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Capitolo I
Abuso di dipendenza economica e subfornitura
1.1. Accenni introduttivi all’abuso di dipendenza economica
La disciplina sull’abuso di dipendenza economica è rubricata all’art. 9 Legge 18
giugno 1998 n. 192 che regola la subfornitura nelle attività produttive. Nonostante il
collocamento in una normativa che regolamenta un contratto specifico, il principio, a
detta dei più, è da intendersi come norma di ordine generale che va ad interessare tutti i
rapporti tra imprenditori in cui uno dei contraenti si trova in situazione di squilibrio
contrattuale, anche nel caso in cui non si tratti espressamente di un subfornitore.
Molti sono i fattori che portano alla dipendenza economica e quindi alla possibilità
di comportamenti opportunistici, nonché di abuso della stessa.
Quando due imprese decidono di entrare in relazione, collocandosi su diversi stadi
del processo produttivo verticale, spesso le decisioni riguardanti gli investimenti
diventano decisive e, normalmente, è necessario effettuare investimenti specifici. Ad un
alto livello di specificità l’eventuale interruzione del rapporto trasforma tali investimenti
in costi non più recuperabili. Le aziende non appena iniziano a dover sopportare
investimenti specifici si ritrovano incastrate nel rapporto per il cosiddetto effetto di lock
in. E una relazione contraddistinta da tali investimenti è potenzialmente esposta a
comportamenti opportunistici.
Sia l’impresa cliente sia l’impresa fornitrice possono incappare nella posizione di
vantaggio, detenendo maggior potere di mercato e quindi potere contrattuale, o
svantaggio, trovandosi nella posizione di dipendenza economica. Le stesse aziende
possono ritrovarsi in posizione di dipendenza economica bilaterale, che risulta essere la
norma.
Concentrando l’attenzione sulla controparte debole diventa determinante la
possibilità per questa di spostarsi su soluzioni equivalenti. Se i costi per la scelta di
rescissione del contratto sono proibitivi allora si viene a determinare lo stato di
dipendenza economica. La dipendenza viene quindi intesa come mancanza di alternative
equipollenti a costi ragionevoli, ma può essere ulteriormente aggravata da altri fattori
connessi alle dinamiche di mercato o alle condizioni contrattuali, quali ad esempio
l’asimmetria informativa, lo stadio del ciclo produttivo in cui si inserisce la relazione, il
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prolungamento del rapporto o il grado di conoscenza tecnologica e di specializzazione
indispensabili per lo svolgimento del lavoro.
La dipendenza e il potere contrattuali possono essere valutati solo concretamente
rispetto a ciascun rapporto.
1
Tuttavia la norma in questione non è applicabile nei confronti della mera
dipendenza economica, la quale, di per sé, non costituisce il vizio cui è necessario porre
rimedio: è l’abuso di essa a non essere tollerato dal legislatore. Se la dipendenza
economica sussiste, ma non viene perpetrato abuso, la norma ex art. 9 L. n. 192/1998 non
troverà applicazione.
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Prima di approfondire il discorso sull’abuso di dipendenza economica pare utile
soffermarsi sulla disciplina della subfornitura, valido punto di partenza per capire il
contesto in cui si inserisce.
1.2. Subfornitura: definizione
La subfornitura è una forma organizzativa predisposta dalla prassi per dare
risposta al dilemma che concerne il trade-off make or buy dell’impresa manifatturiera.
Tale espressione inglese indica la scelta alternativa che possono compiere le
aziende tra costruire internamente un certo componente oppure esternalizzare la
produzione, ovvero affidare ad imprese esterne fasi rilevanti del processo produttivo, al
fine di creare maggior valore all’oggetto, caratterizzato da specifiche tecniche non
standard.
Con subfornitura pertanto si intende la lavorazione di prodotti da parte di
un’azienda intermedia destinati ad un’azienda committente, la quale li utilizzerà come
componenti di un bene più complesso o come strumenti da inserire all’interno della sua
produzione.
