8
1.3 L’abuso del diritto nei Paesi dell’UE
Italia
Il decreto legislativo 5.8.2015 n. 128 reca le previsioni di attuazione
della legge delega in materia di abuso del diritto
8
.
La disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale è stata inserita in
un apposito nuovo articolo, l'art. 10-bis della L. 27.7.2000 n. 212 dello
Statuto dei diritti del contribuente.
Nella relazione illustrativa al provvedimento si legge che
“l'inserimento di questa disciplina nell'ambito dello Statuto dei diritti
del contribuente conferisce ad esso la forza di principio preordinato
alle regole previste nelle discipline dei singoli tributi come è stato più
volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione relativamente alle altre
disposizioni contenute nello Statuto”.
Si ritiene che il nuovo istituto debba trovare applicazione anche nei
riguardi dei privati in quanto nulla osta a tale interpretazione; anzi, la
collocazione nell'ambito dello Statuto avvalora tale orientamento.
Si assiste all’unificazione dei concetti di elusione e di abuso, pertanto
i due termini ritenuti equipollenti vengono utilizzati
indifferentemente.
8
L. 11.3.2014 n. 23
9
In tale contesto, l'art. 37-bis del DPR 600/73 è stato opportunamente
abrogato mentre analoga scelta non è stata effettuata in riferimento
all'art. 20 del DPR 131/86.
Per quanto concerne la nozione di abuso o elusione, la stessa è
sinteticamente enunciata nel c. 1 del nuovo art 10-bis dello Statuto
laddove si legge: “configurano abuso del diritto una o più operazioni
prive di sostanza economiche che, pur nel rispetto formale delle
norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.
Gli elementi costitutivi dell'abuso o elusione sono meglio specificati
nel c. 2 dell’art. 10-bis dello Statuto e sono tre:
• l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate;
• la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
• la circostanza che il vantaggio è l'effetto essenziale
dell'operazione.
Il primo presupposto costitutivo è, quindi, l'assenza di sostanza
economica e la norma stabilisce che sono operazioni prive di sostanza
economica, i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei
a produrre effetti significativi diversi dei vantaggi fiscali.
In particolare, a titolo esemplificativo, la norma indica due indici di
mancanza di sostanza economica:
• la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni
con il fondamento giuridico del loro insieme;
• la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di
10
mercato.
Si tratta di una previsione di complessa interpretazione e applicazione
pratica.
Il secondo presupposto della nozione di abuso o elusione è
l'ottenimento di un “vantaggio fiscale indebito” ove per vantaggi
fiscali indebiti si considerano i benefici (anche non immediati)
realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi
dell’ordinamento tributario: viene, quindi, opportunamente ribadito
che il cuore della fattispecie dell’abuso è la realizzazione di un
vantaggio non voluto dal legislatore ottenuto attraverso un
comportamento che, pur non violando direttamente l'obbligo o il
divieto, riesce ad aggirarlo.
Pertanto, è possibile dire che, oggi, si è spostato il focus dal vantaggio
indebito alle ragioni economiche.
In merito al terzo elemento costitutivo dell’abuso o elusione, la
Relazione illustrativa chiarisce che i vantaggi fiscali indebiti che si
realizzano per effetto dell’operazione priva di sostanza economica,
devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal
contribuente ovvero il perseguimento di tale vantaggio deve essere
stato “lo scopo essenziale” della condotta stessa; deve, quindi, avere
assunto un peso prevalente al momento dell'assunzione della scelta.
11
Nonostante ciò, restano fermi due principi di fondo posti in modo
chiaro nell’art. 10-bis:
• il c. 4 dell'art. 10-bis dove si afferma “resta ferma la libertà di
scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge
e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”: laddove
l'ordinamento offre strumenti diversi posti sullo stesso piano per
raggiungere un determinato risultato, il contribuente è libero di
scegliere la strada per lui di maggiore interesse a prescindere dal
relativo “carico” fiscale e da qualsiasi indagine non necessaria su
sull’esistenza o meno di valide ragioni economiche extrafiscali.
