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INTRODUZIONE
Il D.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, che ha recepito la Direttiva UE 34/13, ha innovato le
norme per la redazione del bilancio d’esercizio.
La Direttiva rappresenta un evento di riforma fondamentale dopo ben 25 anni dal D.
Lgs.127/91 che recepì in Italia la quarta e settima direttiva e dopo il significativo
aggiornamento dei principi contabili OIC avvenuto nel 2014 e 2015.
In particolare, sono state interessate le società che seguono la disciplina civilistica ed
adottano i Principi Contabili Nazionali, ossia la maggior parte delle società non quotate.
Le tappe fondamentali di questo percorso sono state in primo luogo la pubblicazione nel
2013 della direttiva europea 2013/34 in materia
di bilancio, che ha fornito l’indirizzo
complessivo della riforma e la successiva pubblicazione nel 2015 del D.lgs. 139/2015 che,
in conformità al dettato europeo, ha aggiornato significativamente la disciplina del codice
civile e del D.lgs. 127/1991 in merito ai bilanci di esercizio e bilancio consolidato.
Lo stesso D.lgs. 139/2015 ha attribuito successivamente all’OIC il compito di portare a
termine la riforma, attraverso l’aggiornamento
dei Principi Contabili Nazionali sulla base
delle disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva.
Le novità̀ introdotte nel nostro ordinamento eliminano molte delle precedenti differenze
rispetto agli IAS/IFRS: si introduce il fair value come criterio di base nella misurazione e
rilevazione degli strumenti finanziari derivati e si adotta il criterio del costo ammortizzato
per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati. La riforma 2016 mira ad
un bilancio che parli un linguaggio finanziario, che è quello utilizzato nel mercato dei
capitali e degli investitori istituzionali.
Prospetti di bilancio con maggiore evidenza delle operazioni intrattenute con parti
correlate, rendiconto finanziario obbligatorio, prevalenza della sostanza sulla forma,
rappresentazione coerente delle operazioni di copertura dei rischi finanziari, sono tutte
novità̀ che consentono di fornire un appropriato valore interpretativo ed informativo ai
documenti contabili delle nostre imprese: l’auspicio è che queste novità̀ aiutino a
migliorare la trasparenza dell’informazione finanziaria e facilitino l’apertura dei mercati
finanziari anche alle PMI.
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1. LE NOVITÀ NEL BILANCIO DI ESERCIZIO ALLA
LUCE DEL D.lgs. 139/2015
1.1 PROSPETTI
1.1.1 OIC 10 – RENDICONTO FINANZIARIO
La principale novità della Riforma Contabile del D.lgs. 139/2015 è stata l’introduzione del
rendiconto finanziario come prospetto obbligatorio, non presentandolo più in Nota
Integrativa come in passato.
Viene richiesto dall’art. 2423 comma 1 come elemento del bilancio, in aggiunta allo stato
patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa.
Gli articoli 2435-ter e 2435-bis comma 2 esonerano dall’obbligo di presentare il rendiconto
finanziario le micro-imprese e le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Il D.lgs. 139/2015 ha introdotto il nuovo art. 2425-ter, che dispone che vengano presentate
le variazioni dell’esercizio delle disponibilità liquide e ci mostra che esse sono poste come
risorsa di riferimento e sono formate dal denaro nelle casse contanti, i valori bollati, gli
assegni, i valori espressi in valuta estera, le disponibilità presso i depositi bancari e postali
attivi.
Non sono invece compresi nelle disponibilità liquide le cambiali attive in portafoglio, i
titoli a breve termine sia di stato che di terzi, i sospesi di cassa, gli scoperti di conto
corrente e i saldi attivi delle gestioni accentrate di tesoreria come il Cash Pooling, dato che
sono investimenti a breve termine.
In particolare, l’art. 2435-ter dispone che “dal rendiconto finanziario risultano, per
l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la
composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi
finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da
quella di finanziamento, comprese, le operazioni con i soci”. L’articolo 12 del D.lgs.
139/2015 rappresenta infatti l’applicazione retrospettiva del principio contabile
presentando, a fini comparativi, il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente.
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La novità principale è inerente agli strumenti finanziari derivati. Strumenti di investimento
o copertura, come i vari future e swap, i cui flussi finanziari sono presentati nella stessa
categoria dei flussi dell’elemento coperto, come ad esempio i finanziamenti a medio-lungo
termine.
Le differenze di cambio non realizzate non si iscrivono, i flussi in valuta saranno iscritti nei
bilanci delle società in euro, convertiti al tasso di cambio del momento in cui si
contabilizza il flusso finanziario.
