11
1.2 Delle fonti multilivello riguardanti la disciplina: principi portanti alla base della disciplina
applicabile ai minori stranieri non accompagnati
Le fonti che regolano il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati sono molteplici e, per
questa ragione, occorre analizzarle in modo sistematico. Nell’ottica delle fonti nazionali, saranno
analizzate quelle che hanno maggiormente contribuito alla formazione di una giurisprudenza “a
misura di minore straniero”, passando al vaglio le norme fondamentali della Costituzione fino ad
arrivare alle ultime novità in materia, rappresentate principalmente dalla legge numero 47 del 2017.
Per quanto concerne le fonti internazionali e comunitarie, verranno analizzate alcune
Convenzioni multilaterali ed alcuni documenti appartenenti alla legislazione dell’Unione Europea.
Tale studio verrà affrontato nell’ottica del diritto internazionale privato e processuale, verificando
per ogni strumento legislativo gli ambiti oggettivo, soggettivo e temporale di applicazione.
L’ambito oggettivo di applicazione esplicita la materia trattata dal provvedimento che si prende in
considerazione; quello soggettivo analizza a quali Stati e/o individui sia applicabile il documento e,
infine, l’ambito temporale specifica da quale data la delibera produce effetti giuridici in capo agli
interessati.
Nonostante l’importante pluralità che caratterizza la materia, la quale viene regolata da fonti di
livello differente, esistono alcuni principi cardine della disciplina comuni a tutte le legislazioni che
trattano il delicato tema dei minori stranieri non accompagnati. Nell’ambito dell’Unione Europea,
ad esempio, gli Stati membri devono rispettare alcune linee guida: deve essere garantito che
all’arrivo del minore nel Paese di destinazione siano effettuate delle valutazioni caso per caso delle
esigenze e delle vulnerabilità che interessano il minore e che ne siano accertati il genere e l’età.
Tutto ciò sarà funzionale alla considerazione di tali elementi per le successive procedure di cui sarà
protagonista, di modo che questo abbia accesso quanto prima all’assistenza sanitaria, sia che si tratti
di cure o di prevenzione, ed al sostegno psicologico congiuntamente ad un’istruzione inclusiva.
Inoltre, ai minori devono essere presentate delle opzioni di assistenza alternativa, tra le quali si
annovera, ad esempio, l’assistenza familiare; è necessario integrare le strutture di accoglienza
tramite la nomina di un responsabile per la protezione dei minori e, infine, garantire che vi sia un
sistema di monitoraggio che controlli l’accoglienza dei minori migranti e che si adoperi a loro
tutela
12
.
Possono essere trovati, in aggiunta, anche dei principi fondamentali da rispettare comuni alle
fonti italiane sul tema. Oltre alla pietra angolare della disciplina, rappresentata dal concetto del
12
EASO, “Guida alle condizioni di accoglienza per minori non accompagnati: norme operative e indicatori”, Dicembre
2018; p. 13 ss.
12
superiore interesse del minore, anche il legislatore italiano riconosce che la materia necessita di altri
principi guida. Primo fra tutti è quello della trasparenza e responsabilità: la procedura di
accoglienza dovrebbe venire attuata attraverso l’applicazione di norme e procedure totalmente
trasparenti ed eque. L’onere generale è dunque quello di raggiungere i più elevati livelli di
trasparenza, e questo ricade o sull’autorità preposta all’accoglienza o ad ulteriori soggetti coinvolti
nel processo. Ne consegue che assume un’importanza preminente il concetto della non
discriminazione: ogni minore deve avere pari opportunità di accesso alle condizioni di accoglienza
e quest’ultima deve essere garantita a tutti i minori stranieri non accompagnati indifferentemente. In
aggiunta, le autorità che si occupano dell’accoglienza sono fortemente incoraggiate a promuovere la
partecipazione dei minori e l’impegno nella gestione degli aspetti materiali ed immateriali della loro
integrazione nel Paese di destinazione. Tutto ciò è correlato con il principio della riservatezza: ogni
operatore che si occupa dei casi specifici che riguardano i minori deve rispettare le norme nazionali
ed internazionali in materia di riservatezza
13
.
