2
comma 8, del D.P.R. n. 600/73, la consulenza giuridica e l’interpello
speciale per i non residenti.
Infine, nel terzo capitolo, si descriverà compiutamente l’interpello
generalizzato, così come è stato disciplinato dall’art.11 della legge 27
luglio 2000, n. 212 e dal successivo regolamento introdotto dal D.M.
26 aprile 2001, n. 209, dando rilievo anche all’intervento dell’Agenzia
delle Entrate del 31 maggio 2001.
3
CAPITOLO I
Lo Statuto dei diritti del contribuente
1.1 La novità dello Statuto dei diritti del contribuente nella
normativa tributaria
Al termine di un lungo iter parlamentare (il progetto, infatti, è
stato presentato il 18.09.1996), in data 12 luglio 2000 il Senato della
Repubblica ha approvato definitivamente il disegno di legge recante lo
“Statuto dei diritti del contribuente” (legge 27 luglio 2000 n. 212, in
G.U. 31 luglio 2000 n. 177, entrata in vigore il 1° agosto 2000).
Con lo Statuto vengono introdotti principi generali in materia
tributaria, mai formulati nel nostro Paese
1
, che vincolano non solo il
legislatore tributario ma anche l’Amministrazione Finanziaria e, di
riflesso, l’autorità giudiziaria.
1
All'estero già da anni è vigente, pressoché dappertutto, un istituto giuridico a tutela dei diritti dei
cittadini. Ad esempio, in molti Paesi dell'U.E. è spesso uno Statuto a tutelare i contribuenti anche
se è ugualmente possibile rilevare la presenza di un Ombudsman che funge da garante del cittadino
nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Oltre oceano, negli Stati Uniti ed in Canada è
possibile trovare Carte e/o Statuti che enunciano i diritti del contribuenti. Invece, in Australia ed in
Nuova Zelanda l'ordinamento giuridico prevede una sorta di garante con competenza generica sui
rapporti con la Pubblica Amministrazione e quindi anche per quanto riguarda le tematiche fiscali.
Particolarmente interessante l'impostazione dei Paesi dell'area nordeuropea che si distinguono
innanzi tutto per l'applicazione della Compliance philosophy ("volontaria ottemperanza agli
obblighi fiscali" da parte dei clients-contribuenti). Nei Paesi Bassi, dove vige un sistema
tradizionalmente garantista, si rileva accanto a una precisa codificazione dei diritti del cliente la
presenza del Nationale Ombudsman. Nel Regno Unito esiste la Taxpayer's Charter che è
espressione della filosofia di fondo di un Fisco efficiente e a completa disposizione dei cittadini
cui sono forniti servizi in cambio di "onestà, precisione nella comunicazione di informazioni circa
la propria capacità contributiva, puntualità nel pagamento delle tasse". Infine nella Repubblica
4
Ecco, dunque, un nuovo riconoscimento dell’autonomia di tale
materia, la quale è disciplinata da regole sue proprie, spesso
derogatorie a quelle del diritto civile ed amministrativo, ed, insieme,
una perentoria affermazione che ai suddetti principi generali deve farsi
ricorso quando una controversia non possa essere decisa con una
precisa disposizione, e neppure con norme riguardanti casi simili e
materie analoghe.
La portata innovativa dello Statuto potrebbe essere
sinteticamente riepilogata da quanto dettato dall’art. 10 (“… I rapporti
tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria sono improntati al
principio della collaborazione e della buona fede.”), ove è chiara la
volontà di riavvicinare lo Stato-esattore alla sfera del cittadino-
contribuente, con doverosa attenzione ai principi di parità ed
uguaglianza, imposizione patrimoniale in base alla legge, capacità
contributiva, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.
L’approvazione dello Statuto è stata accompagnata da un
generale entusiasmo anche se non sono mancate le critiche.
Per alcuni è sicuramente un fatto importante in quanto l’idea
stessa di uno Statuto fa pensare ad una legge introduttiva di principi
nuovi, attesi da molto tempo e riconosciuti da uno Stato che vuole
offrire uno strumento di tutela più visibile in favore di un
contribuente, che fino ad oggi ha avuto più doveri che diritti.
