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INTRODUZIONE
Il crowdfunding si può identificare come una nuova forma di finanziamento nata
dall’esigenza attuale di scoprire nuove sorgenti finanziarie per le imprese.
Infatti, se da un lato le imprese non riescono più ad accedere ai cosiddetti
“finanziamenti tradizionali”, dall’altro con questo nuovo e potente strumento
viene offerto una soluzione innovativa, ossia il “finanziamento dal basso”. In
questo modo le imprese possono reperire i mezzi necessari a realizzare i propri
progetti grazie ai piccoli contributi di una moltitudine di persone, le quali, con
un semplice “click”, possono finanziare tramite internet i progetti più
interessanti o le imprese ritenute più valide e meritevoli.
Il fenomeno del crowdfunding in Italia è diventato oggetto di grande discussione
in seguito all’emanazione del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito
in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e successivamente con il Regolamento
Consob di cui alla delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, che disciplinano nel
nostro ordinamento l’equity crowdfunding.
Sulla base di tali considerazioni, nel corso del presente lavoro ci si propone di
condurre un’analisi sull’operazione dell’equity crowdfunding, in particolare si
esamineranno gli aspetti di diritto societario e diritto commerciale
nell’ordinamento italiano.
L’analisi in questione verterà anzitutto sulla descrizione generale del fenomeno
del crowdfunding, delle sue origini e della sua evoluzione nel tempo; evoluzione
che ha condotto allo sviluppo di quattro diversi modelli: donation, reward,
lending ed equity. Successivamente, al fine di comprendere totalmente la
complessità di tale disciplina si ripercorrerà il percorso delle diverse riforme che
si sono susseguite e si sottolineeranno le principali problematiche della
disciplina.
A seguito di questa prima parte introduttiva, ci si prefigge l’obiettivo di
approfondire gli aspetti giuridici del fenomeno a partire dall’analisi della
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disciplina riguardante uno dei principali operatori, ovvero il gestore del portale
online.
Da ultimo verranno descritte le principali forme di tutela per gli investitori e
come si concretizza l’intera operazione di finanziamento considerando tutti i
requisiti e i divieti stabiliti dal legislatore.
Tramite questa ricerca si potrà dedurre se e in che modo la disciplina italiana
evolutasi in questi anni sia adeguata e compatibile con la natura dell’operazione
dell’equity crowdfunding. Da questa disamina si potrà capire in che termini il
legislatore è riuscito ad incentivare e sviluppare tale modello ovvero non sia
riuscito in questo obiettivo, ma anzi abbia in qualche modo ostacolato la sua
crescita.
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CAPITOLO PRIMO
CROWDFUNDING: EVOLUZIONE DEL
FENOMENO
1.1 Il contesto storico
La profonda e recente crisi che ha avuto origine nel 2007 negli Stati Uniti a
seguito del fallimento di Lehman Brothers e poi allargatasi in tutto il resto del
globo l’anno successivo, ha messo in luce enormi criticità di varia natura
dell’intero sistema finanziario. Queste sono andate a riflettersi anche
sull’economia reale, andando a colpire e a ledere economie di interi paesi.
Il perdurare di queste turbolenze finanziare ha dato vita ad una instabilità tale da
generare conseguenze negative estremamente deleterie come quelle del credit
crunch, ovvero il fenomeno della stretta creditizia.
Da ciò è derivato un clima di forte incertezza e sfiducia nel settore finanziario,
il quale è andato di volta in volta a decadere a causa della complessa situazione
geopolitica europea e della non attuazione di concreti provvedimenti volti a
contrastare gli eventi patologici che si sono poi innescati.
Le disfunzioni del canale del credito hanno determinato inefficienze allocative
all’interno dell’economia reale, impedendo così un’appropriata ripartizione
delle risorse disponibili tra gli attori del mercato. Ne è conseguito che le imprese,
non supportate sufficientemente dal sistema bancario, si sono trovate a
fronteggiare condizioni di illiquidità che hanno compromesso o comunque
ostacolato il loro sviluppo e la loro crescita, ma soprattutto hanno dato vita a
problematiche che sono poi sfociate in stati di crisi ed insolvenze.
Tale proposizione è sembrata valida soprattutto per il mondo delle PMI, che
solitamente riscontrano difficoltà nell’acquisire sul mercato i mezzi finanziari
sufficienti. Questo è dovuto per diverse ragioni: in via primaria per valutazioni
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di merito creditizio e in secondo luogo per il loro limitato potere contrattuale.
Da questa breve disamina si può affermare che la figura dell’istituto bancario ha
perso in parte la sua mission, mostrandosi inadeguato e non all’altezza rispetto
alle imminenti necessità e ai bisogni del mercato. In questo contesto, è nata
l’esigenza, in primis per le PMI, ma in generale per tutti gli operatori, di scovare
nuove forme alternative di finanziamento volte a fornire la giusta linfa vitale per
il sostentamento dell’impresa ovvero per fornire gli adeguati mezzi per lo
sviluppo e la crescita di progetti di varia natura.
