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CAPITOLO I
IL PROCESSO PENALE E LA CENTRALITA’ DEL
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO.
SOMMARIO: 1. Ratio del processo penale e i modelli processuali; 2.
Il modello di stampo inquisitorio ed il modello di stampo accusatorio;
3. Il sistema processuale italiano; 4. Il principio del contraddittorio; 5.
Le deroghe al principio del contraddittorio. Prima deroga: il consenso
dell’imputato; 6. Seconda deroga: l’accertata impossibilità di natura
oggettiva; 7. Terza deroga: la provata condotta illecita.
1. Ratio del processo penale e i modelli processuali.
L’esposizione della disciplina riguardante il giudizio abbreviato
1
,
considerato il più importante dei riti speciali, necessita di un preliminare
inquadramento del sistema processuale penale italiano
2
, ed, in
particolare, del principio del contraddittorio.
1
Per una panoramica iniziale del rito abbreviato si vedano Bonetti, Il giudizio abbreviato,
in I procedimenti speciali in materia penale, a cura di M. Pisani, Milano, 2003; Bricchetti,
Contestazioni suppletive: “slalom” all’abbreviato, GDir, 2000, 22, 48; Bricchetti-
Pistorelli, Il giudizio abbreviato. Profili pratici e teorici, Milano, 2005; Costantini, Il
giudizio abbreviato, in Giur. sist. Chiavario-Marzaduri, Torino, 2006; Cristofano, I riti
alternativi al giudizio penale ordinario, Torino, 2005; Degl’Innocenti-De Giorgio, Il
giudizio abbreviato, Milano, 2006; Giunchedi, Giudizio abbreviato, in La giustizia penale
differenziata, a cura di Gaito-Spangher, I, I procedimenti speciali, coordinato da
Giunchedi, Torino, 2010, 653.
2
Foschini, G., Sistema del diritto processuale penale, II, Milano, 1968, 8;
5
Ciò premesso, il diritto penale
3
è un insieme di norme di diritto pubblico
che prevedono quei particolari fatti illeciti per i quali sono comminate
delle conseguenze penali differenti a seconda di determinati fattori
4
.
I tre pilastri sui quali il diritto penale fonda sono: fatto, personalità e
conseguenze. Il fatto illecito è la base fondamentale ed imprescindibile
di un diritto penale di civiltà; senza o prescindendo da esso si avrebbe
un diritto penale poliziesco, liberticida, un diritto penale
dell’intenzione, fondato su stati soggettivi o atteggiamenti personali
sintomatici del soggetto.
La personalità dell’autore costituisce il momento illuminante ed
umanizzante del diritto penale moderno, il cui vero oggetto è
rappresentato dall’azione di un uomo che ha una sua personalità; essa
consente di capire il fatto nelle sue radici e nelle sue finalità: reato e reo
sono una unità inscindibile, essendo il fatto la proiezione della
personalità dell’autore e vivendo l’autore compenetrato nel fatto. Ma
soprattutto è fondamentale in rapporto alle conseguenze penali che
dovranno essere rapportate ed adeguate proprio alla personalità del
destinatario.
Le conseguenze penali sono proprio il marchio distintivo degli illeciti
penali da ogni altro illecito giuridico. Sono strumenti finalizzati alla
dissuasione e rieducazione attraverso i quali si contrasta e controlla il
fenomeno della criminalità.
3
Cfr.: Mantovani, Diritto penale. Parte generale- VI edizione 2009, introduzione XXIII
4
Chiavario, M., Processo e garanzie della persona, II, Le garanzie fondamentali, Milano,
1984, 33-35; Ferrua, P., Contraddittorio e verità nel processo penale, in Gianformaggio,
L., a cura di, Le ragioni del garantismo, Torino, 1993, 240;
6
Tutto ciò costituisce il diritto penale sostanziale che per essere attuato
necessita della procedura penale. Il diritto processuale penale, infatti, è
quel complesso di norme che disciplinano le attività dirette
all’attuazione del diritto penale nel caso concreto
5
. Mentre la legge
penale sostanziale
6
ha il compito di regolare le azioni delle persone, il
diritto processuale penale le accerta. Quest’ultima ha una duplice
funzionalità: da un lato, regola l’attività del giudice e delle parti; da un
altro lato predispone gli strumenti logici mediante il quale il giudice
può accertare i fatti di reato e la personalità di coloro che li hanno
commessi.