E’ stato sostenuto che i principi racchiusi nelle disposizioni
dello Statuto fanno ben sperare circa il superamento delle
incomprensioni e delle diffidenze reciproche tra Amministrazione
Finanziaria e contribuenti e, nel contempo, lasciano intravedere
d'Irlanda vige la Charter of Rights, uniformata alla Compliance, il cui significato può essere
sintetizzato da quanto affermato nella sua intestazione: "We trust in you" (Abbiamo fiducia in te).
5
l’avvio di una nuova fase nei rapporti tra detti soggetti improntata alla
chiarezza, alla lealtà e alla trasparenza.
Qualcuno, invece, ha affermato che, in realtà, lo Statuto
costituisce soprattutto un documento politico-programmatico (che ha
assunto le vesti di un provvedimento legislativo vero e proprio mirante
a far nascere una nuova cultura tributaria), ridimensionandone il
valore sul piano tecnico – giuridico, poiché conterrebbe dei Proclami
disarmati
2
, in quanto i principi enunciati avrebbero dovuto essere
contenuti più propriamente in una norma di rango costituzionale e non
in una legge ordinaria.
Diverso sembra essere l’orientamento adottato dalla Sezione
Tributaria della Suprema Corte di Cassazione che, superando l’analisi
dell’accennata gerarchia delle fonti, in recenti pronunce ha ritenuto di
poter utilizzare i principi sanciti dallo Statuto del contribuente,
tendenti a dare attuazione degli art. 3, 23, 53, 97 Cost., come canone
interpretativo ordinario con il quale devono confrontarsi tutte le norme
tributarie per renderle compatibili con i principi costituzionali di
razionalità, uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione
3
.
2
M. F. Rinforzi, Il Sole 24Ore, 14.07.2000.
3
- Sentenza n. 4050, 21 marzo 2001: richiama l’art. 10 dello Statuto per escludere il preteso venir
meno della sanatoria delle irregolarità formali per pagamento effettuato oltre il termine di cui
all’art.21 Dl. 69/1989 ancorché entro i limiti temporali della concessa rateizzazione richiesta prima
della scadenza del predetto termine;
- Sentenza n. 4760, 30 marzo 2001: relativamente alla portata dell’art. 44 del Dpr. 602/73 circa
gli interessi dovuti al contribuente sulle somme indebitamente versate, fa specifico riferimento
all’art. 8 (in cui si protegge l’integrità patrimoniale del contribuente con l’implicito riconoscimento
della par condicio del dare e dell’avere dal momento della coesistenza delle rispettive posizioni
creditorie o debitorie) e all’art. 6 dello Statuto (generale riconoscimento della ricettizietà degli atti
di cui il contribuente è destinatario);
- Sentenza n. 5931, 21 aprile 2001 (Guida Normativa, 28/5/2001, n. 94): richiama l’art. 3
(irretroattività delle norme statutarie, se non in casi eccezionali e con legge ordinaria qualificando
come tali le disposizioni di interpretazione autentica), l’art. 6 (principio di semplificazione relativo
alla richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria di documenti e informazioni già in suo
possesso) e l’art. 10 dello Statuto (tutela dell’affidamento e della buona fede) per giudicare la
portata dell’art. 4 della legge 342/2000 che, in via di interpretazione autentica, ha esteso anche ai
6
Altri sostengono che, ritenendo che lo Statuto ha confermato
norme già esistenti, la reiterazione di leggi vigenti è un mezzo, spesso
di dubbia efficacia, per reagire alla loro disapplicazione diffusa tra i
destinatari
4
.
Inoltre, c’è chi sostiene che sarebbe stato soprattutto importante
arrivare ad un risultato di maggiore certezza circa le conseguenze
della violazione dei precetti statutari per evitare situazioni d’incertezza
e di confusione
5
; infatti, il legislatore non ha previsto alcuna sanzione
per l’inosservanza di tali precetti, con il risultato che lo Statuto sembra
rimesso alla sola buona volontà del legislatore ordinario
6
. In pratica si
possono già registrare le prime violazioni, basti vedere quanto previsto
dalla manovra fiscale di fine anno (legge 23 dicembre 2000, n. 388 –
Legge Finanziaria 2001) che, prevedendo effetti retroattivi, contrasta
con l’art.3 dello Statuto
7
.
