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CAPITOLO I
La trasparenza amministrativa nei diversi tipi di accesso
1. La trasparenza amministrativa
Trasparenza: l’essere trasparente.
Tale è spesso la definizione sintetica del concetto di trasparenza, intorno a cui si dice e
si scrive molto, soprattutto in tempi recenti. Questa interpretazione sembra avallata da
una breve ma ambivalente analisi etimologica: trasparente deriva dal latino medioevale
“transparens” composto da trans – attraverso - e pareo, verbo che può essere transitivo
come intransitivo, ovvero significa “vedere” ma anche “apparire, mostrarsi”.
Applicato alla pubblica amministrazione, tale concetto risulta necessariamente
relazionale, cioè inerente un osservatore e un osservato. Nonostante nella Costituzione
manchi un riferimento espresso alla “trasparenza”, è comunque possibile individuare
caratteristiche, estensione e limiti di questo “valore” al di là del testo costituzionale
procedendo, mediante l’osservazione storica, alla descrizione dei suoi caratteri1.
Peraltro, l’assenza di qualsiasi menzione della “trasparenza amministrativa” non
impedisce di qualificare la stessa tra i principi costituzionali impliciti, cioè rinvenibili
nella Costituzione attraverso un’opera di astrazione interpretativa2.
L’esigenza di conoscere e penetrare il modus operandi della Pubblica Amministrazione
affonda le proprie radici nella storia della tradizione giuridica e politica italiana. Già agli
albori del secolo scorso, Filippo Turati affermava che “la casa della Amministrazione
dovrebbe essere di vetro”3. L’originaria affermazione del principio di trasparenza si è
avuta nei confronti dell’esercizio del potere pubblico allorquando la sovranità ha
iniziato a migrare dalle mani del monarca a quelle del popolo e quest’ultimo ha, quindi,
acquisito la pretesa di conoscere quali voti esprimevano i suoi rappresentanti nelle
assemblee legislative o le ragioni e le procedure in base alle quali i funzionari
amministrativi pervenivano alle loro decisioni4.
In primo luogo si deve osservare che la trasparenza è un valore strumentale, utile cioè al
perseguimento di valori diversi ed ulteriori. Seguendo un’impostazione di pensiero
illuminista5 si può affermare che la trasparenza, rappresenta il metro di valutazione ed il
1
Affronta la tematica in questi termini F. MERLONI, La trasparenza amministrativa, 2008, Giuffrè, pp. 83
ss.
2
La trasparenza amministrativa si desume, infatti, dai principi costituzionali di legalità, imparzialità e
buon andamento che, ai sensi dell’art. 97 Cost., informano l’attività della Pubblica Amministrazione.
3
F. TURATI, in Atti del Parlamento Italiano. Camera dei Deputati, sess. 1904-1908, 17 giugno 1908,
22962.
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A questo proposito paradigmatica è la formulazione degli artt. 14 e 15 della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo e del cittadino. Tali norme, rispettivamente, stabiliscono che “Tutti i cittadini hanno
il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo
pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la
ripartizione, la riscossione e la durata” e che “La società ha il diritto di chiedere conto della sua
amministrazione ad ogni pubblico funzionario”.
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A tal proposito si ricordi la celebre descrizione di quest’epoca storica fatta da I. KANT., in Che cos’è
l’illuminismo?, che afferma che “L'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve
imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro.
Imputabile a se stessi è questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma
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principio ispiratore dell’azione amministrativa, attraverso il quale si consente ai cittadini
di esercitare un controllo democratico sull’esercizio del potere e sulla conformità con
l’articolato normativo che ne disciplina le modalità di esercizio.
Questa concezione del principio di trasparenza come “mezzo” sembra porsi in
potenziale contrapposizione con la scuola di pensiero che intende lo stesso principio
come “fine”; quest’ultima è la concezione maggiormente diffusa in dottrina, che lo
descrive come un valore immanente all’ordinamento, un modo di essere tendenziale
dell’organizzazione dei pubblici poteri, che diviene la cartina di tornasole dell’agere
della p.a., consentendo di individuare il “giusto” punto di raccordo tra le esigenze di
garanzia e di efficienza nello svolgimento dell’azione amministrativa.
Invero, questa contrapposizione è solo apparente. La trasparenza, descrivendo una
caratteristica del soggetto osservato, dà luogo ad un’immagine “dinamica”, in
movimento, che mette in luce la sua variabilità in ragione della evoluzione delle pretese
che, attraverso la trasparenza, possono trovare tutela, nonché della trasformazione delle
condizioni interne o esterne al soggetto osservato.
Sempre nella prospettiva d’indagine “astratta” volta alla costruzione dei caratteri propri
del principio di trasparenza, rileva anche la natura dei soggetti coinvolti. Il valore della
trasparenza riguarda relazioni che intercorrono tra soggetti pubblici, tra soggetti privati
e pubblici, tra soggetti privati.
Da un lato la trasparenza ha esteso la propria applicazione nei confronti del potere
pubblico in ogni sua manifestazione-legislativa, esecutiva o giudiziaria- affermandosi
come regola per i soggetti pubblici, nei rapporti con i privati o con altre istituzioni. Le
istituzioni pubbliche assolvono tale obbligo quando la loro organizzazione e i modi di
svolgimento delle attività sono conosciute e conoscibili.
