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INTRODUZIONE
Le Special Purpose Acquisition Companies, meglio note con l’acronimo “SPACs”,
sono società prive di hard assets, il cui scopo è quello di raccogliere capitale a
mezzo di un’IPO, per realizzare una business combination con una società
operativa, la quale acquisisce – per l’effetto – lo status di quotata su un mercato
azionario.
Le SPACs sono nate negli Stati Uniti degli anni ’80, a seguito dell’adozione
volontaria – da parte dei veicoli di scopo – della Rule 419, ad opera della Securities
Exchange Commission. Scopo precipuo della normativa in questione era quello di
porre un freno alle attività fraudolente realizzate dalle blank check companies.
1
Successivamente, i veicoli in parola sono sbarcati nel nostro Paese nel 2011, ivi
assumendo la forma giuridica delle società per azioni e collocandosi – nel mondo
delle forme di investimento - in un punto intermedio tra il mercato dei capitali e i
fondi di private equity.
Sebbene il successo dei veicoli di scopo in Italia non sia paragonabile a quello
americano, il nostro Paese conta ad oggi più SPACs rispetto a quelle di molti Stati
membri dell’Unione Europea. Più precisamente, sono stati 29 i veicoli implementati
in Italia dal 2011 al 2020, per un totale di 3,8 miliardi di euro raccolti. È probabile
che alla base di tale diffusione vi sia anche la particolare convenienza dello
strumento al fine della soluzione dei problemi tipici dello scenario economico-
finanziario nostrano.
Per questa ragione, lo scopo della presente trattazione è quello di analizzare il
funzionamento delle SPACs, sia da un punto di vista economico sia sotto un profilo
squisitamente giuridico. È particolarmente interessante cogliere la ratio alla base
del successo riscosso dai veicoli in parola nel nostro Paese, per poi vagliare la
compatibilità degli stessi con il diritto societario italiano.
1
Le blank check companies, che ad oggi hanno in comune con le SPACs la sola assenza di hard
assets, sono - a loro volta - le postere delle blind pool companies britanniche del XVIII secolo.
11
La parte prima dell’elaborato sarà pertanto dedicata ad un’analisi delle
caratteristiche che costituiscono la quintessenza del modello SPAC, e che - in
quanto tali - sono rimaste invariate nel tempo e nello spazio. Ci si riferisce, in
particolare, alle fasi del ciclo di vita di un veicolo di scopo, i.e.: (i) la costituzione;
(ii) l’IPO con contestuale quotazione; (iii) la ricerca ed individuazione della società
bersaglio; (iv) l’operazione di aggregazione societaria ovvero – a seconda dei casi –
la messa in liquidazione del veicolo.
I tratti tipici del modello SPAC saranno quindi posti in relazione con le peculiarità
dell’economia nostrana. È dato annoverare tra queste ultime, a titolo
esemplificativo, la diffusa presenza di PMI, i cui assetti proprietari tendono a
rimanere nell’ambito di singoli nuclei familiari, come anche la tendenza a preferire
il ricorso alle banche come fonte di finanziamento.
Inoltre, nella medesima sede verrà trattata l’evoluzione delle SPACs nel corso della
storia. Difatti, i veicoli di scopo sono nati per effetto delle iniziative volte a superare
le problematiche che rendevano le loro antenate terreni fertili per la realizzazione di
operazioni fraudolente. È stata poi l’adozione di regolamenti da parte dei mercati
NYSE e NASDAQ a creare le SPACs di epoca contemporanea.
Queste ultime si sono poi evolute – in particolar modo con i modelli cd. SPAC 3.0 e
SPAC 3.5 – per affinare le proprie tecniche sul piano operativo, attraendo così un
maggior numero di investitori. Non è quindi possibile cogliere l’essenza dei veicoli
di investimento senza ripercorrere l’iter degli stessi dagli anni ’80 sino ad oggi.
