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CAPITOLO II
L’AUTONOMIA PATRIMONIALE E LA RESPONSABILITA
PERSONALE DEI SOCI
2.1 La funzione di tutela dei creditori della società
Nella società di fatto, nel caso in cui non venga riscontrata l'esigenza di
tutelare i creditori, va esclusa ogni possibilità di contrapposizione fra il
componente della società, considerato in proprio, e lo stesso, in qualità di
socio; quindi la società non può essere qualificabile come “terzo” rispetto
ai rapporti giuridici facenti capo alle persone dei singoli soci
103
.
La conseguenza di ciò è riscontrabile nell’ambito dei rapporti relativi alle
persone dei singoli soci, poiché questi ultimi hanno la possibilità di agire,
per far valere i loro diritti, anche utilizzando la denominazione della
società di fatto, senza che tale modalità di proposizione della domanda
incida sul rapporto processuale, o comporti problemi di legittimazione
attiva o di sostituzione processuale.
104
Da tale principio deriva anche la sentenza, che, ai sensi dell'art. 111,
comma quarto, cod. proc. civ., spiega effetti contro il successore a titolo
particolare nel rapporto controverso, è efficace contro di lui ancorché
considerato come socio di una società di fatto.
105
Nelle more del giudizio di ripristino della locazione la cosa locata era
stata venduta a tre persone, fra le quali esisteva società di fatto
106
.
Uno dei detti soci, dichiarando di agire per la società, si era opposto al
103
AULETTA G.-SALANITRO N. Elementi di diritto commerciale, Giuffrè, ed. 2003; Campobasso - Manuale
di diritto commerciale, Utet , ed. 2003.
104
Nella specie trattavasi di domanda per la cessazione della proroga legale di una locazione proposta dai
soci di una società di fatto, in tale qualifica, relativamente ad immobile acquistato in proprio dai soci
medesimi
105
Nella specie si controverteva sulla esecuzione di una sentenza di ripristino, ex art. 8 della 1. 23 maggio
1950, n. 253, di un rapporto locatizio dichiarato cessato per necessità del locatore
106
CENSONI P. Manuale di diritto fallimentare,CEDAM. 2004. Pag., XVIII-408
55
precetto di rilascio dell'immobile ed aveva sostenuto che la società
dovesse essere considerata come “terzo” rispetto al rapporto controverso,
con la conseguente inapplicabilità, nei suoi confronti, dell'art. 111, quarto
comma, cod. proc. civ.
I giudici di merito avevano accolto tale tesi ma il Supremo Collegio ha,
invece, cassato tale pronuncia, enunciando il principio che precede
107
.
Le società irregolari godono unicamente di autonomia patrimoniale
108
,
non essendo dotate di personalità giuridica e quindi non costituiscono
soggetti diversi dalle persone dei soci
109
.
Quindi tale autonomia patrimoniale è prevista in esclusiva funzione di
tutela dei diritti dei creditori sociali, mentre non è utilizzabile per finalità
estranee a tale esigenza.
Ciò implica che, il debitore della società irregolare, convenuto da tutti i
soci, non può opporre il loro difetto di legittimazione, anche nel caso in
cui essi non dichiarano esplicitamente di agire in rappresentanza della
società.
110
Ed ancora per quanto riguarda invece la valenza “adeguatrice” e
rettificativa della sentenza estensiva di fallimento essa si esprime
attribuendo al socio successivamente scoperto (e al suo patrimonio) un
eguale trattamento rispetto a quello assegnato ai soci già dichiarati falliti:
“in pratica, il patrimonio del socio occulto, o comunque individuato solo
successivamente, viene a trovarsi in una posizione analoga a quella di un
bene non ancora scoperto, sul quale il vincolo esecutivo è già stato posto
107
BELLAGAMBA, G. Le societa di persone, le societa di fatto, le societa cooperative : rassegna della
giurisprudenza, Milano, 1997
108
RAGUSA MAGGIORE G., Trattato delle società, Le società in generale, La società di persone, Torino
2000.
