103
2. I profili di incostituzionalità degli stessi in relazione alla limitazione dei diritti della
persona
2.1. Il diritto alla libertà di circolazione
Le disposizioni restrittive che maggiormente sono state oggetto di discussione hanno,
ovviamente, riguardato le limitazioni agli spostamenti, anche all’interno del territorio
comunale, tranne che per giustificati motivi di salute, lavoro e prima necessità.
L’art.16 Cost., tuttavia, dispone che “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza”: già dal testo della norma, appare evidente che il
diritto alla libera circolazione non è diritto assoluto, ma recede di fronte alle esigenze di tutela
della salute e della sicurezza pubbliche, sia pure se stabilite per legge.
La Corte Costituzionale ha chiarito che la riserva di legge prevista dall’art. 16, è riserva
relativa sebbene rinforzata: viene cioè rimessa alla legge statale ordinaria o ad altro atto avente
forza di legge (decreto legge o decreto legislativo) e, nei limiti dell’ambito di sua competenza,
anche alla legge regionale
203
, la determinazione dei principi della materia, mentre spetta alla
fonte secondaria la normativa attuativa e integrativa di essi.
Con riguardo poi alla previsione di limitazioni stabilite “in via generale” dalla legge, in
base all’art. 16 Cost., la Corte Costituzionale, con le citate sentenze n. 2 del 23.06.1956 e n. 68
del 30.06.1964, ha precisato che l’inciso “in via generale” deve intendersi nel senso che la legge
203
Nella sentenza n. 51 del 06.02.1991, la Corte ha in particolare evidenziato come “nella misura in cui l’art. 16
della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della libertà di circolazione delle persone e nella
misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli art. 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le
limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non può
negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all’attuazione dei valori costituzionali
contrapposti a quelle libertà, possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose”
104
debba essere applicabile alla generalità dei cittadini e non a singole categorie; la formula
“stabilisce in via generale “ perciò non è altro che una “particolare e solenne riaffermazione del
principio posto nell’art. 3 della Costituzione, come lo è nell’art. 21, ultimo comma, della stessa
Costituzione” e comporta dunque che “le autorità non possono porre limiti contro una
determinata persona o contro determinate categorie”, ma non nel senso che non si possano
adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si possono stabilire
illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi.
Ancora, nella sentenza n. 68/1964 viene in particolare ricordato come i motivi di sanità o di
sicurezza possono nascere da situazioni generali o particolari, per cui ci può essere la necessità
di vietare l’accesso a località infette o pericolanti o di ordinarne lo sgombero e cioè ragioni di
carattere generale, obiettivamente accertabili e valevoli per tutti, ma anche di isolare individui
affetti da malattie contagiose o di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre
rispetto alla sicurezza pubblica, e cioè esigenze riferibili a casi individuali, accertabili dietro
valutazioni di carattere personale.
Del tutto impropriamente poi è stato al riguardo richiamato l’art. 13 Cost., secondo cui la
libertà personale è inviolabile e non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dell’autorità giudiziaria; infatti, la libertà personale viene in gioco tutte le volte in cui
vi sia un provvedimento ad personam che, a prescindere dal grado di coercizione, produca un
giudizio di disvalore sulla personalità dell’individuo, degradandone la dignità sociale, mentre i
provvedimenti adottati sono misure generali, formulate in termini determinati, che riguardano
la collettività nel suo insieme, e giustificate dalla necessità di proteggere la salute dei consociati.
E il richiamo non appare congruo nemmeno in relazione all’obbligo di quarantena per chi sia
risultato positivo alla COVID-19 o sia stato in contatto con persona positiva, trattandosi di
misura disposta in via generale per la collettività, in base alle vigenti norme di sicurezza
sanitaria per la prevenzione e il contrasto alle malattie infettive.
