2
1. IL REGIME GIURIDICO DELLA NAVIGAZIONE AEREA
TRA LE DUE GUERRE MONDIALI
Il primo tentativo di elaborare un codice internazionale dell’aria si realizzò alla
fine del primo conflitto mondiale quando, in seno alla CONFERENZA di Parigi del
1919, venne redatta la prima CONVENZIONE relativa al REGOLAMENTO
DELLA NAVIGAZIONE AEREA.
La CONVENZIONE di Parigi, oltre a fissare i principi giuridici fondamentali
del diritto dell’aria e regolare in maniera universale le questioni essenziali della
circolazione aerea (immatricolazione e certificati di navigabilità degli aeromobili,
licenze del personale, misure di sicurezza), istituiva anche un organismo
permanente, la COMMISSIONE INTERNAZIONALE della NAVIGAZIONE
AEREA (C.I.N.A.) che, agendo sotto il controllo formale della SOCIETA’ delle
NAZIONI, si configurava come il centro di raccolta e di diffusione delle
informazioni di qualsiasi genere relative al settore in questione.
La CINA, composta dagli Stati membri della Convenzione, era anche l’unico
centro decisionale con funzioni legislative, amministrative, giurisdizionali e
consultive.
Essa, infatti, aveva il compito di applicare la Convenzione, risolvere le relative
controversie, assicurare la collaborazione tra gli Stati ed, infine, modificare i
regolamenti tecnici codificati in Allegati alla Convenzione per adeguarli alle nuove
invenzioni ed ai costanti progressi che si compivano nel settore.
3
Per lo svolgimento di tali attività di carattere esclusivamente tecnico la CINA si
avvaleva, inoltre, di un Segretariato permanente con funzioni amministrative e di
varie sottocommissioni di esperti con funzioni consultive.
Pur rimanendo per un ventennio la principale fonte di diritto internazionale
aereo alla quale si ispiravano tutte le legislazioni nazionali in materia di trasporto e
di navigazione aerea, la Convenzione di Parigi rivelò ben presto i suoi limiti,
peraltro già evidenti, fin dalla sua nascita: la mancata adesione di numerosi Stati
come la Russia, la Cina, la Germania e soprattutto gli Stati Uniti, determinata da
motivi pratici e politici «ne impedì, infatti, l’applicazione e l’accettazione
universale, limitando la sua portata e l’azione della Commissione intergovernativa»
(
1
).
Il fallimento della CINA favorendo, parallelamente, la collaborazione
interstatale su base regionale, contribuì all’affermazione del «Regionalismo Aereo».
Esso si concretizzò con la stipulazione di altre due Convenzioni aeronautiche
che raggruppavano Stati della stessa regione geografica con stretti rapporti
economici e politici:
1) la Convenzione IBERO-AMERICANA di Madrid (1926) sulla navigazione
aerea, che ottenne pochissime ratifiche;
2) la Convenzione PANAMERICANA de L’Avana (1928) sull’aviazione
commerciale che, pur essendo espressione dell’isolazionismo “aereo” degli Stati
(
1
) BASTID, Aérien «droit» in Enc. Univ. 1972, 262 ss.
4
Uniti, ricalcava largamente la Convenzione di Parigi del 1919 «senza tuttavia
istituire alcun organismo permanente di coordinamento tecnico del settore» (
2
).
Altre forme di collaborazione statuale si realizzarono nella Conferenza di
Parigi del 1926, che istituì Le Comité International Technique d’Experts Juridiques
Aeriéns (CITEJA, Comitato Internazionale Tecnico di Esperti Giuridici
Aeronautici), organo permanente ed autonomo con il compito di studiare i diversi
problemi di diritto privato inerenti all’esercizio dell’attività aerea.
Il CITEJA, nato fuori dal clima di guerra e dal sistema dei trattati di pace,
ottenendo, diversamente dalla Convenzione di Parigi, l’adesione di quasi tutti gli
Stati allora esistenti, elaborò in successive conferenze quattro Convenzioni ed un
Protocollo Aggiuntivo (
3
) che, uniformando le diverse leggi nazionali, realizzavano
l’unificazione di alcuni aspetti di diritto internazionale privato aeronautico.