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Le imprese cui viene commissionata la fabbricazione sono dette subfornitori o
terzisti.
Al dilemma make or buy rispondono due economisti, Ronald Coase nel 1937 e
Oliver Williamson nel 1986, l’uno integrando e ampliando il pensiero dell’altro, con degli
1
R. Caso, Abuso di potere contrattuale e subfornitura industriale – Modelli economici e regole giuridiche,
Trento, 2006, pag. 9 e ss.
2
A. R. Adiutori, Interessi protetti nella subfornitura, Milano, 2010, pag. 29 e ss.
3
G. Oli – G. Devoto, «Subfornitura», in Dizionario della lingua italiana, Firenze, 1990, pag. 1911.
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studi sulla natura dell’impresa che possono essere presi come spunto per capire
l’importanza dell’esternalizzazione e, di conseguenza, la derivazione dei comportamenti
opportunistici, fino alla ratio sottostate all’abuso di dipendenza economica (si rinvia al
paragrafo 1.4.).
1.2.1. L’evoluzione della subfornitura
L’alternativa imprenditoriale tra esternalizzazione o internalizzazione si basa
sull’analisi dei costi e delle scelte strategiche. In ordine al primo profilo, più alti sono i
costi di produzione diretta rispetto al mercato, maggiore sarà il ricorso all’acquisto
esterno e viceversa; in ordine al secondo profilo si valutano fattori quali specializzazione
tecnologica, flessibilità produttiva e qualità che, in base a circostanze di tempo e di luogo,
indirizzeranno verso una soluzione piuttosto che l’altra.
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In passato il rapporto tra le parti si esauriva fondamentalmente nella negoziazione
e nella consegna di prodotti finiti, invece i moderni sistemi di produzione prevedono
un’integrazione più intensa e proattiva tra cliente e fornitore, per la quale sono necessarie
rispettivamente collaborazione nella progettazione e nello sviluppo del prodotto e
sincronizzazione dell’attività produttiva.
5
Nel periodo precedente all’entrata in vigore della legge del 1998 il contratto di
subfornitura, nonostante non sia ancora formalmente disciplinato, è un modello negoziale
ugualmente diffuso nella prassi dei rapporti tra imprenditori. Tale contratto, una volta
reso tipico, contribuisce da subito ad accrescere il fenomeno del decentramento
produttivo, andando ad aumentare l’integrazione verticale tra le imprese.
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Per entrare nei mercati globali, diminuire i costi di fabbricazione e i rischi e
cogliere nuove opportunità le imprese spesso trovano più conveniente stipulare alleanze
e patti strategici con altre aziende, affidando l’organizzazione e la lavorazione industriale
delle materie prime a imprese terze specializzate in un certo tipo di produzione,
esternalizzando parti anche molto rilevanti dell’attività produttiva.
Alle imprese subfornitrici sono richieste technical skills, che comprendono
capacità lavorative, macchinari e attrezzature specifiche; relational skills, ovvero la
capacità relazionale, nonché saper mantenere un rapporto di interscambio con l’impresa
4
A. R. Adiutori, Interessi protetti nella subfornitura, Milano, 2010, pag. 57 e ss.
5
G. Capaldo – E. Esposito – M. Raffa, Subfornitura e competitività, Napoli, 2001, pag. 43 e ss.
6
A. R. Adiutori, Interessi protetti nella subfornitura, Milano, 2010, pag. 57 e ss.
11
committente e altri subfornitori per il passaggio di tecnologia e informazioni; e
organizational skills, ovvero abilità nella gestione dei rapporti verticali col committente
e con un eventuale rete propria di subfornitori.
In particolare, sono le grandi imprese che tendono sempre più a esternalizzare
parti consistenti del ciclo produttivo a piccole aziende specializzate in campi specifici. Si
pensi ad esempio alle grandi case automobilistiche, in cui si registrano le più alte
percentuali di esternalizzazione ad una moltitudine di piccole imprese che si occupano
solo di singole componenti poi assemblate nell’impresa committente.