105
La lunga fila dei settanta camion militari che portavano via le bare da Bergamo costituisce
la migliore risposta alla domanda se la limitazione alla libertà di circolazione al fine di impedire
occasioni di contagio occasionale sia stata una misura necessaria, adeguata e proporzionale al
pericolo che incombeva sia per la salute di ogni singolo cittadino, sia per la tenuta del sistema
sanitario nazionale; la libertà di spostarsi è stata limitata nella misura in cui era necessario
tutelare la salute altrui e delle categorie più deboli ed esposte al contagio, secondo i principi di
solidarietà e di rispetto del diritto altrui alla salute e alla vita, ma a ciascuno è stata garantita la
possibilità di uscire per motivi giustificati di necessità, di salute o di lavoro o per tornare al
proprio domicilio: un sacrificio davvero piccolo per l’incolumità di tutti.
2.2. Il diritto all’istruzione
La chiusura delle scuole rappresenta, nella prassi della gestione emergenziale, uno dei primi
provvedimenti adottati, in quanto, “dal punto di vista scientifico ci sono evidenze che
dimostrano che la chiusura di tutte le scuole, in particolare la scuola primaria, ha un effetto nella
riduzione e nel rallentamento delle epidemie”
204
e tutti i piani influenzali prevedono questa
misura; anche in caso di emergenza metereologica, secondo la Protezione civile “se in un
territorio c’è una particolare esposizione al rischio è bene ridurre il rischio anche con la
chiusura delle scuole, specie se l’evento è un evento di particolare gravità come è successo
anche in passato”, anche se la chiusura delle scuole è una competenza dei Sindaci del territorio,
che sulla base delle previsioni meteorologiche decidono il da farsi
205
; è peraltro di tutta evidenza
che il principio di precauzione in caso di situazioni di emergenza pubblica e di rischio per la
popolazione di evitare che un gran numero di bambini, adolescenti e ragazzi -temporaneamente
affidati alle istituzioni scolastiche – si trovi lontano dalla propria famiglia e, al contempo, che
si creino condizioni di panico e di confusione per consentirne il ritorno a casa.
204
v. intervista al prof. Luigi LOPALCO del 04.03.2020, in https://www.fanpage.it
205
v. intervista al Capo della Protezione civile, dr Angelo Borrello, del 12.11.2019, in https://meteoweb.eu
106
Alla data del 01.04.2020 era stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su
tutto il territorio nazionale in 194 Stati e gli studenti colpiti da misure restrittive ammontavano
a ben 1.598.099.088 persone, pari al 91,3% della popolazione studentesca mondiale.
206
L’epidemia da COVID-19 ha impietosamente illuminato le disastrose condizioni della
scuola italiana, evidenziandone tutte le criticità: edifici fatiscenti, aule-pollaio e classi
eccessivamente numerose, carenza cronica di personale e di strumenti di didattica, scarsa
digitalizzazione, carenza di laboratori e di palestre, carenze organizzative e funzionali a livello
degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione scolastica, scarsità di risorse assegnate
agli Istituti scolastici….conseguenze di una dissennata politica di tagli per il contenimento della
spesa pubblica perseguita a partire dagli anni 2000.
207
Eppure, con una velocità straordinaria, il “pianeta scuola” ha saputo trovare modi e mezzi
per consentire la didattica a distanza – ancora impensabile solo al febbraio 2020 –, consentendo
agli alunni di mantenere il contatto interpersonale con docenti e con la propria classe e di
concludere utilmente l’anno scolastico e, perfino, di sostenere gli esami di maturità.
Il diritto all’istruzione discende dal combinato disposto degli artt. 3, 33 e 34 Cost.,
configurandosi come declinazione del diritto di ognuno al pieno sviluppo della propria
personalità; è un diritto sociale, una libertà fondamentale e un equality right, che non ammette
discriminazioni, come tale riconosciuto e tutelato a livello internazionale dall’art. 13 del Patto
sui diritti economici, sociali e culturali ONU e dall’art. 2 del Protocollo 1 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, oltre che dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea.
