INTRODUZIONE
Il presente elaborato si prefissa di raffigurare un’indagine comparata di alcuni sistemi
processuali penali europei, scelti sulla base di una personale curiosità e relativamente
all’ammirazione nutrita, in particolar modo verso le forze di polizia. Questo il punto
di partenza che mi ha portata a studiare la disciplina francese e quella tedesca
nell’ambito della procedura penale e delle indagini preliminari di polizia giudiziaria,
comparate poi con la disciplina della polizia italiana, in particolar modo la polizia
giudiziaria, nella prima fase procedurale penale delle indagini preliminari.
L’esposizione si sviluppa in egual maniera per tutti e tre gli scenari; si è voluto
introdurre ogni ordinamento partendo dai suoi affascinanti cenni storici
relativamente alle forze di polizia e al bisogno sempre più concreto della
salvaguardia dell’ordine pubblico, nonché della repressione dei crimini. Anticipiamo
a tal proposito la nascita della prima antenata della polizia giudiziaria in Francia nel
1907, denominata “Le Brigate della Tigre”, e l’istituzione in Germania, a seguito del
primo conflitto mondiale, della polizia sotto il profilo nazista. L’elaborato si
sofferma anche sui vari compiti della polizia nei tre Stati, osservando la presenza in
tutti e tre, di una polizia amministrativa o di sicurezza tesa a prevenire le condotte in
grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, sia con attività dirette a reprimere i
reati e quindi già commesse violazioni di norme penali, assicurando alla giustizia i
criminali.
Si è poi considerata l’organizzazione delle forze di polizia contraddistinta in Francia
e Italia dal dualismo, ovvero basate principalmente su due forze di polizia; passando
alla complessa “armatura” della Germania rappresentata dalla polizia dei sedici stati
federali da un lato e dalla polizia federale dall’altro. Lo sguardo viene volto
successivamente alla fase relativa alle indagini investigative di polizia giudiziaria in
tutte e tre le discipline, analizzando per ognuna la dipendenza della polizia alla
pubblica accusa che, come vedremo, riveste un ruolo fondamentale in tutti i sistemi
I
processuali penali di seguito trattati. Sarà data luce a quello che riguarda l’attività ad
iniziativa e su delega della polizia durante tutta la fase delle indagini preliminari,
dall’acquisizione della notitia criminis alla sua trasmissione al pubblico ministero e alla
ricerca degli elementi di prova nonché i relativi accertamenti urgenti. Al termine
della panoramica dei tre ordinamenti analizzati, si concluderà con l’ultima parte
dedicata alle differenze ed analogie, che sono lievi in alcuni casi ma anche
significative dal punto di vista dell’autonomia operativa; rappresentative comunque,
di alcune particolarità che meritano interesse, per struttura, compiti, iniziativa e
dipendenza. Lo sguardo ai profili di questi ordinamenti penali europei comprende
quindi, per ognuno, l’accertamento di un’infrazione penale, l’avvio del
procedimento, la fase delle indagini e l’attività investigativa, la decisione di rinvio a
giudizio o di archiviazione. In prima battuta il quadro della procedura penale appare
semplice, la polizia constata l’illecito e svolge le indagini, il pubblico ministero
esercita l’azione penale e il giudice valuta la colpevolezza e decide in ordine alla
sanzione penale; al contrario se si entra nel particolare di ogni disciplina, si rileva
come status e i poteri degli organi pubblici partecipanti al processo, divergono
sensibilmente.
II
CAPITOLO I
POLIZIA GIUDIZIARIA: ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI E
ATTIVITA’ D’INDAGINE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
1.1 Origini storiche e nozione di Polizia
Il concetto deriva dallo sviluppo della Polis della Grecia antica. In senso
storico si tratta dunque di un concetto molto analogo a quello di governo, inteso
come esecutivo, gestore dell’autorità conferitagli dal popolo al fine
dell’amministrazione della cosa pubblica, del bene comune, degli interessi e benefici
generali. Si parlava di “giustizia correttiva”, intesa come giustizia giudiziaria che
cercava di raddrizzare qualcosa che era storto, di restaurare un equilibrio laddove il
giusto bilanciamento era stato disturbato.
1
Ed è concetto analogo anche a quello della pubblica sicurezza, che negli anni è stato
elemento del contratto sociale e una delle tematiche che più legano il concetto
originario di Polizia con quello moderno.
Il significato, volto ad indicare la costituzione, l’ordinamento della città e dello Stato,
si conservò attraverso tutto il Medioevo e soltanto durante il secolo XV si cominciò
a parlare, specialmente in Francia e in Germania, della polizia nel senso d’ordine, di
sicurezza pubblica e di pace collettiva.