La sovrapposizione dei livelli di subfornitura, unita a forti rapporti di
collaborazione e scambio informativo e tecnologico tra le parti, delinea un mondo molto
eterogeneo e dinamico, in cui si inseriscono un gran numero di imprese con strategie,
comportamenti e ruoli differenti. La subfornitura è un sistema divenuto elemento
strutturale del tessuto produttivo ed economico dei Paesi industrializzati e non, essenziale
per poter mantenere la competitività sul mercato nei sistemi economici moderni
(specialmente sul mercato transnazionale). Essa rivela inoltre apprezzabili potenzialità
sul piano della crescita di aree territoriali poco sviluppate attraverso processi di
trasferimento delle risorse e collaborazione tra impresa e territorio.
La categoria dei subfornitori è spesso intesa come settore omogeneo ma, nella
realtà dei fatti, delineare un quadro puntuale ed esaustivo che aggreghi tutti i subfornitori
risulta pressoché impossibile siccome si tratta di un insieme estremamente variegato sia
per tecnologie usate sia per mercati in cui operano, oltre al fatto che si sta parlando di
attori diversi per funzione, dimensione e competenze.
Nel 1998, in ritardo rispetto a Germania e Francia, finalmente anche l’Italia, data
l’importanza che ha assunto negli anni la subfornitura, si dota di una legge per
regolamentare le relazioni tra i contraenti e diminuire la sproporzione contrattuale
ricorrente tra essi, anche se a numerosi esperti del diritto pare ugualmente ancora una
legge non idonea a fronteggiare la complessità del fenomeno.
L’attività di subfornitura per l’Italia è particolarmente importante in quanto va a
coinvolgere moltissime imprese minori largamente diffuse sul territorio.
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Ciò che il
legislatore infatti vuole tutelare è il tessuto produttivo italiano e, attraverso la disciplina
7
G. Capaldo – E. Esposito – M. Raffa, Subfornitura e competitività, Napoli, 2001, pag. 63 e ss.
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sulla subfornitura, intende proteggere l’economia nazionale che, in quanto caratterizzata
dalla presenza di numerose piccole e medie imprese, potrebbe avere problemi nel caso in
cui le imprese più forti si approfittassero della situazione.
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La necessità di una regolazione specifica era già da tempo avvertita da parte di
alcune associazioni di categoria delle piccole imprese che sottolineano l’esigenza di
contenere gli effetti della sproporzione del potere contrattuale tra il committente e il
subfornitore.
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La giurisprudenza si divide: ci sono giuristi che considerano la subfornitura un
nuovo contratto tipico, mentre altri dubitano che possa essere considerata tale e, anzi, la
declassano a mero insieme di norme volte alla tutela del subfornitore che si affiancano e
sovrappongono a contratti già largamente disciplinati: appalto, vendita, somministrazione
e contratto d’opera.
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1.3. Profilo giuridico della subfornitura
La subfornitura viene introdotta nel nostro ordinamento tramite la Legge 18
giugno 1998 n. 192 a seguito di un iter parlamentare molto discusso, di cui si vedranno
le vicissitudini nel capitolo secondo. Tale legge, come già accennato, mira a riequilibrare
e controllare lo status di inferiorità economica in cui si trova il subfornitore, normalmente
inteso come piccolo o medio imprenditore, che, essendo senza individualità produttiva,
si inserisce in una più grande struttura imprenditoriale, spesso anche multinazionale.
La ratio dell’intervento legislativo è tutelare il contraente più debole in relazione
a condizioni di lavoro e modalità e termini di pagamento. Da tenere presente che lo stesso
mancato soddisfacimento dei crediti in tempi brevi, compiuto a danno del subfornitore,
può pregiudicare la sua stessa sopravvivenza sul mercato e, di conseguenza, provocare
perfino problemi all’economia interna.
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Da sottolineare che in questa fattispecie il
contraente debole non è la classica figura del consumatore, bensì si identifica
nell’imprenditore che opera professionalmente ma che, tuttavia, agisce in posizione di
debolezza, tanto da indurre il legislatore ad intervenire tramite una norma specifica di
protezione.
