Nei primi cinque capitoli ho quindi analizzato il decreto n. 494 del
1996, rispettando, per facilitare la lettura, la successione degli articoli
del decreto stesso.
In particolare ho cercato di porre in evidenza i problemi sorti in
sede interpretativa, e di conseguenza applicativa, riportando le varie
interpretazioni date da dottrina e giurisprudenza e indicando quelle più
convincenti o per lo meno quelle più seguite.
Ho ritenuto inoltre opportuno porre in evidenza le novità
introdotte dal D.Lgs. 528/99, coordinandole con le disposizioni del
primo decreto.
Nell’ultima parte della tesi, attraverso i dati raccolti in una serie di
interviste, ho cercato invece di verificare quante e quali iniziative sono
state attuate, o lo saranno a breve, in Provincia di Udine.
Lo scopo di tale ricerca è stato quello di dare una dimensione più
concreta all’intero lavoro, collegandolo con il territorio, accertando “sul
campo” lo stato di attuazione delle norme e soprattutto cercando di
individuare quali sono gli ostacoli incontrati dai soggetti coinvolti, nella
realizzazione del sistema introdotto dalle disposizioni del legislatore.
1
CAPITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO
1. La tutela della sicurezza come “arte del possibile”: principi
generali introdotti dal D.Lgs. 626/96.
Un’esauriente analisi della disciplina relativa alla sicurezza nei
cantieri, non può non aprirsi con uno sguardo al complesso sistema
normativo introdotto dal D.Lgs.626/94, con il quale è stata data
attuazione a tutta una serie di Direttive adottate dal Consiglio della
Comunità Europea.
1
Innanzi tutto merita sottolineare come il D.Lgs 626/94 sia un
“provvedimento di lettura estremamente complessa”
2
, non tanto per i
successivi interventi correttivi ed integrativi, quanto piuttosto per il
rapporto con le altre disposizioni in tema di sicurezza che lo hanno
preceduto.
1. Dir. 89/391/CEE (“Direttiva quadro”) e Dir. 89/654, 89/655, 89/656, 90/269,
90/270, 90/394, 90/679, (“direttive particolari”).
2. COLA-ZGAGLIARDICH, La sicurezza nei cantieri pubblici e privati, Torino,
1998, pag.48.
2
Infatti, fatte salve le poche ipotesi di abrogazione espressa,
rimangono in vigore nel nostro ordinamento, per effetto della
disposizione dell’art. 98 D.Lgs 626/94, tutte le norme in tema di
sicurezza vigenti; il risultato è quello di una sovrabbondanza di regole
accompagnate da inutili ripetizioni.
Tralasciando i problemi di coordinazione nati da questo “eccesso
di zelo “
3
del legislatore, non possiamo tuttavia non mettere in rilievo il
fatto che il provvedimento costituisca una vera e propria “rivoluzione
copernicana” nel mondo della sicurezza sul lavoro, un “salto di qualità”
che però potrà essere più obbiettivamente valutato solo con il banco di
prova dell’esperienza applicativa.
4
Entra a pieno titolo nel nostro ordinamento una nuova concezione
“europea” della sicurezza, concezione che pone a suo fondamento
informazione, formazione, valutazione dei rischi, consultazione e
partecipazione dei lavoratori, dando vita ad un sistema di “prevenzione
soggettiva”
5
: c’è la consapevolezza che non è più sufficiente, per
consentire una rilevante diminuzione degli infortuni, che ambiente e
macchinari possiedano tutti i requisiti oggettivi di igiene e sicurezza.
Il lavoratore formato ed informato diventa fulcro dell’”universo
sicurezza”, non più quindi un soggetto “che sta a guardare”, bensì una
figura coinvolta a pieno titolo nell’attuazione del “progetto sicurezza”.
A ciò si aggiunga che, almeno teoricamente, il datore di lavoro si
trova onerato da numerosi obblighi e doveri mirati a garantire sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro, realizzando così un coinvolgimento pieno
di tutte le figure presenti nel processo produttivo.
3. MONTUSCHI, I principi generali del d.lgs. n. 626 del 1994 (e le successive
modifiche), in Ambiente, salute e sicurezza.Per una gestione integrata dei rischi da
lavoro, a cura di Montuschi, Torino, 1997, pag.42.
