Capitolo 1 → Le caratteristiche della regolamentazione dei mercati finanziari
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riguardanti una molteplicità di istituti e soggetti: intermediari,
mercati, informazione societaria, offerte pubbliche d’acquisto,
sollecitazione all’investimento, deleghe di voto
2
. A tal proposito,
l’articolo 6 del Testo Unico parla esplicitamente di “vigilanza
regolamentare” e lo stesso articolo individua i poteri di intervento
affidati alla Banca d’Italia e quelli affidati alla Consob.
Un’altra caratteristica della nuova disciplina dei mercati
finanziari è il sempre maggior ricorso all’autoregolamentazione, che
insieme alla delegificazione ha comportato una forte inversione di
tendenza rispetto ad una lunga e consolidata tradizione di esclusiva
disciplina statale.
2
Consob, Notiziario settimanale, anno V – N° 45 – 22 novembre 1999.
Capitolo 1 → Le caratteristiche della regolamentazione dei mercati finanziari
3
1.2 La delegificazione
Negli ultimi tempi è nato un ampio dibattito sull’opportunità di
procedere ad una così vasta delegificazione in materia di
intermediazione finanziaria. Al fine di poter rendere meglio
evidente gli aspetti positivi e negativi di questo fenomeno, è
necessario considerare alcuni aspetti generali.
Diversi sono i fattori che hanno contribuito a porre
all’attenzione della dottrina, ma anche degli organi di governo, il
problema della delegificazione, e tra questi, la molteplicità e la
complessità delle fonti di diritto, la difficoltà di comporre le
discordanze che fra di esse possono nascere, l’affermarsi di una
pluralità di fonti extra-ordinem e soprattutto l’eccessiva produzione
legislativa.
Capitolo 1 → Le caratteristiche della regolamentazione dei mercati finanziari
4
Secondo il Lavagna
3
, in senso tecnico la delegificazione consiste
nel decongestionare il Parlamento da attività superflue e comunque
non consone alle funzioni che esso dovrebbe svolgere in una
moderna democrazia, mediante il ricorso ad una legge, quale legge
“tipica”, avente per disposto il trasferimento di certe discipline
dalla sede legislativa a quella regolamentare. Si tratterebbe quindi di
un modo per porre un freno all’aumento eccessivo delle leggi
sottraendo al legislatore il potere di disciplinare intere materie per
attribuirle alla competenza di specifici organi
4
.
La possibilità di dare un riconoscimento costituzionale al
principio della delegificazione è addirittura oggetto di alcuni
progetti di riforma: l’obiettivo è quello di favorire i cosiddetti
regolamenti indipendenti del potere esecutivo, ossia quei
regolamenti con cui il Governo può disciplinare materie non
3
Lavagna C., Istituzioni di Diritto Pubblico, IV edizione, Torino, 1979, p.368.
4
Martines T., Diritto Costituzionale, IX edizione a cura di Silvestri G., Milano, 1998,
p.75.
Capitolo 1 → Le caratteristiche della regolamentazione dei mercati finanziari
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riservate dalla Costituzione alla legge e per le quali non sia già
prevista una normativa di fonte primaria.
È importante distinguere la delegificazione da altri fenomeni
simili che pure possono riguardare il settore dell’intermediazione
finanziaria, quali:
- la deregulation, che consiste nella riduzione dell’intervento
pubblico nell’economia;
- la denazionalizzazione, sinonimo di privatizzazione, che si ha
quando lo Stato, già titolare di un’impresa o di una attività,
decide di affidarle ai privati;
- la deburocratizzazione, tendente a rendere più agile ed efficiente
la pubblica amministrazione mediante l’eliminazione di
norme che appesantiscono le attività ed i procedimenti
amministrativi
5
.
5
Martines T., Diritto Pubblico, Milano, 1990, p.14.
Capitolo 1 → Le caratteristiche della regolamentazione dei mercati finanziari
6
La possibilità di procedere ad una delegificazione più o meno
estesa dipende ovviamente dall’ampiezza dei poteri normativi
conferiti agli organi a favore del quale si delegifera.