Il processo penale inoltre è regolato da una serie di principi
costituzionali; primo fra tutti è il principio dell’obbligatorietà
dell’azione penale espresso dall’art. 112 Cost., in forza del quale il
processo penale inizierà, a seguito dell’acquisizione della notizia di
reato da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria (o
eccezionalmente a seguito della proposizione di una delle condizioni di
procedibilità) e proseguirà fino alla sentenza
7
(di non luogo a procedere,
o dibattimentale) senza presentare alcun andamento anomalo, che ne
determina l’estinzione.
Altro principio importante, è poi l’obbligatorietà della difesa tecnica a
favore dell’indagato/imputato in quanto, in assenza di un’apposita
5
Cfr.: TONINI, Manuale di Procedura Penale, XX edizione, p. 1 ss.
6
Cfr.: SIRACUSANO, GALATI, TRANCHINA, ZAPPALÀ, Diritto Processuale penale, 2011, p.
7-8.
7
Cfr.: CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile. Il processo di primo grado e le
impugnazioni delle sentenze, 2010, p. 83, dove si afferma che nella prima ipotesi vi rientra
l’estinzione che può avvenire per rinuncia agli atti oppure per inattività delle parti,
caratteristiche queste di un processo tipicamente di parti e fortemente dispositivo a
differenza del processo penale che ha invece ad oggetto beni indisponibili.
7
nomina da parte dell’indagato/imputato ne verrà nominato uno
d’ufficio.
Ed, infine, fondamentale è la presunzione di non colpevolezza (art. 27
Cost. 2 comma) in forza della quale l’imputato va considerato non
colpevole fino a quando non sopraggiunge una sentenza di condanna
irrevocabile. Tale presunzione, quale regola di giudizio, pone in capo
alla pubblica accusa l’onere della prova di reità dell’imputato.
Scopo del processo penale è l’accertamento della verità
8
, ovverosia la
ricostruzione del fatto. Poiché il fatto di reato è un fatto irripetibile, esso
va accertato attraverso le prove. Non sono ammessi automatismi
nell’accertamento circa la liceità o la illiceità penale di un fatto e la sua
punibilità, né autodeterminazioni, circa l’assoggettamento alla
sanzione, proprio in virtù del principio “nulla poena sine judicio”. La
storia ci ha insegnato che due sono stati i sistemi processuali
9
più
importanti: quello inquisitorio e quello accusatorio
10
.
8
Sull’argomento, si vedano AA.VV., Processo e verità, a cura di Mariani Marini, Pisa,
2005; AA.VV., Retorica, processo, verità. Principi di filosofia forense, Milano, 2007;
AA.VV., Verità e processo penale, a cura di Garofoli Incampo, Milano, 2012.
9
Le differenze tra i due citati sistemi processuali sono ben evidenziate in PIERRO,
«Sistema accusatorio e sistema inquisitorio», op. cit.; ILLUMINATI, «Accusatorio e
inquisitorio (sistema)», in Enc. giur., I, Roma, 1991. Si consiglia inoltre LUHMANN,
Sistema giuridico e dogmatica giuridica, trad. it., Bologna, 1978, 46. Come affermato in
dottrina la genesi della chiara consapevolezza della separazione tra i due sistemi (peraltro
enucleabili, ad esempio, dalla tradizione giuridica romanistica, ma caratterizzanti
rispettivamente il mondo giuridico anglosassone di common low e quello europeo-
continentale di civil low) si può far risalire al medesimo anno, cioè al 1215 (così,
UBERTIS, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, 3° Ed., Utet, 2
10
All’origine logica della distinzione tra sistema inquisitorio ed accusatorio sta la
fondamentale contrapposizione tra principio di autorità e principio dialettico.
8
2. Il modello di stampo inquisitorio ed il modello di stampo
accusatorio.
La scelta di optare per uno o per l’altro modello processuale è sempre
dipesa dal modo in cui uno Stato ha voluto amministrare la giustizia
11
,
ed in particolare, dal tipo di controllo che voleva esercitare sui suoi
sudditi. Negli Stati totalitari e in passato in quelli assoluti medievali e
pre-rivoluzionari, il sistema di amministrazione della giustizia è
affidato al modello inquisitorio in quanto lo scopo dello Stato è sia
quello di controllare sia quello di intimorire i propri cittadini.
