7
PREMESSA
Il diritto e, più in generale, le Scienze Giuridiche da sempre
rappresentano quel complesso di norme e studi che non possono
prescindere dall’osservazione dello spaccato sociale che una
determinata epoca storica presenta.
Se fino a pochi lustri orsono il giurista poteva condurre i propri studi
limitandosi a quelle che erano le categorie tradizionali del diritto
moderno venute alla luce dopo tante difficoltà lungo tutto il secolo ‘900,
da qualche anno non può fare a meno di aggiornare il suo bagaglio
culturale di conoscenze – non solo giuridiche – per poter meglio
adattare gli istituti e gli strumenti classici al nuovo contesto sociale,
talvolta rielaborandoli dalle fondamenta.
Il diritto è ormai profondamente influenzato dallo sviluppo delle
tecnologie informatiche, di conseguenza anche il ruolo del giurista è
profondamente mutato negli ultimi anni.
Un esempio eclatante di quanto detto è quello del copyright e delle
immagini sul web: oggi, con pochissimi click, è possibile immettere
un’immagine nella rete con profondissime conseguenze su diversi piani
giuridici.
Innanzitutto quando ci si riferisce al termine “immagini”, nel contesto
digitale, il pensiero deve andare alla sua accezione nel senso più ampio
possibile: si pensi alle fotografie in primis, ma anche alle creazioni
cinematografiche oppure agli eventi live e quindi al fenomeno dello
8
streaming, insomma a qualsiasi cosa abbia a che fare con una
raffigurazione digitale.
Tutte operazioni e possibilità rese estremamente semplici da realizzare
attraverso l’uso del web, che hanno però profondissime ricadute dal
punto di vista giuridico.
È facile intuire che l’uso indiscriminato del web per il trasferimento di
immagini, contenuti multimediali, opere cinematografiche o la
trasmissione di eventi sportivi e musicali in diretta, coinvolgerà
innanzitutto il diritto d’autore ed i profili giuridici connessi al
copyright.
Oggetto del presente lavoro, dunque, sarà l’analisi dell’impatto che il
web in particolare e le tecnologie informatiche più in generale hanno
avuto su diversi istituti “classici”: il diritto d’autore e la privacy,
innanzitutto.
In una prima parte dell’elaborato verrà, quindi, analizzata l’evoluzione
giuridica che il diffondersi del web ha imposto alla tutela autoriale.
In particolare, prendendo le mosse da una breve analisi di quello che è
il diritto d’autore secondo la dottrina e la giurisprudenza “classica”, si
procederà ad analizzare nel dettaglio una sorta di diritto d’autore 2.0 –
sempre con specifico riferimento all’uso delle immagini – e le possibili
modalità di violazione dello stesso, attraverso l’uso incontrollato della
rete. Nello specifico saranno analizzate, da questo punto di vista, le
tecniche che molto spesso permettono di aggirare indisturbati la tutela
autoriale sulle reti informatiche: la manipolazione illecita delle
immagini digitali, il c.d. file sharing (vale a dire il download o l’upload
di immagini e contenuti multimediali) e lo streaming online.
9
Fenomeni che hanno un impatto non solo sui diritti morali dell’autore
di un’opera ma anche, e soprattutto, sui diritti patrimoniali, al punto che
negli anni tali abusi hanno messo in crisi diversi settori economici (si
pensi al fenomeno della c.d. pirateria rapportato al contesto
cinematografico o discografico).
Un ruolo essenziale nella tutela autoriale è esercitato dagli Internet
Service Provider che, grazie al d. lgs. 70 del 2003, hanno conosciuto
una specifica classificazione dal punto di vista sistematico e dei loro
obblighi: saranno quindi analizzate le varie attività che un ISP potrà
svolgere nella Rete e le connesse responsabilità, così come elaborate
dal legislatore e dall’opera interpretativa della giurisprudenza.
Ma, ai fini del rispetto della tutela autoriale nell’ambiente telematico,
ha assunto, negli ultimi tempi, un ruolo centrale anche l’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni che esercita penetranti poteri sia nella
prevenzione della violazione della disciplina autoriale sia nella
successiva fase di rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, sul
punto, saranno analizzate all’interno dell’elaborato lo Schema di
regolamento dell’AGCom in materia d’autore sulle reti di
comunicazione elettronica, approvato con la delibera n. 688/10/CONS,
diretto a definire le linee guida delle competenze dell’Autorità stessa ed
il procedimento di rimozione selettiva dei contenuti illeciti: la fase di
notice and take-down e quella – successiva ed eventuale – di fronte alla
stessa Autorità.
In una seconda parte del lavoro, il focus sarà concentrato ancora di più
nello specifico sulle immagini fotografiche e la loro tutela autoriale
10
attraverso il web. Da questo punto di vista, sono molteplici i problemi
che l’esperienza giuridica degli ultimi anni ha dovuto affrontare.
Innanzitutto, sarà oggetto di analisi l’ambito di cui si tratta: la fotografia
nel diritto d’autore, così come tradizionalmente è stata elaborata dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, con un occhio di riguardo al delicato
tema del “carattere creativo” della stessa e alla conseguente distinzione
tra le “opere fotografiche”, meritevoli di tutela autoriale piena, e le
fotografie semplici o documentali.
