INTRODUZIONE
La battaglia per la tutela della proprietà intellettuale è, a monte,
una battaglia culturale giacché non vi sarà mai nessun apparato
normativo o sanzionatorio che potrà raggiungere i suoi scopi
finché gli utenti (in particolar modo le generazioni di utenti più
giovani, internauti sin dalla giovane età ed abituati ad avere
facile accesso alle piattaforme online) non avranno interiorizzato
che la violazione del diritto d’autore è un atto che reca in sé un
disvalore non solo giuridico, sicché vietato per legge, ma anche
economico, sociale, perfino morale, laddove è, come definito da
Sigmund Tumberg, moralmente una ricompensa che la società
riconosce a una data capacità creativa.
CAPITOLO I
RATIO E FUNZIONI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE
COLLETTIVA
1 I diritti di utilizzazione economica e le licenze
Autori, artisti si vedono attribuire in via originaria
1
prerogative
patrimoniali che hanno la funzione di remunerare il lavoro
intellettuale.
Da molteplici indici normativi
2
che costituiscono il sistema dalla
legge d'autore italiana del 1941 è possibile rinvenire una
formulazione che rimanda alla struttura di ius utendi, ergo il
contenuto delle privative patrimoniali ricomprende non solo il
1 Cfr. art. 6 l. 22 aprile 1941 n. 633. che recita: "il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è
costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale"; e v. anche il
considerando 19 della dir. CE 48/2004 per cui: "il diritto d’autore esiste fin dalla creazione dell’opera".
2 Cfr. art. da 12 a 18 bis l. 22 aprile 1941, n.633; implicitamente gli art. 119 co. 2, 136 co. 2, 185 e 196 l.
22 aprile 1941, n. 633 (così Ubertazzi, (a cura di), La proprietà intellettuale, Torino, 2011, p. 306).
potere di interdire l'uso altrui dell'opera (nella fattispecie, lo ius
excludendi), eventualmente autorizzandone lo sfruttamento
alieno, ma anche il potere di fruire in esclusiva dell'opera (si
pensi agli artt. 12-18 bis della legge sul diritto d'autore),
assegnando dunque al diritto un contenuto più ampio rispetto a
quello prescritto dal diritto internazionale e comunitario
3
. Invero,
è dal riconoscimento costituzionale del diritto di proprietà
4
che si
suole rilevare, in dottrina, un diritto esclusivo di sfruttamento
economico in capo ai titolari del diritti d'autore atto a
ricomprendere anche i beni cosiddetti intangibles.
5
Ciò implica
che l'autore disponga di un ius arcendi nei confronti di qualsiasi
terzo che intenda utilizzare il risultato del suo lavoro.
6
Le regole
di attribuzione dei diritti patrimoniali riflettono chiaramente la
copertura costituzionale degli articoli 35 e 42 Cost. che
positivizzano il canone giusnaturalistico per cui ogni uomo è
proprietario del proprio lavoro.
7
L'articolo 12 l.d.a. riconosce, dunque, all'autore il diritto
esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e
modo originale, o derivato secondo l'interpretazione (ampia) di
3 Ubertazzi, (a cura di), La proprietà intellettuale, Torino, 2011, p. 306.
4 Non a caso, secondo Sigmund Timberg il diritto d’autore si articola di un duplice scopo: moralmente è
una ricompensa sociale per la capacità creativa, d’altra parte economicamente e giuridicamente consta di
un diritto di proprietà sic et simpliciter e, in quanto tale, suscettibile di valutazione economica (Miglietta,
de Caria, Rosati, L’esclusiva legale della SIAE. Profili di diritto interno, comparato ed europeo, in IUSE,
2017, reperibile sul sito https://iuse.it, p.4).
5 La tecniche di protezione previste dal diritto d’autore e dal diritto di proprietà divergerebbero per la
natura dei beni che formano l’oggetto della tutela in quanto il primo ha per oggetto beni immateriali
destinati perlopiù a costituire l’output di una impresa culturale, mentre la proprietà privata ha ad oggetto
cose materiali tipicamente preordinate a soddisfare un interesse del proprietario a realizzare il loro
godimento diretto (Ubertazzi, (a cura di), La proprietà intellettuale, Torino, 2011, p. 303).
6 Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2019, p.