Il modello inquisitorio si basa sul principio di autorità, secondo il quale
la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto
inquirente
12
. Egli opera allo stesso tempo come giudice, come
accusatore e come difensore dell’imputato. Ad un unico soggetto
11
Per le variegate letture del poliedrico principio, AMODIO, Dal rito inquisitorio al "giusto
processo", GP, 2002, 4, 103; ID., Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità
dell'imputato sul fatto altrui, GP, 2001, 3589; CONTI, Le due anime " del contraddittorio
nel nuovo art. 111 Cost, DPP, 2000, 197; DANIELE, Primi contrasti sull'applicazione
dell'art. 111 Cost. e sul principio del contraddittorio, CP, 2000, 2451; DI CHIARA, La
nuova istruttoria dibattimentale: attuazione del giusto processo, metodo del contraddittorio
e prova rappresentativa, FI, 2001, V, 291; FERRUA, La Corte costituzionale promuove la
regola d'oro" del processo accusatorio, DPP, 2002, 403; FTLIPPI, A proposito di “giusto
processo": l'imputato diventa attore della cross examination? DPP, 2000, 1235; GIOSTRA,
«Contraddittorio»), cit., 4; GREVI, Dichiarazioni dell'imputato, cit., 844; NAPPI,
contraddittorio dimenticato, DG, 2000, 26, 5; SIRACUSANO, Il contraddittorio tra
Costituzione e legge ordinaria, DPP, 2000, 1425; ID., Lunga marcia del contraddittorio fra
Costituzione e legge ordinaria, DG, 2000, 45, 8; TONINI, IL contraddittorio: diritto
individuale e metodo di accertamento, DPP, 2000, 1388; UBERTIS, Giusto processo e
contraddittorio in ambito penale, CP, 2003, 2096; ID, «Giusto processo».
12
Per una visione d’insieme completa ruolo e poteri del giudice si rinvia a DELL’ANNO,
Capacità del giudice, in Digesto delle discipline penalistiche, Torino, 2013, 249 e ss.;
DALIA-PIERRO, Giurisdizione penale, in Enc. Giur., Roma, 1989, 1 e ss.; DEAN-FONTI,
La giurisdizione penale, in Trattato di procedura penale, I, 1, Soggetti e atti, a cura di Dean,
Torino, 2009, 5 e ss.; DELLA RAGIONE, Il giudice, in Soggetti. Atti. Prove, a cura di
Spangher, in Trattato di procedura penale, Torino, 2015, 4 e ss.
9
devono essere concessi pieni poteri in ordine sia all’iniziativa del
processo, sia alla formazione della prova. Si tende a non riconoscere
alcun potere alle parti: l’offeso e l’imputato sono meri “oggetti” del
giudizio, poiché tutti i poteri risiedono nel giudice
13
.
L’iniziativa del processo penale, in questo sistema, spetta al giudice
poiché è depositario del vero e del giusto; può avviarlo anche d’ufficio,
è sufficiente anche una denuncia anonima. L’inquisitore è un organo
che ricerca la verità in segreto senza alcuna contrapposizione dialettica
tra le parti, in quanto quest’ultime potrebbero intralciare la ricerca della
verità, per questo questa attività spetta al giudice che non conosce alcun
limite nella ricerca delle prove in quanto l’obiettivo è il risultato e non
conoscere il percorso seguito. Di fatti, ogni modalità di ricerca è
ammessa, compresa la tortura dell’imputato
14
. L’inquisitore elabora
quanti teoremi vuole, data l’assenza del contraddittorio; il giudice
padrone del gioco le dispone sulla scacchiera come gli conviene:
manipola tempi, luoghi, cose, persone. Lo scopo è quello di ottenere la
confessione dell’imputato, considerata “la regina delle prove”.
Il sistema è caratterizzato da una presunzione di colpevolezza infatti è
bastevole anche una denuncia anonima affinché l’imputato sia chiamato
a discolparsi. Infine, il sistema è completato dal frequente ricorso alla
carcerazione preventiva che rappresentava in concreto un’anticipazione
della condanna
15
.
