CAPITOLO II
Anatocismo nei Rapporti di Conto Corrente e di Mutuo Bancario
II.1 Anatocismo nei Rapporti di Conto Corrente Bancario
Il contratto di conto corrente bancario (o di corrispondenza), disciplinato dal
codice civile nel libro IV al capo XVII rubricato “Dei contratti bancari” sotto la sezione
V intitolata “Delle operazioni bancarie regolate in conto corrente”, è un contratto con
cui la banca si impegna a svolgere, nell’interesse del cliente, definito correntista, un
servizio di contabilità e cassa che comprende una pluralità di operazioni in entrata e in
uscita.
1
Il servizio di cassa può essere svolto solo in presenza di fondi: al contratto di
conto corrente si aggiunge un contratto di deposito (art. 1834 c.c.) qualora i fondi
appartengano al cliente, o di apertura di credito (art. 1842 c.c.) qualora i fondi siano
prestati dalla banca previa concessione di un fido.
Tale contratto, che può essere sottoscritto sia da persone fisiche che giuridiche, è
un contratto di adesione, definito atipico, complesso di singoli contratti oggetto delle
singole operazioni bancarie previste e regolate dagli artt. 1852-1857 c.c., va redatto in
forma scritta a pena di nullità come previsto dall’art. 117 del TUB e va distinto dal
contratto di conto corrente ordinario, contratto tipico, previsto e regolato dagli articoli
1823-1833 del codice civile.
La giurisprudenza definisce il conto corrente bancario come “contratto per
effetto del quale la banca nel presupposto dell’esistenza presso di se di una
disponibilità a favore del cliente, si obbliga a prestare un servizio, consistente in
sostanza in un servizio di cassa, ossia nel provvedere per conto del cliente correntista,
su suo ordine diretto ed indiretto e con le sue disponibilità, ai pagamenti e alle
riscossioni. In tale contratto, ben diverso da quello di conto corrente (ordinario), la
creazione di disponibilità può essere l’effetto di un deposito bancario, di un’apertura di
credito, di un’anticipazione bancaria o di altro contratto bancario. I due contratti di
(quello di conto corrente e quello diretto alla creazione della disponibilità) sono
strutturalmente autonomi, benché funzionalmente collegati. Il conto corrente di
corrispondenza ha natura di contratto misto, alla cui costituzione concorrono, insieme
coi principi del mandato, che hanno una posizione preminente nella struttura e
disciplina, anche elementi di altri negozi”.
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I contratti relativi alle varie forme di affidamento che interagiscono con il
contratto di conto corrente bancario sono separati e intervengono in un momento
successivo a quello di apertura di quest’ultimo: tali contratti sono considerati accessori e
si appoggiano funzionalmente al conto corrente anche se hanno una propria autonomia
negoziale.
Con riferimento al conto corrente, in un dato momento, il risultato della somma
algebrica delle operazioni in dare (addebitamenti) e in avere (accreditamenti) è prende il
nome di saldo.
1
Cfr. A. Izzo, Anatocismo usura e contratti bancari, Giuffrè, 2016, pag. 21.
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Cassazione Civ. n. 3637 del 1968.
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Secondo quanto previsto dall’art. 1852 del codice civile “qualora il deposito,
l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il
correntista può disporre, in qualsiasi momento, delle somme risultati a suo credito”.
Tra le pluralità di operazioni che sono previste dal contratto di conto corrente
bancario, utile alla trattazione del fenomeno anatocistico, è “l’apertura di credito”,
operazione attiva attraverso la quale la banca mette disposizione del cliente una certa
somma di denaro per un certo periodo di tempo o a tempo indeterminato, prevista
dall’art. 1842 c.c.: “è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a
disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a
tempo indeterminato”. Tale importo può essere utilizzato una sola volta, e prende il
nome di apertura di credito semplice , oppure più volte attraverso prelievi e successivi
versamenti per ripristinare la disponibilità accreditata, apertura di credito in conto
corrente. Se non è disposto diversamente si presume che l’aperura di credito sia in conto
corrente (art. 1843 co. 1).