109
Cfr F. FERRARA-F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001, p 291.
110
Cass. civ., sez. III, 25 ottobre 1974, n. 3146.
56
con la originaria sentenza dichiarativa di fallimento”
111
.
Da qui l'effetto rettificativo, anche dal punto di vista patrimoniale (effetto
“integrativo-ricognitivo”), in quanto il secondo fallimento avrebbe la
funzione di apprendere alla massa beni originariamente sfuggiti
112
.
Questa impostazione presuppone che il patrimonio del socio sia da
ritenere una “componente” effettiva del patrimonio sociale.
Essa risulta condivisa da quella giurisprudenza di merito particolarmente
incline a leggere nel sistema fallimentare l'esigenza di tutelare la garanzia
patrimoniale dei beni della società e dei soci illimitatamente responsabili,
ad onta degli sfasamenti cronologici delle varie dichiarazioni di
fallimento
113
.
Seguendo queste considerazioni , si dovrebbe concludere che, se unica è
la responsabilità dell'impresa e dei soci (essendo unica l'impresa e unica
l'insolvenza), unici dovrebbero essere anche gli effetti che si riproducono
sui patrimoni da assoggettare alla procedura concorsuale.
All' evidenza sotteso a tale interpretazione è il timore che, diversamente
argomentando, sarebbe violata la par condicio creditorum. La decorrenza ex
nunc della sentenza estensiva di fallimento esonerebbe, invero, da
revocatoria molti atti compiuti nell' anno, ovvero nel biennio, anteriore
alla prima dichiarazione di fallimento.
Tutto ciò perché nel campo del diritto fallimentare, che è preordinato a fini
111
A NIGRO Scritti giuridici, 1974, 191.
112
M. BESSONE Imprese e Società. Lineamenti di diritto commerciale Editori Laterza , Bari 2001, pp.
251
113
In relazione al rigoroso sistema concorsuale, il quale sanziona anche penalmente ogni compromissione
dell'integrità del patrimonio responsabile e proietta tutti i suoi effetti sostanziali sulle posizioni
concorrenti a prescindere dall' effettiva conoscenza da parte del terzo ovvero assoggettando all'
esecuzione tutti i beni anche se non formalmente pignorati (grazie anche ad un meccanismo di pubblicità
della sentenza dichiarativa di fallimento che ha resistito alle riflessioni di compatibilità garantista), non
può che apparire stridente che del tutto svincolato rimanga il patrimonio del socio non ancora
formalmente dichiarato fallito ma, anche nella consapevolezza del debitore stesso, tuttavia assoggettato
inevitabilmente al soddisfacimento di tutte le obbligazioni sociali”. Corte App. Palermo 22.4.1992, Fa,
1993, 81 ss.
57
particolari e diversi da quelli che regolano il processo civile ordinario, si
vuole impedire che qualche creditore possa precostituirsi diritti di
prelazione in violazione del principio della par condicio creditorum che
rappresenta il cardine del processo del fallimento.
Scopo della revocatoria fallimentare, infatti, è la reintegrazione del
patrimonio del fallito per salvarlo, nell'interesse della massa, dagli abusi
posti in essere nel periodo sospetto, che decorre dalla data della sentenza
dichiarativa di fallimento dell'impresa apparentemente individuale al
momento della pronuncia, ma dimostratasi successivamente impresa
sociale
114
.
Ma non è da trascurare anche un’altra argomentazione fondamentale a
proposito della funzione dei creditori, ovvero l’esistenza dei c.d. creditori
involontari.
La categoria dei “creditori involontari” è in tal modo etichettata per
meglio evidenziare la peculiare situazione soggettiva collegata alla totale
assenza di volontà nella costituzione di un rapporto giuridico
patrimoniale che vede nella società il soggetto passivo tenuto alla
soddisfazione della pretesa.