Ma, soprattutto, ci si concentrerà in modo specifico sul tema della
fotografia digitale, che nell’ambito del diritto d’autore pone problemi
di particolare rilevanza: nel dettaglio ci si chiederà se, con la c.d.
digitalizzazione delle fotografie, il carattere creativo delle stesse
nascerà nel momento di creazione dell’immagine o nella fase di
successiva elaborazione che oggi è possibile grazie ai numerosissimi
software dedicati (uno su tutti: Photoshop).
Ulteriore approfondimento sarà rivolto, poi, ai meccanismi tecnologici
per la protezione delle immagini nel web, in particolare alla crittografia
visuale e alle varie tipologie di digital watermarking, a dimostrazione
del fatto che spesso è lo stesso sviluppo tecnologico a trovare delle
soluzioni ai nuovi problemi giuridici che vengono a porsi nell’epoca
moderna.
A questo punto, si arriverà al nodo centrale della problematica di cui si
tratta, vale a dire l’analisi degli effetti giuridici del download delle
immagini dal web e l’utilizzo dell’opera fotografica altrui. A tal
proposito, sarà trattata la sentenza del Tribunale di Roma n. 12076/15,
che per la prima volta ha condannato un quotidiano nazionale – Il
11
Messaggero – a seguito della pubblicazione di immagini fotografiche
tratte, senza autorizzazione, dal profilo Facebook di un utente (autore
degli scatti). Pratica, purtroppo, comune e spesso realizzata da
professionisti del settore – come nel caso succitato – senza particolari
conseguenze sul piano sanzionatorio.
Quando si parla di immagini nell’ambito delle reti telematiche, però, il
pensiero non può andare alla sola tutela autoriale ma sarà, ovviamente,
opportuno un riferimento ulteriore al “diritto all’immagine”, messo a
dura prova dal contesto tecnologico attuale. Basti pensare all’impatto
che i social network hanno su due temi di fondamentale importanza e
strettamente connessi all’uso distorto che, sempre più spesso, viene
fatto dell’immagine personale: la privacy e la tutela della web
reputation.
È, infatti, essenziale tracciare un profondo legame che, nel contesto
digitale e telematico, ricollega il diritto d’autore alla privacy.
La questione si è posta soprattutto in seguito alla necessità di alcune
società detentrici dei diritti di sfruttamento delle opere dell’ingegno
che, per contrastare il c.d. fenomeno della pirateria informatica, hanno
iniziato a raccogliere i dati personali degli utenti nelle reti peer-to-peer,
come fonti di prova per le conseguenti azioni giudiziarie.
L’evoluzione del rapporto tra le due categorie giuridiche in parola
dimostra quanto oggi l’attività del giurista debba necessariamente
confrontarsi con gli strumenti tecnologici e richieda una conoscenza
molto più ampia rispetto ai tradizionali istituti, che vanno riadattati ed
in alcuni casi totalmente ripensati.
12
Se, quindi, in generale tra il diritto d’autore e la privacy la connessione
è stretta, ancora di più lo sarà quando per opere autoriali ci si riferirà
alle immagini poiché, inevitabilmente, coinvolgeranno la
rappresentazione di determinati soggetti ed avranno un impatto
profondo sulla riservatezza e la proiezione sociale della personalità di
un individuo.
Da questo punto di vista, nel presente elaborato ci si concentrerà
sull’analisi del diritto all’immagine nel web e sugli obblighi informativi
dei provider, oltre che sulla necessità di educare gli utenti ad un uso
consapevole della propria immagine nella rete.
Verranno, poi, presi in considerazione alcuni profili penalistici degli
illeciti commessi attraverso i social network, tramite l’abusivo utilizzo
dell’immagine altrui, configurando talvolta un reato di sostituzione di
persona, talaltra un reato di diffamazione aggravata.
Ma, soprattutto, si prenderà in considerazione il caso in cui si configuri
la responsabilità di un social network per la mancata rimozione di
un’immagine illecita: sul punto, in particolare, sarà oggetto di analisi la
famosa ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 2016, sul
tristemente noto “caso Tiziana Cantone”, a dimostrazione di quanto le
immagini, carpite attraverso la rete, possano avere un impatto
devastante sulla riservatezza degli individui.
Ultima parte del presente elaborato sarà, poi, dedicata
all’approfondimento di un tema strettamente connesso alla privacy, alla
tutela autoriale e alla web reputation, che non a caso è emerso anche
nel succitato caso Cantone: il diritto all’oblio.
13
Sarà quindi fatta oggetto di analisi l’evoluzione di matrice
giurisprudenziale del diritto all’oblio, anche in chiave comparatistica,
soffermandosi, in modo particolare, sulla sentenza Google Spain della
Corte di Giustizia europea, che ha elaborato il diritto all’oblio come
sinonimo di “deindicizzazione” dai motori di ricerca.
In definitiva, sempre in tema di diritto all’oblio, sarà poi approfondito
il recente Regolamento UE 2016/679 che, per la prima volta, prevede
la comparsa del suddetto diritto in un testo normativo scritto, seppur –
come sarà evidenziato – con un contenuto minimo, deludente e che
necessiterà di ulteriori specificazioni in futuro da parte del legislatore
europeo e non solo.
A chiusura del cerchio, resterà sullo sfondo una domanda: capire se
realmente sia possibile nell’ambito del contesto digitale prevedere un
effettivo diritto all’oblio, considerate le innumerevoli possibilità di
estrapolare immagini personali altrui (si pensi ai social network, ancora
una volta), modificarle e condividerle in modo del tutto incontrollato.