• il c. 12 dell'art. 10-bis dove si afferma che “in sede di
accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i
vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti, contestando la
violazione di specifiche disposizioni tributarie”.
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, il legislatore tende a non
censurare l'abuso sotto il profilo penale ma a mantenerlo rilevante ai
fini sanzionatori amministrativi alla stessa stregua dell’evasione.
Francia
Viste le difformità che si erano create in precedenza, una importante
e necessaria svolta si ha il 30.12.2008 quando, con l'art. 35 della L. 1443,
il legislatore francese ha provveduto ad una sostanziale riforma
12
dell'art. 64 del Livre des Procedures Fiscales.
Le nuove disposizioni si adeguavano al concetto di abuso del diritto
che oramai si era affermato nella giurisprudenza, uniformando le
procedure di applicazione.
La riforma ha dato vita ai nuovi articoli L 64 A e L 64 B, attualmente
in vigore.
L'articolo L 64 A è suddiviso in due parti, da un lato vengono
disciplinati gli atti fittizi privi di sostanza ovvero le simulazioni,
dall'altro lato gli atti non fittizi ovvero gli atti reali, ma compiuti in
frode alla legge.
In particolare, questi ultimi, devono essere caratterizzati:
• da una conformità solo letterale con la norma ed una netta
contrarietà a quello che è lo spirito generale delle disposizioni;
• da un risparmio di imposta abnorme rispetto al normale carico
fiscale previsto per la situazione e l’attività del contribuente come
unico motivo a supporto dell’atto compiuto.
Resta comunque “concessa” al contribuente la possibilità di scegliere
la soluzione fiscale più vantaggiosa, avendo però cura di non
oltrepassare il limite oltre cui il risparmio fiscale è talmente
spropositato da scontrarsi con quelle che sono le volontà del sistema
normativo, finendo per diventare in tal caso un'operazione elusiva.
La riforma ha segnato un altro passo importante per il concetto di
elusione: si è provveduto, infatti, anche ad eliminare l'elenco tassativo
dei tributi su cui era possibile applicare la norma antielusiva
13
disponendo l'applicazione generale della norma ad ogni tipo di
tributo.
Germania
Una clausola antielusiva di un certo rilievo arrivò solo nel 1977 con
l'introduzione, nell'ordinamento tedesco, del paragrafo 42 AO: questa
clausola antielusiva generale ha subito due importanti riforme negli
ultimi anni, una nel 2001 ed una nel 2008, ed è tuttora in vigore.
Il nuovo paragrafo 42 AO è stato nel 2008 così scritto: “Con l'abuso
delle forme giuridiche la norma tributaria non può essere elusa”.
Se la fattispecie è regolata da una norma tributaria specifica, intesa ad
impedire l’elusione fiscale, allora le conseguenze giuridiche si
determineranno secondo quella norma.
Un abuso sussiste quando viene scelta una forma giuridica
inadeguata, che comporta per il soggetto d'imposta o un terzo, in
confronto ad una forma adeguata, un beneficio fiscale non previsto
dalla legge. Questo non vale quando il soggetto d'imposta prova, per
la forma giuridica scelta, delle ragioni extrafiscali, che secondo il
quadro complessivo dei rapporti sono meritevoli di tutela”.
Rispetto alle precedenti, questa formulazione è caratterizzata da una
struttura diversa, più chiara ed esaustiva.
