Nel caso in cui la giunta di trattamento abbia classificato il detenuto di primo grado,
per due volte, o nel caso in cui il detenuto che si trovi in secondo grado abbia già espiato la
metà della pena,
33
lo stesso potrà richiedere che a procedere sulla sua valutazione sia la
Central Penitenciaria de Observación
34
.
4. Regime di detenzione aggravato
La Ley penitienciaria dice esplicitamente che esistono degli stabilimenti di massima
sicurezza in affiancamento ai penitenziari ordinari; questi stabilimenti potranno essere a
regime chiuso e a regime speciale e saranno riservati ai condannati di alta pericolosità
sociale o ai detenuti che non si adatteranno al regime detentivo ordinario. Questi potranno
permanerci per il tempo necessario ovvero fino alla scomparsa delle ragioni e delle
circostanze che ne determinarono l’ingresso.
35
Considerando la chiara similitudine fra le due ipotesi della scomparsa delle ragioni o
delle circostanze che ne determinarono l’ingresso, una parte della dottrina ha criticato la
mancanza di chiarezza nel distinguere a pieno le differenze, si cerca di fare chiarezza;
Si procede a valutare la pericolosità del soggetto prendendo in considerazione
svariati fattori, in primis l’appartenenza a qualche gruppo o organizzazione criminale, da
considerarsi come una valutazione oggettiva; dopodiché non si deve tralasciare la
valutazione soggettiva dell’individuo fra cui il percorso storico criminale
36
33Art.105.3 Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190 con il quale si approva il regolamento penitenziario.
34È un organo collegiale formato da un gruppo di specialisti che detiene funzioni speciali quali osservazione,
classificazione e trattamento dei reclusi. Detto organo acquisisce molta importanza nel caso in cui il tribunale
debba concedere la libertà condizionale o la sospensione dell’esecuzione della pena. Si veda l’art 92.1 del codigo
penal
35Articolo 10 Ley Organica Penitenciaria 26 de septiembre 1979 n. 1.
36Bona i Puivert, R., Clasificación y tratamiento penitenciario. Traslados y permisos: su control jurisdiccional.
Cuadernos de derecho judicial, pp. 245-276. 1995
18
In riferimento alla valutazione soggettiva, il cui richiamo si trova nel regolamento
penitenziario
37
, parte della dottrina sostiene che questo potrebbe essere un contrasto col
principio ne bis in idem, laddove questo aggravio delle condizioni di detenzione potrebbe
apparire come una duplice condanna; il riferimento non è tanto ad una seconda sentenza,
bensì al fatto che la privazione di libertà decisa con la condanna ha una intrinseca funzione
di disvalore a causa della quale un’ulteriore limitazione in sede esecutiva, non finalizzata
alla tutela della società, parrebbe avere la caratteristica marcatamente di stigma in quanto
riferito a pene già scontate in passato.
38
Lo stesso discorso risulta essere stato fatto
precedentemente in relazione alla legislazione italiana in tema di art. 41 bis op, laddove è
stato ritenuto che il cd carcere duro funge da ulteriore pena in aggiunta alla condanna
principale a causa delle innumerevoli limitazioni subite dal detenuto.
Si deve inoltre valutare se la pericolosità del soggetto sia presente prima della
detenzione o se sia emersa successivamente e quindi intra moenia. Questa distinzione per
alcuni autori viene definita sopravvenuta mentre quella presente moenibus la definiscono
originaria.
39
Un’ultima classificazione è quella che distingue la pericolosità penitenziaria dalla
pericolosità criminale; quest’ultima fa riferimento al rischio che il detenuto possa
commettere nuovamente delitti, mentre la prima indica che il recluso possa partecipare a
sommosse intramurarie idonee ad alterare la sicurezza e l’ordine del penitenziario.
40
Tale
prospettiva e valutazione intramuraria risulta invece assente nel regime italiano, ove la
valutazione e la distinzione vengono fatte “a monte”.
37Art.102.5, Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190, con il quale si approva il regolamento penitenziario.
38G.Freixa Egea, Análisis del régimen cerrado desde una perspectiva jurídica y criminológica. In Dret: Revista
para el análisis del derecho, 1, 2014, p. 8
39S.Carou García. El régimen penitenciario cerrado: análisis de la regulación del régimen penitenciario cerrado
en el ordenamiento jurídico español a la luz de los principios básicos que deben informar el Derecho
Penitenciario;
40E. Arribas López, El régimen cerrado en el sistema penitenciario español, Ministerio del Interior- Secretaría
General Técnica, Madrid, 2010, p. 104.