L'interesse per la figura del creditore involontario non è di puro gusto
ricostruttivo, essendo la risultante di un approfondimento della diversità
di effetti che produce l'inadempimento, a seconda che l'obbligazione sia
contrattuale o extracontrattuale
115
.
La distinzione trae origine dal difetto di volontà, che ricorre in
quest'ultima, circa la stessa nascita di un rapporto obbligatorio.
Circostanza che pone, indiscutibilmente, il creditore involontario in una
condizione deteriore ed affievolita sotto molteplici aspetti.
114
Trib. Udine 24.4.1987, FI, 1987, I, 3149, 3151.
115
M. BESSONE Società di persone, Società di capitali. uno sguardo di estrema sintesi Editore
Giappichelli, Torino 2003.
58
La situazione soggettiva di fisiologica debolezza del creditore
involontario che subisce il danno contro la sua volontà, senza aver mai
accettato di correre alcun rischio è posta a base dell'istanza di accordargli
una protezione più intensa, o almeno equivalente, a quella riservata
dall'ordinamento al creditore contrattuale, pienamente consapevole circa
la nascita del rapporto obbligatorio
116
e perfettamente in condizione di
cautelarsi. Si è ritenuto quindi di intervenire, sulla tecnica di imputazione
delle obbligazioni da fatto illecito della società.
L'importante distinzione tra creditori volontari ed involontari trova
recente accoglienza anche tra i giuscommercialisti inglesi che descrivono
la debole posizione dei secondi come di coloro i quali “have no choice in the
selection of tort feasor”
117
.
Invero, la percezione del problema e delle Sue forti implicazioni è ancora
più nitida nelle pagine di CHEFFINS, il quale, premessa l'ammissione
degli indiscussi vantaggi della responsabilità limitata tra i quali,
soprattutto, il funzionamento dei mercati finanziari e l'efficiente
distribuzione del rischio tra le varie categorie di investitori evidenzia
118
il
116
Situazione soggettiva bene esplicitata da Doss, Should shareholders be personally tiable for the torts
of their corporations?, tra i primi a porla a base dell'istanza di estendere, sussidiariamente, ai soci la re-
sponsabilità da fatto illecito della società, senza individuare nell'esposizione proporzionata alla
partecipazione al capitale la regola da applicare. Sempre con riguardo alla posizione dei creditori
involontari, Doss. critica l'orientamento giurisprudenziale più tradizionale che fonda il superamento della
personalità giuridica nel rispetto dei “rites of incorporation”, correttamente assumendo che il ristoro
della vittima dell'illecito non può dipendere dal rispetto che il socio osserva delle regole corporative, la
cui sola violazione legittima l'estensione della responsabilità al socio: “Despite the piercing
doctrines,then, shareholders are stili virtually immune from the claims of tort victims so long as they treat
their corporate entity with proper respect”,London 1986 p. 1195.
117
F., HANNIGAN, Farrar's company law, IV ed., London, 1998, p. 75. Per un ricostruzione puntuale
degli orientamenti gurisprudenziali consolidati nel diritto inglese, in materia di superamento della
personalità giuridica, anche con riguardo alle recenti tendenze in punto di unica entità economica, cfr. D.
VIES, Gower's principles of modern company law, VI, ed., London, 1997, p. 77 ss., E GRIFFIN,
Company law. Fundamental principles, III ed., Harlow, 2000, p. 25, quest'ultimo limitatamente alla
responsabilità della società per l'illecito dell'amministratore. Partendo invece dal celebre caso Salomon v.
Salomon & Co. del 1897, col quale fu sancita la 'netta separazione tra soci e persona giuridica, il primo
A., riassumendo efficacemente lo stato dell'arte, afferma: “Since the Salomon case, the complete
separation of the company and its members has never been doubted" (p. 79.80).