206
Fonte UNESCO, (2020), su dati relativi al numero degli studenti iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie,
secondarie di primo e secondo grado (livelli 0-3 della CITE) o alle scuole di istruzione superiore (livello 5-8 della
CITE), https://www.fr.unesco.org./covid19/educationresponse
207
A partire dall’inizio degli anni 2000, c’è stata una progressiva riduzione delle risorse finanziare destinate
all’istruzione, ai progetti integrativi, al tempo prolungato ed al tempo pieno; l’obbligo scolastico fu abbassato dalla
L. n.53/2003 (riforma Moratti) a 14 anni, anche se nel 2006 venne riportato a 16 anni; la l. n. 133/08 (Tremonti –
Gelmini) determina un taglio di otto miliardi di euro sul numero delle cattedre e sul “tempo scuola” e reintroduce
il maestro unico, cfr. NICODEMO Silvia, (2020), La scuola: dal passato al futuro attraverso il ponte sospeso
dell’emergenza, in federalismi.it – Osservatorio emergenza Covid-19, in https.//www.federalismi.it
107
La Repubblica si deve fare carico dell’istruzione, erogando il relativo servizio e istituendo
scuole di ogni ordine e grado, aperte a tutti, all’interno delle quali non sono ammesse
discriminazioni.
A fronte dell’emergenza COVID-19, il Governo italiano, dopo una prima generalizzata
sospensione delle attività educative di ogni ordine e grado e nelle università, ha autorizzato la
sostituzione delle attività didattiche e curriculari in presenza con quelle a distanza.
Il D.P.C.M. del 04.03.2020 dispone che la didattica on-line deve svolgersi nel rispetto dei
principi della tutela della salute pubblica, del diritto allo studio e all’ inclusione, tenendo perciò
conto delle necessità specifiche degli studenti con disabilità, dell’autonomia delle università e
delle istituzioni scolastiche, e della continuità dei servizi alla comunità.
I decreti non hanno previsto modalità specifiche per lo svolgimento delle lezioni a distanza
e, di fatto, nelle scuole italiane è stato adottato un modello di tipo misto, basato in parte su
lezioni in modalità sincrona, con la presenza del docente e degli alunni nell’”aula virtuale” e la
possibilità per ciascuno di conferire con gli altri, sia per chat, che per audio/video conferenza,
e in parte con lezioni in modalità asincrona, cioè con lezioni preregistrate che l’alunno può
seguire con video registrati o materiali didattici e compiti da eseguire a casa e le lezioni
registrate sono supportate da alcuni strumenti didattici, come e-mail, materiali online, forum di
discussione e social media, inclusi blogs e wikipedia, che sono incorporati nelle piattaforme di
gestione dell’apprendimento tipo Moodle o BlackBoard.
Inoltre, a seguito di specifiche intese con il Ministero dell’Istruzione, sui canali della RAI –
RAI Cultura, RAI Play, RAI Ragazzi e RAI 3- è stata attivata una programmazione didattica
dedicata alla scuola, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, con particolare riguardo agli
studenti impegnati con gli esami di stato, con oltre 110 lezioni registrate e 30 lezioni specifiche
per la preparazione agli esami di maturità.
Lezioni e contenuti di apprendimento sono stati messi a disposizione dei docenti, per poterne
avvalersene, attraverso il costruttore di lesson plan del sito web, per realizzare le loro lezioni
108
per la didattica a distanza e pubblicarle sul sito, mettendole così a disposizione della comunità
scolastica.
208
Infine, vengono previste attività di formazione ed educazione digitale per i docenti e per gli
studenti e per le loro famiglie, attraverso l’affiancamento dell’animatore digitale e del team
digitale, figure docenti chiamate a svolgere un ruolo di coordinamento tecnico e di supporto per
le modalità innovative da realizzare.
