Premessa
Il presente lavoro mira ad approfondire il regime opzionale di tassazione agevolata dei
redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (c.d. “Patent Box”). Ho pensato di
raggiungere questo obiettivo attraverso un elaborato strutturato su vari livelli di
approfondimento, il che significa una trattazione della materia a partire da un punto di vista
generale e globale, per concludere con una disamina degli aspetti più intimi, complessi e
soggettivi.
Il primo capitolo ha il compito di fornire una panoramica dell’istituto, partendo da una
descrizione estremamente concisa del Patent Box italiano, per passare ad un excursus
storico dei regimi IP box europei e mondiali dove vengono delineate le ragioni e le
caratteristiche di questi strumenti fiscali. In tale quadro descrittivo è illustrato anche il ruolo
dell’OCSE quale standard setter globale, la genesi del progetto BEPS e le conseguenze di
tali accordi sui regimi IP box di tutto il mondo. Nella parte finale del capitolo viene
evidenziata la rilevanza degli intangibili nell’economia moderna, le misure agevolative
recentemente introdotte dal Governo italiano nell’ambito del piano Industria 4.0 nel quale
si inserisce anche il Patent Box.
Il secondo capitolo è dedicato ad una estesa analisi dell’istituto introdotto con la Legge
di Stabilità 2015, con particolare riguardo a tutti gli aspetti sostanziali della norma primaria
e agli effetti pratici della disciplina attuativa. Per tale analisi il sottoscritto si è basato sullo
studio della normativa, osservandone l’evoluzione e la coerenza con le finalità prefissate
dal legislatore, e sullo studio degli articoli di dottrina e degli esperti di settore. Al termine
di questo capitolo il lettore dovrebbe avere chiari e definiti gli elementi essenziali del regime
opzionale quali: l’ambito soggettivo e oggettivo, i presupposti fondamentali che vincolano
il godimento dell’agevolazione, i criteri per la determinazione di quest’ultima.
Il terzo capitolo presenta un contenuto prevalentemente teorico focalizzato sullo studio
del concetto di bene immateriale facendo riferimento ai principi contabili nazionali e
internazionali, ed ai documenti degli standard setter globali. Al termine di questa disamina
la trattazione abbandona brevemente i temi propri del mondo giurisprudenziale e
ragionieristico per osservare la materia attraverso le lenti dell’economia aziendale. A questo
scopo risultano utili le teorie sviluppate dagli esperti aziendalisti, come Porter e Kaplan, nel
campo dello studio del contributo dei beni intangibili aziendali. In questa sede ci tengo ad
evidenziare che il capitolo non propone aspetti teorici senza alcun fine pratico, ma delle
conoscenze aggiuntive che possono essere di aiuto sia nello studio dell’ambito oggettivo del
PB (dove l’ambito previsto dal legislatore è piuttosto ampio), che nella fase di
determinazione del reddito agevolabile (dove è importante saper distinguere il contributo di
tutti gli intangibili).
Il quarto capitolo è interamente dedicato al tema della valutazione del reddito agevolabile
attribuibile ai beni intangibili. Per questa materia si tratta di un aspetto di particolare
interesse visto che la maggioranza (per non dire la totalità) delle domande di ammissione al
Patent Box pervenute all’Agenzia comporta l’obbligo di un accordo preventivo sui criteri
di determinazione del reddito agevolabile. Si tratta di un aspetto che genera anche parecchie
criticità perché costringe ad una operazione di emersione di un reddito che non è esplicito
ma bensì racchiuso all’interno di una contenitore più grande e variegato. Per la trattazione
di questo capitolo ho attinto alla documentazione pubblicata dall’OCSE, ai principi di
valutazione validi a livello internazionale (IVSC), e alla letteratura prodotta dagli esperti di
finanza aziendale e valutazione d’azienda.
Il quinto ed ultimo capitolo è senza dubbio il più peculiare perché qui ho voluto
sviluppare un caso pratico di applicazione del regime di tassazione agevolata utilizzando
per questo scopo il brevetto industriale creato e registrato da parte di una realtà industriale
italiana operante nel settore della metallurgia. L’obiettivo principale del capitolo è quello di
ripercorrere tutti gli aspetti teorici visti nei precedenti capitoli così da conferire ad essi anche
una rappresentazione pratica. Grazie a questo caso ipotetico è stato possibile illustrare la
vera complessità del procedimento stabilito dalla normativa, evidenziare gli aspetti
fondamentali da osservare, analizzare le possibili difficoltà, nonché estimare gli effettivi
vantaggi economici del regime agevolativo in esame. Personalmente ritenevo indispensabile
esperire questo tentativo volto a conferire alla materia un risvolto pratico perché penso che
solo in questo modo sia possibile cogliere pienamente gli aspetti teorici della stessa e
raggiungere quella dimestichezza che a mio avviso deve essere propria di un professionista.