Su altro versante, le relazioni che si svolgono esclusivamente tra privati, hanno come
regola la riservatezza, sovente inclusa nel diritto alla privacy. Tuttavia l’evoluzione dei
rapporti interprivati e l’emersione di interessi ulteriori hanno progressivamente
valorizzato il ruolo della trasparenza anche in simili contesti. A partire dalla rivoluzione
industriale, infatti, si è assistito ad un mutamento dei rapporti di forza contrattuali, nel
senso che seppure entrambe le parti del rapporto negoziale sono soggetti privati, una di
esse (imprese, banche, compagnie di assicurazione) gode di una posizione di
supremazia sull’altra, a causa soprattutto di asimmetrie di natura informativa ed
economica. Per porre un argine a tale situazione il legislatore ha ritenuto di praticare la
soluzione della trasparenza delle condizioni contrattuali, come misura preventiva contro
gli abusi della parte forte a danno del contraente debole.
La trasparenza amministrativa, in via interpretativa, è il risultato dei principi giuridici
che informano l’azione della Pubblica Amministrazione (buon andamento, imparzialità,
principio di legalità sostanziale, partecipazione democratica), dal quale derivano istituti
giuridici di tipo trasversale (come quelli c.d. partecipativi).
Si può dire soddisfatto tale principio non solo in presenza di pieno riconoscimento in
capo ai cittadini e agli interessati, dei diritti all’ informazione (attiva e passiva) ma è
altresì necessario che vi siano livelli minimi di trasparenza per tutte le amministrazioni
pubbliche.
Riguardata la trasparenza come risultato (cioè come acquisizione della conoscenza delle
informazioni utili da parte dei privati), quali sono gli strumenti idonei a garantirla? La
pubblicità e l’accesso.
dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi del proprio intelletto senza essere guidati da un
altro. Sapere aude!
Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! – è dunque il motto
dell'illuminismo”.
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Il primo, considerato da un punto di vista oggettivo, sottintende la circostanza che le
informazioni da riservate diventano pubbliche, cioè note a tutti e da tutti utilizzabili. A
ben vedere, ciò non comporta che tutte le informazioni siano messe a disposizione
dell’insieme dei destinatari, poichè la disciplina individua un’area limitata di
informazioni soggette a pubblicità.
Il secondo strumento di trasparenza, come accennato, è l’accesso. Gli atti e i documenti
non sono pubblicati ma sono nondimeno accessibili, cioè acquisibili attraverso
particolari procedure, che partono dalla richiesta di accesso e si concludono (in caso di
esito affermativo) con l’ammissione alla conoscenza dell’informazione. Questo
particolare strumento di trasparenza costituisce l’oggetto della presente trattazione, per
cui riceverà adeguata attenzione nel prosieguo.
Analizzando comparativamente i due strumenti, notiamo che dove c’è pubblicità, non
c’è bisogno di accesso. Infatti se il primo assorbe in sé le esigenze del secondo, non vale
l’inverso. L’accesso integra la pubblicità, perché rende accessibili e conoscibili
informazioni non pubblicate, ulteriori a quelle pubblicate. Inoltre vi è specularità tra i
due strumenti, nel senso che nella pubblicità è l’istituzione in posizione attiva (cioè
decide cosa pubblicare), mentre la condizione del destinatario è passiva (titolare del
generale diritto all’informazione); nell’ accesso, invece, è il privato legittimato attivo a
richiedere l’ostensione delle informazioni che ritiene utili, mentre l’amministrazione
assume un contegno passivo (deve limitarsi a consentire l’accesso), anche se spesso
deve attivarsi con comportamenti attivi al fine di facilitare l’accesso.
La trasparenza come risultato è quindi la conoscenza, effettiva (pubblicità) o potenziale
(accesso), delle informazioni detenute da un’istituzione (privata o pubblica). Essa
tramite i suoi strumenti concretizza il generale “principio della conoscibilità”
dell’attività amministrativa da parte del cittadino, fulcro della L. nr. 241/90, garantendo
in sostanza, il principio costituzionale dell’imparzialità dell’attività amministrativa.
Solo la conoscenza o la conoscibilità di ciò che accade in rebus societatis, unita alla
pubblicità che impronta l’attività amministrativa e la possibilità di partecipazione attiva
del cittadino al processo amministrativo in ogni sua fase, consentono a costui la tutela
dei propri interessi e la difesa dei propri diritti.
Tutto questo si realizza in una serie di innovative prescrizioni che tutelano la necessaria
visibilità dell’azione amministrativa: i cittadini devono costantemente, in modo
semplice e completo, essere messi a conoscenza dei contenuti e delle forme di esercizio,
dei soggetti responsabili dello svolgimento di tale attività. Il legislatore prevede una
serie di obblighi anche in capo all’Amministrazione: dall’indispensabile e generale
obbligo di informazione sull’avvio e lo svolgimento di un procedimento amministrativo
nei confronti del cittadino, all’ obbligo di individuare e rendere pubblici i nominativi dei
funzionari responsabili. In questo modo è concretamente possibile per il cittadino
svolgere un continuo controllo sulla correttezza dell’operato della p.a. Rivoluzionato è
anche il ruolo del procedimento che diventa luogo di coordinazione di soggetti
impegnati a soddisfare pubblici interessi. La partecipazione si presenta come un
fondamentale momento di collaborazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione, in
cui viene meno la loro tradizionale contrapposizione e nel cui rapporto dialettico si
realizza un efficace strumento “virtualmente diretto ad assicurare il corretto
funzionamento della democrazia”.
2. Il diritto di accesso agli atti nella l.241/90. Fattispecie e limiti.
La trasparenza, stando a quanto si è fin qui esposto, è divenuta ormai un principio
irrinunciabile dell’attività della Pubblica Amministrazione.