Di fatto, le università hanno adottato la DAD quasi immediatamente dopo l’inizio del
lockdown, tanto che, in media, l’88% degli insegnamenti erogati dagli Atenei era già online al
24 marzo, e ancora più significativo è il valore mediano, che indica che a quella data la metà
delle università offriva almeno il 96% degli insegnamenti del secondo semestre in modalità a
distanza.
209
Per quanto riguarda la scuola, una analisi condotta da Cittadinanzattiva ha evidenziato come
il 92% delle scuole abbia attivato modalità di didattica a distanza e che l’impegno dei docenti
sia stato valutato in modo positivo dagli studenti.
210
Certamente sono emerse alcune criticità per alcune scuole o per alcune aree, a causa di una
cattiva connessione o per condizioni familiari complicate o, infine, per mancanza o penuria di
personal computer disponibili, nel caso in cui debbano essere condivisi con altri membri della
famiglia, o legati a problemi di rispetto degli orari di lavoro o, ancora, per le possibili violazioni
della privacy, correlate all’uso delle tecnologie informatiche.
Il Garante della protezione dei dati personali, con provvedimento del 26.03.2020, ha
specificato come le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non
devono richiedere il consenso specifico al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti,
genitori, poiché il trattamento di questi dati è necessario per esercitare le “funzioni
208
Fonte: RAI Cultura- Scuola 2020, in https://www.raicultura.it
209
COSCETTA Marina, (2020), Università, il bilancio del primo mese a distanza, in
https://zetaluiss.it/2020/04/08/universita-bilancio-mese-distanza-online/
210
BARONCELLI Stefania, (2020), La didattica online al tempo del coronavirus: questioni giuridiche legate
all’inclusione e alla privacy, in Osservatorio sulle fonti, in https://www.osservatoriosullefonti.it
109
istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei”, nonostante l’uso di modalità innovative; la
giustificazione giuridica viene, dunque, identificata nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, ove si prevede
l’attivazione della DAD “per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in
presenza”.
211
E’ stato rilevato il rischio che la didattica a distanza determini discriminazioni
nell’erogazione e nella fruizione del servizio scolastico, in relazione alle diverse situazioni
personali e familiari degli alunni, e in danno di quelli degli istituti scolastici più disagiati o di
quelli appartenenti a famiglie meno abbienti o che necessitano di insegnamenti differenziati.
212
L’osservazione, pur se pertinente, tuttavia non è corretta, perché è evidente che le aule
virtuali, in cui si è trasferita la didattica tradizionale, non fanno che riflettere sulla DAD quelle
diseguaglianze, anche discriminatorie, già presenti nelle classi materiali.
L’uso della DAD durante il periodo di emergenza ha permesso di assicurare la continuità
dei servizi agli studenti e il diritto di studio, garantendo al contempo la tutela della salute
pubblica, e, allo stesso tempo, per lo meno a livello normativo, si è assicurato che la DAD fosse
erogata nel modo quanto più inclusivo
213
: pur non potendo sostituire, specie per l’educazione e
la formazione delle fasce più giovani, la didattica in presenza, non v’è dubbio che la DAD può
contribuire, se bene organizzata e personalizzata, a ridurre il divario di apprendimento tra
studenti provenienti da ambienti socio-economici diversi e ad accrescere la loro motivazione e
che l’esperienza accumulata durante la pandemia non deve essere dispersa.
2.3. Il diritto di riunione e associazione
Tra i diritti costituzionali maggiormente incisi dalla normativa emergenziale rientrano quelli
di libertà di riunione e associazione, riconosciuti dagli artt. 17 e 18 Cost., che costituiscono le
211
BARONCELLI Stefania, ibidem
212
LANA Anton Giulio, (2020), Incontro su “Stato di emergenza e diritti contagiati” organizzato il 15.05.2020
dal Consiglio Nazionale Forense, in https://consiglionazionaleforense.it/web
213
BARONCELLI Stefania, ibidem
110
cosiddette libertà collettive; sono riconosciute come “libertà negative”, nel senso che è rimessa
alla libera determinazione del singolo individuo partecipare o non partecipare a manifestazioni
collettive, e costituiscono un diritto fondamentale, attraverso il quale si realizza lo sviluppo
della sua personalità (art. 3 Cost.).