4. MONTUSCHI, “La sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero l’arte del possibile, in
Lav.Dir., 1995, 3, pag.405.
5. LEPORE La rivoluzione copernicana della sicurezza nel lavoro, in Lav.Inf., 1994,
22, pag.9.
3
Accanto al principio della massima sicurezza tecnologicamente
possibile, introdotto dai decreti degli anni cinquanta, troviamo ora
quello della massima sicurezza tecnologicamente praticabile
6
, è vero,
cioè, che l’obiettivo è l’eliminazione del rischio, ma quando ciò non sia
concretamente possibile, si ritiene sufficiente la riduzione del rischio
stesso al minimo.
A tal proposito la Corte Costituzionale
7
, in riferimento al D.Lgs.
277/91, ma affermando comunque un principio generale, afferma che
:”laddove parla di misure concretamente attuabili il legislatore si
riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni,
corrispondono ad applicazioni tecnologicamente generalmente praticate
e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente
acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dagli
standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, nelle diverse
attività produttive”.
Appare dunque corretta l’interpretazione secondo la quale i due
principi sopraccitati non devono essere intesi in maniera antitetica bensì
complementare: fermo l’obbligo di attuare la massima sicurezza
tecnologicamente possibile sotto un profilo oggettivo, è necessaria una
attività ulteriore di valenza soggettiva.
8
La tutela della sicurezza è dunque “arte del possibile”
9
, senza che
ciò si traduca in un generico permissivismo, ma consenta di “adeguare il
lavoro all’uomo” mantenendo livelli di sicurezza né eccessivamente
elevati (e come tali impossibili o eccessivamente onerosi da mantenere)
né eccessivamente licenziosi.
6. COLA-ZGAGLIARDICH, La sicurezza nei cantieri, cit., pag.47.
7. Cass., 25 luglio 1996, n. 312 in DOLav, 1996, 44, pag. 3171.
8. COLA-ZGAGLIARDICH, La sicurezza nei cantieri, cit., pag.47.
9. MONTUSCHI, La sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., pag.413.
4
Gli stessi aggettivi utilizzati dal legislatore confermano che il
primato dei valori dell’uomo sull’organizzazione del lavoro è solo
tendenziale:è un progetto d’azione, mentre è naturale convivere con il
rischio quando lo stesso non sia eliminabile.
10
Le linee guida di questo nuovo sistema le troviamo nell’art. 3,
D.Lgs 626/94, in base al quale non si pretende un’eliminazione del
rischio là dove non è possibile, ma si ritiene sufficiente la “riduzione al
minimo” (cfr. art. 3 lett. b); si richiede una “valutazione preventiva dei
rischi per la salute e la sicurezza” (cfr. art. 3 lett. a); si auspica una
programmazione della prevenzione integrata alle “condizioni tecniche
produttive ed organizzative dell’azienda” e “all’influenza dei fattori
dell’ambiente di lavoro” (cfr. art. 3 lett. d); si prevede “l’informazione,
formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei
loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul
luogo del lavoro” (cfr. art. 3 lett. s) nonché “istruzioni adeguate”ai
lavoratori stessi. (cfr. art. 3 lett. t).
Per quanto riguarda il tema specifico della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili, dobbiamo chiederci come il D.Lgs 626/94 abbia
modificato l’organizzazione la programmazione e il modo di fare
sicurezza.
Oltre al diverso modo di porsi nei confronti delle problematiche
legate alla sicurezza da parte dei lavoratori, di cui abbiamo già fatto
cenno sopra, abbiamo una diversa distribuzione delle responsabilità,
determinata sia dal ruolo attribuito al committente, sia dal
coinvolgimento di soggetti non legati da un rapporto di subordinazione e
che fino all’entrata in vigore del decreto risultavano non essere coinvolti
nella sicurezza: ci riferiamo ai lavoratori autonomi, i dipendenti
dell’impresa appaltatrice i progettisti, fabbricanti e produttori (cfr. art. 6).
