I – LA TUTELA DEL CONSUMATORE
4
Precedentemente, dal nostro ordinamento si poteva
desumere solo una tutela mediata e indiretta del
soggetto che, di fatto, veniva a trovarsi nelle vesti
di consumatore. Tale soggetto era tutelato in
quanto “aderente” (art.1341,1342,1370 c.c.),
acquirente (art.1470 c.c.), terzo (art.1494 c.c.),
danneggiato (art.2043 c.c.).
1
Una tutela indiretta era
pure apprestata dagli articoli 2597 e 2598 c.c.
relativi all’obbligo a contrarre del monopolista
legale e alla concorrenza sleale.
2
In merito all’art.
2597 c.c., nella relazione al Re che giustificava
l’introduzione di tale articolo, è dato rilevare uno
dei rari riferimenti al “consumatore” laddove la
relazione afferma che la norma è dettata <<a difesa
1
SANNIA, Commento all’art.1469 bis comma 2, in CESÀRO (a cura di),
Clausole vessatorie e contratto del consumatore, Vol.I, Padova, 1998, pp.82-
83.
2
SANNIA, op. cit., pag.82.
I – LA TUTELA DEL CONSUMATORE
5
del consumatore come necessario contemperamento
della soppressione della concorrenza>>.
3
Particolare rilievo merita la disciplina delle
condizioni generali di contratto e dei contratti
stipulati mediante moduli o formulari, contenuta
negli art.1341 e 1342 c.c. Con tale disciplina
l’ordinamento italiano si è caratterizzato per essere
stato uno dei primi a riconoscere e disciplinare il
fenomeno dei contratti predisposti o contratti di
massa.
Infatti, sebbene la figura dell’aderente non coincida
esattamente con quella di consumatore, né quella di
predisponente con quella di professionista, la realtà
economica su cui interviene quella normativa è
sostanzialmente la stessa che intende disciplinare
la più recente normazione a tutela del consumatore.
3
Vedi Relazione n°1046 del Ministro Guardasigilli al libro IV del c.c., delle
obbligazioni, pag.238.
I – LA TUTELA DEL CONSUMATORE
6
2. Condizioni generali di contratto e clausole
vessatorie
4
Le condizioni generali di contratto, disciplinate
dall’art. 1341 c.c., sono le clausole che un
soggetto, il predisponente, utilizza per regolare
uniformemente i suoi rapporti contrattuali. Esse
sono, quindi, destinate a regolare una serie
indefinita di rapporti, in ciò distinguendosi dalle
clausole specificamente elaborate (pur se
predisposte da uno dei contraenti) per singoli
rapporti.
5
Esigenze di uniformità del contenuto di rapporti di
identica natura ed esigenze di organizzazione delle
4
E. CESÀRO, Condizioni generali di contratto ed elencazione delle clausole
vessatorie, in RIV.TRIM.DIR e PROC.CIV., 1991, pp. 55 ss. Per una completa
rassegna della giurisprudenza in materia v. CESÀRO (a cura di), Le condizioni
generali di contratto nella giurisprudenza, voll. I, II, III, Padova, 1989, 1993,
1997.
5
C.M. BIANCA, voce, Condizioni generali di contratto, in Enciclopedia
giuridica, Vol. VII, Roma, 1988, pag. 1.
I – LA TUTELA DEL CONSUMATORE
7
attività produttive, delle quali non è questa la sede
per una più approfondita analisi, inducono le
imprese a servirsi di condizioni generali per i
rapporti di scambio con la clientela e, nella
maggior parte dei casi, di moduli o formulari, al
punto che, ormai, la quasi totalità delle transazioni,
con cui i consumatori si procurano beni e servizi,
avviene attraverso regolamenti contrattuali
predisposti dalle imprese.
E’ una realtà economica che si era imposta già da
tempo all’attenzione degli operatori del diritto e il
legislatore del ’42 ne ha preso atto redigendo le
norme contenute negli artt. 1341-1342-1370 c.c.
La relazione al codice civile (n° 612) così chiarisce
il senso della recezione nel codice del fenomeno
delle c.g.c.: <<Il bisogno di assicurare l’uniformità
del contenuto di tutti i rapporti di natura identica,
per una più precisa determinazione dell’alea che vi
è connessa, la difficoltà che si oppone alle
I – LA TUTELA DEL CONSUMATORE
8
trattative con i clienti, alle quali non potrebbero
attendere se non agenti e produttori privi di
legittimazione a contrarre, l’esigenza di
semplificare l’organizzazione e la gestione delle
imprese, inducono l’imprenditore a prestabilire
moduli il cui testo non può essere discusso dal
cliente, se il cliente non voglia rinunziare
all’affare. Un tal metodo di conclusione del
contratto non deve ritenersi illegittimo solo perché
non dà luogo a dibattiti e trattative di clausole, ma
costringe ad accettare patti preordinati. La realtà
economica odierna si fonda anche su una rapida
conclusione degli affari, che è condizione di un
acceleramento del fenomeno produttivo; a questa
esigenza va sacrificato il bisogno di libertà di
trattativa, che importerebbe intralci spesso
insuperabili>>.