Il diritto di riunione viene riconosciuto a livello internazionale dall’art. 11 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, dall’art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea e dall’art. 21 del Patto internazionale per la tutela dei diritti civili e politici.
Il diritto di riunione, in assenza di una specifica definizione nel dettato costituzionale, viene
definito come il diritto di compresenza volontaria e temporanea con più persone in uno stesso
luogo, per soddisfare un interesse comune; dalla riunione si distingue l’assembramento, che
invece si identifica nell’accidentale “non preordinato, ritrovarsi o convenire di più persone in
un dato luogo” ovvero in “un casuale e non concordato raggrupparsi di persone, che non nasce
dalla consapevolezza e volontà di realizzare un’interazione sociale”.
214
Il diritto di riunione e di associazione è sottoposto a limiti oggettivi e soggettivi dalla stessa
norma costituzionale, escludendosi dal godimento del diritto persone soggette a restrizioni della
capacità giuridica o a restrizioni speciali e richiedendo la partecipazione pacifica e senza armi;
sono previsti anche vincoli di spazio e di tempo.
Spetta alle autorità individuate dalla legge il potere di vietare riunioni, cortei, assembramenti
o manifestazioni e spettacoli, soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica; il Patto internazionale per la tutela dei diritti civili e politici prevede che il diritto non
possa essere limitato e fatto oggetto di restrizioni, tranne che di quelle imposte in conformità
alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza
214
BRAGA Gianluca – CAPPIELLO Teresa – FAVIA Brunella – GASPARI Valeria – PARENTE Gianfranco,
(2018), Il sistema integrato di safety e security nelle manifestazioni pubbliche, in
www.culturaprofessionale.interno.gov.it
111
nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico o per tutelare la sanità o la morale
pubbliche.
La disciplina del diritto di riunione è regolamentata dalla legge ordinaria, il R.D. 18.06.1931
n.773 (TULPS), e, più di recente, dal d.l. 27.02.2017 n.14, convertito con modificazioni, in L.
n. 48 del 18.04.2017, nonché da numerose circolari del Ministro dell’Interno e del Capo dei
Vigili del Fuoco.
In particolare, oltre alle tradizionali ipotesi di “comprovati motivi” di sicurezza pubblica e
incolumità pubblica, sono state indicate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale
215
quali
valide ragioni i motivi di ordine pubblico, moralità e sanità.
La disciplina del diritto di riunione, in luoghi aperti o aperti al pubblico, include quella degli
spettacoli pubblici, cioè di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti
danzanti, conferenze etc., che si svolgano in un locale, un edificio, una struttura temporanea,
un’area aperta circoscritta o comunque delimitata, anche se privi di strutture per lo
stazionamento del pubblico; o in un’area aperta o circoscritta con presenza di strutture per lo
stazionamento del pubblico, come poltrone, sedie o tribune; o in un locale normalmente non
adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc..) ma temporaneamente “trasformato” per
ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle
sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte
preponderante rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande; o ancora in uno
spazio sufficientemente circoscritto ove, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture
per lo stazionamento del pubblico, vi siano allestimenti suscettibili di esporre a rischi potenziali
per la pubblica incolumità e per l’igiene, a causa del numero delle attrazioni e dell’entità
prevista dell’affluenza del pubblico.
216
215
v. Corte Costituzionale, sentenza n.214 del 14.06.1996
216
BRAGA Gianluca – CAPPIELLO Teresa – FAVIA Brunella – GASPARI Valeria – PARENTE Gianfranco,
op. cit.
