3
Il presente elaborato è diretto all’analisi delle principali novità di carattere
sostanziale e dei fondamentali istituti processuali introdotti con il c.d. “pacchetto
brevetti”, ed è logicamente ancorato sul presupposto per cui i meccanismi
concreti diretti ad assicurare l’effettività della tutela della proprietà intellettuale,
giochino un ruolo essenziale per lo sviluppo dell’innovazione e della produzione
industriale, per la regolamentazione del mercato; per la tutela del consumatore;
per la concorrenza in generale e per il contrasto alla contraffazione che è una
particolare forma di concorrenza sleale.
Quello in esame costituisce infatti una componente di norme che va ad
inserirsi in un quadro di regolazione delle attività economiche, più ampio e
sostanzialmente unificato dai principi eurounitari di libertà di concorrenza e di
mercato.
Anche se il processo di entrata in vigore è ancora un “work in progress”, la
dovizia di elementi normativi posti dal pacchetto consente già di far luogo alle
prime valutazioni dell’intero impianto.
Tuttavia, allo stato, non è consentito prefigurare realmente i futuri sviluppi.
Introduzione
4
CAPITOLO PRIMO
IL RUOLO DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA
BREVETTUALE: IL QUADRO NORMATIVO POSITIVO
1. Premessa
L’esigenza di assicurare al suo inventore lo sfruttamento produttivo delle
idee suscettibili di una qualche utilizzazione economica, che è alla base dell’idea
stessa di brevetto, è nata alla metà del 1400 (
1
) ed ha avuto come corollario
naturale la necessità di assicurare la sua tutela diretta.
Solo agli albori della società industriale, in conseguenza della progressiva
diffusione dei commerci, si ebbero i primi tentativi di tutelare la proprietà
intellettuale, in genere attraverso accordi bilaterali tra i vari paesi.
Alla fine dell’ottocento con lo sviluppo della grande rivoluzione industriale
2
si manifestarono, in controtendenza con l’esasperarsi di nazionalismi, le esigenze
di una collaborazione internazionale in materia che portarono all’adozione della
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale nel 1883.
Tuttavia le vicende connesse alla prima guerra mondiale, che videro lo
sviluppo di un notevole numero di invenzioni, tutte derivate dalle esigenze
belliche, portarono ad un rafforzamento della tutela nazionale dei brevetti.
In conseguenza le invenzioni potevano essere protette solo mediante il
rilascio di titoli ad efficacia nazionale e la tutela poteva essere azionata solo
innanzi alle giurisdizioni nazionali.
1
Cfr. B. MURACA, “Dalla legge veneziana del 1474 alle privative industriali” - Il
Contributo italiano alla storia del Pensiero - Tecnica (2013). Disponibile su:
http://www.treccani.it/enciclopedia/dalla-legge-veneziana-del-1474-alle-privative-
industriali_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica)/
2
Solo negli stati uniti “tra il 1860 ed il 1900 l’Ufficio Patenti degli Stati Uniti concesse
non meno di 676.00 brevetti, poi il numero raggiunse cifre quasi astronomiche”, Thomas A.
Edison arrivò ad essere titolare di n.1093 brevetti di invenzione: Cfr. A. NEVINS E S.
COMMAGER “Storia degli Stati Uniti”, Torino, Einaudi, 1967, pag. 295
5
Solo dopo il secondo conflitto mondiale, su iniziativa della Francia e dei
paesi appartenenti al Benelux (Belgio Lussemburgo Olanda), veniva firmato
all’Aja nel giugno del 1947 il trattato che istituiva l’Istituto internazionale dei
brevetti che fu il primo tentativo di cooperazione internazionale in materia
brevettuale e che pose il nucleo fondamentale di una disciplina i cui archetipi si
ritroveranno poi anche nei successivi provvedimenti normativi ed accordi in
materia (
3
).
Nel 1966 su iniziativa degli Stati Uniti fu proposto un nuovo trattato che fu
firmato a Washington il 9 giugno 1970 ma che entrò in vigore solamente il 1
giugno 1978 con cui fu istituito il Patent Cooperation Treaty (PCT) gestito
dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), che offre la
possibilità di ottenere la tutela di un’invenzione nei 139 Stati contraenti aderenti,
attraverso la presentazione di un’unica domanda di brevetto internazionale (
4
). Si
cominciò così ad assicurare una tutela che però era territorialmente limitata ai
paesi aderenti mentre l’invenzione non aveva protezione in quei paesi e in quelle
regioni che avevano ritenuto di non aderire.
Il trattato, che consentiva di registrare il brevetto all’estero, era fondato
sull’esigenza di impedire lo sfruttamento economico delle proprie ideazioni ai
terzi e di poter concedere, previo corrispettivo, licenze di uso sui mercati
stranieri.
Il primo serio tentativo di introdurre una protezione brevettuale uniforme
nel territorio europeo fu attuato con l’approvazione della Convenzione sul
brevetto europeo (European Patent Convention- EPC), firmata a Monaco il 5
ottobre 1973 al fine di fornire uno strumento giuridico volto a favorire il
3
Sulle vicende relative ai primi tentativi di armonizzazione internazionale delle
legislazioni delle procedure nazionali in materia di brevetti cfr. amplius: A. ILARDI “Il nuovo
brevetto europeo -il brevetto europeo con effetto unitario: il primo sistema integrato di
protezione dell'innovazione dell'unione europea”, Zanichelli ed 2018, pagina 16 e seguenti.