Nella parte seconda, il focus verrà spostato sullo scenario giuridico italiano. Nel
nostro Paese non vi è una normativa deputata a regolamentare il modello SPACs. I
veicoli di scopo in Italia hanno assunto la forma giuridica della società per azioni e
sono dunque chiamati al rispetto della relativa disciplina. Benché detta circostanza
non snaturi le SPACs, è dato rinvenire alcune criticità in sede applicativa della
normativa di cui al codice civile e al TUF.
Per questa ragione, sarà imprescindibile vagliare la compatibilità del modello
SPAC, quale cash shell company, con taluni aspetti della disciplina delle società per
12
azioni, che sono generalmente enti operativi. Questa analisi si svolgerà su un
duplice livello. Si tenterà di analizzare la questione non solo da un punto di vista
teorico-giuridico, ma anche in ottica pragmatica. Si prenderanno dunque in esame
gli istituti del diritto societario che rappresentano profili critici, ove applicati ai
veicoli di investimento, per poi esaminare la relativa regolamentazione in sede
statutaria operata dalle SPACs che agiscono sul MIV ovvero sull’AIM Italia.
Non si mancherà poi di evidenziare le differenze intercorrenti tra un’IPO
tradizionale e quella di una SPAC. Verranno parimenti trattate analogie e discrasie
tra i veicoli di scopo e i fondi di private equity, quali forme di investimento tra loro
similari, ma alternative.
Nella parte terza, il modello SPAC verrà analizzato con gli occhiali
dell’economista, onde carpirne benefici e rischi. Il punto di partenza non potrà che
essere la realtà statunitense, che ha avuto maggiore esperienza con i veicoli di scopo
rispetto a quella nostrana. Successivamente, si farà ricorso a taluni drivers di
performance parametrati sull’essenza dei veicoli di scopo, quali la capacità di
raccogliere capitali, la percentuale dei recessi e le tempistiche dell’operazione, per
poi studiare l’andamento dei titoli nelle varie fasi del ciclo di vita della SPAC in
Italia.
Infine, si guarderà alla questione in una prospettiva comparatistica, dato che la
flessibilità delle SPACs è trattata diversamente nei vari Paesi del mondo. Bisognerà
dunque riportare i punti salienti circa l’approccio ai veicoli nei luoghi in cui questa
forma di investimento ha riscosso successo. Si pensi, inter alia, all’ordinamento
giuridico francese, che, pur essendo similare rispetto al nostro – e presentando
dunque criticità analoghe quanto all’accoglimento dei veicoli di scopo – ha
enucleato soluzioni differenti da quelle prospettate dalle SPACs italiane in sede
statutaria.
In sede conclusiva, senza entrare nel merito delle scelte compiute dal nostro
legislatore con riferimento alla disciplina della società per azioni, si tenterà di
introdurre spunti di riflessione ed analizzare le prospettive de iure condendo relative
13
alle SPACs. Non si mancherà di discernere tra le possibili evoluzioni nell’ambito
della hard law e quelle che sono destinate ad avvenire nel campo della soft law.
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PARTE I:
LA QUINTESSENZA DELLE SPACs
IN RELAZIONE ALLA REALTÀ ITALIANA
CAPITOLO I: INQUADRAMENTO DEL FENOMENO SPAC IN
RELAZIONE AL PANORAMA ECONOMICO ITALIANO
1.1 Definizione di SPAC: dall’assimilazione alle blank check companies
all’autonomia del veicolo.
Le Special Purpose Acquisition Companies sono definibili – in prima battuta, senza
dunque pretesa di esaustività alcuna – come veicoli di investimento quotati in borsa,
costituiti in forma di società, i cui assets si sostanziano nella cassa (i.e. liquidità
raccolta sul mercato e capitale sociale apportato dai promotori) e aventi come
obiettivo la realizzazione di una o più operazioni di integrazione con una o più
società.
