I
INTRODUZIONE
Il conferimento di incarichi dirigenziali costituisce uno dei nodi
piø controversi e problematici per quanto riguarda il
funzionamento della dirigenza e la progressiva privatizzazione
del lavoro pubblico.
Fin da una prima analisi appare evidente come le varie riforme
che hanno interessato tale categoria siano state ispirate da una
ricerca di maggiore dinamismo, flessibilità, razionalità, gestione
e valorizzazione delle risorse umane, senza comunque
pregiudicare le garanzie di alcun ruolo del personale stesso.
Nelle pagine seguenti intendo presentare un excursus storico
della figura del dirigente pubblico, cui poi seguirà un’ analisi piø
approfondita dei rapporti di quest’ultimo con il potere politico,
dibattiti giurisprudenziali circa l’istituto dello spoils system e il
suo funzionamento, una misura volta a rendere piø semplice
l’avvicendarsi dei vari dirigenti ai singoli incarichi.
Soprattutto si osserverà il cambiamento nel tempo del ruolo
dei vertici politici, essendo la separazione tra politica e
amministrazione un punto fondamentale per il corretto
funzionamento della categoria. Agli organi politici è stata infatti
proibita ogni forma di ingerenza nei confronti della dirigenza
tramite quei poteri di gestione diretta e di ordine,potendo vantare
solo poteri di direttiva, indirizzo, verifica e controllo.
II
Verrà affrontata la questione degli incarichi di studio e
consulenza conferiti a personale esterno all’amministrazione,
tema peraltro approfondito nell’ultimo capitolo circa il
conferimento di incarichi extradotazione organica. Verranno
analizzati i limiti, le percentuali e le condizioni entro cui il
conferimento risulta ancora legittimo.
Seguirà poi un’ intera parte dedicata alla responsabilità
amministrativa in generale, in cui verrà presentato l’illecito
amministrativo e i suoi elementi costitutivi, ma anche come si
attua la giurisdizione della Corte dei Conti a riguardo seguendo
l’art. 103 della Costituzione stessa, e come viene tutelata
processualmente la figura del dirigente stesso e la sua
responsabilità personale, ma ancora di come risultino
insindacabili le scelte nel merito dell’amministrazione nella
scelta del dirigente, non potendo il giudice sostituirsi a questa nel
valutare l’opportunità di una sua eventuale scelta.
Verrà poi affrontato il problema del danno erariale, qualora
l’amministrazione abbia subito una vera e propria menomazione
patrimoniale, ascrivibile ad un suo impiegato o funzionario
configurabile come esborso di una somma non prevista. Si vedrà
infatti nel terzo capitolo come, nel calcolo, debbano essere
inseriti i “vantaggi ugualmente conseguiti dalla
Amministrazione” stessa che andranno poi sottratti
dall’ammontare finale del danno.
III
Verrà poi brevemente illustrato il cosiddetto “potere riduttivo”,
da sempre elemento caratterizzante della responsabilità
amministrativa, rendendo così ancora piø evidente come le
tendenze evolutive sopra evidenziate siano interpretabili nella
direzione di un progressivo distacco della responsabilità
amministrativo-contabile dai moduli propri di quella civilistica-
risarcitoria.
Infine con l’ultimo capitolo si procederà ad analizzare il
problema centrale dell’argomento, seguendo la linea dei primi
due capitoli e riscontrando quali siano le conseguenze immediate
di un eventuale conferimento illegittimo di un incarico
dirigenziale all’esterno e con particolare riguardo alla
giurisprudenza del caso. In particolare procederò ad analizzare i
casi di effettivo riconoscimento giurisprudenziale del principio
della compensatio lucri cum damno sempre da un punto di vista
della responsabilità amministrativa, e di come manchi un
riconoscimento normativo generale che esprima tale regola di
giudizio. La tematica affrontata merita che si manifesti a riguardo
un interesse particolare proprio perchØ tale criterio tende ad
essere piø volte riproposto nella prassi giuridica, nonostante la
diffidenza mostrata a riguardo da studiosi e tecnici del diritto.
L’argomento, ovvero la responsabilità della pubblica
amministrazione in questo specifico caso di conferimento illecito
di un incarico ad esterni, e il conseguente calcolo di danno
erariale ha sviluppato un’accesa discussione circa la natura
IV
contrattuale o extra-contrattuale della responsabilità e ha portato
ad evidenziare le differenze intercorrenti tra responsabilità civile
e amministrativa. Inoltre evidenzierò come il dirigente non sia
altro alla fine che un dipendente della Pubblica Amministrazione,
privo pertanto di un diritto soggettivo al conferimento e alla
conservazione di un determinato incarico, ma comunque titolare
di un interesse legittimo di natura privata e come l’ente datore di
lavoro osservi delle regole procedurali fissate da leggi e contratti
collettivi, oltre che i canoni base di correttezza e buona fede,
trattandosi di un potere simile a quello concorsuale. Inoltre
risulta assolutamente attuale la tematica dell’equa definizione del
danno risarcibile visto che la riconosciuta rilevanza a livello
pratico del principio di compensatio lucri cum damno, utile
strumento nella quantificazione del danno da risarcire, che però
non ne ha comportato tutt’ora l’automatica, nØ la necessaria
applicazione, facendo così risultare un controsenso che un
principio come questo, presente da secoli nel diritto, non sia mai
stato riconosciuto esplicitamente.