Marco Vendramini
Capitolo 1 - Introduzione al Patent Box
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1 INTRODUZIONE AL PATENT BOX
1.1 BREVI CENNI SUL PATENT BOX
Il Patent Box, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), è un regime
opzionale di tassazione agevolata, destinato ai titolari di reddito d’impresa, che consente
l’esclusione dal reddito complessivo, nella misura del 50%
1
, dei redditi derivanti dallo
sfruttamento diretto e indiretto di alcune categorie di beni immateriali, tra cui l’utilizzo
di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa
2
, di disegni e modelli,
nonché di processi, formule e informazioni
3
relativi a esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico.
La norma primaria ha demandato le disposizioni attuative del regime a un decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze. La disciplina è, pertanto, diventata operativa con l’approvazione del decreto
ministeriale del 30 luglio 2015 emanato dal MiSE e MEF, in base al quale l’opzione per
il regime Patent Box è valida per cinque periodi d’imposta, con la possibilità di rinnovo
al termine del periodo, ed è irrevocabile. Deve, inoltre, essere comunicata all’Agenzia
delle Entrate limitatamente ai primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2014 mentre, a partire dal terzo periodo, viene espressa nella dichiarazione
dei redditi e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la stessa dichiarazione.
Il regime premiale trova il suo fondamento nel c.d. nexus approach elaborato in sede
OCSE e descritto nel Final Report dell’Action 5 del progetto BEPS intitolato “Countering
harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance”.
L’Action 5 del progetto BEPS, dedicata alla trattazione dei regimi preferenziali di
tassazione delle proprietà intellettuali (IP regimes)
4
, ha principalmente lo scopo di
tracciare regole condivise tra i paesi membri per uniformarne le strutture normative al
fine di contrastare forme di concorrenza fiscale dannosa. Secondo il nexus approach la
condicio sine qua non per ottenere il beneficio non è tanto il possesso del bene
1
Misura fissata al 30% per il 2015, e al 40% per il 2016.
2
Inclusi solo nel biennio 2015 e 2016. Esclusi ai sensi del DL 50/2017.
3
Le informazioni e le conoscenze devono essere giuridicamente tutelabili.
4
Il capitolo 4 dell’Action 5, intitolato “Revamp of the work on harmful tax practices”, è il capitolo centrale del documento. Esso,
in particolare, tratta del requisito della substantial activity.
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immateriale ma è lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla creazione
e aggiornamento del bene immateriale.
Sotto il profilo funzionale, il regime del Patent Box consente l’esclusione ai fini IRES
e IRAP di un ammontare dei redditi derivanti dall’uso di beni immateriali pari ad una
percentuale data dal rapporto tra i costi di ricerca e di sviluppo sostenuti dal contribuente
(direttamente o indirettamente) e i costi totali inerenti al bene oggetto dell’agevolazione.
5
Questo rapporto è il c.d. nexus ratio sviluppato nel seno del nexus approach dell’OCSE.
Si tratta, quindi, di una riduzione da apportare in sede di determinazione del reddito
d’impresa che, pertanto, si riferisce non ad un componente positivo del reddito ma ad una
quota del reddito stesso, pari alla differenza tra ricavi derivanti dallo sfruttamento degli
intangibles ed i costi a questi riferibili.
6
Nel concetto di redditi agevolabili stabilito dal
legislatore rientrano anche le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali
agevolati, le quali sono escluse dalla formazione del reddito a condizione che almeno il
90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni
immateriali entro il termine fissato con la chiusura del secondo periodo d’imposta
successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.
Con l’introduzione del regime in esame il legislatore italiano, come chiarito nella
relazione illustrativa della Legge di stabilità 2015, ha voluto tutelare la base imponibile
nazionale con l’obiettivo di incentivare:
• il rientro in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese
italiane o estere;
• il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione
all’estero;
• l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
A differenza di altre misure agevolative che hanno carattere provvisorio (e.g. il credito
d’imposta per la R&S) il regime Patent Box è una norma di sistema, quindi a carattere
permanente all’interno dell’ordinamento italiano.