Anche se si ritiene giusto riflettere su tali rilievi critici, appare
altresì ingeneroso non riconoscere come, negli ultimi anni, le cose nel
settore tributario stiano cambiando. Per fare degli esempi, si è
introdotto in qualche misura il principio del contraddittorio anticipato;
si sono delineati nuovi strumenti quali l’autotutela, la conciliazione e
il diritto d’interpello.
Allora, lo sforzo esercitato per creare un nuovo contesto
culturale improntato al rispetto del cittadino, per costruire un clima
nuovo nei rapporti tra Fisco e contribuenti, anche con il richiamo alla
comportamenti dei contribuenti anteriori all’entrata in vigore del Dpr. 442/97 la disciplina
contenuta nell’art.1, comma 1 di tale Dpr (l’opzione e revoca dei regimi di determinazione
dell’imposta o di regimi contabili).
4
M. Clarich, La sfida dei fatti per il Fisco dal volto gentile, Il Sole 24Ore, 17.07.2000
5
C. Glendi, Commento allo Statuto dei diritti del contribuente, Corr. Trib., n. 33/2000, pag. 2415.
6
Da osservare che l’originaria stesura della norma, risalente al 1992, aveva superato di per sé il
problema, trattandosi di disegno di Legge Costituzionale.
7
Ancora, all’art. 18, comma 4, sancisce ennesima deroga allo Statuto per permettere una proroga
dei tempi di liquidazione ed accertamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
7
L. 241/90 in tema di trasparenza e correttezza della Pubblica
Amministrazione, merita di essere apprezzato e sostenuto.
Lo Statuto dei diritti del contribuente ruota essenzialmente su
tre punti di riferimento.
Il primo comprende i primi quattro articoli, riguardanti il
sistema delle fonti normative in materia tributaria, e l’art. 16,
concernente il riordino della normativa precedente in base ai principi
sanciti dallo Statuto.
Il secondo punto detta obblighi di rilevante importanza che
impegnano l’Amministrazione Finanziaria nei confronti del
contribuente concernenti dovere di informazione, di chiarezza e
trasparenza, di semplificazione degli adempimenti, di motivazione
degli atti con i quali viene esercitata la funzione impositiva; vi
rientrano anche le disposizioni relative alla tutela dell’integrità
patrimoniale del contribuente, dell’affidamento e della buona fede,
nonché la potestà, esercitabile a favore del contribuente, riguardante la
disciplina dei termini.
Il terzo punto unisce disposizioni di carattere più pratico,
sempre, ovviamente, legate alla tutela dei diritti dei contribuenti,
relative alla nuova disciplina dell’interpello (art. 11), alle garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche fiscali (art. 12) e all’istituzione,
presso ogni Direzione Regionale delle Entrate, del Garante del
contribuente.
Oltre a questi tre punti di carattere più rilevante, completano il
quadro della normativa statutaria le norme relative ai contribuenti non
residenti, alla previsione di un codice di comportamento per il
personale addetto alle verifiche fiscali, ai concessionari della
riscossione, alla copertura finanziaria e alle disposizioni d’attuazione.
8
1.2 Principi generali dello Statuto
I primi quattro articoli dello Statuto contengono una serie di
principi rivolti al legislatore ed individuanti le caratteristiche della
futura normativa in materia tributaria. Di seguito si analizzano le
singole disposizioni presentando un breve commento.
1.2.1 Art. 1 - Principi generali.
L’incipit dello Statuto è di alto profilo. Il comma 1 della
L.212/2000 afferma che le disposizioni dello Statuto, in attuazione
degli articoli 3, 23, 35, 97 della Costituzione
8
, sono principi generali
dell’ordinamento tributario e potranno essere derogate o modificate
solo espressamente e mai da leggi speciali.
Una delle grandi “conquiste” ottenute dallo Statuto è proprio
quella di recare certezze legislative di base tali da dotare il
contribuente di una forza contrattual-legislativa inattaccabile,
esprimendo, così, la volontà di ribaltare l’attuale stato di sudditanza
del cittadino verso l’Amministrazione.
8
L’art. 3 della Cost. dispone: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando, di fatto, la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
L’art. 23 della Cost. afferma: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se
non in base alla legge”.