Valutata quindi l’estrema difficoltà a giungere nella maggior
parte dei casi, sulla base di un bilanciamento di interessi
contrapposti, da computarsi addirittura in assenza di una
specifica prova del quantum, si comprende così il valore e la
quasi indispensabilità del principio preso in considerazione e
soprattutto si osserverà la difficoltà della giurisprudenza
nell’individuare un fondamento unitario all’istituto della
V
compensazione sia nell’ambito civilistico che in quello
amministrativo-contabile.
1
CAPITOLO PRIMO
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIRIGENZA
PUBBLICA
SOMMARIO: 1. L’evoluzione normativa della figura del dirigente
pubblico. – 2. Il conferimento di incarichi dirigenziali e il difficile
rapporto tra politica e amministrazione. – 3. La durata degli incarichi:
“precarizzazione della dirigenza”. – 4. Spoils system: la fiduciarietà nella
nomina dei dirigenti. – 5. Il conferimento di incarichi dirigenziali a
soggetti esterni all’amministrazione.
1. L’evoluzione normativa della figura del dirigente pubblico
E’ trascorso oltre mezzo secolo da quando il legislatore ha
affermato l’autonomia della categoria dei dirigenti rispetto a
quelle degli altri lavoratori subordinati, anche se tutt’oggi tanto la
dottrina quanto la giurisprudenza, non sono ancora riuscite a dare
una definizione univoca e chiara del settore. Mancano in diritto
positivo delle definizioni di fonte legislativa, a causa della
continua evoluzione della categoria
1
.
Fino infatti all’entrata in
vigore del codice civile, la categoria dirigenziale non aveva
ancora ricevuto un riconoscimento formale e le uniche fonti che
1
La giurisprudenza ha tentato di dare una definizione valida e generale di
dirigente tentando di desumerla dai principi generali dell’ordinamento. La
dottrina ha a sua volta tentato di rielaborare i concetti e le definizioni date
dalla giurisprudenza, così G. S. MASSARA, Sulla compatibilità tra
rapporto di lavoro dirigenziale e rapporto di amministrazione, in
Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2001, pp. 616-636.
2
la prendevano in considerazione erano i contratti collettivi, con
relativa disciplina
2
, e alcuni isolati provvedimenti legislativi.
La Costituzione dedica due articoli della sezione II del titolo
III alla pubblica amministrazione, in particolare gli articoli 97 e
98
3
. L’articolo 97, 1 comma, enuncia i principi di imparzialità e
buon andamento dalla pubblica amministrazione. L’azione
amministrativa deve infatti svolgersi in modo corretto, ma
soprattutto efficace ed efficiente, secondo criteri di economicità,
in particolare con riguardo al rapporto tra obiettivi prefissati e
obiettivi raggiunti
4
. Spesso la corte costituzionale stessa ha fatto
riferimento ai parametri di imparzialità e buon andamento per
sancire la correttezza o meno di alcune disposizioni legislative,
verificando così la ragionevolezza della disciplina denunziata.
Al co 3 l’art.97 dispone che agli impieghi della pubblica
amministrazione vi si acceda tramite concorso, in modo da
assicurare l’imparzialità ed il buon andamento
2
Cfr. L. BUSICO - V. TENORE, La dirigenza pubblica, Roma, 2009, in cui
si legge come “la contrattazione collettiva ha seguito due strade differenti, la
prima c.d. auto referente, che condiziona l’applicabilità del contratto
collettivo, indipendentemente dalle mansioni svolte, all’attribuzione formale
della qualifica vera e propria da parte del datore di lavoro, e poi la scelta c.d.
definitoria, secondo cui è dirigente chi sia preposto con poteri sostanziali a
reparti essenziali dell’impresa ovvero all’intera impresa”.
3
Cfr. C. PINELLI, Commento agli articoli 97 e 98, in Commentario alla
Costituzione, R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di),
Roma, 1994.
4
Cfr. B. VALENSISE, La dirigenza amministrativa tra fiduciarietà della
nomina ed il rispetto dei principi di costituzionalità buon andamento e
dell’imparzialità della pubblica amministrazione, in Giur. Cost., 2002, fasc.
2 pag. 1193-1258.