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M. R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Milano, 2003, pag. 1 e ss.
9
G. Capaldo – E. Esposito – M. Raffa, Subfornitura e competitività, Napoli, 2001, pag. 43 e ss.
10
V. Franceschelli, Subfornitura, Milano, 1999, pag. 12 e ss.
11
G. Capaldo – E. Esposito – M. Raffa, Subfornitura e competitività, Napoli, 2001, pag. 167 e ss.
12
A. R. Adiutori, Interessi protetti nella subfornitura, Milano, 2010, pag. 57 e ss.
13
Il terzista generalmente ha scarse possibilità di accesso al mercato e svolge
un’attività specializzata, funzionale al ridotto numero di imprese committenti. A volte il
subfornitore lavora anche con un solo committente.
Il terzista riceve materie prime, semilavorati, tecnologia e know-how dall’impresa
committente, andando così ad assumere una posizione di totale dipendenza sia sotto il
profilo produttivo sia commerciale: nell’eventualità in cui il rapporto cessi risulta difficile
trovare altre imprese interessate a produzioni così specifiche e, allo stesso tempo, risulta
complicato e oneroso riconvertire i propri macchinari per lavorazioni differenti, finendo
così per rischiare la crisi. Diversa è la situazione del committente, il quale non incontra
le stesse difficoltà del subfornitore nel sostituire la controparte. In compenso, per quanto
concerne la dipendenza economica, essa può verificarsi altresì dalla parte del
richiedente.
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La tutela del subfornitore si applica anche nel caso in cui costui sia di dimensioni
più grandi rispetto al committente e quindi, magari, in grado di imporre proprie condizioni
contrattuali.
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La superiorità economica talvolta può essere sfruttata attraverso l’imposizione di
clausole vessatorie alla stipula del contratto al fine di ottenere riduzioni di prezzo,
dilazioni di pagamento o altri vantaggi.
Un’indagine del 1997 aveva riscontrato che il tempo medio europeo di effettivo
pagamento dopo la consegna è 45 giorni, in Italia di 87 giorni
15
. La dilazione dei
pagamenti costituisce una forma di finanziamento indiretto a breve termine per il
committente, spesso difficilmente sopportabile per la controparte. Allungando i tempi di
pagamento si mette a rischio la disponibilità di cassa, gli utili e la competitività delle
piccole e medie aziende. Tra l’altro, spesso, queste non sono nemmeno incentivate a
ricorrere alle vie giudiziarie per il recupero crediti per non incorrere nel rischio di perdere
commesse future.
Lo scopo della norma è porre le parti su un piano di uguaglianza sostanziale in
ottemperanza all’art. 3, comma 2 della Costituzione.
16
13
G. Capaldo – E. Esposito – M. Raffa, Subfornitura e competitività, Napoli, 2001, pag. 167 e ss.
14
F. Bortolotti, I contratti di subfornitura – La nuova legge sulla subfornitura nei rapporti interni ed
internazionali, Padova, 1999, pag. 45 e ss.
15
Relazione del 9 aprile 1997 della XXIII direzione generale della CE.
16
G. Capaldo – E. Esposito – M. Raffa, Subfornitura e competitività, Napoli, 2001, pag 167 e ss.
14
1.3.1. Analisi della disciplina
Non esiste una normativa giuridica di subfornitura a livello europeo e, al
momento, rimane solo un concetto di carattere economico di cui più volte la Commissione
ha provato a sviluppare una disciplina. Non risultano interventi regolatori e neppure alcun
progetto di armonizzazione giuridica comunitaria.
17
In Italia la nozione di subfornitura fa capo alla L. n. 192/1998, il cui testo si può
trovare in appendice al presente elaborato. Il legislatore, con la presente norma, introduce
nel nostro ordinamento un tertium genus che si va a collocare tra consumatore e
imprenditore: l’imprenditore debole. Esso è caratterizzato da un potere economico
inferiore rispetto all’imprenditore contraente, derivante da un diffuso disequilibrio
presente nella concatenazione produttiva o distributiva.