Quindi, nel periodo tra le due guerre mondiali, la navigazione aerea, essendo
sottoposta ad un «doppio regime di diritto pubblico» fissato da due diverse
Convenzioni regionali (Parigi 1919, L’Avana 1928) non presentava ancora una
disciplina uniforme ed universale come nel campo del diritto privato (
4
): ne
conseguiva allora una situazione di caos a livello giuridico che rendeva difficile
(
2
)
DE LA PRADELLE, La Conférence de Chicago, in Revue Générale de l’Air, 1946, 109 ss.
(
3
) Convenzione «per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internaziona-le»,
Varsavia, 1929;
Convenzione «per l’unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo degli aeromobili»,
Roma, 1933;
Convenzione «per l’unificazione di alcune regole relative ai danni causati dagli aeromobili ai terzi sulla
superficie», Roma, 1933;
Protocollo Aggiuntivo «alla Convenzione relativa ai danni causati dagli aeromobili ai terzi sulla
superficie», Roma, 1933;
Convenzione «per l’unificazione di alcune norme relative all’assistenza ed al salvataggio degli
aeromobili in mare», Bruxelles, 1938.
(
4
) DE LA PRADELLE, op. cit., 113 ss.
5
non solo l’applicazione delle suddette Convenzioni ma anche lo svolgimento
pratico delle attività di navigazione.
Tuttavia i tempi e le condizioni favorevoli all’elaborazione di una legislazione
internazionale aeronautica unitaria ed omogenea maturarono soltanto dopo lo
scoppio del secondo conflitto mondiale.
6
2) LA CONFERENZA DI CHICAGO (1944)
Con la Seconda Guerra Mondiale la navigazione aerea e l’aviazione
commerciale in particolare, subirono uno sviluppo senza precedenti.
Se da un lato, infatti, la rapida crescita del settore aeronautico imposta dalle
esigenze belliche aveva fatto dell’aereo lo strumento decisivo per il
capovolgimento delle sorti del conflitto, dall’altro la creazione di rotte
intercontinentali e l’instaurazione di servizi aerei regolari di collegamento avevano
segnato l’inizio di una nuova era.
Le nuove dimensioni raggiunte dal settore, grazie ai costanti e rapidi progressi
tecnologici, il peso via via sempre maggiore che esso aveva ormai assunto in
campo economico e commerciale e le nuove prospettive che si presentavano
nell’immediato futuro convinsero gli Stati Uniti a prendere l’iniziativa per la
convocazione di una CONFERENZA AERONAUTICA INTERNAZIONALE che
si riunì a Chicago il 1° novembre 1944 ed alla quale parteciparono le delegazioni di
52 Stati. La Conferenza, che rientrava «nel piano generale di riassetto e di
riorganizzazione del mondo dopo il conflitto predisposto dalle potenze vincitrici
con la firma della Carta Atlantica del 1942» (
5
), nasceva da due esigenze
fondamentali strettamente connesse:
a) esigenza di riesaminare sotto nuovi punti di vista tutta la disciplina giuridica
ancora vigente nel settore della navigazione aerea e dell’aviazione civile (disciplina
che nel mutato contesto politico-internazionale appariva ora frammentaria,
(
5
) DE LA PRADELLE, op. cit., 127 ss.
7
lacunosa ed inadeguata a risolvere con i suoi strumenti i nuovi problemi che si
erano evidenziati);
b) esigenza di elaborare un «NUOVO ed UNICO STATUTO
INTERNAZIONALE DELLA NAVIGAZIONE AEREA» (
6
) che costituisse sia il
nuovo quadro giuridico in cui doveva realizzarsi la cooperazione tra gli Stati sia il
presupposto ed il fondamento dello sviluppo del trasporto aereo e dell’aviazione
civile internazionale.
Tuttavia l’elaborazione di tale statuto presentava notevoli difficoltà a causa
delle divergenze di posizioni dei due maggiori Stati aeronautici, gli Stati Uniti e la
Gran Bretagna.