In ultima istanza, considerando ancora una volta la legislazione nazionale, altri due concetti
risultano di fondamentale importanza: il divieto assoluto di respingimento ed il divieto di
espulsione. In nessun caso, dunque, gli Stati possono respingere alla frontiera i minori stranieri non
accompagnati. Per quello che concerne il divieto di espulsione, invece, la normativa vigente
prevede una deroga del principio nel caso in cui la presenza del minore nel territorio nazionale
risulti essere un rischio per l’ordine pubblico e per la sicurezza. Tuttavia, la deroga può essere
applicata solo qualora l’espulsione non comporti dei rischi gravi per il minore stesso
14
.
È utile ricordare, infine, che tra le fonti internazionali e comunitarie si annoverano anche i
commenti del Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, i commenti ed i manuali
dell’UNHCR
15
e le linee guida dell’EASO
16
: pur non essendo documenti vincolanti, questi hanno
una forte portata morale ed un’importante influenza in quanto le organizzazioni che li emanano
hanno carattere di istituti specializzati proprio sulla disciplina.
13
EASO, “Guida”, cit., p. 13 ss.
14
Cfr.: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104665.pdf
15
United Nations High Commissioner for Refugees.
16
Ufficio europeo di sostegno per l’asilo.
13
1.2.1 Sulle fonti nazionali
La Costituzione italiana agli articoli 29, 30, 31
17
e 37 fornisce una configurazione del concetto di
minore come titolare di diritti. In particolare, questo ultimo risulterebbe essere beneficiario del
diritto alla famiglia e all’assistenza ex articoli 29 comma 1
18
e 30 commi 1
19
e 2
20
. Se il minore non
può ricevere assistenza dalla propria famiglia, allora la Repubblica italiana gli fornisce quella
necessaria per il suo sostentamento e per il suo sviluppo. Il diritto del minore alla famiglia e
all’assistenza è contenuto nel titolo II della Costituzione italiana, categorizzata con il nome di
“Rapporti etico – sociali”.
Con riguardo al concetto di straniero, invece, il dettato costituzionale, all’articolo 10, statuisce
che:
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici
21
.
Stessa connotazione è fornita dal Codice Civile, all’articolo 2, nel quale viene specificato quali
capacità vengono acquisite al compimento della maggiore età. Inoltre, questa disposizione aggiunge
che, nel caso in cui un minore eserciti un’attività lavorativa precedentemente al compimento dei 18
anni, potrà esercitare tutti i diritti e le azioni derivanti dal contratto lavorativo
22
.
Un ulteriore strumento legislativo in materia di tutela dei minori è la Legge n. 184 del 4 Maggio
1983. Tale strumento è infatti intitolato «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori».
Successivamente, viene ricordata la Legge di riforma n. 149 del 28 marzo 2001 che modifica le
disposizioni contenute nel corpus citato in precedenza. La versione del 2001 del corpus apporta una
fondamentale premessa:
17
«La Repubblica […] protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo», cit.
art. 31 comma 2 Costituzione italiana.
18
«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», cit. art. 29 comma 1
Costituzione italiana.
19
«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio», cit. art. 30
comma 1 Costituzione italiana.
20
«Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti», cit. art. 30 comma 2
Costituzione italiana.
21
Cit. art. 10 Costituzione Italiana.
22
Cfr. Codice Civile italiano, art. 2.
14
[…] 4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’eduzione del minore,
si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è
assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della
identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali
dell’ordinamento
23
».
Si evince, pertanto, che le disposizioni in materia di adozione, affidamento preadottivo, adozione
in casi particolari e relativo iter procedurale sono applicabili anche qualora sia oggetto di tali
procedimenti il minore straniero non accompagnato, la cui famiglia non è in grado di provvedere
alla sua crescita nel rispetto del superiore interesse riconosciutogli.
