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I NT RO DUZ I O NE
Nell’int roduzione di quest o scrit t o sulla t rascrizione degli at t i
relat ivi alle vicende giuridiche degli aut oveicoli, sarà post a
l’at t enzione al f enomeno della pubblicit à. O vviament e non si
parla di “reclame” ma dell’ist it ut o at t raverso il quale l’ordinament o
cerca di garant ire il t raf f ico giuridico, per dirla con parole del
P ugliat t i: “. . Q uel complesso di meccanismi predispost i
dall’ordinament o posit ivo al f ine di rendere possibile, abbast anza
agevolment e e con suf f icient e grado di cert ezza, la conoscenza
di at t i o event i produt t ivi di conseguenze giuridiche a chiunque ne
abbia il desiderio…”
La pubblicit à, di cui la t rascrizione è espressione, è
connessa all’esigenza di garant ire il t raf f ico giuridico, impone una
t ut ela delle posizioni giuridiche cost it uit e e ne segue e rileva i loro
cambiament i. Q ualcuno come il F erri si è spint o a def inire le
norme sulla t rascrizione f acent i part e della cat egoria delle norme
di ordine pubblico in quant o in esse vi è un cont emperament o sia
dell’int eresse dei privat i che dell’int eresse, t ipico di ogni societ à,
alla sicurezza della circolazione dei beni.
La pubblicit à realizza un f at t o giuridico permanent e e
quest o è ciò che la dist ingue dalla not if icazione (int esa come
at t ivit à svolt a da un sogget t o per port are a conoscenza legale di
un alt ro det erminat o sogget t o un cert o event o) e dalla
pubblicazione che secondo alcuni non è diret t a ad un sogget t o
specif ico e così f acendo f avorisce ma non garant isce la
conoscenza da part e dei sogget t i appart enent i a quella
collet t ivit à.
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La t rascrizione è una f orma di pubblicit à dichiarat iva che
riguarda (at t i relat ivi a) beni immobili e beni mobili regist rat i. E ssa
si at t ua riport ando su un pubblico regist ro gli at t i (ad es. , una
vendit a) che incidono sulle vicende giuridiche di t ali beni, in modo
da consent ire a t ut t i gli int eressat i di prenderne conoscenza.
La pubblicit à dichiarat iva è una f orma di pubblicit à il cui
assolviment o non condiziona la validit à o l' ef f icacia degli at t i;
semplicement e, ne condiziona l’ opponibilit à ai t erzi: la possibilit à,
cioè, di f ar valere gli at t i cont ro alcune cat egorie di persone.
P ert ant o, la compravendit a di un bene sogget t o al regime di
t rascrizione sarà valida ed ef f icace t ra le part i anche se non sia
t rascrit t a, ma non pot rà essere oppost a a t ut t i i t erzi. L' ist it ut o
della t rascrizione appunt o, vale a dirimere il conf lit t o t ra più
acquirent i dal medesimo t it olare.
Così , se T izio vende un bene a Caio e successivament e
aliena lo st esso bene a S empronio, nel conf lit t o t ra i due
acquirent i prevale chi t rascrive per primo, non chi esibisce l' at t o di
dat a ant eriore.
Con la t rascrizione non si sanano gli event uali vizi dell’at t o
di acquist o, così un at t o privo di ef f icacia perche ad esempio
st ipulat o da chi non pot eva disporre del bene non pot rà
acquist are ef f icacia in seguit o alla t rascrizione
S e chi vende non è propriet ario del bene, non bast erà cert o
la t rascrizione della vendit a a f ar acquist are il bene all' acquirent e.
P ert ant o, la t rascrizione non svolge un ruolo sost anziale e non
cost it uisce un obbligo per l' acquirent e, bensì un onere, at t raverso
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il quale garant irsi cont ro una event uale, ult eriore alienazione del
propriet ario ad alt ra persona che t rascriva il proprio acquist o.
Nell’ambit o della pubblicit à pat rimoniale immobiliare il
nost ro ordinament o ha seguit o la t radizione d’olt ralpe adot t ando il
sist ema di t rascrizione su base personale e quindi il meccanismo
di operat ivit à si f onda, generalment e, sulla regist razione a f avore
dell’acquirent e ed a carico del dant e causa individuat i in base
all’at t o post o in essere. La pubblicit à relat iva, invece, ad alcuni
beni mobili (art . 2683 cod. civ) si at t ua su base reale e quindi
avviene in relazione al bene che cost it uisce ogget t o del dirit t o
anche se sul piano degli ef f et t i le conseguenze sono del t ut t o
uguali a quelle della pubblicit à immobiliare.
