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INTRODUZIONE
Il presente lavoro, si propone di affrontare la questione sulla protezione dei diritti
fondamentali nei diversi ordinamenti giuridici, a partire dal secondo dopo guerra; tale
tematica, diviene uno tra gli argomenti più discussi, e nello specifico tra il sistema
nazionale e la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
Nella prima parte di questo lavoro, infatti, si analizzano le più importanti evoluzioni
storiche che hanno interessato l’aspetto politico-sociale e giuridico del continente
Europeo. L’analisi è stata condotta seguendo un’ottica comparativista, rivolgendo
l’attenzione al rapporto tra gli ordinamenti interni dei Paesi dell’Europa occidentale e la
CEDU; inoltre, particolare attenzione è stata rivolta all’ingresso dei Paesi dell’ex blocco
sovietico nel Consiglio d’ Europa e alla mancata ratifica della CEDU da parte dell’Unione
Europea. Una analoga prospettiva sarebbe auspicabile, per fortificare gli standard europei
per la protezione dei diritti fondamentali, poiché dopo la promulgazione della Carta di
Nizza da parte dell’Unione, la strada per l’immissione potrebbe definirsi tracciata.
Tuttavia, le gravi crisi che hanno colpito l’Unione (crisi economica- finanziaria, delle
istituzioni ed anche migratoria) hanno marginalizzato la controversia sul tema.
L’adesione dell’Unione Europea alla CEDU sarebbe utile proprio per risolvere i malanni
di cui oggi l’Unione soffre, garantendo una tutela maggiore ed effettiva dei diritti
fondamentali per ogni cittadino comunitario.
Tale importante tematica verrà affrontata nel primo capitolo e metterà in luce non solo le
innovazioni portate dalla nascita della Convenzione ma anche le problematiche dovute a
tale mancanza.
Un particolare approfondimento è stato dedicato all’art. 3 CEDU, il quale sancisce in
termini assoluti, il divieto dell’uso della tortura e di trattamenti e/o punizioni inumane o
degradanti e dunque dei rapporti tra i vari ordinamenti europei, con particolare riferimento
a quello italiano con la stessa CEDU.
L'oggetto principale dell’elaborato, si dispiega successivamente nella seconda parte del
lavoro.
Essendo la tematica di vasta portata, ho scelto di focalizzare l’attenzione sul trattamento
dei detenuti nelle carceri al fine di evidenziare le frequenti violazioni dei relativi diritti
fondamentali così come previsti dalla Convenzione in materia di salvaguardia dei diritti
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fondamentali. Cosa accade all'interno degli istituti di pena? Quali diritti appartengono ai
soggetti reclusi? A quali organi possono chiedere tutela ed in base a quali norme? Il
regime detentivo art. 41- bis dell’ordinamento penitenziario può essere considerato una
misura ai limiti della costituzionalità?
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Queste domande introducono l'oggetto principale di questo lavoro, incentrando
l’attenzione sulla giurisprudenza prodotta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la
quale affronta le questioni giuridiche concernenti il trattamento dei detenuti da un punto
di vista sovranazionale.
In primo piano vi è il tema del sovraffollamento carcerario che sta a rappresentare la
prima vera criticità, in quanto in Italia ha raggiunto un tasso pari al 119,68%.
Voltaire
3
diceva “Il grado di civiltà di uno Stato si misura dal grado di civiltà delle sue
prigioni”, ed è per questo che l’attenzione è rivolta proprio ad alcune pronunce della Corte
di Strasburgo, quali la Sentenza Sulejmanovic pronunciata nel 2009 e la Sentenza
Torreggiani pronunciata nel 2013. Queste sentenze hanno rappresentato una vera e
propria rivoluzione, attestando la sistematica violazione dell’art.3 della Convenzione
europea dei diritti umani ed evidenziando in particolar modo le criticità dovute allo spazio
eccessivamente ridotto e mal mantenuto concesso ad ogni detenuto; inoltre, dalle sentenze
è emersa l’assenza di un apparato di ricorsi che si presentasse come efficace ed adeguato
ad accogliere le doglianze dei ristretti, comportando ciò oltretutto l’inosservanza sia delle
11 Regole Europee per le Prigioni che delle Regole Minime Standard delle Nazioni Unite
per il Trattamento dei Prigionieri. Nonostante ciò al 29 febbraio 2020, per una capienza
totale degli istituti penitenziari italiani di 50.528 posti, i detenuti ristretti sono ben 61.230,
confermando ancora una volta un dato di sovraffollamento.