2
Le caratteristiche delle SPACs sono state plasmate dall’evoluzione del
funzionamento del modello tipico nel corso della storia
3
. Per questa ragione, è
opportuno analizzare in ottica comparatistica le definizioni del fenomeno che sono
state date nel corso degli anni. Solo in questo modo è possibile cogliere la
quintessenza dei veicoli di scopo.
Essendo le blank-check companies statunitensi degli anni ’80 le antenate delle
odierne SPACs, è di fondamentale importanza partire dalla definizione di queste
ultime fornita dalla United States Security and Exchange Commission (per brevità,
2
N. PEGORARO, Le SPAC italiane: confronto con l’esperienza USA e con le altre forme di
investimento in aziende non quotate, in lett. ASSIOM forex 3/2018, p. 56 ss.; P. RIVA – R.
PROVASI, Evidence of the Italian special purpose acquisition company, in Corporate Ownership
and Control, 2019, p. 66 ss.; Y. SHACHMUROVE – M. VULANOVIC, Specified Purpose
Acquisition Company IPOs, in The Oxford Handbook of IPOs, 2019, p. 1 ss..
3
Sul punto si rimanda alla Parte I, Capitolo II, § 2.5.
15
anche solo “SEC”).
4
Sembrerebbe che quest’ultima abbia in passato visto le SPACs
in rapporto di species a genus rispetto alle blank check companies. Tale
categorizzazione si è rivelata quantomeno riduttiva. Non a caso, la divisione
Corporation Finance della medesima autorità (SEC) si è dissociata sul punto.
5
Le statuizioni della summenzionata divisione appaiono più precise e tendenti
all’onnicomprensività rispetto a quella della SEC, giacché la prima – a differenza
della seconda – non menziona le blank check companies, che sono al più
assimilabili alle SPACs in stato embrionale degli anni ’80 e ’90.
6
A riprova di ciò, le prime – e non le seconde – sono sempre annoverabili tra gli
emittenti di cd. penny stocks.
7
Ne consegue che non è ravvisabile una coincidenza
tra l’essenza delle blank check companies e delle SPACs, anche perché sono stati
proprio gli scandali finanziari generati dalla scarsa regolamentazione delle prime a
rendere il terreno fertile per la nascita delle seconde.
Pertanto, è interessante analizzare – seppur sinteticamente – alcune tra le peculiari
definizioni che sono state date nella letteratura internazionale e in quella italiana,
senza dimenticare che le diverse date di redazione scontano strutture delle SPACs
sempre in mutamento. Un ulteriore precisazione si rende necessaria a tal proposito:
è universalmente riconosciuto che è possibile adottare due approcci nello studio
delle società in questione: uno economico, che si focalizza sulle operazioni
4
Detta autorità ha statuito, con chiarezza quasi inedita sul punto: «“SPAC” stands for special
purpose acquisition company - what are also commonly referred to as blank check companies»
[«SPAC sta per special purpose acquisition company – alla quale ci si riferisce spesso come blank
check company»], vd. What you need to know about SPACs- Updated Investor Bulletin, 25 maggio
2021, consultabile su www.sec.gov.
5
Difatti, l’autorità in questione ha affermato: «A SPAC is a company with no operations that offers
securities for cash and places substantially all the offering proceeds into a trust or escrow account
for future use in the acquisition of one or more private operating companies» [«Una SPAC è una
società non operativa, che offre titoli in cambio di denaro e colloca sostanzialmente tutti i proventi
dell’offerta in un fondo vincolato, onde successivamente utilizzarli per l’acquisizione di una o più
società operative»], vd. Topic n. 11, Disclosure Guidance “Special Purpose Acquisition
Companies”, 22 dicembre 2020, consultabile su www.sec.gov.