112
Col d.l. n.14 del 20.02.2017, convertito in l. n.48 del 18.04.2017, sono state introdotte norme
estremamente restrittive dei diritti di riunione, in funzione del rafforzamento della sicurezza
urbana, attraverso le politiche di safety, intesa come l’insieme delle misure di sicurezza
preventiva che attengono a dispositivi e profili strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle
persone, e di security, che attiene più strettamente alla garanzia dell’ordine e della sicurezza
pubblica dell’evento; e, sempre di più, la safety ha acquistato un’autonoma rilevanza quale
causa giustificatrice di provvedimenti restrittivi delle libertà di riunione e associazione, adottati
dalle autorità competenti.
Il decreto-legge n. 6 del 23.02.2020 autorizza, all’art. 1, c. 2, lett. c), la possibile
“sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”; analoga previsione è contenuta nel d.l. n.19
del 25.03.2020, all’art.1, che demanda l’adozione dei relativi provvedimenti al decreto del
Presidente del Consiglio.
Anche tali provvedimenti rispondono pienamente ai requisiti di necessità e proporzionalità,
nell’ottica del bilanciamento di contrapposte tutele di rango costituzionale, e di temporaneità e
giustiziabilità; in realtà, anche nel periodo di lockdown, è stato possibile esercitare il diritto di
riunione/associazione, rimodulandolo attraverso i canali di comunicazioni a distanza,
telefonate, videochiamate, chat, sms, social, flash-mob dai balconi di casa, ecc., per cui si è
creata una comunità attiva e partecipe, pronta a scambiare idee, paure, impressioni, foto,
musiche e sogni e a cantare insieme l’inno nazionale.
2.4. Il diritto alla libertà di culto
A cascata, alle limitazioni imposte al diritto di circolazione e di riunione, son conseguiti il
divieto di partecipare anche alle manifestazioni religiose e la chiusura dei luoghi di culto.
113
Gli artt. 19 e 20 Cost. tutelano il diritto di ciascuno di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Anche la libertà religiosa, in quanto espressione della libertà di coscienza, è una libertà
negativa, che cioè non può essere oggetto di alcuna prescrizione obbligatoria da parte dello
Stato.
Ovviamente, le restrizioni imposte dal contrasto all’epidemia non hanno minimamente
intaccato il diritto di libertà di fede, cioè il diritto di professare liberamente qualunque fede, di
mutare convincimento o anche di non professare alcuna fede e di manifestare nei confronti del
fenomeno religioso un atteggiamento di indifferenza e di scetticismo; né è stato soppresso il
diritto di fare opera di proselitismo, o quello di compiere atti di culto, o quello di uguale libertà
di fede religiosa, ma è stato soltanto vietata la partecipazione a manifestazioni e cerimonie
religiose nei luoghi comuni di culto, che sono stati temporaneamente chiusi.
217
Tali limitazioni sono motivate da circostanze che determinano un contrasto attuale e
rilevante con un altro bene costituzionalmente tutelato, cioè la salute, rispetto al quale l’impatto
sulla libertà di culto appare in qualche misura secondario e conseguente ad altre limitazioni di
libertà costituzionali, come quelle di circolazione e di soggiorno e quella di riunione, le cui
limitazioni sono esplicitamente ammesse dal Costituente per ragioni, rispettivamente, di
“sanità” o di “incolumità pubblica”.
218
Per ciò che attiene al culto cattolico, il quadro normativo assume rilievo particolare, per i
riflessi di diritto internazionale che caratterizzano il rapporto con la Chiesa cattolica e lo Stato
del Vaticano, alla luce dell’art. 7 Cost. e degli Accordi di Villa Madama del 18.02.1984,
217
A Foggia la partecipazione massiccia a un funerale è causa di un focolaio COVID-19, per cui la Procura della
Repubblica ha aperto un’inchiesta, La Repubblica, in https://www.repubblica.it
218
CAPORALE Gabriele Matteo – TRAPASSI Lorenzo, (2020), La libertà di esercizio del culto cattolico in
Italia in epoca di COVID-19. Una questione di diritto internazionale, in Federalismi,it, https://federalismi.it