1627 ss; anche Ubertazzi, (a cura di), La proprietà intellettuale, Torino, 2011, il quale distingue le
tecniche di protezione relative ai diritti d'autore dal diritto di proprietà solitamente preordinato
all'appropriazione di cose corporali, p. 303.
7 Corte Cost., 6 aprile 1995, n. 108, in AIDA, 1995, p. 297, con nota di Sarti.
attività economica del 2082 cc.
8
, posto poi rimettere alla
discrezionalità degli stessi la scelta circa il modo in cui sfruttare
le proprie privative, ergo licenziando o cedendo direttamente i
propri diritti patrimoniali ovvero affidandoli alla gestione di una
società di gestione collettiva, la quale includerà le opere protette
nei propri repertori per poi metterle a disposizione degli
utilizzatori a condizioni standardizzate.
9
Sovente, peraltro, i diritti attribuiti a titolo originario ad autori
vengono poi da questi trasferiti a figure professionali terze quali
agenti ed editori, incaricati a vario titolo di supportare,
attraverso il dispendio di risorse economiche e organizzative
indispensabili all’autore, la promozione e la relativa diffusione
dell’opera presso il pubblico e, pertanto, ricoprono un ruolo
ascrivibile a quello dell’impresa culturale, realizzando sia
l’interesse del titolare originario che il proprio, ma la cui attività,
è bene sottolinearlo, non costituisce, per la dottrina prevalente,
una forma di gestione collettiva quanto semmai una forma di
gestione commerciale o di trattativa privata.
10
In tutti i casi in cui la negoziazione relativa a diritti d’autore avviene direttamente
tra utilizzatore e titolare si parla di “gestione diretta” o “individuale” dei diritti.
L'autorizzazione con il quale l'avente causa rilascia il consenso
all'utilizzazione
11
dell'opera da parte del licenziatario al fine di
8 Ubertazzi, (a cura di), La proprietà intellettuale, Torino, 2011, p. 309.
9 Ricolfi, Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in P. spada (a
cura di) Gestione collettiva della domanda e dell’offerta, in Quaderni AIDA n.16, Milano, 2006, p. 11.
10 Bixio, Modelli di gestione collettiva a tutela dei diritti d'autore, Torino, 2020, p. 21, che rinvia a
Tournier, L’avenir des sociétés d’auteurs, in RIDA, 1996, p. 92. Del resto mentre le imprese culturali
gestiscono le facoltà patrimoniali sulle diverse singole opere musicali delle quali abbiano
contrattualmente ottenuto i diritti, le collecting si trovano tipicamente a gestire un intero repertorio, inteso
unitariamente, quale patrimonio comune.
11 I licenziatari non acquisiscono un diritto esclusivo, essi acquisiscono unicamente l’autorizzazione
dell’autore a utilizzare i suoi diritti in un determinato modo: a differenza del caso del trasferimento dei
diritti d’autore, essi, infatti non rivestono la posizione giuridica dell’autore. (v. Ubertazzi, (a cura di), La
rendere legittima la fruizione aliena dell'opera, mantenendo
però la titolarità del diritto, è convenzionalmente denominata
contratto di licenza ed è intrasferibile, nel senso che il
licenziatario non può trasferire ad altri la possibilità di utilizzo
dell'esercizio dei diritti sull'opera che ha acquisito, a meno che
non vi sia una sublicenza. A sua volta, il licenziante assume
l'obbligazione (cui corrisponde simmetricamente il diritto di
credito del licenziatario)
12
di non contestare la liceità
dell'utilizzazione dell'opera da parte del licenziatario. Il contratto
di licenza diverge dalla cessione poiché quest'ultima è un atto di
trasferimento a titolo definitivo, che, peraltro, tipicamente
prevede la cessione di tutti i contratti di licenza parzialmente
ineseguiti, poiché il cedente che conservasse la titolarità della
(sola) licenza sarebbe comunque obbligato a garantire al
licenziatario il godimento incontestato della risorsa protetta.
13
Inoltre, il contratto di licenza può essere a titolo esclusivo
qualora preveda un diritto di godimento esclusivo, invece, se
non esclusivo le forme di esercizio concorrenti poste in essere da
soggetti legittimati (autore ovvero altri licenziatari) a operare
specifiche utilizzazioni sono consentite anche all'interno del
medesimo ambito territoriale concesso al licenziatario.