Un’ulteriore modifica attuata è stata quella riguardante gli acquisti di immobilizzazioni,
saranno presentati nel rendiconto finanziario solo i flussi di cassa effettivi. In particolare,
dovrà essere considerato solo il flusso finanziario relativo all’esborso sostenuto
nell’esercizio, uguale al prezzo di acquisto totale rettificato dalla variazione dei debiti
verso fornitori. In questo modo è possibile evidenziare in modo unitario le risorse
finanziarie che effettivamente sono state assorbite dall’operazione di acquisto.
Le informazioni richieste per mostrare le operazioni contenute nel rendiconto finanziario
sono state modificate, viene aggiunta l’ulteriore informazione: se le seguenti operazioni
sono rilevanti, la società presenta l’importo dei saldi significativi di disponibilità liquide
che non sono liberamente utilizzabili dalla società e spiega le circostanze in base alle quali
tali importi non sono utilizzabili.
1.1.2 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO
La nuova riforma contabile del D.lgs. 139/2015 ha introdotto in bilancio il principio della
prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.
I principi contabili nazionali sanciscono l’esposizione del leasing finanziario in bilancio
con il metodo patrimoniale, ma l’introduzione all’art. 2423-bis del punto 1-bis lascia
spazio a diversi tipi di interpretazione.
Ad oggi il codice civile e gli OIC impongono ancora la pratica di procedere alla
rilevazione delle operazioni di leasing finanziario secondo il metodo patrimoniale, invece
che secondo il metodo finanziario seguito dai principi contabili internazionali IAS.
L’OIC 12 – Appendice D – Operazioni di locazione e compravendita con retro locazione
finanziaria indica ciò che è opportuno indicare nella nota integrativa del locatario se di
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importo rilevante: a) Il valore del bene locato, che secondo il metodo finanziario sarebbe
stato iscritto tra le immobilizzazioni; b) Il relativo effetto fiscale; c) Le quote di
ammortamento riguardanti i beni in locazione di competenza; d) L’effetto sul risultato
d’esercizio e quello totale sul patrimonio netto che si potrebbero avere applicando il
metodo finanziario; e) L’onere finanziario di competenza dell’esercizio e il debito
implicito verso il locatore, che sarebbe stato iscritto tra le passività;
La più importante modifica apportata all’OIC 12 è stata quella riguardante l’eliminazione
dello schema di conto economico della sezione straordinari. Questo ha provocato la
ricollocazione degli oneri e i proventi straordinari nelle voci di conto economico ritenute
adatte.
Dopo l’introduzione degli articoli 2357-bis e comma 7 del 2424-bis le azioni proprie sono
rilevate in bilancio a riduzione del patrimonio netto. A partire dai bilanci degli esercizi
iniziati dal primo gennaio 2016 viene eliminata la voce relativa alle azioni proprie
dall’attivo dello stato patrimoniale.
La seguente voce è portata a disposizione del patrimonio netto in una riserva negativa,
voce A.X del passivo, e con coerenza gli utili o le perdite date dall’alienazione delle azioni
proprie saranno rilevate ad aumento o diminuzione del patrimonio netto. Per ultimo si
ritiene che la riserva per azioni proprie, classificata tra le riserve del patrimonio, deve
essere liberata dato che essa si tratta di una riserva di utili.
Cambia la voce dello stato patrimoniale che in passato era denominata B.I.2) Costi di
ricerca, sviluppo e pubblicità, adesso è denominata B.I.2) Costi di sviluppo. La
conseguenza è che a questo punto l’OIC 24 dovrà disciplinare in modo più accurato la
differenza tra fase di ricerca e di sviluppo, così che si possa realizzare la capitalizzazione
dei costi di sviluppo. Invece per quanto riguarda i costi di pubblicità, essi non saranno più
iscritti alla voce B.I.2), se ci saranno le condizioni adatte essi potranno essere capitalizzati
tra i costi di impianto e di ampliamento, alla voce B.I.1.
A seguito della nuova normativa devono essere esposti separatamente i crediti, tra le
immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante, i debiti, le partecipazioni e i proventi
finanziari. Nel conto economico il legislatore non ha previsto invece evidenza separata
degli oneri e degli interessi passivi riferiti a queste imprese.
Le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti devono essere iscritte
tra le attività immobilizzate ovvero tra le poste del circolante se sono partecipazioni
destinate alla vendita o acquistate a fini speculativi. Il legislatore per quanto riguarda i