118
CHEFFINS, R. Company law. Theory, structure and operation, Oxford, 1997, p. 499, convinto della
necessità di addivenire a forme di tutela efficace delle vittime dell'illecito. ritiene che quest'ultima possa
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pregiudizio che possono soffrire i creditori involontari, penalizzati da
insolvenze che sono spesso la conseguenza di operazioni rischiose,
favorite proprio dalla responsabilità limitata che induce a considerare la
perdita da fatto illecito come un costo prevedibile della gestione sociale.
Con particolare riguardo al diritto italiano, non è forse prematuro
osservare che nelle pieghe di un ordine giuridico ispirato alla limitazione
tassativa, e solo per via normativa, dell'alterazione delle posizioni
creditorie, attento inoltre alla causa del credito per le ipotesi di deroga al
principio dell'eguaglianza, sia proprio la legge a non aver colto ed
impedito una forma poco evidente di diseguaglianza tra creditori,
tuttavia significativa ed in grado di produrre la postergazione di fatto di
una categoria ad un'altra
119
.
Non mi soffermerò sulla fondatezza dei principi che sovrintendono al
concorso sul patrimonio del debitore nel diritto italiano. Mi occuperò
invece della moltiplicazione di privilegi
120
, l'altrove definita “irrazionale
proliferazione”
121
degli stessi, per effetto della quale spesso, senza
apprezzabili ragioni, a taluni creditori risulta attribuita una posizione
superiore
122
.
Considerazioni che inducono a convenire con l'auspicata “revisione
essere conseguita anche attraverso strumenti diversi dalla responsabilità proporzionata dei soci. Il rife-
rimento è alle coperture assicurative obbligatorie ed al riconoscimento di privilegi legali sui beni sociali,
soluzioni delle quali si dirà in appresso (p. 508).
119
PROPERSI, A. Le società di persone : società semplice, in accomandita semplice, in nome collettivo, di
fatto e irregolari; associazione in partecipazione, Milano, 2001
120
OPPO, G.Diritto dell'impresa e morale sociale, in Riv. dir. civ., 1992, I, p. 27, ma anche le più recenti
intuizioni sulla condotta contrattuale dell'impresa contenute in Impresa e mercato, in Riv. dir. civ., 2001,
I, p. 421.
121
“Dando luogo ad ingiustificate disparità di trattamento tra i diversi settori produttivi”, così
PISCITELLO, P. Le garanzie bancarie flottanti, Torino, 1999, p. 5-6, che sottolinea come il vincolo di
determinati beni alla soddisfazione di un creditore integri una deroga al principio del trattamento paritario
tra i credi tori. Tuttavia, i criteri di uguaglianza e preferenza non confliggono, puntualizza bene l'A., sino
a quando il legislatore rileva situazioni di diseguaglianza, in tal modo attribuendo al primo una delicata
facoltà discretiva, modulata “a seconda delle situazioni di interessi”.
122
PISCITELLO,P. op. loc. ult. cit.
60
tecnica delle procedure”
123
, posto che è sempre l'indagine sugli interessi a
dover guidare il legislatore nella graduale applicazione del principio di
eguaglianza.
Pertanto, un primo sospetto a base del presente studio, è che la mancata
indagine, nel diritto italiano, sull'interesse del creditore involontario,
insieme ad una legislazione societaria improntata, come d'altra parte tutte
le altre, alla profusione indistinta della responsabilità limitata per le
obbligazioni sociali, abbiano dato vita ad una situazione che definirei di
“diseguaglianza non dichiarata”. Nel senso che, senza prevedere apposite
cause legittime di prelazione a detrimento dei creditori involontari, si sia
comunque prodotta un'alterazione contrastante con il principio di
eguaglianza per effetto dell'estrema postergazione cui i medesimi
vengono di fatto sottoposti
124
.