Negli ultimi anni, da parte delle piccole imprese, è nata la tendenza di sfruttare
canali alternativi rispetto a quello bancario con l’obiettivo di ottenere le risorse
necessarie a soddisfare i fabbisogni aziendali. Alcune imprese sono ricorse a
strumenti di finanza interna, ad esempio attraverso gli utili trattenuti e non
distribuiti sotto forma di dividendo, altre si sono servite di mezzi non
tradizionali, quali ad esempio il venture capital, i fondi loan-originating, il
private placement e il crowdfunding. Secondo il CESE
1
(Comitato Economico
Sociale Europeo) questi nuovi canali possono configurarsi come canali
integrativi e non dunque sostitutivi dei canali tradizionali. Non vi è alcun
dubbio, infatti, che le imprese di piccole dimensioni stanno continuando e
continueranno, almeno nel breve e medio termine, a dipendere dal circuito del
credito bancario in misura determinante. Sembrerebbe, però, che sia nata
un’urgenza di ridimensionare l’intermediazione bancaria a favore di quella di
mercato, ma tale processo deve avvenire in via graduale e, soprattutto, si è posta
l’esigenza di attuare un adeguato supporto disciplinare che permetta di liberare
il potenziale innovativo di questi nuovi canali, preservando, o meglio
riformando, il tradizionale rapporto banca-impresa, che ancora oggi risulta
essere essenziale.
1
CESE, Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Sfruttare il
potenziale del crowdfunding nell'Unione europea, COM(2014) 172 final., p.10
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1.2 Le origini del fenomeno
Come già detto in precedenza, uno dei canali alternativi che si è diffuso
notevolmente nell’ultimo decennio è il crowdfunding. Dal termine, che
racchiude le informazioni basilari necessarie per comprenderne il
funzionamento, si evince che è un fenomeno che prevede due pilastri
fondamentali: una folla, un insieme di presone (crowd) che, attraverso una
donazione (funding), partecipano alla realizzazione di un progetto. Questa
definizione non racchiude pienamente un fenomeno che ha portato con sé non
solo grandi cambiamenti da un punto di vista economico e legislativo, ma anche
di carattere sociologico, fondati sul crescente coinvolgimento delle masse nella
partecipazione alla vita sociale, economia e civile, attraverso il web. Il
crowdfunding moderno è un sistema di finanziamento di massa nato proprio
negli Stati Uniti e si è consolidato nei paesi di struttura anglosassone con
l’avvento della crisi finanziaria del 2008. Esso è il prodotto dei più recenti
sviluppi del social web che mira ad utilizzare i networks per raccogliere capitale
per un fine preciso, sia esso culturale, sociale o imprenditoriale. Questo
fenomeno è stato analizzato da diversi economisti e ne sono state date differenti
letture. La definizione più accreditata è probabilmente quella di Armin
Schwienbacher
2
, secondo la quale il crowdfunding è un processo di
finanziamento collettivo dal basso, tramite il quale più persone contribuiscono
con somme di denaro di varia entità a un progetto, o ad un’iniziativa in cui
credono e di cui si fanno sostenitori. Rappresenta inoltre un metodo di raccolta
di denaro che sfrutta il potenziale della varietà del web e dei nuovi sistemi
mentali facilitati dall’affermarsi dei social media.
Ruolo centrale di questo fenomeno è sicuramente quello ricoperto dalle
piattaforme, che sono virtuali luoghi di incontro tra promotori delle iniziative e
2
SCHWIENBACHER, LARRALDE, Crowdfunding of small entreprenurial
ventures, in The Oxford handbook of entrepreneurial finance, Oxforf University
Press., 2010, p.4
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i crowdfunders, cioè i finanziatori.
Come già accennato, l’intera operazione viene svolta online: il soggetto che è
intenzionato a dar vita alla propria idea o a svilupparla pubblica sul sito web
della piattaforma il proprio progetto fornendo informazioni di vario tipo e
indicando la somma necessaria per poter realizzare il piano. È da sottolineare
che è possibile prevedere anche un eventuale compenso per gli aderenti, che non
deve essere obbligatoriamente pecuniario. Una volta che è stata pubblicata la
domanda, i crowdfunders avranno la possibilità di decidere quale somma sono
disposti a versare, che normalmente è di modesta entità; dall’altro canto, la
piattaforma tratterrà una percentuale su ogni finanziamento erogato o sul totale
finanziato.
Analizzando gli ambiti applicativi, si può notare che il crowdfunding può
trovare applicazione in qualunque settore e per le più svariate motivazioni,
dall’aiuto in occasioni di tragedie umanitarie al sostegno di iniziative culturali
sino al finanziamento di imprese.
Nonostante la recente diffusione come forma di finanziamento, non si deve
pensare che il modello del crowdfunding sia nato negli ultimi anni, anche se,
proprio come già detto, ha avuto una crescita esponenziale solo in questo
decennio. A conferma di questa affermazione, in dottrina
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si sostiene che il
primo esempio di raccolta fondi attraverso il finanziamento collettivo sia
avvenuto nel 1884 negli Stati Uniti, in occasione della costruzione del
piedistallo per la Statua della Libertà. Per riuscire a completare questa
costruzione si adoperò Joseph Pulitzer, editore di un famoso giornale di New
York, The Word, il quale promise a chiunque avesse donato qualche dollaro una
menzione all’interno della pubblicazione del giornale.
Questo far leva sul senso di appartenenza dei cittadini e sul riconoscimento
morale delle donazioni permise di raggiungere in poco tempo la somma
necessaria al completamento dell’opera; questo è ciò che ad oggi continua ad
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PIATTELLI, Il Crowdfunding in Italia, Torino, Giappichelli, 2013, p.3