10. MONTUSCHI, La sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., pag.414.
5
Inoltre viene introdotta la c.d. “programmazione della sicurezza”
fino ad ora prevista solo da alcune norme relative a settori particolari,
(cfr. art 18 L.55/1990 per i cantieri pubblici o il D.p.r. 154/56 per le
demolizioni) ed una “procedimentalizzazione” degli obblighi facenti
capo al datore di lavoro: la sicurezza non è più una questione che va
affrontata solo dopo l’evento infortunistico con meri intenti risarcitori,
ma diviene una realtà a monte dell’organizzazione aziendale.
Fondamentale appare l’art. 7: “ 1.Il datore di lavoro, in caso di
affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in
appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine
di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2.
6
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. “
Anticipando tutta la filosofia che sottende alle Direttive
Comunitarie inerenti i cantieri temporanei o mobili, la disposizione
sopraccitata afferma non solo la necessità di coordinamento tra diverse
imprese ma coinvolge il datore di lavoro-committente nella promozione
di tale cooperazione.
Il D.Lgs. 626/94 ha dunque, in conclusione, modificato il quadro
giuridico della materia della sicurezza e dell’igiene nel lavoro, non solo
per l’introduzione di nuove misure di sicurezza, ma soprattutto perché
ha previsto una serie di diritti e obblighi generali che, nel complesso,
costringono gli operatori ad affrontare le relative problematiche in modo
completamente diverso da come avveniva in passato.
7
2. La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: i motivi di una
disciplina specifica.
Abbiamo visto come l’entrata in vigore del D.Lgs 626/94,
coinvolgendo l’intero comparto produttivo nazionale, abbia avuto
notevoli riflessi anche nel mondo dell’edilizia; ma ci si potrebbe allora
chiedere perché il Consiglio Europeo prima, e il legislatore poi, hanno
sentito così forte la necessità di adottare una disciplina specifica per i
cantieri.
I motivi sono diversi: innanzitutto è palese come il comparto edile
ha sempre presentato da un lato, rischi infortunistici specifici rispetto ad
altri, dall’altro un elevato numero di infortuni in relazione al numero di
addetti, osservazioni confermate dai dati INAIL:
Infortuni denunciati in Italia nel 2000
11
A AGRINDUSTRIA
B PESCA
C ESTRAZ.MINERALI
DA IND. ALIMENTARE
DB IND. TESSILE
DC IND. CONCIARIA
DD IND. LEGNO
DE IND. CARTA
DF IND. PETROLIO
DG IND. CHIMICA
DH IND. GOMMA
DI IND.TRASFORMAZ.
DJ IND. METALLI
DK IND. MECCANICA
DL IND. ELETTRICA
DM IND.MEZZI TRAS.
DN ALTRE INDUSTRIE
E ELET. GAS ACQUA
F COSTRUZIONI
11.www.inail.it, 2001.
8
In secondo luogo le lavorazioni edili si caratterizzano per la
transitorietà del luogo di lavoro: la durata di un cantiere è solitamente di
qualche mese, se non addirittura di qualche settimana o giorno (fatte
salve le nuove costruzioni o ristrutturazioni e talune opere stradali) e ciò
comporta il configurarsi di una realtà diversa rispetto a quella cui fa
riferimento il D.Lgs. 626/94, una realtà dove appare sicuramente più
complesso dettare norme per garantire la sicurezza.
Proviamo a pensare ad un cantiere della durata di pochi giorni: è
sicuramente arduo ipotizzare l’adempimento di tutti gli obblighi formali
e strumentali imposti dal D.Lgs. 626/94, (pensiamo ad esempio alla
nomina del rappresentante per la sicurezza o all’organizzazione del
servizio di prevenzione e protezione) si finirebbe con lo scoraggiare le
imprese ad intraprendere simili lavori, bisogna invece prevedere misure
che tutelino la salute e la sicurezza senza incidere eccessivamente sia da
un punto di vista burocratico che da un punto di vista economico.
Alla limitata durata temporale si accompagna poi la variabilità
delle condizioni di lavoro: un cantiere si presenta come una realtà nuova
mano a mano che procedono le fasi lavorative: non possiamo infatti
equiparare i rischi esistenti nella fase di scavo, con quelli esistenti nella
fase di realizzazione degli impianti, né, a maggior ragione con quelli
esistenti all’interno di una fabbrica o di un ufficio.