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L’apertura di credito, regolata nel conto corrente bancario, viene definita nel
gergo bancario fido e si parla quindi di conto corrente affidato. Il correntista può
disporre, nei limiti della disponibilità concessa, in qualunque momento delle somme
concesse con il fido, dietro il pagamento di interessi, compiendo una pluralità di azioni
che vengono annotate nel conto corrente. Il credito concesso dalla banca diviene
esigibile a seguito della chiusura del rapporto di conto corrente, della scadenza del fido
o del recesso da parte della banca.
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Relativamente agli interessi, secondo un approccio finanziario, è necessario
porre l’attenzione sul metodo di capitalizzazione utilizzato: si distinguono e
contrappongono quella semplice e quella composta. Nel primo caso l’interesse viene
calcolato e tenuto separato dal capitale, costituendo un importo che rimane improduttivo
fino a quando non interviene il pagamento. Nel secondo caso l’interesse, calcolato sul
capitale, si fonde con esso e alla scadenza costituisce la base per il nuovo capitale su cui
calcolare l’interesse per il periodo successivo. L’anatocismo ricorre solo in quest’ultimo
caso.
Di seguito si riportano le formule di calcolo degli interessi nel caso di
capitalizzazione semplice e composta.
Interesse semplice: = ∗ 1+ ∗
Interesse composto: = ∗ (1+ )
Nella formula “ ” rappresenta il capitale, “ ” il tasso di interesse e “ ” il
periodo di tempo considerato. Le due formule evidenziano le caratteristiche
matematiche dei due metodi: nel caso di interesse semplice si ha un andamento lineare
dell’interesse che si contrappone all’andamento esponenziale nel caso dell’interesse
composto.
Per rendere ancora più semplice la comprensione delle differenze tra i due
metodi di capitalizzazione utilizzati, si riporta di seguito un prospetto di
capitalizzazione trimestrale di un capitale di € 10000,00 al tasso di interesse del 1,5%.
3
Cfr. R. Di Napoli, Anatocismo bancario e vizi nei contratti, Maggioli Editore, 2015, pag. 29.
4
Cfr. A. Izzo, Anatocismo usura e contratti bancari, Giuffrè, 2016, pag. 22.
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TRIMESTRE CAPITALE INTERESSE SALDO
I € 10000,00 € 150,00 € 10150,00
II € 10000,00 € 150,00 € 10300,00
III € 10000,00 € 150,00 € 10450,00
IV € 10000,00 € 150,00 € 10600,00
TOT. INT. PASSIVI SU BASE ANNUA CON CAP. SEMPLICE € 600,00
TRIMESTRE CAPITALE INTERESSE SALDO
I € 10000,00 € 150,00 € 10150,00
II € 10150,00 € 152,25 € 10302,25
III € 10302,25 € 154,53 € 10456,78
IV € 10456,78 € 156,85 € 10613,63
TOT. INT. PASSIVI SU BASE ANNUA CON CAP. COMPOSTA € 613,63
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, prima della riforma
dell’art. 120 co. 2 del TUB operata nel 2016, nel caso in cui il correntista attingeva
parzialmente al fido accordato, si sarebbe potuto sostenere la sussistenza di anatocismo
nel conto corrente, ogni qual volta la banca provvede ad integrare nel capitale “affidato”
gli interessi maturati periodicamente, allargando di fatto la base di calcolo per gli
interessi periodici futuri (montante). Detto ciò, verificata la sussistenza dell’anatocismo,
era necessario che venisse qualificato in base alla “ratione temporis” dettata dall’art.
1283 c.c.. Altresì, considerata la definizione di contratto di conto corrente bancario
come complesso di operazioni di entrata e di uscita (o dare e avere), nel caso del conto
affidato, la quota di interessi passivi maturati e addebitati nel conto, veniva di fatto
saldata dalla disponibilità concessa dal fido con la conseguenza che gli interessi passivi
venivano estinti e non sussistevano più i presupposti per configurare l’anatocismo in
quanto gli interessi confluivano nel capitale preesistente a disposizione del
cliente/correntista.