18
Sintetizzando in breve gli elementi per definire una relazione di subfornitura
bisogna considerare che ci sia:
- Un rapporto instaurato tra due imprenditori;
- Una relazione che riguarda il settore industriale, in particolare quello
manifatturiero;
- Uno scambio che rappresenta un anello di collegamento tra fasi diverse di
un processo produttivo;
- Il fatto che il subfornitore realizzi, sulla base di specifiche tecniche
predisposte dal committente, prodotti o servizi destinati ad inserirsi nella catena
produttiva di quest’ultimo.
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Parafrasando l’art. 1 della legge in oggetto, con subfornitura si definisce il
contratto col quale il subfornitore si obbliga a effettuare lavorazioni su prodotti o
semilavorati, forniti dallo stesso committente, destinati a essere usati nell’ambito
dell’attività economica del richiedente, rispondendo a progetti esecutivi, prototipi e
conoscenze tecniche o tecnologiche procurati dal committente. Se il supporto tecnico non
è presente allora viene meno l’applicabilità della disciplina in merito. Il fornitore che
effettua una produzione standardizzata, non basata sulle indicazioni tecniche del
17
V. Franceschelli, Subfornitura, Milano, 1999, pag. 12 e ss.
18
P. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, Milano, 2006, pag. 1 e ss.
19
R. Caso, Abuso di potere contrattuale e subfornitura industriale – Modelli economici e regole giuridiche,
Trento, 2006, pag. 9 e ss.
15
committente, non si trova nella posizione di debolezza sopramenzionata e quindi non
rientra nella categoria.
Vengono esclusi dalla tipologia i contratti aventi come oggetto la fornitura diretta
di materie prime o beni strumentali.
Il subfornitore appare essere un mero esecutore specializzato fornito di capacità
tecniche e know-how.
Nonostante le richieste del richiedente possano limitare l’autonomia del terzista
egli rimane ovviamente responsabile della prestazione secondo le disposizioni.
La norma distingue due fattispecie: subfornitura di lavorazione (operare su un
materiale per renderlo l’elemento con specifiche tecniche richiesto dal committente) e
subfornitura di prodotti e servizi (produrre un bene complesso da incorporare nell’attività
del committente), entrambe caratterizzate dall’inserimento nel ciclo produttivo
dell’impresa richiedente, andando quindi a sottolineare la funzione che la subfornitura
tramite il decentramento produttivo realizza nella realtà economica.
Il contratto di subfornitura in base all’art. 2 dev’essere stipulato in forma scritta,
a pena di nullità. La finalità della forma scritta ad substantiam è volta ad assicurare
trasparenza alle operazioni economiche, da una parte per una questione di tutela a favore
del contraente debole, dall’altra quale veicolo per garantire chiarezza e comprensibilità
nell’indicazione degli elementi del contratto.
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La proposta del richiedente si considera comunque accettata se il subfornitore
inizia una produzione conforme alla richiesta. Questo però escluderebbe l’eventuale
approvazione delle clausole vessatorie, le quali devono essere inderogabilmente
approvate per iscritto.
Il contratto deve precisare chiaramente i requisiti del prodotto, il prezzo, i termini
di consegna, di collaudo e di pagamento come sancito all’art. 2 della legge.
In base all’art. 3 il termine di pagamento è collegato alla consegna del bene o alla
comunicazione di avvenuta esecuzione della prestazione, per cui esso non deve superare
i 60 giorni dal verificarsi di una delle due circostanze. Può essere previsto un termine più
lungo in accordo con le associazioni di rappresentanza, ma non superiore ai 90 giorni.
La previsione di un termine massimo è finalizzata a impedire dilazioni e ritardi
eccessivi nei pagamenti.
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A. R. Adiutori, Interessi protetti nella subfornitura, Milano, 2010, pag. 57 e ss.