In altri termini, per un verso la dilatazione delle fattispecie di preferenza
accordate a certi redditi contrattuali e, per altro, l'intenso ricorso dei
finanziatori delle imprese capitalistiche a forme sofisticate di garanzia del
finanziamento esterno (tema specificamente trattato nel capitolo IV) che
“determinano un rafforzamento dei finanziatori istituzionali”
125
, i quali
impongono “all'imprenditore la concessione di garanzie in grado di
eliminare (o quanto meno attenuare) i rischi conseguenti
all'insolvenza”
126
si pensi solo alla varietà tipologica delle garanzie c.d.
“fottanti” e “negative”
127
sono in grado di procurare un netto
affievolimento della situazione soggettiva dei creditori involontari.
L'ipotesi da formulare è che proprio la completa affermazione
123
OPPO, Diritto dell'impresa e morale sociale, Padova 1992, p. 27.
124
PROPERSI, A. Le società di persone : società semplice, in accomandita semplice, in nome collettivo, di
fatto e irregolari; associazione in partecipazione; impresa familiare e coniugale; disciplina legale e fiscale;
formulario, Giovanna Rossi Milano : Il sole-24 ore, 2001.
125
PISCITELLO, P. op. loc. ult. cit.
126
PISCITELLO,P. op. loc. ult. cit.
127
PIEPOLI, G. “Le garanzie negative”, in Banca, Borsa, tit. cred., 2001, I p. 406.
61
dell'autonomia privata, determinata a “dare effettiva vigenza alla
garanzia generica patrimoniale”
128
e a tutelare quel mai sufficientemente
chiarito principio di par condicio creditorum
129
, faccia sì che quest'ultimo
valga, tutt'al più, per i soli creditori volontari. La forza di espansione
dell'autonomia privata, oggi quanto mai raffinata nell'elaborazione di
nuovi strumenti negoziali
130
, rischia di comprimere ulteriormente la posi-
zione dei creditori extracontrattuali
131
.
Questi sono creditori sociali e, come tali, dovrebbero potersi soddisfare
sul patrimonio del debitore, alla stregua degli altri, senza subire gli effetti
dell'arbitrio con cui società debitrice e finanziatori sottraggono ogni so-
stanza escutibile.
Scenario, quest'ultimo, che è stato bene
132
tratteggiato, intravedendosi,
nell'odierno operare delle grandi società di capitali e dei gruppi,
operazioni volte a conseguire la preordinata incapienza patrimoniale, e
sulle quali occorrerà adeguatamente indugiare.
Verificheremo che la soluzione del problema, comune a tutti gli
ordinamenti societari, non passa attraverso il riconoscimento al creditore
128
PIEPOLI, G. op. ult. cit., p. 405.
129
LASERRA, G. La responsabilità patrimoniale, Napoli, 1966; MIRAGLIA, G. voce Responsabilità
patrimoniale, in Enc. giur., voI. XXVII, Roma, 1991, p. 9.
130
Anche la spersonalizzazione dei contratti d'impresa non elimina il momento rilevante dell'adesione,
persino "con riferimento all'ampia tipologia dei contratti standard", come efficacemente osserva DI
AMATO, A. L'interpretazione dei contratti di impresa, Napoli, 1999. p. 152-153, il quale riconduce
all'esistenza di diverse modalità di formazione del consenso e di “partecipazione alla determinazione del
contenuto del contratto”, l'impossibilità di adottare criteri ermeneutici omogenei. Così confermando
soprattutto dove distingue “i contratti frutto di trattativa” e i contratti che ne sono privi (p. 154) la
presenza di un'ampia categoria di contratti stipulati dall'imprenditore che contengono ancora una forte
traccia di contenuto volitivo delle parti.
Sul “ridimensionamento dell'autonomia contrattuale” che quindi resiste alla incontestabile oggettività
della contrattazione d'impresa, v., anche, le convincenti riflessioni di BUONOCORE, V. Contrattazione
d'impresa e nuove categorie contrattuali., Milano, 2000, p. 55.
