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Riassunto - Sommario
L’amministrazione quotidiana della giustizia riguarda quel complesso
istituzionale che coinvolge le parti, le difese, i Giudici, i P. M., operatori
amministrativi di giustizia nei Tribunali, Corti d’Appello, T.A.R., Corte
dei Conti, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione e Corte Costituzionale.
La giustizia è un punto di riferimento ideale, di distribuzione dei diritti e
doveri, opportunità ed obblighi … ma alquanto sofferente.
Un’attenta riflessione sulla cultura della giustizia e sul vero senso
profondo delle regole porta a constatare che, senza il loro rispetto, non si
possa vivere in società, con pretesa di solidarietà.
Le regole sono sempre imposte senza una discussione pubblica sulle sue
ragioni, nonostante si miri a condividerne gli obiettivi. Tale non richiesta
partecipazione popolare alla formulazione di regole condivise induce
sicuramente a rifiutarle, eluderle e/o contestarle.
La vita in società non saprebbe proiettarsi verso il futuro, né riuscirebbe
ad immaginare nuove forme migliori di convivenza.
E’ la ragione per la quale la discussione sulle regole coinvolge i vari
modelli di società a cui le regole tendono ad ispirarsi.
Verticali, quando sono stabiliti in ordine gerarchico o competitivo;
orizzontali, di coesione e rispetto della persona nel rispetto e
riconoscimento o accettazione reciproca ovvero dell’altro.
Il funzionamento della giustizia dipende dalla comprensione reale e
concreta, da parte dei cittadini, del perché delle regole.
A condizione che la giustizia sia amministrata nell’interesse di tutti i veri
cittadini appartenenti alla Nazione, del popolo sovrano.
La durata dei processi civili, penali ed amministrativi - tributari in Italia
è eccessiva, pur inseguendo e ricercando un processo rapido ed efficiente
mediante formulazioni e soluzioni studiate da esperti giuridici che non
hanno mai manifestato lungimiranza e concreta applicazione della Legge
Fondamentale-1948-Costituzione della Repubblica.
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Il precedente Statuto Albertino 1848-1947 concesso dal Re, doveva essere
abrogato completamente mediante l’applicazione effettiva - dal 1.1.1948 -
della Costituzione repubblicana, che all’art. XVI Disp. Trans. Finali
prescrive:
XVI - Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione (1948-1949)
si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti
leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
Questa disposizione è stata ampiamente disattesa, fino addirittura ai nostri
giorni, e si può pacificamente dedurre una grave violazione della Legge
Fondamentale o Costituzione determinata da negligenza inescusabile,
data la sua doverosa disapplicazione ovvero eludendo i doveri imposti
alla sua funzione delicata.
Spesso accadono gravi violazioni di legge determinate da negligenze
inescusabili: ciò è quanto si verifica ogni qualvolta, per non dire come
sovente accade, il giudice non applica la legge pur ricorrendone i
presupposti, oppure applica una norma non più vigente o risolve il caso
concreto con una norma inesistente nell’ordinamento o che non risulta
affatto in diritto ma frutto di letture unilaterali o falsi convincimenti
ovvero dedotta da una falsa applicazione di norme di diritto.
Il richiamo puntuale alla negligenza inescusabile nella commissione della
già grave violazione di legge, implica una totale mancanza di attenzione,
da parte del giudice, nell’uso del diritto stesso, una trascuratezza evidente
ed ingiustificabile da far presupporre totale mancanza di professionalità.
E' evidente che occorre tornare sulla necessità e sulla doverosità
dell'interpretazione adeguatrice alla Legge.
I numerosi inviti o richiami della Corte ai giudici a ricorrere
all'interpretazione adeguatrice alla Legge trovano chiari riscontri nei
principi generali del diritto processuale art. 111 Cost. del giusto processo,
nel contraddittorio: il giudice è abilitato a sollevare una questione di
legittimità costituzionale innanzi la Corte Costituzionale solo dopo aver
accertato che sia impossibile seguire una interpretazione della legge
costituzionalmente corretta (c. d. interpretazione adeguatrice).
Se il giudice omette di compiere il doveroso tentativo d'individuare una
corretta interpretazione della norma conforme alla Costituzione, la
questione sarà respinta o dichiarata inammissibile, con rinvio ad altro
giudice in situazione di perpetuatio iurisdictionis.
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Il Parlamento della Repubblica Italiana, quale organo legislativo eletto
dal Popolo, distinguendo fra norme costituzionali precettive e norme
programmatiche, non ha ritenuto di svolgere negli otto anni dal 1948 al
1956 un ruolo attivo nel disboscare il nostro ordinamento dalle numerose
leggi del periodo fascista o comunque palesemente incostituzionali, in
violazione della XVI° disposizione transitoria finale, pur dotato di pieni
poteri e facoltà derivanti dalla sua specifica funzione legislativa
costituzionale, di conformità alla Costituzione.
In numerose vicende attuative della Costituzione si riscontrano gravi
omissioni e ritardi lesivi dell'effettiva realizzazione degli istituti previsti
dalla Carta, i cui valori ancora oggi stentano ad essere effettivamente
applicati a favore dei cittadini per timori d'impatto nella vita sociale.