5
In particolare tra i costi totali rilevano: i costi di R&S sostenuti direttamente, gli eventuali costi di R&S sostenuti da parti correlate
e gli eventuali costi di acquisizione del bene.
6
D’ORSOGNA M., SBROIAVACCA A. e STEVANATO D., "Patent Box" tra calcolo dei ricavi agevolabili e utilizzazione dei
costi come limite al beneficio, in "Dialoghi Tributari" n. 1 del 2015, pag. 70.
Capitolo 1 - Introduzione al Patent Box
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1.2 IL “FRAMEWORK ” INTERNAZIONALE PER I REGIMI IP BOX
Uno dei principali progetti di cooperazione e collaborazione internazionale in materia
fiscale è il progetto BEPS, acronimo di “Base Erosion and Profit Shifting”, che nasce su
iniziativa dell’OCSE e vede la partecipazione di 44 Paesi tra membri e partner.
All’origine del progetto BEPS vi è l’obiettivo e la volontà di contrastare l’elusione fiscale
a livello internazionale e gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva attraverso la
ridefinizione dei principi fondamentali e delle regole internazionali, ad oltre dieci anni di
distanza dall’edizione del report che per primo ha introdotto queste tematiche (cfr.
documento OCSE intitolato “Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue”
pubblicato nel 1998).
I lavori sul progetto BEPS hanno avvio nel mese di febbraio 2013 con la presentazione,
da parte dell’OCSE, del rapporto “Addressing Base Erosion and Profit Shifting”. In
questa fase iniziale furono individuate delle linee guida condivise da tutti i Paesi
partecipanti per contrastare il fenomeno dell’erosione della base imponibile. A questo
rapporto ha fatto seguito un piano d’azione dal carattere operativo, denominato “Action
Plan on Base Erosion and Profit Shifting”
7
, in cui si definiscono 15 azioni (c.d. Actions)
da attuare per raggiungere gli obiettivi prefissati, e per le quali vengono stabiliti sia i
termini che le metodologie utili ad implementarle. In queste 15 Actions vengono
affrontate le tematiche principali della fiscalità internazionale, passando dal transfer
pricing alla stabile organizzazione, toccando anche la finanza ibrida, le controlled foreign
companies, la digital economy e l’abuso dei trattati. L’Action Plan è stato completato
definitivamente il 5 ottobre 2015, data in cui sono stati pubblicati i final reports per
ognuna delle 15 azioni.
Possiamo considerare il progetto BEPS come un punto di confluenza delle
preoccupazioni che nell’ultimo decennio hanno interessato molti governi nazionali, ed in
particolare europei, con riguardo a quelle pratiche finalizzate all’elusione fiscale e alla
sottrazione di materia imponibile (c.d. “purely tax driven operations or arrangements”).
8
Attraverso questo progetto vi è la previsione da parte dell’OCSE di veder avviata una
nuova stagione fiscale orientata alla uniformazione negli interventi legislativi e una
crescente cooperazione tra amministrazioni fiscali.
7
Ufficializzato nel corso del G20 di Mosca del luglio 2013.
8
OECD Report, “Harmful Tax Competition, An Emerging Global Issue”, 1998.
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L’Action che è di interesse ai fini del presente elaborato è la numero 5 (
9
) che tratta dei
regimi fiscali preferenziali ed in particolare di quelli che permettono di agevolare i beni
intangibili. Per comprendere a pieno la portata di tali misure è importante avere chiaro
l’impatto dei regimi agevolativi dedicati alle attività immateriali. L’elevata mobilità degli
intangibili e l’assenza di un legame fisico con uno specifico territorio permette alle
imprese detentrici di questi beni una loro facile localizzazione all’interno delle
giurisdizioni più attrattive sotto il profilo del trattamento fiscale. Tale connubio tra
mobilità del bene è regimi di favore poco trasparenti può facilmente assumere le
caratteristiche di “concorrenza fiscale dannosa”.
10
Considerando che nel 2014 ben 12
paesi europei offrivano un regime di favore dedicato alle IP
11
e che diversi altri paesi
erano interessati a introdurre un tale regime di favore
12
, all’interno dell’OCSE era emersa
la volontà e la necessità di individuare una struttura condivisa sui regimi IP Box. A questo
proposito l’Action 5 del progetto BEPS promuove una serie di azioni mirate alla
prevenzione di tutte quelle pratiche fiscali considerate dannose, e inoltre si prefigge di
incrementare la trasparenza e di evidenziare la sostanza delle operazioni che si vogliono
intraprendere. In questo senso i Paesi membri hanno concordato sulla necessità di
rafforzare il requisito della “substantial activity”
13
e di riallineare la tassazione degli utili
con lo svolgimento di attività sostanziali.