6
Le blank check companies vengono definite dalla SEC «a development stage company that has no
specific business plan or purpose or has indicated its business plan is to engage in a merger or
acquisition with an unidentified company or companies, other entity, or person» [società in fase di
sviluppo senza uno specifico piano aziendale o obiettivo, ovvero che abbia indicato quale piano
aziendale quello di impegnarsi in una fusione o acquisizione con una o più società, enti o persone
giuridiche non previamente individuati]. Cfr. www.investor.gov.
7
Fonte: www.investor.gov
16
strategiche perseguite dal veicolo; l’altro prettamente giuridico, volto a vagliare la
compatibilità delle SPACs con i vari ordinamenti giuridici
8
.
Procedendo con ordine cronologico, le SPACs di prima generazione erano sovente
assimilate alle blank check companies, peraltro in conformità con l’orientamento
della SEC.
9
In quel momento storico, il fattore tipizzante del veicolo era ravvisato
nell’obiettivo dallo stesso perseguito e – per l’effetto – si scorgeva una forte
assonanza tra l’ente in questione e il private equity
10
.
Successivamente, gli studiosi, nonché il pubblico degli investitori, hanno iniziato a
cogliere le peculiarità delle SPACs non solo con riferimento allo scopo dalle stesse
perseguito, ma anche e soprattutto al loro modus agendi. Punti salienti di
quest’ultimo sono la trasparenza e la tutela dei sottoscrittori che conseguono allo
status di quotata, l’assenza di hard assets, nonché l’alternatività rispetto alle IPOs,
che ne incrementa l’utilità in periodi di depressione del mercato.
11
In Italia si è iniziato a cogliere le enormi potenzialità di detti veicoli ai fini della
soluzione delle molteplici problematiche che da anni siamo chiamati a fronteggiare
solo a seguito dello sviluppo del modello.
12
Pertanto, è stato con le SPACs di ultima
generazione che ci si è focalizzati sul punto di vista definitorio.
Infine, da ultimo è stato evidenziato come la struttura di una SPAC sia
estremamente versatile, tendente a modificarsi nel tempo e nello spazio,
constatazione da cui discende l’impossibilità di inglobarla in una definizione che ne
comprenda tutte le sfaccettature. Ciò assume particolare rilevanza allorché sia
8
Cfr. D. BURCHERI HAGHNEJAD, Special Purpose Acquisition Company (SPAC): approche
juridique d’un véhicule d’invetissement atypique, 2018, p. 42 ss..
9
Difatti, il veicolo in questione veniva definito «a publicly traded holding company formed to
acquire a company or companies, typically started by established money managers, often from the
private equity space» [«Una società cd. holding quotata in borsa, costituita al fine di acquisire una
o più società, solitamente costituita da managers attestati nel loro campo, spesso provenienti dal
settore della private equity»]. Cfr. M. SHEAHAN, For M&A: The Future Looks Spactastic, in High
yeld Report, 2008, p. 8.
10
Sul punto, vd. amplius Parte II, Capitolo II, § 2.4.
11
Sul tema vd. C.M. BOYER – G. GLENN BAIGENT, SPACs as Alternative Investments - An
Examination of Performance and Factors that Drive Prices, in The Journal of Private Equity, 2008,
p. 8 ss..
12
La tematica dei profili delle SPACs che si confanno alla soluzione dei profili critici caratterizzanti
lo scenario economico-finanziario nostrano è stata trattata nella Parte I, Capitolo I, §§ 1.3 – 1.5.
17
rapportato al mondo del diritto. Quest’ultimo è oggi chiamato ad allargare le proprie
maglie – talvolta molto strette, talaltra lasche –, al fine di accogliere un fenomeno
che si è sviluppato nella prassi e che da quest’ultima è stato regolato.
13
Pertanto, è proprio dalle peculiarità che il veicolo assume, in relazione alla nostra
situazione economico-finanziaria, che bisogna quindi partire allorché si desideri
cogliere la quintessenza del “modello SPAC”.
1.2 Funzionamento del modello tipico: la costituzione, l’IPO, la ricerca della
società bersaglio, la business combinaton ovvero la liquidazione.