L’art. 53 della Cost. afferma: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
L’art. 97 della Cost., infine, così dispone: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.
9
Questa clausola di “resistenza passiva” si presta a due tipi di
critiche. Primo, il legislatore di oggi non può porsi al di sopra del
legislatore di domani. Secondo, non si possono limitare i poteri di
autodeterminazione del legislatore di domani perché, altrimenti, si
andrebbe ad alterare la gerarchia delle fonti normative
9
. Si ripropone,
così, il problema della legittimità costituzionale del “principio di
fissità” che già in passato era stato oggetto della dottrina e della
giurisprudenza
10
. In questo caso, persuasiva pare l’opinione di chi
vede nel “principio di fissità”, un principio generale dell’ordinamento
tributario, semplicemente una raccomandazione al legislatore futuro,
nel tentativo di evitare stravolgimenti del quadro normativo fatti senza
ponderazione o, peggio, surrettiziamente, che potrebbero determinare
incertezza interpretativa o applicativa delle norme.
Nel comma 2 viene altresì disposto che “l’adozione di norme
interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le
disposizioni di interpretazione autentica”. Questo intervento appare
quanto mai opportuno perché tali norme, in quanto volte alla
precisazione del significato di preesistenti disposizioni, finiscono
inevitabilmente per avere un effetto retroattivo; inoltre elimina i
lunghi contenziosi sulle norme che, in passato, a seconda della
convenienza del Fisco o degli interessi di parte, potevano essere
qualificate più o meno come interpretative.
9
Un esempio può essere dato dalla volontà dello Statuto di sopprimere la possibilità di
abrogazione tacita, in deroga a quanto previsto dall’art. 15 delle Preleggi. Per alcuni (S. Stufano,
“Statuto del contribuente: la clausola di resistenza passiva delle norme di principio”, Corr. Trib.,
n. 34/2001, pag. 2548), la clausola è costituzionalmente legittima e quindi è giustificabile la
deroga all’art. 15 delle Preleggi, con la quale riafferma la supremazia della legge anteriore
generale non espressamente abrogata o modificata.
10
Vd. questione relativa all’art.1, comma 2, legge n. 4/29 in tema di repressione delle violazioni
delle leggi finanziarie.
10
1.2.2 Art. 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.
Grazie a questa norma non sarà più possibile introdurre
disposizioni tributarie in leggi o atti aventi forza di legge di contenuto
diverso (comma 2 “Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non
hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di
carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto
della legge medesima).
Finisce anche il richiamo criptico a norme precedenti, in quanto
sarà obbligatorio indicare “il contenuto sintetico della disposizione
alla quale si intende fare rinvio” (comma 3) e riportare il testo
integrale della nuova disposizione nel caso di successive modifiche
(comma 4)
1.2.3 Art. 3 - Efficacia temporale delle norme tributarie.
L’art. 3 dello Statuto ribadisce il divieto di adottare disposizioni
tributarie con efficacia retroattiva senza operare alcuna distinzione tra
retroattività in peius e in melius. Fino ad ora, a parte l’art. 53 Cost.
che, presupponendo una capacità contributiva attuale, implicitamente
riduceva l’ambito temporale di efficacia delle norme tributarie,
nessuna disposizione vietava espressamente la retroattività
11
. In
dottrina
12
si è affermato che, mentre “in presenza di una retroattività in
11
Ma “il legislatore ha violato frequentemente tale principio con l’espediente di emanare leggi
interpretative di altre precedenti, e quindi destinate a trovare applicazione fin dall’entrata in vigore
di queste ultime; o, peggio ancora, di definire interpretative leggi che in realtà erano innovative,
poiché non tentavano di risolvere dubbi interpretativi, ma soltanto di imporre un’interpretazione
diversa da quella affermatasi in dottrina od in giurisprudenza”, U. Perrucci, “Lo statuto dei diritti
del contribuente”, Boll. Trib., n. 14/2000, pag. 1060.
