PREFAZIONE.............................................................................. 3
CAPITOLO 1: Il codice del consumo e diritto europeo.
I: Consumerism negli Stati Uniti e poi in Europa……………. 5
II: Fonti di diritto a tutela dei consumatori……………………. 9
III: Il Testo Unico………………………………………….…….. 15
IV: Analisi del codice del consumo attraverso le modifiche
apportate negli anni dai “suggerimenti”
europei…………………………………………………………... 20
CAPITOLO 2: Tutela del Made in Italy e lotta alla contraffazione.
I: Dalla tutela del consumatore a quella del produttore…….. 26
II: Origini del Made in Italy e un piccolo sguardo sul risultato
del “brand” nel mercato mondiale…………………………….. 32
III: Qualità e cultura………………………………………...….. 37
IV: Il marchio “Made in Italy” ………………………………….. 44
V: Lotta alla contraffazione………………………………….…. 50
CAPITOLO 3: Analisi della disciplina vitivinicola e visita in
prestigiose cantine del Collio, riscoprendo la tecnica della
macerazione e l’Orange Wine.
I: Le “Strade del Vino e dei Sapori” e il FVG……………..….. 56
II: Sistemi di certificazione e classificazione dei vini…….….. 60
III: L’intervista a “La Castellada” e la macerazione del vino.. 69
IV: L’intervista a “Gravner” ed i suoi Orange wine……….….. 77
CONCLUSIONI............................................................................ 88
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA…………………………………… 90
2
Prefazione
Oggetto della presente tesi è la trattazione critica delle evoluzioni
normative di tutela delle eccellenze italiane, argomento tanto attuale quanto
interessante. Tale tematica si estrae dalla branca del diritto, nello specifico
quello commerciale, sino ad interessare la materia dell’economia e gestione
delle imprese; verrà quindi esaminato il caso
dell’Orange Wine, un “nuovo” tipo di vino che affondo le proprie origini
nel passato, prodotto nelle terre argillose e ricche di microelementi del
Carso del Friuli Venezia Giulia.
Verrà descritto lo sviluppo del quadro di riferimento normativo
che disciplina e tutela il consumantore finale, fino a giungere ai trattati e
direttive impartite dalla CEE, recepite in Italia nell’attuale Codice del
consumo ovvero il D.Lgs. n. 206 del 2005.
Conclusa tale panoramica sul Codice del consumo, verrà
illustrata la tutela del Made in Italy e la lotta alla contraffazione che il
Paese affronta continuamente attraverso idonei organi, al fine di
tutelare sia le imprese, in particolare i piccoli e medi imprenditori (cd. di
nicchia), sia i consumatori stessi.
Dalla tutela del “Made in” nasce il CNAC, acronimo di Consiglio
Nazionale Anticontraffazione(
1
), organismo interministeriale istituito
presso il Ministero dello Sviluppo economico, con funzioni di indirizzo,
impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese dalle
amministrazioni che intendono contrastare il fenomeno della
contraffazione su tutto il territorio nazionale e internazionale; il fine
comune perseguito è quello di porre il prodotto italiano ad un piano
d’eccellenza rispetto ad ogni altro prodotto concorrente sul mercato.
Ogni prodotto si può ricollegare alla Nazione di produzione ed è
chiaro che la qualità possa variare fortemente da Paese a Paese,
essendo influenzata da molteplici fattori quali: le caratteristiche
climatiche e geografiche del luogo, le tecniche di produzione artigianali,
la capacità innata, la qualità delle materie prime e l’applicazione di
innovativi processi di lavorazione.
Si pensi ad esempio alla automobili tedesche, agli articoli
tecnologici di produzione giapponese e cinese, ai software americani,
1 http://cnac.gov.it/
;
3
alla birra irlandese, ma in particolare ai prodotti agroalimentari Made in
Italy che sono unici per qualità e origine nello scenario internazionale.
In tale ottica, la Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di
Stato, Polizia Postale e l’Agenzia delle Dogane rivestono un ruolo di
fondamentale importanza nella lotta alla contraffazione agroalimentare.
Dopo aver illustrato i principi sulla tutela del consumantore, sulla tutela
del marchio, spiegato l’eccellenza italiana nella produzione nei settori
moda-abbigliamento, meccanica, ingegneristica, agroalimentare e la
lotta alla contraffazione attraverso gli organi della Pubblica
Amministrazione, viene infine affrontato il caso studio del vino
“Orange”, presentando due delle cantine italiane, i loro particolari
metodi di lavorazione e la struttura aziendale.