Gli Stati Uniti erano favorevoli alla creazione di un regime internazionale
basato sul principio della massima libertà dell’aria (ripreso per analogia da quello
della libertà dei mari sancito nella Carta Atlantica al punto 7) e di una assoluta
concorrenza ed indipendenza del traffico aereo che consentisse loro di sfruttare la
netta superiorità già acquisita nel settore nel periodo tra le due guerre e soprattutto
durante l’ultimo conflitto nonché di affermare definitivamente il loro primato nel
dominio dell’aria.
La Gran Bretagna, come del resto la maggior parte degli Stati Europei,
riconoscendo di non essere ancora in grado di reggere il confronto con la grande
disponibilità di mezzi, strutture ed esperienza vantati dagli Stati Uniti, era contraria,
perché temeva favorisse la creazione di un grande impero commerciale americano
che la potesse danneggiare economicamente.
(
6
) GIANNINI, Le Convenzioni internazionali di diritto aeronautico, Milano, 1959, 3 ss.
8
Per questo proponeva la «realizzazione di un regime più restrittivo e
l’istituzione di un organismo “ad hoc” con poteri effettivi di controllo e di
ripartizione razionale delle rotte» (
7
).
Nonostante i contrasti, la Conferenza concluse i lavori il 7 dicembre del 1944
con l’adozione di diversi strumenti:
1) Atto Finale firmato da tutti gli Stati partecipanti;
2) Convenzione Provvisoria dell’Aviazione Civile Internazionale;
3) Dodici Progetti di Allegati Tecnici alla Convenzione (Technical Annexes);
4) Convenzione Definitiva dell’Aviazione Civile Internazionale;
5) Accordo sul Transito Aereo Internazionale firmato da 39 Stati;
6) Accordo sul Trasporto Aereo Internazionale firmato da 19 Stati.
L’Atto Finale raccomandava di riprendere l’attività del CITEJA, le cui
funzioni, dopo il suo assorbimento nell’ambito della nuova Organizzazione
definitiva (ICAO) deciso nel 1946, furono attribuite ad un organo appositamente
creato (vedi pag. 49 ss.).
La Convenzione Provvisoria istituiva l’Organizzazione Provvisoria
dell’Aviazione Civile Internazionale (PICAO), organismo di carattere tecnico e
consultivo con funzioni e competenze ben definite:
1) la Normalizzazione di tutto il settore della Navigazione Aerea;
2) la Ripresa della Cooperazione tra gli Stati nel campo aeronautico;
3) la Preparazione e l’Avviamento del regime definitivo che sarebbe entrato in
vigore nel termine massimo di tre anni.
(
7
) LEANZA, Navigazione Aerea nel Diritto Internazionale, in Dig. Dottr. Pubbl., 1995, 83 ss.
9
La PICAO con l’entrata in vigore della Convenzione definitiva sarebbe stata
sostituita dall’Organizzazione definitiva, ICAO, prevista dalla stessa (
8
).
I Dodici Progetti Provvisori di Allegati Tecnici contenevano una normativa
procedurale tecnica su determinati aspetti della navigazione aerea preparata sulla
base degli Allegati Tecnici codificati in Annessi alla precedente Convenzione di
Parigi del 1919. Questi progetti sarebbero diventati definitivi soltanto dopo
l’approvazione del Consiglio della nuova Organizzazione.
Per quanto riguarda infine i tre Atti più importanti elaborati nella Conferenza
(Convenzione definitiva dell’Aviazione Civile Internazionale, Accordo sul Transito
Aereo Internazionale, Accordo sul Trasporto Aereo Internazionale) che
costituiscono il nucleo essenziale dell’attuale Statuto della navigazione aerea e
dell’aviazione civile internazionale saranno oggetto di separata analisi.
(
8
) PINTO, L’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, in Comun. Intern. 1947, 220 ss.