Per quello che concerne la materia dell’immigrazione in senso stretto e il correlato concetto di
«straniero», vale la pena citare la Legge n. 943 del 30 dicembre 1987 dal titolo «Norme in materia
di collocamento e trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni
clandestine». A seguito della stesura del decreto – legge n. 416 del 30 dicembre 1989, nel 1990 è
stata promulgata la «Legge Martelli», legge n. 39 del 28 febbraio recante norme urgenti in materia
di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel
territorio dello Stato e disposizioni in materia di asilo. Tale corpus risulta fondamentale ai fini della
disciplina in analisi per l’estensione del limite territoriale apposto con riserva in sede di negoziato
della Convenzione di Ginevra del 1951: l’Italia, attraverso una riserva interpretativa, limitò l’ambito
di applicazione soggettivo della Convenzione nei confronti dei cittadini europei. Grazie alla
modifica apportata dalla legge Martelli, all’articolo 1, cessano gli effetti di tale limitazione e,
pertanto, include nel suo ambito di applicazione anche i soggetti provenienti dai Paesi europei
24
.
In seguito, nel 1998 è stata promulgata la legge n. 40 rubricata con il nome di «Disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero». Tale dispositivo ha come ambito di
applicazione soggettivo i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi
25
.
In modifica alla normativa precedentemente elencata, nel 2002 viene emanata la legge n. 189
intitolata «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo», anche chiamata legge
Bossi-Fini. Questa, tra i tanti interventi normativi che prevede, stabilisce la delocalizzazione delle
procedure di richiesta della protezione internazionale, istituendo delle Commissioni territoriali che
23
Cit. l. n. 149, 28 marzo 2001.
24
Cfr.: Convenzione di Ginevra 1951.
25
Cfr. Art. 1 comma 1 legge 6 marzo 1998 n. 40.
15
lavorano di concerto e coordinate con la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo
26
.
Risulta, poi, opportuno citare la legge n. 46 del 13 aprile 2017 recante disposizioni urgenti per
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto
dell’immigrazione illegale
27
. Nello stesso anno, è stata redatta la legge numero 47/2017 in materia
di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nel sistema legislativo italiano,
questo corpus risulta essere il primo specificamente rivolto ai minori stranieri non accompagnati.
Vengono, in questo contesto, enucleati due principi fondamentali all’articolo 1:
1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori
a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in
ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità
28
.
In questo contesto, vengono anche approfonditi tutti gli istituti che permeano la disciplina
riguardante i minori stranieri non accompagnati, quali il rimpatrio volontario assistito, il sistema dei
tutori volontari ed il sistema di concessione del permesso di soggiorno, tra i numerosi elencati.
Una particolare menzione deve essere compiuta nei confronti del principale strumento di diritto
internazionale privato e processuale nella legislazione italiana: la legge numero 218 del 1995.
Questo documento apporta delle significative modifiche al sistema internazionalprivatistico italiano
e fornisce le linee guida per dare risposta alle tre domande tipiche di questa branca del diritto: a chi
viene attribuita la competenza giurisdizionale? Quale legge deve essere applicata al rapporto privato
in questione? Come può essere riconosciuta una sentenza emanata all’estero nell’ordinamento
italiano? Una delle principali novità che ha apportato la legge 218 alla disciplina italiana
preesistente è il riconoscimento automatico delle sentenze provenienti da altri Stati, contrariamente
a quanto previsto in precedenza, dato che la legislazione considerava necessario sottoporre le
sentenze straniere ad un processo di delibazione. Inoltre, il Capo V della legge in questione tratta
interamente l’argomento dell’adozione internazionale e dell’affidamento dei minori, prevedendo per
queste un regime giuridico speciale rispetto al resto degli istituti, trattati con norme di portata
generale
29
.
Sotto il punto di vista del diritto secondario, si ricorda in primo luogo il decreto del Presidente
dei Ministri numero 535 del 9 dicembre 1999, recante i compiti del Comitato per i minori stranieri.
In seguito, nel 2001, il Ministero dell’Interno ha promulgato una circolare sul permesso di
soggiorno per minore età rilasciato ai minori stranieri non accompagnati: questa fonte spiega quale
26
Cfr.: legge 189/2002.
27
Cfr. GU Serie generale n. 90 del 18 aprile 2017.
28
Cit. art. 1 l. n. 47/2017.
29
Cfr.: Capo V legge 218/1995.
16
sia l’iter necessario perché ad un minore straniero venga accordato il permesso di soggiorno per
minore età e il modo in cui il soggetto può convertire il permesso in uno per adozione.