6
6
DI MAJO, Il contratto precostituito: le condizioni generali di contratto, in
M.BESSONE (a cura di), Istituzioni di diritto privato, Torino, 1998, pag. 605.
I – LA TUTELA DEL CONSUMATORE
9
Preso atto della realtà economica che impone le
c.g.c., il legislatore si è preoccupato di tutelare il
soggetto che, in tale modalità di conclusione del
contratto, potesse subire un pregiudizio in ordine al
contenuto contrattuale, derivante dalla posizione di
predominanza del predisponente e dalla mancanza
di trattative.
Sostanzialmente, le regole dettate a tutela
dell’aderente sono due:
1. Le regole predisposte dal contraente forte
operano come regole del contratto solamente
quando il contraente debole <<le ha
conosciute o le avrebbe dovuto conoscere
usando l’ordinaria diligenza>> al momento
della conclusione del contratto (art. 1341
comma 1).
7
7
M.MAGGIOLO, Il contratto predisposto, Padova, 1996, pp. 150-151.
I – LA TUTELA DEL CONSUMATORE
10
2. Se nel contenuto contrattuale esistono
condizioni che sacrificano eccessivamente
situazioni attive dell’aderente o impongono a
costui oneri troppo gravosi (in breve, se
esistono clausole vessatorie), non è
sufficiente il requisito della conoscibilità, ma
è necessaria la specifica approvazione per
iscritto di siffatte clausole. E’ necessario,
quindi, un consenso speciale, ulteriore a
quello prestato per l’adesione al contratto
(1341 comma 2).
In merito al punto 1, si deve ricordare la norma,
dettata dall’art. 1370 c.c. (interpretatio contra
proferentem), che pone a carico del predisponente
l’onere di evitare ambiguità nella formulazione del
testo delle c.g.c., stabilendo che <<le clausole
inserite nelle c.g.c. o in moduli o formulari
I – LA TUTELA DEL CONSUMATORE
11
predisposti da uno dei contraenti, si interpretano,
nel dubbio, a favore dell’altro>>.
8
Tale onere, in cui
è stata ravvisata una concreta espressione del
principio di buona fede, che come si vedrà in
seguito, è principio cardine della normativa a tutela
del consumatore, si affianca all’onere di rendere le
c.g.c. facilmente conoscibili all’aderente.
9
Per quanto concerne le clausole vessatorie (punto
2), va innanzitutto dato conto di un orientamento
della giurisprudenza, nonché di parte della dottrina,
secondo cui l’onere formale della specifica
sottoscrizione riguarda esclusivamente le clausole
indicate dalla legge (art. 1341 comma 2) e non può
estendersi analogicamente ad altre clausole
egualmente gravose (c.d. tassatività delle ipotesi
normativamente previste).
8
M.MAGGIOLO, op. cit., pp. 140 ss.
9
BIANCA, op. cit., pag. 3.
I – LA TUTELA DEL CONSUMATORE
12
L’inapplicabilità dell’analogia è argomentata dalla
eccezionalità della norma, che impone un
particolare onere formale in deroga alla regola
generale della libertà della forma. La norma
sarebbe, quindi, suscettibile solo di interpretazione
estensiva. Non manca, tuttavia, dottrina e
giurisprudenza contraria.
10
In secondo luogo, va sottolineato che, trattandosi di
un requisito di forma, la specifica approvazione è
in ogni caso necessaria a prescindere dalla
circostanza che l’aderente abbia o non abbia avuto
sufficiente consapevolezza delle clausole
vessatorie. Come è irrilevante la conoscenza, da
parte dell’aderente, delle clausole vessatorie non
specificamente approvate, così è irrilevante la
circostanza che l’aderente non abbia avuto
10
BIANCA, op. cit., pag. 5; di diverso avviso Trib.Milano, 21 giugno 1984, in
Riv. It. Leasing 1986, 158.
I – LA TUTELA DEL CONSUMATORE
13
consapevolezza o intendimento delle clausole
specificamente accettate.
Al giudice è, quindi, attribuito esclusivamente un
controllo di legalità formale del tutto inadeguato,
come l’esperienza ha dimostrato, a tutelare gli
interessi del contraente debole.