L’ampia diffusione ed in consolidato apprezzamento del prodotto
vitivinicolo studiato sono confermate dalle opinioni dei più famosi
sommelier come Andrea Scanzi, dalla pubblicazione del volume “Vini
macerati nati in FVG ora conquistano il mondo” a cura di Mauro Natalo
e dalla sua più importante mostra, l’Orange Wine Festival, svolto negli
anni 2014 e 2015 nella città di Isola, nella penisola dell’Istria in
Slovenia, e nel Novembre 2016 nella capitale austriaca(
2
).
CAPITOLO 1
Codice del Consumo e diritto europeo.
I. Consumerism negli Stati Uniti e poi in Europa.
2 http://www.orangewinefestival.eu/index.php/it/;
4
L’attuale disciplina in materia di Codice del Consumo ha avuto
diverse evoluzioni nella storia delle leggi italiane. Trae le sue origini
dalle evoluzioni politiche americane con i Trattati e accordi
internazionali, fino alla nascita dell’Unione Europea e le conseguenti
traduzioni in regolamenti, direttive e circolari. Volendo ricostruire la
nascita dei consumatori, dobbiamo risalire nel tempo ed arrivare
nell’America del fine Ottocento. Fu in quegli anni che si riconduce la
prima azione in favore ai consumatori con lo “Sherman Antitrust Act” del
1890, creata dal senatore repubblicano John Sherman su idea del
capitalista John D. Rockefeller e firmata dal presidente Benjamin
Harrison. <<” lo Sherman Act fu da subito chiamato comunemente
"Antitrust Act" proprio perché la prima finalità era quella di sbaragliare i
trust, non quello di creare una reale concorrenza o dei vantaggi per
l’economia del Paese.[…] L’obiettivo vero era quindi quello di
intervenire non per raggiungere una migliore ridistribuzione delle
ricchezze,[… ],ma quello di frenare l’inquietudine sociale dando in pasto
alla folla gli odiati ricchi”>>(
3
). La concorrenza sleale quindi divenne un
reato. Ma essendo la prima legge che contrastava tutti coloro i quali
intendevano monopolizzare un mercato, essa presentava molti limiti e
lacune, per questo negli anni fu modificata ed integrata nel 1914 dal
“Clayton Act” che introduceva la Federal Trade Commission, un
organismo indipendente a cui fu demandato il compito di sovrintendere
l’applicazione delle norme ovvero alle decisioni delle varie corti per
incoraggiare la libera e corretta concorrenza all’interno del sistema
economico statunitense. Per raggiungere questi obiettivi, alla FTC,
furono attribuiti in seguito, poteri di vigilanza in materia di pubblicità
ingannevole e tutela dei consumatori. In fine nel 1976 si ebbe l’Antitrust
Improvement Act, con la quale si aumentavano i poteri del Dipartimento
di Giustizia: obbligo di comunicazione al Dipartimento e alla Federal
Trade Commission tutte le operazioni di fusione e acquisizione,
3 Articolo di Roberto Sparano e Edoardo Adducci, www.altalex.com, 12/02/2008;
5
permettendo ai Ministeri di Giustizia a procedere con azioni di contrasto
ai Trust. Uno dei motivi più importanti che spinse alla regolamentazione
della concorrenza fu il consumerism, o movimento dei consumatori, che
ebbe inizio proprio alla fine del XIX secolo, periodo in cui le imprese, in
assenza di regole, adottavano politiche di vendita sempre più
esasperate al raggiungimento del profitto, ledendo così i diritti dei
consumatori finali. In questo scenario così ostile, solo pochi riuscivano
a soddisfare i propri bisogni e questi erano sostanzialmente la classe
borghese titolare di disponibilità economiche in abbondanza, e la classe
dei lavoratori che a stento poteva acquistare beni necessari alla
sopravvivenza. Da questo si può direttamente dedurre che la scelta del
consumatore è condizionata dai seguenti fattori: <<il reddito, che può
influenzare la stessa persona in modi diversi a seconda del
momento(
4
); il gruppo di appartenenza o di riferimento, che ci spinge a
comportamenti uniformi(
5
); le aspettative, sottogruppo degli
atteggiamenti che modificano la domanda abituale(
6
)>>, da questa
teoria i produttori, titolari dell’offerta sul mercato di beni, devono stare
alle scelte del consumatore. Negli Stati Uniti una prima vittoria del
consumerism si ebbe nel 1906 con la legge sulla qualità dei prodotti
alimentari e farmaceutici con la successiva nascita della Consumer’s
Union, associazione di consumatori che si occupa ancora oggi di
diffondere notizie riguardanti test sulla qualità dei prodotti e servizi. Le
battaglie intraprese dai consumatori suscitarono attenzioni nel campo
politico, infatti il Presidente John F. Kennedy nel 1962 iniziò a varare
una serie di direttive sul diritto all’informazione, alla sicurezza, alla
scelta libera e considerare le richieste dei compratori, i quali ottennero
nei successivi anni, una moltitudine di leggi a garanzia dei loro diritti.