10
3) LA CONVENZIONE DELL’AVIAZIONE CIVILE
INTERNAZIONALE E GLI ACCORDI INTEGRATIVI
Il sistema degli accordi elaborato nella conferenza di Chicago può essere
considerato come il risultato di un compromesso tra la posizione dirigista espressa
dalla Gran Bretagna e la posizione liberista espressa dagli Stati Uniti.
Infatti, per attenuare il contrasto tra i due diversi atteggiamenti, fu necessario
elaborare tre diversi accordi separati che, se da una parte fissavano un regime
generale molto restrittivo (CONVENZIONE), nello stesso tempo, dall’altra
consentivano a ciascuno Stato di renderlo più o meno liberale secondo le sue
esigenze attraverso la concessione e l’uso multilaterale delle cosiddette “CINQUE
LIBERTA’ DELL’ARIA”.
Il regime generale, in realtà, non sanciva la libertà dell’aria, perché la
Convenzione (vedi pag. 21 ss.), oltre a stabilire il principio della «sovranità
esclusiva e completa di ciascuno Stato contraente sullo spazio aereo sovrastante il
proprio territorio» (ART. 1) ed esigere il consenso degli Stati sorvolati per
l’impianto di linee aeree internazionali regolari (ART. 6), aveva riconosciuto
all’ART. 5 soltanto una semplice libertà di transito inoffensivo, limitandola,
esclusivamente, ai «servizi aerei internazionali non - regolari» (
9
).
La libertà dell’aria intesa in senso ampio ed assoluto, considerata, cioè, come
fonte di diritti non solo tecnici ma anche economici e commerciali fu invece
(
9
) Secondo l’ART. 5, alinea 1, della Convenzione, i servizi aerei internazionali non-regolari sono quei
servizi effettuati «da aeromobili che non sono impiegati in servizi aerei internazionali registrati».
11
codificata in due accordi specifici che, per il loro contenuto innovativo,
rappresentavano pertanto rispetto al regime generale creato con la Convenzione una
vera e propria «eccezione» (
10
).
I due Accordi Particolari riguardanti «i servizi aerei internazionali regolari» (
11
)
sono l’ACCORDO sul TRANSITO e l’ACCORDO sul TRASPORTO.
L’Accordo sul Transito prevede due libertà tecniche:
1) diritto di sorvolare, senza atterraggio, il territorio degli Stati contraenti;
2) diritto di atterrare per fini non commerciali (rifornimenti, guasti, emergenze)
sul territorio degli Stati contraenti.
L’Accordo sul Trasporto, detto anche “Protocollo delle cinque Libertà”, le
altre tre libertà commerciali:
3) diritto di sbarcare sul territorio degli Stati contraenti passeggeri, merci, posta
provenienti dal territorio dello Stato di nazionalità dell’aeromobile;
4) diritto di imbarcare sul territorio degli Stati contraenti passeggeri, merci,
posta, diretti nel territorio dello Stato di nazionalità dell’aeromobile;
5) diritto di imbarcare e di sbarcare sul territorio degli Stati contraenti
passeggeri, merci, posta, provenienti dal, o diretti nel territorio di qualsiasi
altro Stato contraente, anche diverso, cioè, da quello di nazionalità
(
10
) GIANNINI, La Convenzione di Chicago sull’Aviazione Civile Internazionale, in Riv. Dir. Comm.,
1946, 85 ss.
(
11
) La definizione di «servizio aereo internazionale regolare» non essendo contenuta nella Convenzione
fu elaborata nel 1952 dal Consiglio per esigenze pratiche. Secondo tale definizione un «servizio aereo
internazionale regolare» è «una serie di voli attraverso lo spazio aereo di più Stati effettuati, su
remunerazione, da aeromobili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra due o più punti che restano
sempre gli stessi per tutto il percorso. Tali voli devono essere, inoltre, accessibili al pubblico in generale
ed eseguiti secondo una programmazione stabilita che conferisca loro frequenza e regolarità sistematica»
(Doc. ICAO 7278 - C/841 del 10/5/1952).
12
dell’aeromobile (
12
).