Successivamente, si ricordano la direttiva interministeriale sui minori stranieri non accompagnati
richiedenti asilo del 7 dicembre 2006 e la circolare del Ministero dell’interno sull’identificazione di
migranti minorenni del 9 luglio 2007. Entrambi questi documenti riportano l’attenzione sul
momento dell’arrivo del minorenne in Italia, la sua identificazione e la presa in carico dello stesso
da parte del sistema di accoglienza nazionale.
Le ultime due circolari importanti per ciò che concerne la fattispecie in oggetto sono la circolare
del ministero dell’interno del 28 marzo 2008 e quella del 13 febbraio 2009. La prima affronta una
delle questioni più problematiche legate al fenomeno migratorio dei minori: il raggiungimento della
maggiore età e l’esistenza di un diritto in capo al neomaggiorenne di restare in Italia. La circolare
del 2009, invece, richiama l’attenzione sui minori stranieri non accompagnati nell’ottica di cercare
un punto di incontro tra tutte le istituzioni che si occupano del tema. In particolare, secondo la
circolare è opportuno monitorare le presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di
accoglienza, invitare i responsabili delle strutture a comunicare quanto prima alle prefetture qualora
i minori si allontanassero, effettuare verifiche sugli standard di accoglienza e verificare l’idoneità
delle strutture di prima accoglienza alle quali sono legate le Prefetture
30
.
30
Cfr.: https://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-dell-Interno-n-685-del-13-febbraio.html#.X1EIDcgzbIU
17
1.2.2 Sulle fonti internazionali
Senza cadere nella presunzione di completezza, per quanto riguarda le fonti internazionalmente
riconosciute riguardo la protezione dei minori, in ordine cronologico si ricorda in primo luogo la
Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile alla protezione dei minori,
conclusa all’Aja il 5 ottobre del 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge
applicabile in materia di protezione dei minori. Tale strumento ha come ambito di applicazione
oggettivo quello di stabilire la competenza giurisdizionale e la legge applicabile alla fattispecie
della protezione dei minorenni. Inoltre, tale strumento viene applicato dagli Stati che hanno
depositato la contestuale ratifica presso la Svizzera. Secondo l’articolo 20 della Convenzione,
questa entrerà in vigore «il sessantesimo giorno da quello del deposito del terzo strumento di
ratificazione previsto nell’articolo 19, capoverso 2
31
». L’ambito temporale di applicazione risale,
quindi, alle azioni poste in essere a partire dalla data del 4 febbraio 1969. Lo Stato italiano ha
ratificato questo strumento con la legge 742 del 1980. Questo strumento ha un’importanza primaria
nell’identificazione delle norme di diritto internazionale privato e processuale per conseguire lo
scopo di individuare l’ordinamento più adatto all’interno del quale risolvere le controversie che
sorgono nei confronti di un minore.
Un ulteriore strumento internazionale rilevante sotto il punto di vista dei minori stranieri non
accompagnati è il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966. Questa è stata adottata
sotto l’egida dell’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nello stesso anno,
ma è entrata in vigore solamente nel 1976. I diritti umani rappresentano il principale oggetto di
questa dichiarazione, posto che questa è stata redatta in conformità con quanto previsto
precedentemente dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Ai fini della presente
disamina, rileva particolarmente l’articolo 23 comma 1: «La famiglia è il nucleo naturale e
fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato
32
».
Più nello specifico, l’articolo 24 comma 1 spiega:
Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la
religione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle
misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e
dello Stato
33
.
Come negli altri strumenti presi in considerazione, tanto nazionali come comunitari, vengono
31
Cit. Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile alla protezione dei minori, 1961.
32
Cit. art. 23 Patto internazionale sui diritti civili e politici.
33
Cit. art. 24 Patto internazionale sui dritti civili e politici.
18
sottolineati specialmente il diritto alla famiglia ed il diritto all’assistenza quando si parla di minori.
La Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo è ricordata ancora oggi come lo
strumento internazionale con il maggior numero di ratifiche. Il suo ambito di applicazione oggettivo
è espresso all’articolo 1: «Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere
umano avente un’età inferiore a 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della
legislazione applicabile
34
». Pertanto, tale trattato viene applicato a soggetti di diritto di minore età.