19
4.1. Regime speciale
Nel regime speciale sono posti i detenuti classificati in primo grado che denotino
pericolosità per aver commesso azioni che hanno messo in pericolo la vita o l’integrità della
stessa di altri detenuti, funzionari, autorità, ovvero che hanno serbato condotte fuori dal
carcere che manifestino il loro alto grado di pericolosità o professionalità a delinquere.
41
Questa particolare categoria di detenuti potrà permanere nel regime speciale per un
primo periodo di tre mesi dopodiché dovranno essere sentiti e valutati; se hanno avuto un
comportamento adeguato, si sono impegnati per cancellare le sanzioni, si sono mostrati
interessati e attivi partecipi nelle attività programmate dall’istituto e hanno mantenuto una
buona relazione con le altre persone all’interno del carcere, possono essere riassegnati al
regime ordinario, previa relazione della equipe tecnica in accordo con la giunta di
trattamento e con l’autorizzazione del centro direttivo.
42
In Italia invece, come vedremo, il
regime speciale è di durata fissa di quattro anni, salvo la possibilità di revoca.
Nel regime speciale, diversamente che in italia
43
, devono comunque essere garantite
tre ore di aria al giorno nelle aree aperte
44
dove si potranno trovare un massimo di due
detenuti
45
; vengono inoltre concesse altre tre ore di socialità con una partecipazione di
massimo cinque detenuti
46
. Questo regime, solo con riferimento al numero dei componenti
ammessi al gruppo di socialità, sembra molto simile a quello concesso in Italia ai sottoposti
al regime del 41bis O.P
47
, mentre al contrario è molto più concessivo in riferimento alle ore
41Art.91 Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190 con il quale si approva il regolamento penitenziario.
42Art.92 Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190 con il quale si approva il regolamento penitenziario
43Nell’ordinamento italiano ai soggetti sottoposti al regime del 41 bis sono concesse esclusivamente due ore di
aria.
44Art.93.1 Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190 con il quale si approva il regolamento penitenziario
45Art.93.3 Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190 con il quale si approva il regolamento penitenziario
46Art.93.3 Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190 con il quale si approva il regolamento penitenziario
47V.Chieco, 41bis e ore d’aria: la svolta garantista della cassazione, p. 2:”la permanenza all’aperto è comunque
consentita, per i soggetti sottoposti al regime detentivo speciale, solo a condizione che coinvolga esclusivamente il
20
concesse all’aria aperta e alla socialità rispetto al nostro ordinamento penitenziario, ove
vengono limitate a due come stabilito anche da diverse pronunce della Corte di cassazione
che ha ampliato l’ancora più restrittiva applicazione che veniva data dal Dipartimento di
Amministrazione Penitenziaria
48
Quotidianamente gli agenti perquisiscono le celle e i detenuti senza alcun tipo di
limitazione inerente al diritto di intimità e alla sfera personale potendo ricorrere anche alle
perquisizioni integrali degli stessi quando ci siano fondati sospetti che i reclusi detengano
oggetti proibiti.
49
La Corte costituzionale si è pronunciata diverse volte sulla legittimità delle
perquisizioni a nudo statuendo che sia necessaria una valutazione sull’interesse preminente
di protezione della situazione carceraria; ove l’interesse pubblico non sia in pericolo questo
tipo di perquisizione corporale potrà ritenersi illegittima; ove al contrario sia necessaria per
mantenere l’ordine e la sicurezza della struttura carceraria, questa dovrà essere
successivamente considerata proporzionale all’interesse tutelato. Nonostante il tribunale
ammetta che questa possa ledere l’intimità del condannato statuisce che se è stata valutata
una situazione eccezionale che rechi grave minaccia all’ordine del centro penitenziario o per
il comportamento del recluso, questa sarà considerata conforme alle norme di sicurezza.
50
48V. Cass., Sez. I, 6 maggio 2019 (ud. 21 marzo 2019), n. 18900; Cass., Sez. I, 6 maggio 2019 (ud. 21 marzo
2019), n. 18899; Cass., Sez. I, 6 maggio 2019 (ud. 21 marzo 2019), n. 18898, Cass., Sez. I, 24 aprile 2019 (ud. 28
febbraio 2019), n. 17581; Cass., Sez. I, 24 aprile 2019 (ud. 28 febbraio 2019), n. 17580; Cass., Sez. I, 9 aprile 2019
(ud. 19 febbraio 2019), n. 15572; Cass., Sez. I, 25 ottobre 2018 (ud. 11 luglio 2018), n. 48860; Cass., Sez. I, 5
ottobre 2018 (ud. 27 giugno 2018), n. 44609; Cass., Sez. I, 13 settembre 2018 (ud. 8 giugno 2018), n. 40761
49art 93.2 art 68 Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190, con il quale si approva il regolamento penitenziario
50L.Delgado de Rincon, algunas consideraciones sobre el derecho a la intimidadpersonal y familiarde los presos
en los centros penitenciarios, pp. 204-205.
