l’ordinanza di pagamento delle
somme non contestate ( ex art. 186 bis c.p.c.) è già consentita nel
processo del lavoro dall’art. 423, comma 1, c.p.c., mentre l’ingiunzione
di pagamento o consegna ( ex art. 186 ter c.p.c.) ricalca la figura del
decreto ingiuntivo. Perciò, l’art.186 ter introduce, per la prima volta, nel
nostro ordinamento, il procedimento d’ingiunzione incidentale, inserito
in un processo ordinario di cognizione e concluso con ordinanza. Infatti,
14
Il legislatore con il D.L. 1995, n. 432, convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 534, ha introdotto l’art.
186 quater c.p.c., che estende la previsione dell’ordinanza anticipatoria di condanna, ex art. 186 bis -
186 ter c.p.c., anche in ipotesi diverse da quelle delineate nei due articoli,e cioè quando, chiusa
l’istruttoria, il giudice ritenga raggiunta la prova: in tal modo si restringono i tempi di realizzazione
della giustizia.
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secondo Tomei
15
, l’ordinanza è stata intesa dal legislatore come “la
trasposizione, il trapianto del vecchio decreto, nel contraddittorio del
processo ordinario”, salvo la forma del provvedimento e alcune
importanti modalità ( es. la non opponibilità e la revocabilità della
stessa). Secondo Mandrioli
16
, invece, mentre tale situazione era
ravvisabile nel disegno di legge, in quanto il provvedimento era
concepito come conversione del processo ordinario nel procedimento
speciale per ingiunzione, nella sua attuale e definitiva configurazione il
provvedimento appare come l’inserimento di un procedimento ( o sub-
procedimento) ingiuntivo.
A norma dell’art.186 ter c.p.c.(che si applica ai giudizi pendenti alla data
del 1-1-1993), fino al momento di precisazione delle conclusioni,la parte
può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di
pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o consegna, ove
sussistano i presupposti per l’ammissibilità, quali: 1- se la parte (che può
essere anche il convenuto), da cui proviene la richiesta, vanti un credito
avente ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, ovvero una
determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata;
inoltre, qualora tale credito dipenda da una controprestazione, questa non
15
Tomei, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 583.
16
Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, cit., 114.
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sia stata adempiuta (art. 633, comma 1 n.1, c.p.c.); 2- se del diritto di
credito fatto valere si fornisca prova scritta (art. 633, comma 1, n.2, e
634 c.p.c.).
La disciplina dell’ordinanza è in gran parte modellata su quella dettata
per il decreto ingiuntivo, ma, a differenza di quest’ultimo, nella prima
fase, non è necessario che la pronuncia avvenga sempre inaudita altera
parte, in quanto ciò avverrà solo ove la parte debitrice sia rimasta
contumace; mentre, ove questa si sia costituita, la pronuncia
dell’ordinanza avverrà in contraddittorio. L’ordinanza è, inoltre,
dichiarata provvisoriamente esecutiva se ricorrono le condizioni di cui
agli artt. 642 e 648 c.p.c., in quest’ ultimo caso, però, occorre che
l’ingiunzione sia rivolta contro una parte che non sia rimasta contumace.
La provvisoria esecutività non può mai essere disposta qualora la
controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro o
abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico. Nei confronti del
contumace, l’ordinanza d’ingiunzione deve essere notificata ai sensi
dell’art.644 c.p.c., che prevede che, in caso di mancata notifica nel
termine di quaranta giorni, il decreto ingiuntivo diventa inefficace, e
deve contenere l’espresso avvertimento che ove la parte non si
costituisca, entro il termine di venti giorni dalla notifica, l’ordinanza
-18-
stessa diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (art. 186 ter, comma
5, c.p.c.). Questi oneri costituiscono, nel procedimento ingiuntivo, il
meccanismo attraverso il quale, alla prima fase senza contraddittorio può
seguire, ad iniziativa del debitore, una seconda fase a contraddittorio
pieno, in mancanza della quale il provvedimento diviene definitivo.