Inerzie di fatto a tutti i livelli, tradimenti palesi ed occulti ed ostentate
diffidenze continuano a minare l'ordine e la stabilità attesa per consentire
il progresso materiale o spirituale della società.
Per contro, la Costituzione se attuata integralmente e senza remore è uno
strumento efficace e quasi miracolistico di rinnovamento generalizzato
politico e giuridico.
La Carta così ben articolata delinea con precisione i suoi istituti e fissa
con chiarezza i suoi nuovi principi e valori utili che richiedono la
mediazione di leggi costituzionali da adottare secondo la procedura ex art.
138, e non di diverse forme finora attuate.
Ne consegue un deficit legislativo non più tollerabile, subito da colmare.
Occorre necessariamente ricreare lo stesso spirito del 1947 per ripristinare
la legalità con leggi costituzionali, aventi la stessa posizione della
Costituzione ispiratrice, valendo ad integrarla in tutte le materie stabilite a
fondamento della nuova Italia in Organizzazione Repubblicana.
Il complesso procedimento di approvazione leggi costituzionali permette
una concreta applicazione della Costituzione dal carattere rigido, proprio
per evitare falsi interventi illegittimi ed inevitabili abusi di diritto.
Le leggi ordinarie sono chiaramente residuali, idonee a sviluppare ed
integrare i principi fondamentali espressi da leggi costituzionali.
Resta, dunque, esclusa ogni possibilità d'intervento del potere esecutivo
attraverso la potestà regolamentare del Governo.
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CAPITOLO I - DIRITTO e GIUSTIZIA
Sommario
1. Introduzione ai Valori di Legalità: concetto, definizione e
principio;
2. Elementi tipici: regole giuste e leggi (costituzionali), osservanza;
3. Diritto di giustizia: cultura e crescita;
4. Decenza sostanziale nella redazione - applicazione di norme
giuste;
5. Meritocrazia, formazione e concetto di giustizia;
6. Meritocrazia etica nella decenza giudiziaria;
7. Formazione dei cittadini ed operatori di giustizia;
8. Affermazione del concetto di giustizia nella legalità;
9. Questione preliminare di preparazione politica, criteri di decenza
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1. Introduzione ai Valori di Legalità: concetto, definizione e principio
Il principio di legalità è un criterio politico - giuridico - organizzativo
secondo il quale l’ordinamento giuridico deve essere costituito da norme
generali, ben definite da leggi.
Ogni attività giuridica è soggetta alla Legge Fondamentale:
- la giurisdizione, come applicazione delle norme al caso concreto;
- l’amministrazione, come attività regolata da leggi per la cura di
di prescritti diritti soggettivi ed interessi legittimi;
- nessuna punizione se non in forza della legge costituzionale in vigore
prima del fatto commesso, senza alcuna misura di sicurezza.
E’ garanzia di ogni persona fisica o giuridica contro gli abusi dei pubblici
poteri, specie in campo penale, che può comportare la grave privazione
della libertà personale attraverso le pene detentive.
La libertà personale è un diritto naturale dell'individuo ed inviolabile, a
non subire coercizioni fisiche che non rispettino le forme previste dalla
Costituzione (previsione di legge, provvedimento motivato del giudice), o
comunque forme di menomazione o mortificazione della dignità
personale, tali da essere equiparate all'assoggettamento all'altrui potere.
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Il principio di legalità, a sua volta, si scompone nei principi di:
• riserva di legge quale delega al Parlamento d’individuare illeciti
comportamenti qualificabili come reati, ragionevolmente punibili e
le misure di sicurezza hanno limiti applicativi in capo al giudice
per impedire gli abusi verificatesi in epoca fascista, quando si
ricorreva a misure repressive per colpire gli oppositori al regime;
• tassatività quale descrizione comportamenti penalmente rilevanti in
modo dettagliato e specifico, per non lasciare ai giudici margini di
discrezionalità nel decidere se punire o meno, come reato, il fatto
sottoposto al loro esame;
• irretroattività quale divieto di applicare la legge civile, penale ed
amministrativa a fatti commessi prima dell’entrata in vigore.
La legalità indica l’atteggiamento dei cittadini verso la Legge.
Il modo in cui viene organizzato lo stare insieme è fondamentale per dare
contenuto alle regole stabilite e disciplinate per tutti, senza
discriminazioni, per consentire la personale dignitosa realizzazione.
L’espressione legalità, da sola, indica uno stato comune e sociale dei
cittadini con i loro atteggiamenti nei confronti della Legge.
Esistono legalità così diverse e contrastanti che orientano i giudizi verso
forme di incondizionati apprezzamenti scaturiti da incoerente e parziale
osservanza di Leggi vigenti indotti da equivoci o sottintesi che ostacolano
la corretta applicazione uniforme, nella complessità.
La cultura della legalità dovrà necessariamente ricominciare dai bambini,
per poi puntare sui ragazzi per farla crescere, costruendo
così una società normale.
2. Elementi tipici: regole giuste e leggi (costituzionali), osservanza
Un’osservanza assoluta di regole giuste richiede, però, uno sforzo da
parte d’ogni essere umano contro il male che non porta nulla di buono ma
che deve essere estirpato del tutto.
La natura umana è fonte d’angoscia e di grandi e gravi sofferenze, contro
le quali le regole e la loro osservanza cercano, in teoria, di porvi rimedio,
senza riuscirci.