11
L’assenza, anche in questa disciplina, di una
definizione codicistica di consumatore e
conseguentemente di una tutela diretta, è dovuta al
tradizionale atteggiamento normativo, di matrice
illuministica, di neutralità verso la qualità
soggettiva rivestita dalle parti, che vengono così a
trovarsi di fronte alla legge in posizione di
uguaglianza formale, con uguali diritti e doveri.
12
E’
una visione liberista del contratto, nella quale
impera il dogma del “consensualismo”, cioè
11
CIAN, Il nuovo capo XIV-bis (titolo II, libro IV) del codice civile, sulla
disciplina dei contratti con i consumatori, in Studium iuris, 1996, n°2, p.412.
12
SANNIA, op. cit., pp.84-85.
I – LA TUTELA DEL CONSUMATORE
14
dell’insindacabile e sovrana volontà delle parti nel
disporre dei propri interessi attraverso il contratto.
Il “vantaggio” che l’ordinamento italiano si era
guadagnato nella tutela dell’aderente contraente
debole, si è annullato quando, specie negli anni
’70, altri paesi europei quali Francia, Inghilterra e
Germania hanno apprestato, con discipline diverse,
una tutela molto più efficace per il contraente
debole in caso di clausole vessatorie.
13
Queste tre
diverse discipline nazionali forniscono una tutela
sostanziale al contraente debole, a cui nel nostro
13
Basti qui ricordare la Loi Scrivener Francese del 1978,
l’Unfair Contract Terms Act Inglese del 1977, infine lo
Standard Contract Terms Act (AGB-Gesetz) Tedesco del
1976. Per una rassegna completa della legislazione in
materia di clausole vessatorie nei paesi dell’Unione vedi:
“ Relazione della Commissione sull’applicazione della
direttiva 93/13/CEE del consiglio del 5 aprile 1993
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori”, COM (2000) 248 definitivo, allegato 1, p.38,
reperibile in Internet al sito:
http://www.europa.eu.int/comm/consumers/policy/developme
nts/unfa_cont_term/index_en.html.
I – LA TUTELA DEL CONSUMATORE
15
paese si è giunti solo con la legge 6/2/96 n°52
art.25, con cui l’Italia ha attuato la direttiva CEE
93/13.
Il legislatore comunitario, nel redigere la direttiva
appena citata, ha largamente attinto a queste
esperienze normative e in special modo a quella
tedesca, essendo ritenuta l’AGB-Gesetz come
principale fonte di ispirazione della direttiva
stessa.
14
3. Il consumerismo
15
L’esigenza di tutelare il consumatore è nata come
conseguenza degli eccessi del marketing operativo
14
DI MARZIO, Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e
consumatore, prime riflessioni sulla previsione generale di vessatorietà, in
Giust. Civ. 1996, II, p.522
15
LAMBIN, Marketing strategico, Milano, 1996, p.41
I – LA TUTELA DEL CONSUMATORE
16
e in particolar modo delle pratiche di marketing
selvaggio.
Per marketing operativo, si intende l’insieme delle
strategie di vendita e di informazione messe a
punto dalle imprese al fine di far conoscere ai
potenziali acquirenti il prodotto e valorizzarne le
qualità distintive, riducendo nello stesso tempo i
costi del marketing stesso.
16
Per marketing selvaggio, si intendono quelle
pratiche di marketing operativo mirate a piegare la
domanda alle esigenze dell’offerta, invece di
adattare l’offerta alle attese della domanda (ossia
ai bisogni dei consumatori).
17
E’ utile fare alcuni
esempi pratici di marketing selvaggio (o
manipolatorio) tra i più frequenti nella pratica del
commercio, perché è su questi comportamenti che
16
LAMBIN, op. cit., p.5.
17
LAMBIN, op. cit., p.18.
I – LA TUTELA DEL CONSUMATORE
17
maggiormente si è concentrato l’intervento dei
pubblici poteri:
• Offerta di prodotti difettosi o pericolosi
• Esagerazione del contenuto apparente del prodotto
attraverso il design della confezione
• Ricorso a pratiche fraudolente in materia di prezzi e
di politiche di sconto.
• Ricorso a metodi promozionali che sfruttano
l’impulsività dei consumatori.
• Esagerazione delle qualità di un prodotto o di una
marca attraverso la pubblicità.
• Sfruttamento delle ansie e delle sofferenze dei
consumatori attraverso la pubblicità.
• Incoraggiamento a un superconsumo attraverso la
vendita forzata o la vendita sotto pressione.
18
Com’è stato acutamente osservato, “il
consumerismo è rivelatore di un fenomeno di
18
Vedi nota prec.