4 G. KATONA, “L’analisi psicologica del comportamento economico”, Etas
Kompas, Milano 1964, p. 154;
5 G. KATONA, “L’uomo consumatore”, op. cit., p. 276;
6
G. KATONA, “L’uomo consumatore”, op. cit., p. 111 e “L’Analisi psicologica del
comportamento economico”, op. cit., p. 256;
6
<<I consumatori americani di qualsiasi colore devono poter ricevere
uguali servizi nei luoghi come hotel, ristoranti, teatri e negozi senza
essere costretti a manifestare nelle strade e i cittadini americani di
qualsiasi colore devono potersi registrare, per esprimere il proprio voto
in elezioni libere, senza interferenze o timori di rappresaglie(
7
)>>, nel
1963 lo stesso Presidente Kennedy, con queste sue famose parole
estratte dal discorso sui diritti civili, diede un forte incoraggiamento agli
americani i quali dovevano comportarsi verso gli altri nello stesso modo
in cui vorrebbero che gli altri trattassero i loro figli.
In Europa il movimento dei consumatori si attesta negli anni
sessanta. In Francia, Inghilterra, Olanda e Svezia s’iniziarono a istituire
organismi a loro favore oltre che alla diffusione di informazioni
attraverso la stampa, TV e radio negli altri paesi al fine di educare i
compratori. La linea di pensiero europea era esattamente l’opposto di
quella americana, infatti, considerava lo Stato come soggetto attivo
all’interno del sistema economico concedendo ad esso un potere molto
influente sul mercato, evitando che i più ricchi capitalisti dell’epoca
prendessero sempre più piede in settori specifici e di grande
importanza come quello dell’energia elettrica, fornitura di carburanti,
finanziari e bancari. Teoria non proprio concorde con quella tedesca,
infatti, quest’ultimi sostenevano che per dare un incentivo all’economia
di un Paese doveva esserci libera iniziativa mossa da chiunque ma
comunque regolata da uno Stato presente e deciso che inciti lo sviluppo
dell’integrazione e della concorrenza. Da questo, nacquero gli
orborilerali, i quali non riuscirono a diffondere la loro filosofia nel resto
dei paesi d’Europa. Sebbene la loro teoria conteneva capi molto ben
saldi rispetto alle leggi in vigore nei paesi più industrializzati dell’epoca
7 Messaggio radiotelevisivo al popolo americano sui diritti civili, Presidente John F.
Kennedy, Casa Bianca, 11 giugno1963,
https://www.jfklibrary.org/JFK/Historic-Speeches/Multilingual-Address-
to-the-Nation-on-Civil-Rights/Multilingual-Address-to-the-Nation-on-
Civil-Rights-in-Italian.aspx;
7
come Regno Unito e Francia. Il ministro degli affari esteri della Francia
degli anni cinquanta, Robert Shuman, insieme al politico Jean Monnet,
considerati due dei padri fondatori dell’Europa, dalla loro geniale visione
futurista di mercato unico, iniziarono a lavorare duramente per costituire
una prima fonte di diritto comunitario da cui iniziare creando una nuova
era nel campo economico-finanziario e politico. Risultato di questo
lavoro fu il Trattato della CECA, comunità europea del carbone e
dell’acciaio. Firmato a Parigi, il 18 aprile del 1951, questo Trattato
istituiva gli organi dell’Unione e regolava gli scambi tra i paesi firmatari
con la conseguente nascita del mercato unico europeo. Il Trattato di
Parigi insieme al Trattato di Roma, quest’ultimo firmato
successivamente nel 1957 che sposava appieno la teoria degli
orboliberali, eliminavano i dazi doganali e poneva limiti a chiunque
fosse intenzionato ad ottenere una posizione di dominio nel mercato
dell’unione dettando regole ben precise alla libera concorrenza e
garantendo la stabilità politica. Gli artt. 81 e 82 del Trattato istitutivo
della Comunità Europea ne sono l’esempio: “Sono incompatibili con il
mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano
pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o
per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune […] (
8
)”.
“È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in
cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo
sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione
dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo
[…] (
9
)”. Dalla disciplina della concorrenza attraverso questi due
importanti articoli del Trattato di Roma, si arrivò nel 1975 alla tutela del
consumatore con una risoluzione del Consiglio CE che aveva come
8 Art.81 (ex art. 85), c. 1 del Trattato istitutivo della Comunità Europea;
9 Art.82 (ex art. 86), c. 1 del Trattato istitutivo della Comunità Europea;
8