12
L. Lovecchio, “Più benefici su oneri e legge Visco”, Il Sole 24Ore, 20.07.2000.
11
peius sembra necessario che il legislatore debba in ogni caso
prevedere una deroga espressa, nell’ipotesi di irretroattività di
disposizioni più favorevoli si ritiene che non sarebbe strettamente
necessaria un’analoga previsione, considerata la ratio che permea
l’intero provvedimento ispirato alla (sola) tutela dei diritti del
contribuente”.
Si dispone, inoltre, che le modifiche relative a tributi periodici,
di regola computati ad anno solare, devono essere approvate entro il
31.12 dell’anno precedente (comma 1).
Viene così contrastata l’usanza con la quale venivano introdotte
nuove norme con l’approvazione della legge finanziaria con
decorrenza “a far data dall’esercizio in corso”; ciò ha significato, ad
esempio, l’indeducibilità degli interessi passivi per mutui contratti per
l’acquisto della seconda casa (Legge finanziaria 1993) o la revisione
della quota di deducibilità delle spese di rappresentanza (Legge
finanziaria 1997). Tali disposizioni hanno avuto da sempre lo scopo di
salvaguardare le esigenze di cassa dell’Erario ignorando, però, le
correlate esigenze finanziarie dei contribuenti, comportando anche
scritture di rettifica, riposizionamenti di bilancio, revisione delle
pianificazioni in ragione delle norme in vigore. Anche in questo caso,
quindi, tale disposizione dello Statuto è senz’altro un riconoscimento
di un diritto inconfutabile.
Non possono, inoltre, essere imposti nuovi adempimenti durante
i primi 60 giorni di vigenza di una nuova legge tributaria (comma 2) e
viene, infine, imposto il divieto di prorogare i termini di prescrizione e
decadenza per gli accertamenti d’imposta in rispetto del principio
12
generale dell’affidamento (comma 3)
13
.
1.2.4 Art. 4 - Utilizzo del decreto legge in materia tributaria.
Tale articolo annovera la regola che per l’istituzione di nuovi
tributi o l’applicazione di tributi esistenti non si può ricorrere
all’utilizzo del decreto – legge.
Nella formulazione di queste norme ha avuto sicuramente peso
l'esperienza di decreti – legge non convertiti ma continuamente
reiterati
14
.
Si tratta sicuramente di una regola di civiltà perché lo strumento
del decreto – legge, indebitamente utilizzato, lasciava in mano al
potere esecutivo il potere di incidere sui diritti patrimoniali dei
cittadini; tuttavia, prima ancora dell’entrata in vigore dello Statuto, è
stata trovata la scappatoia attraverso l’utilizzo sempre più frequente
del decreto – legislativo con cui il parlamento si limita a fissare vaghi
principi ed elastici criteri direttivi, lasciando poi al Potere Esecutivo
l’emanazione di provvedimenti destinati ad incidere pesantemente sui
diritti dei cittadini.
13
Un esempio di tale comportamento è fornito dall’art. 9 della L. 448/98 con il quale si è
addirittura tentato di prorogare i termini, già scaduti, stabiliti dall’art. 36-bis del DPR 600/73; cfr.
U. Perrucci, op. cit..
14
L’intervento dello Statuto appare, però, non innovativo considerando che già la Corte
Costituzionale nella sentenza 17-24 ottobre 1996, n. 360 (pubblicata in G.U., serie speciale, 30
ottobre 1996, n. 44) aveva sancito la non legittimità del ricorso alla reiterazione continua di decreti
legge non convertiti, “con contenuto immutato ed in assenza di nuovi presupposti di necessità ed
urgenza”.
13
1.3 Principi rivolti all’Amministrazione Finanziaria.
Nello Statuto si può individuare anche una seconda serie di
articoli (dal n. 5 al n. 10) dedicata all’Amm.ne Finanziaria, di una
certa importanza sotto il profilo della tutela del contribuente. Per il
fatto che qui sono previsti i maggiori adempimenti a carico
dell’Amministrazione Finanziaria in ordine al miglioramento del
rapporto con il contribuente, questa è anche la sezione della norma per
la quale si sono riscontrati e si riscontrano i maggiori dubbi sulla
effettiva entrata in vigore.
Vediamo nel particolare cosa è previsto.
1.3.1 Art. 5 - Informazione del contribuente.
Questo articolo regolamenta le modalità con le quali dovranno
essere diffuse le informazioni di carattere fiscale.