In terzo luogo, spesso causa determinante per il verificarsi degli
infortuni è la contemporanea presenza di più imprese (es.:muratori,
elettricisti, idraulici, ecc) che la maggior parte delle volte svolgono la
propria prestazione senza un minimo di coordinazione tra loro, anzi,
spesso intralciandosi a vicenda e quindi determinando situazioni di
potenziale pericolo: ecco nascere la necessità di sollecitare i rapporti tra
i vari soggetti e di evitare inutili sovrapposizioni.
9
In quarto luogo è stato evidenziato come la maggior parte degli
infortuni nel comparto delle costruzioni sia determinato da scelte
effettuate prima dell’inizio lavori, vale a dire da “scelte architettoniche
e/o organizzative non adeguate e da una carente pianificazione all’atto
della progettazione”
12
e solo una maggior responsabilizzazione del
committente nelle problematiche della sicurezza sin dalla fase della
redazione dell’elaborato progettuale e la previsione dell’obbligo della
redazione di appositi piani, può determinare un’inversione di tendenza
nella frequenza degli infortuni.
Quest’insieme di fattori ha spinto dunque il legislatore Europeo
ad inserire tra le direttive particolari, una dedicata alla sicurezza nei
cantieri, al fine di fornire agli operatori del settore uno strumento
specifico e complementare rispetto alla normativa generale, strumento
che è stato recepito nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n.
494/96.
Se infatti diamo uno sguardo alla Direttiva Cantieri non è difficile
rendersi conto come manchino regole di carattere generale per le quali si
fa invece uno specifico rinvio all’art. 3 del D.Lgs. 626/94: “Il
committente o il responsabile dei lavori….si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all’art. 3 del decreto legislativo
n.626/94”
13
12. Cons.Comunità Europee in G.U.C.E., 26 luglio 1992, n. L245p6.
13. Cfr. art. 3 comma 1 D.Lgs. 494/96.
10
3. Il D.Lgs 494/96 e la normativa previgente: fonti e rapporti di
coordinamento.
Lo studio e l’analisi delle fonti normative in tema di sicurezza nei
cantieri presenta una difficoltà particolare, dal momento che è
necessario consultare e confrontare disposizioni appartenenti a diversi
rami del nostro ordinamento e quindi spesso non omogenee fra loro.
Oltre alle norme che disciplinano la sicurezza in generale,
(abbiamo già visto come anche il D.Lgs. 494/96 è solo un’applicazione
specifica del più generale D.Lgs. 626/94) e quelle specifiche per il
comparto edile, la ricerca deve estendersi anche ai provvedimenti
inerenti ai lavori pubblici.
Alla disomogeneità delle fonti, si aggiunga che è necessario
prendere in considerazione norme emanate anche più di un secolo fa, dal
momento che il D.Lgs 494/96 non ha previsto l’abrogazione espressa
delle norme previgenti, rendendo necessario confrontare di volta in volta
le singole disposizioni al fine di stabilire se c’è incompatibilità o se la
nuova legge ridisciplina l’intera materia oggetto di una legge
precedente.
Il rapporto tra la “direttiva cantieri” e la legislazione previgente è,
dunque, regolato dal criterio di specialità
14
: “Le disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (….), e della vigente legislazione in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al
settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nel presente decreto legislativo” (cfr. art 1 comma 2 D.Lgs
494/96).
14. COSIO, La sicurezza nei cantieri mobili, in DOLav, 1997, 91, pag.583.
11
Si tratta ora di stabilire quali siano le disposizioni vigenti: per fare
questo è necessario innanzitutto considerare quanto previsto dall’art. 98
del D.Lgs. 626/94 che dichiara espressamente che “restano in vigore, in
quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro”.
Fatte salve le previsioni dell’art. 33 del Titolo II e l’art.36 del
Titolo III, che operano un esplicito coordinamento con le disposizioni
che le hanno precedute, l’unica via è, ancora una volta, quella del
confronto norma per norma.
E’ stato correttamente rilevato dalla dottrina
15
come, fino
all’emanazione della Costituzione e in realtà anche oltre, fino agli anni
Cinquanta, sia mancato un sistema compiuto di prevenzione degli
infortuni.
In ordine temporale, meritano però un cenno due provvedimenti
in materia di lavori pubblici: sono la legge n. 2248 del 20/03/1865 e il
r.d. n. 350 del 25/05/1895.