L’ambito soggettivo di applicazione, al contrario, deve essere analizzato su due profili: l’articolo 2
comma 1 stabilisce che gli Stati parti si impegnano a rispettare i dispositivi dell’accordo, mentre il
comma 2 pone al centro della trattazione il fanciullo in quanto soggetto meritevole di tutela. Per
quanto riguarda l’ambito temporale di applicazione, l’articolo 49 dispone che «La presente
convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il
Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di
adesione
35
». Nello specifico, la data di entrata in vigore del patto è il 2 settembre 1990, mentre
l’Italia ha ratificato il documento con la legge 176 del 1991. Questo trattato rappresenta la base
giuridica di riferimento quando si debbano prendere decisioni in materia di minori: enuclea, di fatti,
i principi generali che ogni Stato contraente deve perseguire al fine di riconoscere una tutela piena
ed effettiva nei confronti del minore. Questo testimonia quanto, nel corso del tempo, il tema dei
minori e della loro vulnerabilità si sia sviluppato a livello legislativo e, soprattutto, fornisce
un’ottica nuova per il decisore: quest’ultimo, dal momento della ratifica della Convenzione, dovrà
tenere in preminente considerazione il superiore interesse del minore come principio portante della
disciplina e deliberare nel totale rispetto di ciò.
Proseguendo in ordine cronologico, nel 1993 viene stipulata la Convenzione sulla protezione dei
minori e cooperazione per l’adozione internazionale, adottata sotto l’egida della Conferenza di
diritto internazionale privato dell’Aja. L’ambito oggettivo di applicazione del trattato è espresso
come segue nell’art. 1:
[…] a - di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse
superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto
internazionale;
b - d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto
di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
c - di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità
alla Convenzione
36
.
Per quanto riguarda, invece, il campo soggettivo, questo strumento viene analizzato secondo
34
Cit. Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 1989.
35
Cit. Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 1989.
36
Cit. Art. 1 Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1993).
19
l’articolo 2:
1. La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato
contraente (" Stato d'origine") e stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente (" Stato
di accoglienza"), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di una
persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello
Stato di accoglienza o in quello di origine.
2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione
37
.
Infine, per quello che concerne l’aspetto temporale, l’art. 46 al comma 1 stabilisce: «La
Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione previsto
dall'articolo 43
38
». La data dell’entrata in vigore di tale strumento è il 1° maggio 1995. Questo
strumento riporta delle norme che, funzionando di concerto con le norme nazionali di diritto
internazionale privato e processuale, stabiliscono come regolare un rapporto di adozione
internazionale. Tale corpus risulta essere fondamentale, in quanto i minori stranieri non
accompagnati, in veste di soggetti particolarmente vulnerabili, sono molto spesso oggetto di
procedimenti di adozione, sia in Italia che all’estero. Il riconoscimento delle sentenze di adozione
all’interno dei differenti Paesi nei quali il minore risiede è una chiave di lettura considerevole
perché al soggetto sia assicurato il diritto alla famiglia ed alla sua unità.
In conclusione, risulta opportuno menzionare la Convenzione dell’Aja del 1996 sulla
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di
responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. Questo patto riconosce, al primo
comma dell’articolo 1, come ambito oggettivo di applicazione:
[…] a. determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla
protezione della persona o dei beni del minore;
b. determinare la legge applicabile da tali autorità nell’esercizio della loro competenza;
c. determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;
d. assicurare il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati
contraenti;
e. stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione
degli obiettivi della Convenzione
39
.
All’articolo 2 viene esplicitato che il patto è applicabile ai soggetti minori di 18 anni, a partire
dal momento della loro nascita
40
. Infine, l’articolo 61, comma 1, indica l’ambito temporale di
37
Cit. Art. 2 Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1993).
38
Cit. Art 46 Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale
(1993).
39
Cit. Art. 1 Convenzione dell’Aja (1996).
40
Cfr. Art. 2 Convenzione dell’Aja (1996).
20
applicazione: «La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di
un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione previsto dall’articolo 57
41
». Pertanto, in questo caso, la Convenzione ha iniziato a
produrre effetti giuridici sul piano internazionale a partire dal 1° gennaio 2002. In questo caso, lo
Stato italiano ha ratificato lo strumento con la legge numero 476 del 1998.
41
Cit. Art. 61 comma 1 Convenzione dell’Aja (1996).