La maggior parte delle violazioni lamentate riguardano l'art.3 della Convenzione che
riconosce il divieto di torture e pene o trattamenti inumani e degradanti e all’art. 27, terzo
comma della nostra Costituzione: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
2
Savoretti S. “Questioni giuridiche relative al trattamento dei detenuti nella giurisprudenza della corte
europea dei diritti dell'uomo “tesi di laurea di diritto internazionale anno 2011-12
3
NANNOLA C., “Diritti in carcere” La premialità come diritto o come rovescio? in Diritti umani e
carcere, Napoli, 2008, pag. 239.
8
In Italia, i parametri di riferimento in merito alla tutela dei detenuti sono rinvenibili
principalmente nella Costituzione italiana e nella Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante
“Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà”. Quest'ultima ha cercato di dare attuazione alle norme
costituzionali e alle indicazioni provenienti dalle Regole penitenziarie europee.
Tuttavia, si rammenta che ancor prima della sentenza Torreggiani l’Italia aveva già
intrapreso misure necessarie per ovviare all’ emergenza di sovraffollamento degli istituti
penitenziari, come i cosiddetti “Piani carcere” del 2010 e 2012. I Piani carcere e le
riforme apportare al Codice penale saranno oggetto di analisi nella seconda parte di questo
lavoro, evidenziando come nonostante l’apprezzabile sforzo, i provvedimenti attuati non
sono bastati a risparmiare la condanna all’Italia da parte dei giudici di Strasburgo.
Oggi la vera sfida, a cui è chiamato a rispondere il legislatore, è far sì che l’esecuzione
della pena cammini di pari passo con un trattamento individuale programmato, che
permetta ai detenuti di responsabilizzarsi e di intendere la condanna come un mezzo di
evoluzione personale, il sistema penale retributivo è divenuto nel tempo insufficiente,
pertanto l’attenzione deve essere posta ad un nuovo modello di giustizia, attraverso i
metodi di riparazione, assume un’importanza fondamentale la rieducazione e la
risocializzazione del detenuto ed è per questo che sono state varate le misure alternative
alla detenzione. Tali misure, il cui uso è fortemente incentivato dagli organi europei ed
internazionali che si occupano della materia del diritto penitenziario, non trovano
purtroppo una vasta applicazione da parte dei giudici italiani, tuttavia, il vero
cambiamento risiede nella qualità dell’esecuzione della pena e poco nella quantità, e che
quindi la vera riforma deve mirare ad ottimizzare la reclusione a beneficio della
prevenzione delle recidive e della sicurezza sociale.
Nelle ultime pagine di questo elaborato, infine, ci si interroga e si prova a dare risposta
sui trattamenti inumani e degradanti e sulle criticità costituzionali rappresentate dal
regime esecutivo del c.d. ergastolo ostativo; in quest’ultimo l’art. 3 della CEDU trova
difficoltà durante l’applicazione del regime di detenzione speciale di cui l’art. 41-bis ord.
Penit., adottato dall’ordinamento italiano per contrastare la criminalità organizzata. In
particolare, l’attenzione si è concentrata sui rapporti tra la pena dell’ergastolo e l’art. 4-
bis ord. penit. riguardante le preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari e alla
liberazione condizionale per alcuni tipi di reati, per lo più di matrice associativa, in
assenza di collaborazione con la giustizia.
9
La Corte di Strasburgo ha ribadito più volte la necessità di sottoporre ogni specifico caso
ad un’accurata analisi prima di attuare un regime cosi restrittivo, tanto da condannare il
nostro Paese con la storica pronuncia della Corte EDU del 13 giugno 2019 n. 77633-16,
relativa al Caso Viola c. Italia, alla revisione della disciplina del c.d. ergastolo ostativo,
giudicata in contrasto con l’art. 3 della CEDU: “Nessuno può essere sottoposto a tortura
né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Parallelamente, si esaminerà la sentenza
n. 253 del 2019 con la quale la Corte costituzionale, dopo pochi mesi dopo la pronuncia
Viola della Corte di Strasburgo, dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 4-bis ord.
penit. per violazione del principio di eguaglianza e delle finalità rieducative della pena di
cui agli artt. 3 e 27 Cost.
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CAPITOLO I
LA PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN EUROPA: I RAPPORTI
TRA ORDINAMENTI INTERNI E SISTEMA CEDU
1.1 La protezione dei diritti fondamentali in Europa dopo la Seconda guerra
mondiale
All’indomani della Seconda guerra mondiale, la protezione dei diritti
fondamentali divenne il valore cardine delle Costituzioni moderne. È difficile trovare un
periodo storico in cui la questione dei diritti umani ha avuto una rilevanza come quello
che si è sviluppato dal 1948 in poi, in quanto, dopo le atrocità dei regimi totalitari si è
dato ampio spazio ai principi di dignità umana e autonomia degli individui nei rapporti
con le autorità governative e l’assoluta necessità di predisporre un sistema volto a
garantire, su piani multilaterali, la piena tutela della dignità umana e i valori della pace e
della giustizia.