Oggi con il termine polizia si individua la funzione dello Stato e di altri enti pubblici
volta ad assicurare le condizioni di fatto per un ordinato e tranquillo vivere sociale
2
.
La polizia intesa in questo senso, è propriamente la polizia amministrativa, che
svolge un’attività di tipo preventivo e ha compiti di vigilanza e di controllo sulla
condotta dei cittadini, allo scopo di verificare se i loro comportamenti violino o
1 Aristotele, Etica Nicomachea.
2 L. D’Ambrosio, Ruolo e attività della polizia giudiziaria nelle indagini: brevi considerazioni e
qualche proposta, in Cass. Pen. 2006
1
meno la legge, i regolamenti e gli atti amministrativi. Nell’ambito della polizia
amministrativa possono distinguersi vari settori, come quelli della polizia demaniale,
sanitaria, tributaria e della polizia stradale. Tra questi, ha particolare rilievo il settore
della polizia di sicurezza che si definisce appunto come quella branchia dell’attività
di polizia amministrativa diretta a vigilare sull’ordine inteso come ordine sociale e
tutela della collettività contro i pericoli e le turbative a interessi essenziali per la vita
di una società civile. Veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei
cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà
3
.
L’attività di polizia si qualifica invece come attività di polizia giudiziaria quando è
diretta a reprimere già commesse violazioni di norme penali che l’attività di
prevenzione non è valsa a evitare. E’ una sorta di progressione dell’attività di polizia
amministrativa nel senso che la notizia della commissione di un reato emerge
solitamente nell’ambito delle attività di osservazione, informazione e vigilanza
compiute durante i servizi di prevenzione e sicurezza
4
.
1.2 Il principio affermato dall’ art. 109 della Costituzione
La Costituzione stabilisce, all’art. 109, quale debba essere il rapporto tra
l’autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria
5
: “l’autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria”. Si tratta di un principio volto a rendere più
efficienti e funzionali le attuali strutture dove operano in via continuativa gli organi
che svolgono funzioni di polizia giudiziaria. Questa subordinazione assume carattere
di tipo funzionale e non gerarchica perché legata alle funzioni svolte dalla polizia
giudiziaria e non alla posizione che i singoli appartenenti ricoprono nella struttura
della quale fanno parte. Ovvero la subordinazione gerarchica si traduce nel fatto di
eseguire ordini che provengono dal responsabile all’interno del medesimo organo,
3 Art. 1 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m. Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.
4 L. D’Ambrosio, Pratica di polizia giudiziaria, Cedam, Padova, 2012
5 V . Zagrebelski, art. 109, in Commentario della Costituzione, La Magistratura, Zanichelli, Bologna,
1992
2
mentre la subordinazione funzionale vincola la polizia giudiziaria e quindi ogni
appartenente alle forze di polizia con qualifica di agente o ufficiale di polizia
giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, in particolare
del pubblico ministero. Il precetto della diretta disponibilità e dipendenza verso
l’autorità giudiziaria va ricollegato agli articoli 58, 59 e 327 del Codice di Procedura
Penale.
Il pubblico ministero sovrintende alle funzioni comuni della polizia giudiziaria a
norma dell’articolo 327 del Codice di Procedura Penale “ dirige le indagini e dispone
direttamente della polizia giudiziaria”, instaurando un nesso di dipendenza
funzionale. Lo stretto legame che così viene a instaurarsi a livello organizzativo e
operativo tra autorità giudiziaria (nella figura del titolare del ministero penale) e
appartenenti alle forze dell’ordine ai quali siano riconosciuti compiti di polizia
giudiziaria, non si traduce in forma di “sudditanza”, della polizia dal P .M., quanto
più in un sistema di stretta collaborazione pratica
6
.
Fermo restando per ogni figura che svolge funzioni di polizia giudiziaria l’obbligo di
adempiere agli ordini dell’autorità giudiziaria, il Codice di Procedura Penale
individua tre livelli di subordinazione funzionale, in taluni casi anche gerarchico
organizzativa, che diventano sempre più penetranti mano a mano che la polizia
giudiziaria opera in strutture più “vicine” all’autorità giudiziaria
7
. Le strutture si
caratterizzano a seconda del grado di dipendenza funzionale dall’autorità giudiziaria.
• Le sezioni di polizia giudiziaria
• I servizi di polizia giudiziaria
• Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
Ci limitiamo in questo paragrafo a citarle soltanto, ritrovandole successivamente
dove verranno analizzate nello specifico.
6 L. Luparia, l’attività di indagine a iniziativa della polizia giudiziaria in Trattato di Procedura Penale,
diretto da G. Spangher, III, indagini preliminari e udienza preliminare a cura di G. Garuti, Torino,
2009, pag. 174 ,
7 A. Morgigni, L’attività della polizia giudiziaria, Giuffrè, Milano, 2002
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