4
Attualmente i Paesi aderenti sono 153. Disponibile su:
https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html
6
progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno (il c.d.
“brevetto europeo”)
5
.
La Convenzione, per la prima volta, ha istituito un’Organizzazione europea
dei brevetti e, al suo interno, ha inserito l’Ufficio europeo dei brevetti (European
Patent Office- EPO), cioè l’organo specificamente incaricato di esaminare le
domande di brevetto, di verificare la sussistenza dei requisiti di brevettabilità
dell'invenzione, di redigere uno specifico rapporto di ricerca, di pubblicare la
domanda e di occuparsi dell’eventuale procedura di opposizione.
La previsione di un'unica domanda e di una procedura centralizzata, era
diretta a risolvere il problema dei depositi plurimi e della disomogeneità dei
requisiti di brevettabilità nei vari Paesi europei.
Con la prima Convenzione sul brevetto europeo (CBE) – successivamente
integralmente aggiornata ma per alcune parti tuttora in vigore (
6
) -- quindi, si è
unificato il procedimento di concessione del brevetto ma ciò nonostante questo
necessita tuttavia di essere validato Stato per Stato.
Accanto alla precedente possibilità di ottenere titoli nazionali rilasciati dagli
uffici brevetti degli Stati membri, si è aggiunto un nuovo meccanismo
procedimentale di concessione di un brevetto “europeo” che però non è
automaticamente efficace in tutti gli stati aderenti, ma dà luogo in realtà ad una
molteplicità di titoli nazionali, ciascuno efficace nel territorio di uno tra gli Stati
aderenti alla CBE che siano stati designati dal titolare.
In sostanza il titolare del “brevetto europeo” diventa in realtà infatti
proprietario non di un unico brevetto, ma di un “fascio” di brevetti nazionali,
5
Il trattato internazionale istitutivo del brevetto europeo e dell’Organizzazione Europea
dei Brevetti (European Patent Organisation – EPO), c.d. CBE (European Patent Convention –
EPC. Gli Stati aderenti, che in origine erano 7 (Repubblica Federale di Germania, Olanda,
Regno Unito, Svizzera, Francia, Lussemburgo e Belgio) si è poi ulteriormente esteso,
disponibile su: http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html. Il testo originario
della convenzione del 5 ottobre 1973, che era entrata in vigore il 7 ottobre 1977, fu ratificato
dall'Italia con la legge 26 maggio 1978 n. 260.
6
La Convenzione di Monaco sulla concessione dei brevetti europei, è stata poi
revisionata il 29 novembre 2000, c.d. EPC 2000, disponibile su: https://www.epo.org/law-
practice/legal-texts/epc.html
7
ciascuno disciplinato dal diritto sostanziale del singolo Paese ed efficace solo
all'interno del relativo territorio.
Quanto alla protezione della proprietà intellettuale la CBE, secondo schemi
processuali internazionalmente applicati, introduceva:
- la “tutela provvisoria” della relativa innovazione che, in tutti gli stati
contraenti designati nella domanda, decorre dalla pubblicazione della domanda di
brevetto europeo. In questo caso la tutela cautelare può essere contenuta negli
eventuali maggiori limiti previsti dalle leggi dei singoli paesi contraenti. Inoltre
ogni stato contraente, che non abbia come lingua ufficiale la lingua del
procedimento, può prescrivere che la protezione provvisoria non sia efficace fino
a quando non sarà effettuata una traduzione dei crediti brevettuali in una delle
sue lingue ufficiali nella opzione del richiedente o, qualora tale Stato abbia
prescritto l'uso di una lingua ufficiale specifica (così l’art. 67 CBE);
-- precise “azioni a protezione dei diritti” che sono conferiti al predetto
brevetto europeo dalla data della relativa pubblicazione e che, nella sostanza,
coincidono con gli stessi diritti che gli sarebbero conferiti da un brevetto
nazionale concesso in ciascuno Stato contraente. Quanto alla estensione di tali
diritti è previsto che, nel caso in cui l'oggetto del brevetto europeo sia
un’invenzione di “processo” (cioè relativo a particolari modalità di realizzazione
di un prodotto), la protezione conferita dal brevetto si estende comunque ai
prodotti direttamente ottenuti da tale processo (così l’art. 67 CBE).
Per alcuni il brevetto europeo è stato un primo importante passo in avanti e
comunque uno strumento utile e di grande successo ma non scevro da precisi
limiti ed inconvenienti (
7
).
Al fine di superare le principali carenze furono invano adottate due
convenzioni destinate – almeno nelle intenzioni – a completare e dare nuova linfa
al sistema del brevetto comunitario quali in particolare:
7
Questa è l’opinione di S. BALICE in “L'Italia si prepara per il brevetto unitario e il
tribunale unificato dei brevetti” in Sistema Società Il Sole 24 Ore, Edizione 04/2019.