La pubblicit à è assicurat a nel nost ro ordinament o,
at t raverso la t enut a dei pubblici regist ri, alla quale sono prepost i i
conservat ori, ed ai quali chiunque vi sia int eressat o può accedere
per prendere conoscenza di ciò che in essi è iscrit t o.
Riassumendo in alt re parole, nella circolazione dei beni
immobili, e di alcune cat egorie di beni mobili, è decisivo
l’element o “pubblicit à”, l’ordinament o prevede regole e apparat i
f inalizzat i a f ar sì che det erminat i f at t i siano conosciut i o
f acilment e conoscibili dall’int eressat o, quest o vale anche per le
vicende giuridiche relat ive alla circolazione dei beni immobili, e di
alcuni beni mobili part icolarment e rilevant i.
P er ciò che riguarda la circolazione degli immobili, la
pubblicit à previst a dalla legge (di t ipo dichiarat ivo) per garant ire
dinamismo e sicurezza della circolazione giuridica prende il nome
di t rascrizione immobiliare, essa si realizza mediant e pubblici
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regist ri t enut i presso le conservat orie dei regist ri immobiliari, che
hanno sede in ogni provincia. I regist ri immobiliari sono
organizzat i non su base reale, ma su base personale, ogni
acquist o viene t rascrit t o a f avore dell’acquirent e, e cont ro
l’alienant e, I l meccanismo della t rascrizione opera anche per
alcuni beni mobili: navi, aeromobili, aut oveicoli. G li at t i
assogget t at i a t rascrizione sono analoghi a quelli per cui è
previst a la t rascrizione nei regist ri immobiliari, gli ef f et t i della
t rascrizione sono i medesimi, i regist ri relat ivi a quest i beni mobili
sono t ut t avia organizzat i su base reale, in part icolare rif eriment o
agli aut oveicoli, con il RDL n. 436 del 15/ 3/ 1927 la gest ione di
t ali regist ri viene af f idat a all' A ut omobile Club d' I t alia, nasce così il
P ubblico Regist ro A ut omobilist ico.
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Approvato con D.Lgs 30 aprile 1992 n.285.
CAP I T O L O 1 – L a p u b b l i ci tà mo b i l i are e g l i au to vei co l i
1. 1 l ’ arti co l o 2683 d el Co d i ce Ci vi l e
L’ordinament o at t raverso il sist ema di pubblicit à si pref igge
di garant ire il t raf f ico giuridico soprat t ut t o con rif eriment o a beni
che a causa del loro valore e/ o del loro pot enziale uso pericoloso
sono considerat i degni di part icolare at t enzione. I l sist ema
pubblicit ario immobiliare viene est eso con l’art . 2683 Cod. Civ.
anche ad alcuni beni mobili e cioè alle navi e ai galleggiant i, agli
aeromobili e agli aut oveicoli a pat t o che risult ino t ut t i iscrit t i nei
relat ivi regist ri previst i dal codice della navigazione e dal r. d. l. 15
marzo 1927 n. 436, ist it ut ivo del P ubblico Regist ro
A ut omobilist ico.
L’art icolo in esame recit a “ Devono essere resi pubblici col
mezzo della t rascrizione… ” , così redat t o il codice pare
imperat ivo, e sembra imporre un obbligo a carico di almeno una
delle part i, ciò non deve t rarre in inganno; qui non si ist it uisce un
obbligo a carico di qualcuno ma semplicement e si avvert e che
provvedere a f are la dichiarazione al pubblico regist ro è
imprescindibile se si vogliono realizzare gli ef f et t i propri della
t rascrizione e la sua conseguent e opponibilit à a t erzi.
Q uest o modo di int endere non cont rast a con l’art . 93 del
Nuovo Codice della S t rada
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, ai sensi del quale “ G li aut oveicoli, i
mot oveicoli e i rimorchi per circolare devono essere munit i di una
cart a di circolazione e immat ricolat i presso il Dipart iment o per i
t rasport i t errest ri… dà immediat a comunicazione delle nuove
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Sanzioni simili sono previste dall’art. 94 N.C.d.S. per i passaggi di proprietà e le variazioni di residenza
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“Atti soggetti a trascrizione”
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“Cessione dei beni ai creditori”
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Questo per espressa disposizione dell’art.1156 “ Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle
universalità di mobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri”.