In primo luogo c’è l’obbligo per l’Amministrazione Finanziaria
di assumere “idonee iniziative volte a consentire la completa ed
agevole conoscenza delle disposizioni legislative ed amministrative
vigenti in materia tributaria”; in proposito il comma 1 introduce una
norma programmatica, individuando, a titolo esemplificativo, alcune
modalità attraverso le quali può espletarsi l’attività funzionalmente
diretta all’informazione del contribuente e specificamente:
• predisposizione di “testi coordinati”, a disposizione del
contribuente “presso ogni Ufficio impositore”;
• “idonee iniziative di informazione elettronica tale da
14
consentire aggiornamenti in tempo reale”, “a disposizione
gratuita del contribuente”,
Inoltre l’Amministrazione Finanziaria deve portare a
conoscenza dei contribuenti circolari, risoluzioni, atti o decreti che
dispongono sull’organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.
La norma costituisce un apprezzabile tentativo di disciplinare
normativamente prassi già consolidate da tempo in altri ordinamenti
15
,
riservando allo Stato il compito di aggiornare il testo delle norme
tributarie; è, infatti, principalmente un interesse di quest’ultimo che le
norme impositive siano chiare e intelligibili così da generare
versamenti d’imposta certi.
L’Amm.ne, quindi, deve farsi carico di una completa
informazione per evitare che il contribuente, anche per piccoli
problemi, debba rivolgersi ad un professionista per l’impossibilità di
seguire o conoscere testi poco chiari.
L’attività di informazione sarà, quindi, chiamata ad assolvere il
difficile compito di deflazione del contenzioso (e dell’attività
impositiva) intervenendo in una fase precedente, evitando che la
violazione delle disposizioni tributarie possa essere determinata dalla
mancanza di conoscenza o dall’erronea interpretazione delle stesse.
Ma affinché tale diritto di informazione possa ritenersi efficacemente
attuato, non è sufficiente che il contribuente conosca l’esistenza di una
15
M. Ferrera, “Verso la rivolta fiscale? Cittadini e tasse in Italia”, Biblioteca della libertà, 1986,
pag. 149, in cui si legge: “Negli Stati Uniti ed in Inghilterra sono stati compiuti numerosi passi
(anche con l’aiuto di psicologi sociali) per rendere più piano ed accessibile il linguaggio fiscale e
per ridurre all’essenziale moduli e passaggi; in Svezia gli opuscoli informativi sono stilati in modo
da essere facilmente comprensibili anche da contribuenti con bassi livelli di istruzione. In tutti i
Paesi è stata poi notevolmente rafforzata la rete di supporti informativi per la soluzione dei quesiti
dei contribuenti, tramite servizi di consulenza decentrati e punti di ascolto”. Confrontando tale
contesto con quello italiano, l’Autore osservava come il nostro Paese si trovasse praticamente
all’anno zero.
15
norma, dovendo essere posto, anche, nella condizione di comprendere
le conseguenze di atti od operazioni che intende intraprendere.
Nell’assenza di mezzi processuali idonei a consentire al
contribuente di conoscere, nella competente sede giurisdizionale, le
possibili conseguenze fiscali dei propri comportamenti, ancor più
necessaria si appalesa un’efficace attività informativa da parte degli
organi dell’Amministrazione Finanziaria.
Ne discende l’inevitabilità del potenziamento degli strumenti di
“colloquio diretto” tra contribuente e Fisco, in particolare si fa
richiamo alle disposizioni, di indubbia importanza, relative all’istituto
dell’interpello (art. 21 L. 431/91 e art.11 dello Statuto).
Sul punto va, peraltro, sottolineata l’attività che da tempo
l’Amministrazione Finanziaria sta svolgendo tramite il sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate (www.finanze.it) da cui è possibile
scaricare, ad esempio, il testo delle circolari e delle risoluzioni
ministeriali (anche se, allo stato attuale, non è possibile rintracciare
ogni disposizione aggiornata e in tempo reale).
In realtà quanto dettato dal presente articolo presuppone uno
sforzo organizzativo notevole, non perfezionabile, come facilmente
prevedibile, entro il termine ordinario di entrata in vigore fissato al
trascorso 1 agosto 2000.