Le fasi della vita di una SPAC si declinano diversamente a seconda del locus e, di
conseguenza, dell’ordinamento giuridico prescelto dai promotori per la loro
implementazione. Difatti, non esiste ad oggi una normativa dedicata a tali veicoli,
benché i mercati regolamentati abbiano costantemente imposto requisiti alle SPACs
in sede di quotazione.
Tuttavia, è dato enucleare talune caratteristiche delle società oggetto della presente
trattazione che sono destinate a restare invariate, sostanziantesi – in ragione di ciò –
nei tratti tipizzanti del “modello SPAC”. È proprio di tali caratteristiche che si
tratterà brevemente nel presente paragrafo, riservandosi di procedere ad
un’esposizione più dettagliata in seguito, al fine di calare la realtà delle SPACs
nello scenario giuridico italiano.
14
Come si accennava, la dizione “SPAC” circoscrive – seppur con una rete a maglie
larghe – l’area del fenomeno. Le società in questione hanno uno “special purpose”
(obiettivo particolare), i.e. la realizzazione di una business combination
(aggregazione societaria). Quel che qui interessa è comprendere come il fine
perseguito viene raggiunto da un punto di vista giuridico.
13
Alla luce di detta circostanza, taluno ha parlato di SPACs quali veicoli «senza legge” ma non
“fuori legge”». Vd. D. D’ALVIA, The international financial regulation of SPACs between legal
standardised regulation and standardisation of market practices, in Journal of Banking Regulation,
2019, p. 16.
14
Vd. Parte II.
18
È dato enucleare quattro fasi che caratterizzano la vita di una SPAC: (i) la
costituzione; (ii) l’initial public offering, con contestuale quotazione ed emissione
di units; (iii) la ricerca di una società bersaglio (cd. target company), avente
requisiti che si confacciano al progetto di investimento, da presentare al mercato
come obiettivo della business combination; (iv) la business combination ovvero la
liquidazione
15
.
Le SPACs sono istituite dai cd. “sponsors” o “promotori”, soggetti esperti in campi
quali il private equity, la finanza e/o la ristrutturazione aziendale, che godono di
un’ottima reputazione nei campi dell’imprenditoria e della finanza. Questi
provvedono a dotare le società del capitale necessario a far fronte alle spese di
costituzione, a quelle di gestione corrente e relative all’IPO nella fase di quotazione.
I promotori sono in genere persone fisiche e, nella stragrande maggioranza dei casi,
assumono la carica di amministratori, entrando a far parte del cd. management
team.
16
Una volta costituita la società, si effettua un’initial pubblic offering, con contestuale
quotazione sul mercato di riferimento, per portare a termine un aumento di capitale.
L’offerta pubblica implica la sottoscrizione di units, costituite da azioni ordinarie e
warrants. Di norma, queste sono destinate a formare oltre il 90% del capitale della
SPAC. È agevole comprendere quanto sia pivotale la reputazione dei promotori in
questa fase.
Giacché gli assets delle SPACs si risolvono nella sola cassa, il mercato non si
esimerà dal tenere in debita considerazione la competenza dei promotori – essendo
15
La summenzionata scansione temporale è universalmente riconosciuta nella letteratura
accademica; vd., P. TORRACCA, LA SPAC: cos’è e perché sta riscuotendo successo, su
www.societaetributiweek.it, 2019; e alla stessa fa riferimento Borsa Italiana S.p.A. nel proprio
schema di sintesi. Occorre segnalare che v’è stato, in dottrina, chi ha ritenuto di operare una
segmentazione incentrata sullo scopo della SPAC, enucleando così le fasi: (i) No target (dall’IPO
all’individuazione della società bersaglio); (ii) Target Found (la cui fine è segnata dall’assemblea dei
soci); (iii) Acquisition Completed ovvero Acquisition Withdrawn (a seconda dell’esito della predetta
assemblea). Per un approfondimento su tale divisione, si rimanda a P. RIVA - R. PROVASI, op. cit.,
p. 71 ss..