Entrambi contengono disposizioni che, attribuendo piena
autonomia all’appaltatore, esonerano da qualsiasi responsabilità il
committente (o il direttore dei lavori): una simile impostazione è stata
però sovvertita dal decreto oggetto del nostro esame e pertanto ciò non
potrà non portare anche a nuove interpretazioni e riletture delle stesse
norme del r.d. n.350 e della L.2248.
15. LEACI CAPUTO, La sicurezza sul lavoro e responsabilità penali, Milano, 1997,
pag.6.
12
Nell’evoluzione normativa assume, invece, decisiva importanza
l’art. 2087 del Codice Civile del 1942, che per la prima volta precisa i
limiti del dovere di sicurezza del datore di lavoro: ”L’imprenditore è
tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”
(cfr. C.C. art. 2087).
La disposizione rappresenta il perno attorno al quale ruota il
sistema generale della sicurezza, considerate le sue caratteristiche di
norma aperta, con oggetto non predeterminato e destinato a variare nel
tempo: l’art. 2087 supplisce alle eventuali lacune della normativa,
trattandosi di norma di chiusura del sistema,
16
imponendo l’adozione
non solo delle misure imposte da specifiche norme di legge, ma a quelle
in concreto necessarie.
Tuttavia sul piano della sua effettività la norma ha fallito il
raggiungimento dello scopo prefissato di adattamento automatico della
legislazione vigente ai mutamenti tecnologici.Infatti il precetto è stato
utilizzato non già sotto il profilo prevenzionale, quanto piuttosto a
posteriori, cioè in sede di azione giudiziaria esperita dal lavoratore ai
fini di chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa
dell’inadempimento dell’obbligo di sicurezza da parte del datore di
lavoro.
17
Nonostante esistano correnti dottrinali contrarie, prevale ancora la
tesi che nega l’abrogazione tacita della norma.
16. COLA-ZGAGLIARDICH, La sicurezza nei cantieri, cit., pag.21.
17. GALANTINO, Il contenuto dell’obbligo di sicurezza in La sicurezza del lavoro a
cura di Galantino, Milano, 1996, pag.4.
13
Proseguendo nella ricerca delle fonti in tema di sicurezza, e
seguendo un criterio puramente cronologico, vanno citati gli artt. 32 e
41 della Costituzione: il primo tutela il diritto alla salute, il secondo
l’iniziativa economica privata, vietandone lo svolgimento se questo reca
danni alla sicurezza.
Qui non si tratta di verificare l’applicazione del principio di
specialità, quanto di sottolineare come i principi fondamentali posti a
livello costituzionale debbano essere tenuti presenti nell’interpretazione
delle norme del D.Lgs. 494/96.
A seguito dell’affermazione del principio costituzionale di tutela
della salute, spinto dalle pressioni provenienti dai soggetti coinvolti nel
mondo del lavoro, il legislatore negli anni Cinquanta ha emanato una
serie di regolamenti (d.p.r. n.547/95; d.p.r. n.302/56; d.p.r. 303/56) che
ancora oggi costituiscono lo “zoccolo duro”
18
per quanto riguarda gli
aspetti tecnici della prevenzione degli infortuni, mentre sotto il profilo
dell’organizzazione della sicurezza sono stati superati dai due decreti
legislativi degli anni Novanta.
Ad esempio è pacifica in dottrina l’abrogazione tacita dell’art 4
del d.p.r. n.547/95 e dell’art. 19 d.p.r. 303/5,6 in tema di diritti di
informazione ai lavoratori.
Oltre ai regolamenti generali, nel medesimo periodo è stato
emanato uno di carattere speciale in riferimento proprio ai cantieri che è
considerato “l’antenato” più prossimo del decreto 494/96: si tratta del
d.p.r. 164/56, decreto che è da considerarsi abrogato solo per quanto
concerne i primi articoli (da 1 a 3) dove sono elencate le attività
soggette, quelle escluse e i soggetti, mentre trova ancora piena
applicazione per tutto ciò che concerne le norme tecniche.
18. COLA-ZGAGLIARDICH, La sicurezza nei cantieri, cit., pag.23.
19. LGPR, 1997.