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Nota a Cass. sez II, 6 ottobre 1997, n°9714 nuova giur. Civ., 1999,1,176
immat ricolazioni al P RA …. ”, sempre a norma dello st esso art icolo
per i veicoli sogget t i all’iscrizione nel P . R. A . è previst o il rilascio
anche del Cert if icat o di P ropriet à (C. d. P . ) e si st abilisce una
sanzione pecuniaria amminist rat iva (olt re all’event uale rit iro della
Cart a di Circolazione) per chi non provvede a chiederne il
rilascio
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invero lo st esso Codice Civile negli art t . 2684
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e 2687
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st abilisce che i cont rat t i che t rasf eriscono la propriet à devono
essere t rascrit t i per gli ef f et t i st abilit i rispet t ivament e dall’art . 2644
e dall’art . 2649 del codice st esso, ovverosia allo scopo di
risolvere il conf lit t o t ra più acquirent i di uno st esso dirit t o (o dirit t i
incompat ibili) da un medesimo t it olare; t ra i diversi acquirent i
viene pref erit o quello che per primo ha reso pubblico il suo
acquist o col mezzo della t rascrizione anche se il suo acquist o è di
dat a post eriore.
A lt ra part e dell’art icolo in esame degna di approf ondiment o
è la seguent e: “…osservat e le alt re f orme di pubblicit à previst e
dalla legge… ” ci si domanda quali siano quest e f orme di
pubblicit à che, appunt o per il t enore let t erale dell’art icolo, sono
qualche cosa d’alt ro rispet t o alla t rascrizione, per qualcuno
sicurament e non coincidono col possesso del bene da part e
dell’alienant e in quant o ai beni mobili regist rat i non è applicabile
l’art . 1153
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, cost oro diment icano però il caso dei beni mobili
regist rat i ma di f at t o non iscrit t i in pubblici regist ri ai quali si
applica l’art . 1153
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, cit ando il Rinaldi solt ant o la ef f et t iva iscrizione
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Ad esempio nel ramo del commercio di autoveicoli quando il venditore esercita abitualmente tale commecio, è
normale che egli non figuri quale intestatario nei pubblici registri, in quanto generalmente si utilizza lo strumento della
procura a vendere.
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Art.233 cod. nav.
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Art. 848 cod. nav.
del bene nei pubblici regist ri consent e, almeno in linea di
principio, da un lat o la sicura e precisa individuazione del bene e,
dall’alt ro, la f acile conoscenza dello st at o at t uale dei dirit t i su quel
bene; ed è dunque l’ef f et t iva iscrizione del bene ciò che f a venir
meno l’esigenza di t ut ela della buona f ede insit a nella regola
dell’art . 1153 cod. civ. I l dif et t o di ef f et t iva iscrizione nei pubblici
regist ri comport a, invece, l’assolut a mancanza di ogni sist ema di
pubblicit à legale e f a dunque riemergere quell’esigenza.
I n alt re parole, solo i beni mobili ef f et t ivament e iscrit t i in
pubblici regist ri, sono assist it i da un sist ema legale di pubblicit à
che supplisce alla regola dell’art . 1153 Cod. Civ. ; per quelli
che, nei f at t i, non sono iscrit t i
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, manca il presuppost o
dell’avvicinament o ai beni immobili e non v’è ragione di sot t rarli
alla disciplina ordinaria dei beni mobili, quali del rest o essi,
nat uralit er, sono.
Le “… alt re f orme di pubblicit à …” cit at e dall’art . 2683 del
cod. civ. (che in realt à pubblicit à non sono) pot rebbero essere
quelle t ipiche di ciascuno dei campi ai quali l’art icolo in esame e i
seguent i mirano a dare una disciplina unif orme. I l rif eriment o è al
regist ro delle navi e dei galleggiant i in cost ruzione
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e al regist ro
delle cost ruzioni di aeromobili
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in quant o per t ali dichiarazioni di
cost ruzione il codice della navigazione non parla di t rascrizione
ma solo di annot azione.