16
A tal proposito, l’identità tra promotori e amministratori è l’id quod plerumque accidit,
specialmente nella prassi italiana – come si avrà modo di illustrare nel prosieguo del presente
elaborato -, non già la regola.
19
questo uno dei pochissimi dati disponibili – al fine di valutare l’opportunità di un
eventuale investimento. In particolar modo, saranno presumibilmente oggetto di
esame le capacità degli sponsors di individuare una società bersaglio avente i
requisiti di cui al progetto di investimento e quella di portare a termine la business
combination creando valore.
Anche nel remoto caso in cui il management team non dovesse coincidere con i
promotori, il profilo di questi ultimi, in quanto soggetti deputati all’elezione degli
amministratori, desterebbe comunque interesse nel pubblico. Ad ogni modo, i
capitali raccolti mediante l’offerta pubblica confluiscono in un fondo vincolato
ovvero in un trust, dai quali è dato attingere risorse solo ed esclusivamente al
momento del (eventuale) perfezionamento dell’aggregazione societaria. È anche per
tale ragione che si suole affermare che, a seguito della quotazione, il controllo della
SPAC passa dagli sponsors agli investitori.
17
L’avvio delle negoziazioni per le quotazioni segna il dies a quo decorre il lasso
temporale, oscillante dai 18 ai 24 mesi, che la SPAC ha a disposizione per ultimare
la terza fase: l’individuazione della società bersaglio. Il termine in questione è
suscettibile di estensione, nel caso in cui la SPAC si sia nel frattempo impegnata
con la target company, sottoscrivendo con la stessa una lettera di intenti e
provvedendo a comunicare tale evento al mercato
Si segnala fin da subito, per poi tornare sul punto, che la società bersaglio deve
essere individuata in ottemperanza alle disposizioni regolamentari concernenti la
politica di investimento e i criteri di selezione.
18
Una volta identificata la target
company, la SPAC stipula con quest’ultima un contratto avente ad oggetto
tempistiche e modalità di perfezionamento della business combination.
Allorché, per qualsiasi motivo, dovesse decorrere il summenzionato termine di 18 o
24 mesi, senza che si sia provveduto all’individuazione della società bersaglio,
sorgerebbe in capo ai promotori l’obbligo di procedere immediatamente alla messa
17
Vd. in generale P. TORRACCA, op. cit. consultabile su www.societàetributiweek.it 2019.
18
Per una trattazione più approfondita sul punto si rimanda alla Parte II, Capitolo II, § 2.1.
20
in liquidazione della SPAC, con contestuale restituzione agli investitori dei loro
risparmi, custoditi nel fondo vincolato o nel trust.
Una volta stipulato il contratto con la target company e adempiuti i relativi doveri di
trasparenza nei confronti del mercato, la SPAC attraversa la quarta fase – nonché la
più travagliata - della propria vita, che deve essere conclusa nel giro di 6 mesi. Tale
stadio può culminare tanto nella realizzazione della business combination quanto
nella messa in liquidazione della società. In ambedue i casi, è dato affermare che il
veicolo di investimento, come ideato e costituito dai promotori, è destinato ad
essere “snaturato”, fin quasi a divenire irriconoscibile alla fine di questa fase, che,
proprio in ragione di ciò, viene sovente identificata con la locuzione “De-SPAC
phase”
19
.
L’inizio della quarta tappa è segnato dal momento in cui il veicolo sottopone il
contratto illustrante tempistiche e modalità dell’aggregazione societaria
all’attenzione di soci e investitori della SPAC. Difatti, affinché si possa procedere, è
necessaria la loro approvazione, che si ottiene al raggiungimento dei quorum
deliberativi fissati in via regolamentare ovvero a quelli rafforzati previsti dallo
statuto della SPAC. Sono due gli scenari che è dato prospettare all’esito della
votazione.