131
SACCO R. Sulla societa di fatto, Padova 1995
132
LOPUCKI, L. The death of liabilty, in Yale Law Tourn., 1996, v. 106, p. 1, scritto che sarà
ampiamente' considerato nella parte centrale dell'indagine. Del medesimo A. v. anche il più recente
Liability should follow the logo: an essay on the appropriate role of trademarkin the Liability system, in
Social Science Research Network, 2001.
62
involontario di un privilegio legale sul patrimonio sociale
133
, in ragione
della causa peculiare del credito da fatto illecito, bensì attraverso criteri
più equi ed effìcienti di imputazione della responsabilità del socio.
2.2 La variazione della compagine sociale
Le società di fatto, ancorché le società di persone, non vengono meno per
variazioni della compagine sociale, ma queste comportano la costituzione
di un nuovo ente, nel caso d'ingresso di un nuovo socio, in aggiunta a
quelli precedenti.
La medesima situazione si verifica nel caso di successione
134
di una
persona all’altra nella qualità dì socio.
Pertanto, per l'ipotesi in cui una società di fatto immutata nella sua
individualità, risulti enunciata in una pluralità di atti sottoposti a
registrazione, l'inizio della decorrenza della prescrizione dei diritti
dell'amministrazione, con riguardo al contratto costitutivo della società,
va fissato alla data della presentazione del primo dei suddetti atti,
restando irrilevante che gli atti posteriori evidenzino una diversa
composizione sociale
135
.
Per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 2296 c.c., norma che pone a
carico dei nuovi soci le obbligazioni sociali anteriori all' acquisto della
qualità di socio, il discorso è più complesso.
Qui bisogna distinguere il caso in cui i debiti siano stati assunti da una
società già costituita, di cui entra a far parte un nuovo soggetto dove si
può applicare l’art. 2269 c.c., per le società semplici, nonché per quelle
irregolari in base al disposto dell'art. 2297 c.c.
133
Come propone LEEBRON, G. Limited liability, tort victims, and creditors, London., p. 1640 ss.
134
CAGNASSO, M. La società semplice, in Trattato dì diritto civile, diretto da Sacco, Torino. 1998 voI.
6,100
135
Cass. civ, sez. 1, 7 ottobre 1987, n. 7490
63
Quando invece si tratta di obbligazioni contratte da un singolo
anteriormente alla costituzione della società irregolare, di cui egli venga a
far parte, non si verifica affatto, in virtù delle richiamate disposizioni, il
trasferimento di quei debiti al nuovo ente, salva l'ipotesi che esso non sia
convenzionalmente disposto
Infine, se si tratta di debiti assunti da una impresa individuale
anteriormente alla costituzione della società, le posizioni debitorie o
creditorie rimangono nettamente distinte, se non si dimostri essersi
avverata una successione del nuovo ente nei debiti contratti
dall'imprenditore singolo
136
.
2.3 La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali
La responsabilità solidale ed illimitata dei soci di una società di fatto, per
il soddisfacimento delle obbligazioni sociali, comporta che il creditore
può chiedere l'adempimento nei confronti di ciascun socio, senza
necessità di convenire in giudizio la società, salva restando la facoltà del
socio stesso di invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale, a
norma dell'art. 2268 c.c.
137
.
Possono essere fatti valere, anche i crediti derivanti da prestazioni
lavorative svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato
intercorso con una società di fatto, in applicazione della regola in tema di
responsabilità solidale dei soci posta dall'art. 2267 c.c. per la società
semplice, nei confronti di un solo socio condebitore in solido, salva la
possibilità di questi di invocare un eventuale patto di esonero dalla
responsabilità purché portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei
138
.
136
SCHIAVON, F. Societa personali e di fatto : società in nome collettivo regolari e di fatto, societa in
accomandita semplice, societa semplici e aziende coniugali, Roma, 1986
137
Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 1982, n. 856.
138
Cass. civ., sez. lav., 1 giugno 1992, n. 6594.