In realtà, già durante il confitto, gli Alleati avevano capito che per evitare le atrocità
commesse della guerra, la protezione dell’individuo doveva diventare valore cardine,
contro l’arbitrio dei singoli Stati. L’idea era quella di una maggiore solidarietà e
cooperazione ed “il superamento della convinzione, assai radicata nello spirito del
mondo moderno, secondo la quale sarebbe pur sempre lo Stato il soggetto più idoneo a
garantire effettivamente le libertà dei suoi sudditi”
4
.
Inizia a nascere in Europa, l'idea di creare un meccanismo sovranazionale in grado di
garantire la pace tra i popoli europei, a partire dalla tutela dei diritti fondamentali
dell'individuo, innati nella persona umana
5
, tanto da far sorgere un movimento
denominato “Comitato internazionale del movimento europeo” il cui obiettivo principale
era la riunificazione.
4
CHIAVARIO M. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in
materia penale, pag.4, Giuffrè,2017
5
DE SALVIA M. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Procedure e contenuti, Napoli, 2001
11
Nel 1945 nasce l’Organizzazione delle Nazioni Unite ( ONU )
6
e pone tra i principali
obiettivi la tutela dei diritti fondamentali, inaugurando un nuovo ciclo del diritto
internazionale: gli Stati nazionali iniziano a perdere centralità a vantaggio delle
organizzazioni internazionali.
7
Quello che si preannuncia è la nascita di un vero e proprio regolamento internazionale dei
diritti umani e la definizione di quelle che furono le Carte fondamentali degli Stati del
dopoguerra. “L’idea forte era quella che sarebbe stata necessaria una maggiore
solidarietà tra i Paesi europei che avrebbe dovuto trovare espressione in una
cooperazione assai più integrata rispetto a quella della Società delle Nazioni”
8
,
responsabile di non aver saputo evitare lo scoppio della Seconda guerra mondiale.
L’evoluzione di un diritto internazionale sui diritti umani ebbe ulteriori sviluppi, infatti,
oltre alla nascita della Carta delle Nazioni Unite furono firmati i Patti delle Nazioni Unite
nel 1966, i quali comprendevano oltre che diritti politici e civili, anche diritti sociali,
economici e cultuali. Tuttavia, nonostante l’apprezzabile sforzo, sul piano del diritto
generale la protezione dei diritti fondamentali risultava ancora debole; il diritto
internazionale si era spinto a contrastare gli atroci avvenimenti che si erano verificati
durante la guerra come la discriminazione razziale, il genocidio e le deportazioni del
popolo ebreo e non solo.
Con il Congresso dell’Aia
9
, presieduto dal ministro britannico Winston Churchill,
comportò un forte interesse negli Stati a proteggere e assicurare tali diritti tanto da
considerarli non più materia di ogni singolo stato ma patrimonio dell’umanità; da qui si
posero le basi per l'istituzione del Consiglio d'Europa
È doveroso ammettere che i diritti dell’uomo, specie in Europa, erano già riconosciuti a
livello statale interno, ma mai si era ammesso che gli Stati rispondessero davanti ad un
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L’Organizzazione delle Nazioni Unite è stata creata alla fine della Seconda guerra mondiale dalle
potenze che avevano combattuto contro l’Asse Roma-Berlino. La sua Carta Costitutiva venne elaborata a
Sn Francisco nel 1945 al fine di sostituire la fallimentare Società delle Nazioni, incapace di assicurare un
equilibrio nella comunità internazionale.
7
CASSESE A., I diritti umani nel mondo contemporaneo, IV ed., Bari, 1999, p. 85
8
POLLICINO O., Allargamento dell’Europa a Est e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee
(2010), Giuffrè Milano pag. 20
9
Il Congresso dell'Aia, vero primo momento federale europeo, si tenne nel congresso d'Europa all'Aia,
dal 7 al'11 maggio 1948. Vi parteciparono 750 delegati da tutta Europa, oltre ad osservatori da Stati Uniti
e Canada. Questa conferenza storica contribuì notevolmente a suscitare, nei governi e nell'opinione
pubblica, un'influenza positiva riguardo alle istituzioni europee che si stavano formando proprio negli
anni del secondo dopoguerra.