In primis, l’operazione potrebbe essere approvata. In tal caso, ai soci verranno
assegnate le azioni dell’ente risultante dalla business combination, ferma restando la
facoltà degli stessi di esercitare il proprio diritto di recesso.
20
Vi sono alcuni
regolamenti di mercato e statuti di SPACs prevedono che, se i soggetti che
esercitano tale diritto sono superiori ad una certa soglia, non sarà possibile
19
R. DINU, “De-SPAC Process – Shareholder Approval, Founder Vote Requirements, and
Redemption Offer”, su www.gigcapitalglobal.com, 2019; A. SHATALOV, Current State of
Academic Research Regarding Profitability Characteristics of the U.S. SPAC. A systematic
literature review using the meta-narrative method, in Journal of the Arcada University of applied
sciences, 2021, p. 16 ss.; J.F. REDA, SPAC vs. IPO: Is There a Difference in Executive
Compensation?, in Journal of Compensation and Benefits, 2021, p. 28 ss..
20
Tale diritto, prima dello sviluppo della SPAC 3.0 nel 2015 (vd. Parte I, Capitolo II, § 2.4) era
riservato ai soci che avevano espresso voto contrario in sede di assemblea per l’approvazione della
business combination. Tuttavia, è bene ricordare che - già ante 2015 - gli statuti delle SPACs
avevano facoltà di contemplare il diritto di recesso tanto per i soggetti favorevoli quanto per quelli
contrati all’aggregazione societaria.
21
procedere con la business combination, malgrado questa sia stata approvata in sede
assembleare
21
. Allorquando, una volta realizzata l’aggregazione societaria, residui
liquidità nel fondo vincolato o nel trust e non sia decorso il limite temporale di 6
mesi, la SPAC potrebbe individuare una società bersaglio per un’ulteriore business
combination, ripetendo il medesimo iter.
Il secondo scenario, per contro, si realizza nel caso in cui all’approvazione
dell’aggregazione societaria non si addivenga. In tale evenienza, se la scadenza dei
6 mesi è prossima, nulla quaestio: la SPAC verrà sottoposta a liquidazione, con
contestuale restituzione agli investitori dei loro risparmi, custoditi nel fondo
vincolato. Allorché, per contro, vi sia tempo a disposizione, i promotori possono
senza dubbio individuare una diversa target company e ripercorrere ogni tappa
dell’iter. Va da sé che, ove si pervenga al perfezionamento della business
combination, la società risultante dall’aggregazione acquisirà in ogni caso lo status
di quotata.
Dall’illustrazione del funzionamento del modello tipico è dato inferire la sussistenza
di vantaggi connaturati alle SPACs in quanto tali e, pertanto, indipendentemente dal
locus prescelto per la costituzione e da quello in cui è sita la società bersaglio.
Quindi agli investitori è prospettato un margine di guadagno – talvolta di
considerevole entità – in caso di realizzazione della business combination, a fronte
di un’alea di rischio ridotta ai minimi termini.
Al contrario, in fase costitutiva, è sugli sponsors che grava il rischio dell’iniziativa,
in ragion del fatto che sono gli unici detentori delle azioni della SPAC. Inoltre, la
remunerazione dei promotori e, laddove siano diversi, degli amministratori,
consistendo nell’assegnazione a tali soggetti di azioni della società risultante
dall’operazione, è condizionata alla buona riuscita della stessa.
In tal modo, gli sponsors sono incentivati ad espletare al meglio le funzioni legate al
ruolo che ricoprono. Da ultimo, l’aggregazione è particolarmente vantaggiosa per la
21
La soglia non è fissa, bensì variabile. Tuttavia, è dato affermare che per la maggior parte delle
SPACs questa ammonta al 33% del capitale sociale. Fonte: www.crescitaspa.it.