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Diverso era il caso del conto corrente in assenza di fido o che vi era stato
revocato. In quel caso gli interessi maturati derivanti da un ipotetico sconfinamento,
annotati tra le operazioni di conto corrente, restavano giuridicamente tali in quanto non
trovano una “disponibilità” in conto per estinguersi e comportando l’aggravamento del
saldo negativo del conto seppur con separata annotazione ma con conseguente
imputazione di interessi passivi futuri sul saldo passivo, calcolati, quindi, anche sulla
quota di interessi precedentemente maturati.
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Con la rivisitazione da parte del legislatore dell’art. 120 co. 2 del Testo Unico
Bancario operata nel 2016 si è affermato il principio per il quale nei rapporti di conto
5
Cfr. A. Izzo, Anatocismo usura e contratti bancari, Giuffrè, 2016, pag. 25.
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Cfr. A. Izzo, Anatocismo usura e contratti bancari, Giuffrè, 2016, pag. 26.
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corrente, sia riguardo alle aperture di credito in conto sia in caso di sconfinamento extra
fido o in assenza di fido, gli interessi debitori maturati non possono produrre ulteriori
interessi salvo quelli di mora che vengono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, diventano esigibili il
1 marzo dell’anno successivo e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte
capitale
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Concedendo la facoltà al correntista di scegliere di pagare gli interessi, maturati
extra fido e in assenza di fido entro il 1 Marzo, oppure autorizzare l’istituto di credito ad
addebitarli in conto viene superato di fatto il divieto assoluto di anatocismo posto dal
legislatore. Tale autorizzazione di addebito degli interessi in conto corrente, che può
essere sottoscritta anche preventivamente da parte del cliente, può essere revocata in
qualunque momento purché tale atto sia operato prima che l’addebito in conto abbia
avuto luogo.
Con riguardo ai termini di prescrizione per la ripetizione delle somme
indebitamente trattenute dalla banca in caso di anatocismo si rimanda alla trattazione
delle rimesse solutorie e ripristinatorie.
Una problematica afferente i contratti di affidamento, in quanto costituisce uno
dei motivi di contestazione del saldo vantato dalla banca o l’oggetto della domanda di
ripetizione del correntista, è rappresentata dalla commissione di massimo scoperto
(CMS), un onere che la banca pone a carico del correntista a fronte della concessione di
un fido. Secondo la definizione promossa dalla sentenza della cassazione n.870 del 18
Gennaio 2006 per CMS si intende la remunerazione che la banca si riserva per la messa
a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo
impiego della somma.
Considerata tale definizione, che si distingue nettamente dall’interesse, che
costituisce la remunerazione per l’utilizzo delle somme oggetto dell’affidamento,
sembra che il concetto di CMS non possa neanche lontanamente avere a che fare con
l’anatocismo bancario.
Tale commissione, seppur concepita come corrispettivo per la messa a
disposizione di una giacenza liquida in favore del cliente, con la possibilità di attingere
in qualsiasi momento e senza preavviso alle somme affidate, nei limiti del fido, ha
avuto, in passato, la funzione di inglobare varie tipologie di remunerazioni talvolta
eterogenee tra loro e, in alcuni casi, computate sulla sola parte di fido utilizzata in un
certo lasso temporale e addebitandole con la stessa periodicità degli interessi.
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La CMS è stata abolita dall’art. 2 bis della legge 28 Gennaio 2009 n. 2 e ha
introdotto fattispecie di nullità volte a colpire quelle clausole, apposte ai contratti di
conto corrente bancario, non conosciute o comprese solo parzialmente dai clienti.
Nonostante l’abolizione della CMS, la legge ha legittimato, di fatto, gli istituti di credito
ad addebitare costi ritenuti ugualmente gravosi talvolta superiori alle commissioni di
massimo scoperto.
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Delibera CICR 3 Agosto 2016 art. 4 co. 3.
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Cfr. A. Izzo, Anatocismo usura e contratti bancari, Giuffrè, 2016, pagg. 50-52.
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Cfr. R. Di Napoli, Anatocismo bancario e vizi nei contratti, Maggioli Editore, 2015, pag. 38.