Sembrerebbe, sul piano concettuale, più congeniale al
paradigma dell’esclusiva autoriale previsto per legge l’ipotesi di
una gestione individuale dei diritti, giacché è una modalità di
gestione dei diritti che riserva all’autore la piena discrezionalità
circa le scelte relazionali legate allo sfruttamento dell’opera
protetta e, tuttavia, la gestione individuale è stata nel tempo
proprietà intellettuale, Torino, 2011, p. 316)
12 Ubertazzi, (a cura di), La proprietà intellettuale, Torino, 2011, p. 316.
13 Ubertazzi, (a cura di), La proprietà intellettuale, Torino, 2011, p. 317.
progressivamente e quasi del tutto abbandonata; il sistema di
gestione collettiva dei diritti consentendo di realizzare una
riduzione dei costi di transazione,
14
fu, nella sua primigenia
funzione, un efficace mezzo a tutela dell’esigenza dei titolari dei
diritti di percepire una giusta remunerazione per le utilizzazioni
delle opere protette
15
e, di fatto, ebbe come effetto indiretto “il
consolidamento della titolarità dei diritti in capo all’autore.”
16
Dunque, in sostituzione di una gestione individuale, si è andato
sempre più affermando il favor per un modello (volontario)
17
di
gestione accentrata
18
in cui gli organismi di gestione collettiva,
da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede
le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, per conto
e nell’interesse degli aventi diritto, scambiandosi a tal fine tutte
le informazioni necessarie.
19
L’amministrazione collettiva dei
diritti può essere concettualmente ripartita in tre fasi: gli
14 Così Handke, Towse, Economics of Copyright Collecting Societies, in International Review of
Intellectual Property and Competition Law, 2007, p. 937 reperibile sul sito www.ssrn.it. Sebbene i costi di
transazione potrebbero essere destinati a diminuire nell’ambiente telematico, che consente un controllo a
distanza delle utilizzazioni, aprendo così la strada a un Digital Right Management (DRM). (…) Ritengo
tuttavia (…) che la ragione d’essere della gestione collettiva vada ricercata non solo nel governo dei
costi di transazione, ma prima ancora nell’interesse a riequilibrare il potere capitalistico di selezione
dell’accesso delle opere nel mercato. (Sarti, Collecting societies e potere monopolistico nell'analisi
economica del diritto statunitense, in Giurisprudenza Commerciale, 2020, p. 25)
15 Una remunerazione che difficilmente, a fronte delle utilizzazioni sempre più massive delle opere
dell’ingegno, poteva essere ottenuta attraverso una gestione individuale dei diritti. Si consideri, inoltre,
che la gestione collettiva consente il superamento dei costi individuali di accesso al mercato ogni qual
volta questi superino il valore generato dalla gestione individuale dei diritti. (Bixio, Modelli di gestione
collettiva a tutela dei diritti d'autore, Torino, 2020, p. 34)
16 Bixio, Modelli di gestione collettiva a tutela dei diritti d'autore, Torino, 2020, p. 45.
17 Meccanismo per cui gli autori, pur avendo la possibilità di esercitare direttamente i propri diritti, ne
riservano ad una società di gestione. Esistono, nondimeno, altri sistemi, tra cui le riserve ex lege di unica
gestione centralizzata, ovvero sistemi in cui la gestione è necessariamente devoluta alle società di
collecting senza però che vi sia un’esclusiva per una di esse in particolare (Ubertazzi, Le collecting degli
artisti, in AIDA, 2012, p. 394).
18 Ricolfi, Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in P. spada (a
cura di) Gestione collettiva della domanda e dell’offerta, in Quaderni AIDA n.16, Milano, 2006, p. 8.
19 Cfr. art. 22, comma 1°, del d.lgs. n.35/17.
organismi di gestione acquisiscono le opere a repertorio e i
relativi diritti patrimoniali da gestire giuridicamente e
finanziariamente, contrattano le suddette licenze, nell’interesse
dei titolari dei diritti, e provvedono a percepire i proventi dai
licenziatari e, infine, provvedono a ripartire i medesimi
(trattenendo per sé una percentuale utile a coprire le spese di
gestione sostenute) agli aventi diritto (cd. royalties)
20
. Nei
confronti dei titolari dei servizi l’attività del gestore collettivo
funge, quindi, da prestatore di servizi
21
, posto che le
negoziazioni avvengono con gli utilizzatori, ergo, la duplicità
della prestazione dà luogo sia ad una vera e propria fornitura di
servizio, in cambio di una remunerazione, sia ad una prestazione
dalla più complessa caratterizzazione.