Almeno quattro le novità:
• la prima novità è data dalla previsione di distinte fasi,
contraddistinte da sequenzialità, per facilitare la scelta della norma da
applicare, specifica o generale che sia;
14
• la seconda novità è proprio la definizione di abuso: viene
introdotto il concetto di “beneficio fiscale non previsto dalla legge”;
• la terza novità è la previsione del “soggetto terzo”: si ha abuso
non solo quando si agisce per conto proprio ma anche quando il
comportamento è finalizzato a favorire dei vantaggi fiscali ad un
terzo: la norma non specifica chi sia “il terzo” ma è facile ipotizzare
che il riferimento sia ad un soggetto “vicino” per legami di parentela,
per legami contrattuali, per rapporti di affari e così via;
• la quarta novità è che il nuovo testo prevede la possibilità, per
il contribuente, di dimostrare che il comportamento intrapreso non ha
solo finalità fiscali, ma è frutto di un ragionamento legato alla
situazione economico personale: le ragioni devono essere
(naturalmente) coerenti con la volontà dell’ordinamento giuridico e
devono essere essenziali, non secondarie o di poco conto.
Dal punto di vista procedurale, ricade sull’amministrazione
finanziaria l'onere della prova: saranno gli uffici che metteranno in
dubbio la correttezza dell’operazione a dover dimostrare l’abusività,
il contribuente avrà successivamente la possibilità di difendersi
facendo valere le proprie ragioni provando che il comportamento è
giustificato e coerente con i valori insiti nell’ordinamento giuridico e
quindi meritevole di tutela in quanto non finalizzato al mero
risparmio di imposta ma fondato su ragioni di carattere economico o
personale.
15
Spagna
La nuova riforma porta all'attuale formulazione della clausola
antielusiva generale ovvero l'art. 15 della Ley General Tributaria in
vigore dal 2003.
Nella nuova formulazione non si fa più riferimento al concetto di
“frode alla legge” ma viene introdotto il principio di conflitto
nell’applicazione della norma tributaria.
Nel momento in cui, mediante un comportamento, si evita in modo
parziale o totale il verificarsi del presupposto impositivo oppure
venga ridotta la base imponibile o l’ammontare del debito tributario,
la fattispecie è elusiva al ricorrere delle seguenti circostanze:
• gli atti o i negozi considerati individualmente o nel loro
insieme siano notoriamente artificiosi o impropri per il
raggiungimento del risultato ottenuto;
• dall' utilizzazione dei quali, non derivino effetti giuridici o
economici rilevanti diversi dal risparmio fiscale e dagli effetti che si
sarebbero ottenuti con l'utilizzazione degli atti e negozi usuali e
propri.
Il nuovo testo è una diretta derivazione del concetto di abuso delle
forme giuridiche elaborato in Germania e del concetto della sostanza
economica di matrice anglosassone.
Con la nuova formulazione, affinché si possa definire una fattispecie
elusiva, essa deve risultare inappropriata o artificiosa e deve avere
essenzialmente finalità di risparmio d'imposta o altri vantaggi
16
rispetto agli effetti che si sarebbero tenuti mantenendo un
comportamento idoneo ed appropriato.
Si tratta di un comportamento anomalo che appare contrario allo
spirito della normativa in materia tributaria e che deve portare un
vantaggio fiscale eclatante.
Ciò significa che se il contribuente si trova nella situazione di poter
scegliere tra i diversi regimi fiscali è ammessa la possibilità di
scegliere quello meno gravoso senza ricadere per forza di cose
nell’abuso del diritto.
Il contribuente può scegliere liberamente la soluzione più redditizia
tra le varie ammesse dall’ordinamento anche sotto il profilo fiscale
purché non venga violato nessun obbligo previsto dalle norme
tributarie.
Nel caso in cui venga accertato un caso di elusione che rispetta i
principi appena descritti, è prevista l'applicazione della norma elusa
oppure la rimozione dei vantaggi fiscali indebitamente conseguiti.
Dal punto di vista procedimentale è prevista una norma speciale
contenuta nell'art. 159, tale procedimento prevede che l'applicazione
della clausola antielusiva sia subordinata all’instaurazione di un
contraddittorio tra contribuente e Amministrazione finanziaria e che
quest'ultima tenga conto del parere vincolante di un'apposita
Commissione consultiva; tuttavia la procedura dettata dall'articolo
159 si mostra molto macchinosa tanto che l'Amministrazione
finanziaria stessa ha spesso preferito utilizzare strumenti alternativi
per accertare comportamenti ritenuti elusivi.