Il concetto di substantial activity sviluppato dall’OCSE impone un allineamento tra la
tassazione e la sostanza economica dell’operazione per garantire che la ricchezza venga
effettivamente tassata nel territorio dove viene creata. Alla base di questo concetto risiede
il principio secondo il quale deve esistere un nesso diretto tra il reddito agevolabile e la
spesa qualificata in Ricerca e Sviluppo.
Per far sì che venisse assicurato questo principio erano stati pensati diversi approcci:
• value creation approach;
• transfer pricing approach;
9
Il titolo completo della Action 5 del 2014 è “Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency
and substance”.
10
Così si era espresso nel 2013 il Ministro delle Finanze della Germania (Wolfgang Schaeueble), il quale aveva formalmente chiesto
di rivedere la legislazione di diversi Stati membri in quanto, secondo lo stesso, costituirebbero prassi fiscali che non hanno lo spirito
europeo ma sono adottate al solo fine di attrarre società garantendo aliquote fiscali fortemente ridotte
(https://uk.reuters.com/article/uk-europe-taxes/germany-calls-on-eu-to-ban-patent-box-tax-breaks-idUKBRE9680KY20130709).
11
Intellectual Properties; in italiano: proprietà intellettuale.
12
Australia, India, USA. Fonte: EY – “Global taxation of intellectual property: new and emerging tax policies create high-stakes
balancing act”.
13
Il principio della substantial activity è introdotto dal Report del 1998 “Harmful Tax Competition” al fine di distinguere le
operazioni che hanno una ragione economica effettiva dalle operazioni che hanno solo e solamente una ragione fiscale.
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• nexus approach.
Tra questi tre approcci proposti solamente il nexus approach ha avuto un numero
abbastanza alto di consensi tra i Paesi membri e dunque oggi esso è l’approccio di
riferimento a livello internazionale per la valutazione della substantial activity. Il
meccanismo specifico del nexus approach utilizzato per collegare agevolazione e spesa
verrà esposto nei prossimi capitoli sebbene, in sintesi, si può dire che la percentuale di
reddito agevolata è determinata dal rapporto tra costi di R&S qualificati e costi totali per
il bene immateriale.
Si ricorda che quanto deciso a livello OCSE ha una notevole influenza su tutti i paesi
membri perché quest’ultimi hanno l’obbligo di conformare la legislazione nazionale alle
linee guida internazionali.
14
Sotto questo aspetto l’introduzione dell’Action 5 nel 2014 e
del documento sul nexus approach nel 2015
15
hanno avuto un impatto di notevole rilievo
perché tutti i Paesi membri hanno dovuto conformare la propria disciplina interna secondo
i principi enunciati da tali guidelines.
1.3 I REGIMI IP BOX A LIVELLO EUROPEO ED INTERNAZIONALE
Questo sotto-capitolo è dedicato a fornire brevi cenni storici sui regimi IP box al fine
di comprendere lo “scenario competitivo” nel quale si inserisce il regime del PB italiano
e la misura degli effetti conseguenti alla pubblicazione dell’Action 5.
Innanzitutto occorre dire che i regimi di favore nei confronti di beni intangibili sono
presenti nel continente europeo ormai da diversi decenni. Nel 1973 l'Irlanda fu uno dei
primi Paesi al mondo ad introdurre un regime agevolativo per la proprietà intellettuale,
consentendo l'esenzione fiscale totale per le royalty e gli altri proventi ottenuti da licenze
brevettate in Irlanda. Questo regime IP box è stato uno strumento fondamentale per
attrarre nel territorio irlandese alcune delle principali imprese internazionali dell’ICT.
16
Solo a partire dai primi anni 2000 altri Paesi hanno iniziato ad introdurre regimi simili
a quello irlandese nel tentativo di arginare il fenomeno migratorio degli IP assets, in linea
con le strategie di politica economica europea adottate a Lisbona nel 2000 volte a far
diventare l’economica europea più competitiva e dinamica (cfr. programma UE
14
Per questo motivo una larga parte dell’elaborato fa riferimento alla documentazione OCSE.
15
Intitolato: Action 5: Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes.
16
SHANAHAN J., “It’s time for your country to consider the patent box?” in “PwC global R&D tax symposium”, Dublin, 2011.