22
Il repertorio è inteso
unitariamente, quale patrimonio comune della collecting.
23
Nell'ambito della sua attività di gestione la collecting non può
mai prescindere dalla sua "rappresentatività"
24
, vale a dire che
non può concedere licenze per opere o diritti non rientranti nel
repertorio delle opere da amministrare e di cui è legittimata a
disporre e ciò si desume dalla disciplina ex d.lgs. n.35/17 di
20 Ercolani, Gli enti di gestione collettiva e la ripartizione dei diritti musicali, in Spada, (a cura di),
Gestione collettiva della domanda e offerta di prodotti culturali, in Quaderni AIDA n.16, Milano, 2006, p.
137.
21 Tale qualifica è stata riconosciuta dalla giurisprudenza (A mero titolo esemplificativo si cita: v.
CGCE, 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, reperibile sul sito https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/)
22 Bixio, Ancora una chance per il sistema monopolistico delle collecting societies. Osservazioni sulla
decisione della Corte di Giustizia europea del 27 febbraio 2014, caso OSA, in Rivista di diritto
industriale, 2015, nota a CGE sentenza 27/02/2014, n. C-351/12, 2015, p. 96.
23 Infatti, si consideri che uno dei motivi preponderanti per cui le collecting divergono dalle imprese
culturali è che mentre queste ultime gestiscono le facoltà patrimoniali sulle diverse singole opere delle
quali abbiano ottenuto contrattualmente i diritti, le collecting si trovano tipicamente a gestire un intero
repertorio, inteso, per l’appunto, unitariamente, quale patrimonio comune (Sarti, Le categorie delle
collecting soggette alla Direttiva, in AIDA, 2013, p. 17).
24 Cuomo, Liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore e "rappresentatività"
degli organismi di gestione collettiva, in Le Nuove leggi civili commentate, 2019, p. 645.
attuazione della Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva
dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso
online nel mercato interno. Si comprende dunque come tale
scelta di rinunciare alle gestione individuale dei propri diritti sia
condizionata dalla sottoscrizione di un contratto o di un patto
sociale (“la libertà di tale scelta è suggellata anche dalla natura
contrattuale delle relazioni intercorrenti tra autori e organismi di
gestione") conferendo così all’organismo di gestione la
disponibilità dei propri diritti patrimoniali, l’autorizzazione a
negoziare per proprio conto con gli utilizzatori e il controllo sugli
sfruttamenti.
25
A ulteriore sostegno del fatto che l’organismo di gestione, nello
svolgere la propria attività, non possa prescindere dalla
“rappresentatività”, espressamente si prevedono obblighi
informativi a suo carico
26
, che impongono che la concessione di
licenze sia subordinata a condizioni commerciali eque e non
discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e
ragionevoli
27
, posto che inoltre le tariffe devono garantire ai
titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere
ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore
economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della
natura e della portata dell'uso delle opere e di altri
25 Bixio, Modelli di gestione collettiva a tutela dei diritti d'autore, Torino, 2020, p. 21, che rinvia a
Tournier, L’avenir des sociétés d’auteurs, in RIDA, 1996, p. 23.
26 Cfr. art. 27, comma 1°, del d.lgs. n.35/17 che prevede che gli organismi di gestione collettiva mettano
a disposizioni di titolari dei diritti e utilizzatori le informazioni relative al proprio repertorio (Cuomo,
Liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore e "rappresentatività" degli
organismi di gestione collettiva, in Le Nuove leggi civili commentate, 2019, p. 645).
27 Cfr. art. 22, comma 3°, del d.lgs. n.35/17: non potrebbe essere infatti equa o ragionevole una licenza
che pretendesse di estendersi aldilà del repertorio gestito (così Cuomo, Liberalizzazione del mercato
dell'intermediazione dei diritti d'autore e "rappresentatività" degli organismi di gestione collettiva, in Le
Nuove leggi civili commentate, 2019, p. 646).