21
4.2. Regime chiuso
Nel regime chiuso sono invece collocati i detenuti, condannati o imputati purchè
separati, che sono stati classificati in primo grado soggetti molto pericolosi o autori di fatti
che abbiano dimostrato un non adattamento al sistema carcerario aperto o ordinario.
51
Le misure che vengono adottate non devono in ogni caso essere più afflittive di
quelle cui soggiacciono i detenuti sottoposti ad isolamento.
52
In considerazione del fatto che collocare un detenuto nel regime chiuso comporta
gravi ripercussioni sul recluso e una forte stretta sulla sua già limitata libertà personale,
questa decisione andrà presa con molta cautela e con obbligatoria comunicazione al giudice
di vigilanza
53
; l’assegnazione a questo tipo di regime penitenziario, essendo caratterizzata da
una forte limitazione delle attività comuni e da un maggior controllo dell’amministrazione
penitenziaria, dovrà essere rivalutata ogni tre mesi come nel caso del regime speciale.
Il detenuto sottoposto al regime chiuso ha diritto ad almeno quattro ore di aria e tre
di socialità però non potrà beneficiare di permessi premio; tuttavia è possibile che gli venga
concessa la partecipazione alle attività culturali, formative, lavorative o semplicemente
ricreative che sono organizzate dalla giunta di trattamento, approvate dal consiglio di
direzione e rimesse al centro direttivo per l’autorizzazione finale.
54
La corrispondenza e i colloqui sono oggetto di controlli serrati e al detenuto viene
posta la limitazione sulla ricezione di pacchi che comporterà di ricevere al massimo un
51Art.89 Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190 con il quale si approva il regolamento penitenziario recita: “…será
de aplicación a aquellos penados que, bien inicialmente, bien por una involución en su personalidad o conducta,
sean clasificados en primer grado por tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente
inadaptados a los regímenes ordinario y abierto.”
52Art.92.2 Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190, con il quale si approva il regolamento penitenziario in forza del
quale:”En ningún caso, el régimen de vida para estos internos podrá establecer limitaciones regimentales iguales
o superiores a las fijadas para el régimen de cumplimiento de la sanción de aislamiento en celda.”
53Il juez de vigilancia nell’ordinamento spagnolo equivale al magistrato di sorveglianza nell’ordinamento
giuridico italiano
54Art.94 Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190, con il quale si approva il regolamento penitenziario
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pacco al mese. In conclusione, il cd regime chiuso è quello che si avvicina maggiormente al
regime italiano dell’art. 41 bis per via delle numerose limitazioni che comporta.
4.3. Regime F.I.E.S
Il regime in questione nasce come conseguenza della politica di dispersione dei rei
per terrorismo nei vari istituti penitenziari; è uno strumento di controllo diretto a ottenere
una gran quantità di informazioni riguardanti i reclusi più pericolosi. Formalmente è
considerata una semplice banca dati di carattere amministrativo gestita dalla direzione
generale penitenziaria (DGIP)
55
finalizzata ad esercitare un rigoroso controllo sui detenuti in
modo da prevenire rivolte nei centri penitenziari.
56
Nonostante il F.I.E.S. venga considerata una semplice banca dati, la dottrina non
manca di sottolineare che impone un regime penitenziario occulto che detta regole di
condotta molto stringenti capaci di limitare in modo aggressivo i diritti garantiti dal
regolamento penitenziario e dalla ley penitenciaria
57
La base di dati F.I.E.S si suddivide in cinque gruppi
58
; il primo gruppo tratta i
detenuti che si sono resi colpevoli di violazioni molto gravi o tali da aver messo in pericolo
la vita di altre persone all’interno del penitenziario, indipendentemente che siano stati altri
detenuti o personale dell’istituto.
Un secondo e un terzo gruppo si riferiscono rispettivamente a narcotrafficanti e
membri di bande armate o gruppi terroristici.
55J.A. Brandariz García. Notas sobre el régimen penitenciario para penados considerados extremadamente
peligrosos: Departamentos especiales y FISE-1, p. 25.
56J.C.Ríos Martín, Los ficheros de internos de especial seguimiento (FIES): análisis de la normativa reguladora,
fundamentos de su ilegalidad y exclusión del ordenamiento jurídico. Cuadernos de Derecho Penitenciario del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,1998, pp. 3-22.
57L.Rodríguez Moro,M. Zapico Barbeito, La Circular F.I.E.S. diez años después: el paradigma de la nueva
cultura de la incapacitación. Política Criminal y reformas penales, pp. 341-392.
58Instrucción 16 diciembre 1996 n. 21 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
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