Questi oneri, invece, non potrebbero configurarsi nell’ipotesi in cui il
debitore si sia costituito, in quanto già esiste il contraddittorio pieno; di
conseguenza, in tale caso, l’ordinanza non va notificata (a parte l’ipotesi
della notificazione agli effetti dell’esecuzione, qualora l’ordinanza sia
provvisoriamente esecutiva). Inoltre, al pari dell’ordinanza di pagamento
di somme non contestate, l’ingiunzione in esame conserva efficacia
anche in caso di estinzione del giudizio (e diviene efficace ove già non lo
fosse) ed è revocabile e modificabile dal giudice istruttore in base agli
artt. 177 e 178, comma 1, c.p.c., cioè fino alla pronuncia della
sentenza,da cui è destinata ad essere sostituita. Infine, il comma 6
dell’art. 186 ter c.p.c., dispone che l’ordinanza, quando è dichiarata
esecutiva, costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Da tale disciplina, quindi, si può desumere che l’ordinanza
d’ingiunzione, rispetto al decreto, ha un ambito di applicazione meno
ampio, in quanto non richiama per intero l’art. 633 (ne risultano esclusi i
-19-
crediti professionali, ex art. 633, comma 1, n.2 e 3 c.p.c.); l’ordinanza
può essere emessa anche se il debitore risiede all’estero ed è
modificabile e revocabile dal giudice che l’ha emanata; inoltre, acquista
efficacia esecutiva (se non ne era già dotata), ove il processo si estingua,
mentre ciò non accade per il decreto. Si è discusso sull’ammissibilità
dell’istanza d’ingiunzione di pagamento, ex art. 186 ter c.p.c., nel corso
di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e si sono avanzate
diverse soluzioni
17
. In particolare il Tribunale di Como, con l’ordinanza
del 17/4/1996, ha negato tale possibilità, sostenendo che, qualora
l’ingiunzione richiesta fosse emessa, si avrebbe, nell’ipotesi di estinzione
del processo, un parziale bis in idem, cioè una parziale duplicazione dei
titoli esecutivi
18
. Infatti, il decreto opposto acquisterebbe efficacia
esecutiva, ex comma 1 art. 653 c.p.c.; lo stesso fenomeno si
realizzerebbe, rispetto all’ordinanza d’ingiunzione, per quanto stabilito
dal comma 4 dell’art. 186 ter.
2- Il decreto ingiuntivo: condizioni di ammissibilità. Il Capo I , del
Titolo I del libro IV, contenente la disciplina del procedimento
17
A favore dell’ammissibilità: Trib. Taranto 19/10/1994, in Foro It. 1995, I, 2588; Trib. Pistoia
12/10/1994 in Foro It. 1995, I, 331. Contrari, invece, all’ammissibilità dei provvedimenti anticipatori
di condanna, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sono stati: Trib. Milano
16/5/1995, in Foro It. 1995, I, 2588; Trib. Bologna 14/10/1994, in Riv. Dir. Proc. 1995, 1291.
18
Trib. Parma 16/3/1996, in Giur. It. 1996, I, 2, 814, con nota di Belli (Questioni vecchie e nuove in
tema di opposizione ad ingiunzione).
-20-
d’ingiunzione, inizia con l’art. 633 c.p.c., che indica ( con le integrazioni
risultanti dagli art.634, 635, 636 c.p.c) quelle che sono le “condizioni di
ammissibilità” richieste dalla legge perché il giudice competente possa
pronunciare ingiunzione di pagamento o di consegna. Tale norma
comprende, però, non solo i requisiti formali del ricorso e i presupposti
processuali generali, ma anche quelli che Calamandrei
19
definisce i
presupposti processuali speciali, come il diritto e la prova, “che non sono
necessari per poter esperimentare il processo di cognizione ordinario”;
infatti, nel processo ordinario, appartengono al merito e formano oggetto
del relativo giudizio, di accoglimento o rigetto, destinato a passare in
cosa giudicata. Egli, inoltre,sottolinea che i presupposti speciali
20
sono
“le condizioni necessarie per poter esperimentare quella speciale forma
di procedimento”, e che la pronuncia negativa su di essi non toglie
all’attore la possibilità di far valere la stessa azione in un altro processo,
non nega il diritto del creditore di ottenere la condanna del debitore, ma
impedisce che il creditore possa raggiungere tale scopo nella forma
semplificata del procedimento monitorio.
19
Calamandrei, Il procedimento monitorio nella legislazione italiana, Milano 1926, 45.
20
Garbagnati manifesta le sue incertezze sulla reale consistenza di tale categoria, in cui colloca il
diritto e non la prova, considerata come condizione di fondatezza nel merito; anche per il diritto, alla
fine, però, manifesta le sue perplessità, in quanto non vi ravvisa una mera condizione d’ammissibilità.