1.2.1 I motivi del ricorso alla delegificazione
Le motivazioni che sono alla base di un così ampio ricorso alla
delegificazione sono diverse. Innanzi tutto si ritiene che la
normativa secondaria ben si presta a successivi adeguamenti e
modificazioni in relazione ai rapidi cambiamenti delle condizioni
dell’economia finanziaria, nazionale ed internazionale. La Consob
ha ben afferrato questa possibilità interpretando in maniera ampia
e innovativa la ratio del Testo Unico. Infatti, molti notano una
evidente preferenza della Commissione per una impostazione
centrata su un numero ridotto di norme di enunciazione di
principi, dal contenuto più generale. Essa lascia, in alcuni casi, in
capo agli stessi soggetti interessati l’adozione di regole di dettaglio
in grado di perseguire gli obiettivi indicati dal regolamento, come
Capitolo 1 → Le caratteristiche della regolamentazione dei mercati finanziari
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avviene per esempio per il regolamento sulla disciplina dei servizi
di investimento, e in altri casi, a comunicazioni successive della
Consob la funzione esplicativa della norma. Ciò consente di
aggiustare più rapidamente il contenuto della norma all’evoluzione
della prassi di mercato
6
. Questo a mio avviso è molto importante,
in quanto nessuno può negare che i mercati finanziari sono soggetti
ad un’incessante evoluzione resa possibile in particolare
dall’introduzione e da un sempre maggior uso di strumenti
informatici.
Non è solo lo sviluppo tecnologico alla base di questa
evoluzione, ma anche fattori quali la globalizzazione dei mercati, la
crescita dei flussi finanziari affidati dalle famiglie a investitori
specializzati cui dimensioni e professionalità consentono un
comportamento molto più attivo e razionale rispetto a quello
6
Preda S., in Quaderni di Finanza CONSOB (n.32), Seminario internazionale in materia di
OPA, Atti del Convegno, Palazzo Giustiniani, Roma 29 Maggio 1998 (Marzo 1999),
p.74.
Capitolo 1 → Le caratteristiche della regolamentazione dei mercati finanziari
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attuabile dai singoli individui, nonché l’elaborazione di strategie di
negoziazione altamente rapide e sofisticate.
Il rapido trasformarsi dei mercati finanziari ha reso ancora più
marcata l’esigenza di attuare una forte tutela del risparmiatore,
principio voluto anche dalla nostra costituzione, ed una efficiente
organizzazione e funzionamento degli stessi mercati. Tutto ciò
mette in evidenza come sia estremamente controindicato ingessare
la disciplina in materia di intermediazione finanziaria sotto il manto
rigido della legge
7
. Tutti conoscono i lunghi tempi di cui
necessitano i nostri organi legislativi per legiferare ed attuare anche
piccole riforme.
Concorde sulla necessità di dare flessibilità alla normativa è
Stefano Preda, presidente della Borsa Italiana S.p.A., il quale
afferma che «uno dei punti qualificanti della filosofia sottesa al
Testo Unico consiste nella scelta di spostare sul piano della
7
Tonelli E., Le società di gestione del risparmio, in Patroni Griffi A. – Sandulli M. –
Santoro V. (a cura di), Intermediari finanziari, mercati e società quotate, Torino, 1999, p.35
ss.
Capitolo 1 → Le caratteristiche della regolamentazione dei mercati finanziari
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normativa secondaria una parte secondaria una parte significativa,
per quantità e qualità, degli interventi regolamentari. Ciò permette
un migliore fine tuning della normativa, che può più agevolmente
essere adattata alle esigenze del mercato»
8
.
Collegata a questo discorso è la necessità di adeguare con
celerità la normativa nazionale a quella dettata a livello
comunitario, che in materia di intermediazione finanziaria ha svolto
un ruolo molto rilevante soprattutto negli ultimi anni. Non a caso
l’art.2 del Testo Unico tratta proprio i rapporti con il diritto
comunitario sancendo che “il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, la Banca d'Italia e la Consob
esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni
comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione
europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti
le materie disciplinate …” dal decreto. A tal fine la normativa
secondaria si presta meglio a recepire i dettami europei per la
8
Preda S., opera cit., p.73.
Capitolo 1 → Le caratteristiche della regolamentazione dei mercati finanziari
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flessibilità che la caratterizza, consentendo una più snella e sollecita
attuazione degli obblighi comunitari.
Un’ulteriore motivazione che ha favorito l’applicazione del
principio della delegificazione in materia finanziaria è la
preponderante natura tecnica delle disposizioni normative
necessarie per regolare il settore. Ciò impone che la relativa
disciplina debba essere molto dettagliata, senza però rischiare di
rendere le norme complesse e ingarbugliate ed evitando di voler
regolamentare ogni particolare anche insignificante. Da qui
l’esigenza che a “legiferare” in materia siano organi qualificati e
competenti i quali possono tra l’altro basare le proprie decisioni
sulle esperienze acquisite nel tempo e sugli studi e analisi effettuate
per proprio conto. Inoltre non c’è dubbio che una
regolamentazione eccessivamente vaga possa favorire
comportamenti elusivi da parte degli operatori, possibili se la legge
pone soltanto regole generali senza entrare nel merito tecnico.