13
In questo sistema, tanto più stretto è il legame del giudice con il potere politico tanto
meglio egli potrà svolgere la sua opera e tanto più aderente al vero sarà la sua decisione.
14
Erano ammesse sia torture fisiche sia morali. Bisogna che “l’analista” gli entri in testa
da ogni possibile spiraglio.
15
CFR.: Beccaria Dei delitti e delle pene, 1764, Cap. XVII p. 34;
10
Il sistema inquisitorio appare quindi, dall’analisi di cui sopra, un
sistema rigido e poco garantista dei diritti dell’imputato e, per tale
motivo, criticato da più parti soprattutto nel XVII secolo dagli
illuministi. Una critica importante gli è stata mossa da Beccaria
nell’opera “Dei delitti e delle pene” dove propende per il tipo di
processo informativo, ripudiando invece quello offensivo (che ricalca
lo stile inquisitorio); infatti al capitolo XVII dichiara che “il vero
processo l’informativo cioè la ricerca indifferente del fatto quello che
la ragione comanda”.
16
Quello che Beccaria aveva in mente era un processo, in primo luogo
caratterizzato da una presunzione di innocenza, indicata al capitolo XIII
dedicato ai testimoni, dove afferma che “più di un testimonio è
necessario, perché fintanto che uno asserisce e l’altro nega niente v’è di
certo e prevale il diritto che ciascuno ha d’esser creduto innocente”
17
, e
sia, in secondo luogo, un processo dove la fase istruttoria è compiuta
all’interno del processo e dove il giudice, pertanto sia posto in
condizione di indagare sul vero
18
.
Il sistema accusatorio
19
, era vigente in quegli Stati in cui minor potere
era attribuito al sovrano, situazione questa non esistente nell’Europa
continentale, ma sussistente invece in Inghilterra dove nella Magna
Charta Libertatum del 1215 si afferma che nessun uomo libero può
CFR.: Tarello, Storia della cultura giuridica moderna – assolutismo e codificazione del
diritto, 1976, p. 473;
Cfr.: TONINI, Manuale di Procedura Penale, XX edizione, p. 5-6-7.
16
CFR.: BECCARIA Dei delitti e delle pene, 1764, Cap. XVII p. 50.
17
CFR.: BECCARIA Dei delitti e delle pene, 1764, Cap. XVII p. 34.
18
CFR.: TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna – assolutismo e codificazione
del diritto, 1976, p. 473.
19
Si rinvia, per una analisi più dettagliata, a CONSO, «Accusa e sistema accusatorio (diritto
processuale penale)», op. cit., 334 ss.
11
essere arrestato o messo in prigione se non a seguito di un giudizio dei
suoi pari, reso nella forma legale secondo il diritto del paese.
Tale sistema era caratterizzato dal riconoscimento di garanzie per
l’imputato, quali: il privilegio contro l’auto-incriminazione e il suo
corollario del diritto al silenzio; il principio del confronto con
l’accusatore.
Il modello di stampo accusatorio
20
si basa sul principio dialettico poiché
si prende atto dei limiti della natura umana e si ritiene che nessuna
persona possa essere depositaria del vero e del giusto; l’unico modo per
accertare al meglio la verità è attraverso la ripartizione delle funzioni
processuali tra i soggetti che hanno interessi antagonisti. È necessario
che un giudice imparziale sia in grado di dirimere i momenti di
contrasto inevitabile tra i due antagonisti del processo penale, restando
in una posizione di assoluta neutralità psichica. L’iniziativa del
processo spetta solo alle parti e, una volta che sia accolto il principio
dialettico, i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova
devono essere ripartiti tra il giudice, l’accusa e la difesa al fine di
reprimerne gli abusi. Colui che accusa ha l’onere di ricercare le prove e
di convincere il giudice della reità dell’imputato; il giudice deve
soltanto decidere se ammettere o meno il mezzo di prova che viene
richiesto.
20
Prende il nome proprio in virtù della presenza di un “accusatore”. In origine il potere di
azione spettava ad un accusatore privato, e cioè alla persona offesa dal reato o a qualunque
cittadino: così TONINI, Manuale di procedura penale, XX edizione.