Dei due suddetti accordi, attualmente, soltanto il primo è entrato in vigore
mentre il secondo, avendo ottenuto un numero esiguo di ratifiche è rimasto privo di
effetti e lo si può, perciò, considerare quasi inesistente.
Ciò dimostra pertanto che, sul piano universale, una vera e propria libertà
dell’aria si è realizzata esclusivamente a livello tecnico ma non commerciale
poiché, a differenza del semplice diritto di sorvolo e di scalo per fini non
commerciali, la concessione delle libertà commerciali tocca molto da vicino
particolari interessi che gli Stati, per vari motivi, hanno preferito lasciare al
negoziato bilaterale piuttosto che alla regolamentazione multilaterale (
13
).
(
12
) Secondo una parte della dottrina le libertà dell’aria sarebbero otto.
Infatti da alcuni si sostiene l’esistenza di altre tre libertà commerciali:
1) diritto di imbarcare e di sbarcare passeggeri, posta, merci, provenienti da, o diretti in qualsiasi Stato
passando per quello di nazionalità dell’aeromobile;
2) diritto di trasportare traffico tra lo Stato concedente e lo Stato terzo senza fare scalo sul territorio di
nazionalità dell’aeromobile;
3) diritto di trasportare traffico tra due punti nel territorio dello Stato concedente.
La natura di tali libertà è, tuttavia, controversa in quanto esse, derivando sia dall’una o dall’altra delle
cinque unità originarie o risultando da una loro mera combinazione, sono considerate come semplici
corollari.
(
13
) MATEESCO MATTE, Les services aériens réguliers et non réguliers dans le système de Chicago, in
Annuaire de droit maritime et aérien, 1980, 362 ss.
13
Passiamo ora alla CONVENZIONE dell’AVIAZIONE CIVILE
INTERNAZIONALE, detta anche “CONVENZIONE di CHICAGO”.
Essa si apre con un preambolo in cui si auspica che l’aviazione civile possa
svilupparsi in modo sicuro ed ordinato e che i servizi aerei internazionali possano
svolgersi in modo sano ed economico e prosegue, poi, strutturandosi in quattro parti
distinte.
La PRIMA PARTE, relativa alla navigazione aerea, comprende sia i principi
fondamentali (già visti a pag. 18) sia una serie di norme (ART. 5-42) che
disciplinano in modo molto dettagliato tutti gli aspetti tecnici della navigazione
aerea propriamente detta (Sorvolo del territorio degli Stati contraenti, Nazionalità
degli aeromobili, Misure atte a facilitare la Navigazione aerea ecc.).
La SECONDA PARTE riguarda l’istituzione e la struttura, le funzioni ed i
poteri dell’ICAO, il nuovo organismo incaricato di applicare la Convenzione e di
presiedere allo sviluppo delle relazioni aeronautiche internazionali tra gli Stati
(ART. 43-66).
La TERZA PARTE è dedicata alla disciplina dell’aspetto commerciale della
navigazione aerea, relativo, cioè, al trasporto aereo internazionale (ART. 67-79).
La QUARTA ed ULTIMA PARTE, infine, comprende le disposizioni generali,
tra le quali figurano quelle riguardanti la disciplina delle controversie tra gli Stati
contraenti, le sanzioni contro gli Stati contraenti e le aviolinee che violano le
disposizioni stabilite, nonché quelle che disciplinano l’adesione alla stessa
Convenzione, l’espulsione e la riammissione degli Stati nell’Organizzazione (ART.
80 - 96).
14
La Convenzione di Chicago, pur attenendosi interamente alla Convenzione di
Parigi del 1919 per quanto concerne la disciplina degli aspetti tecnici della
navigazione aerea inserita nella prima parte, presenta tuttavia, rispetto a
quest’ultima, alcune caratteristiche particolari che la differenziano notevolmente e
la rendono per certi versi innovativa ed originale:
1) la VASTITA’ dell’Argomento trattato, in quanto oggetto della sua
disciplina, non è più soltanto la navigazione aerea fine a se stessa bensì tutta
l’aviazione civile internazionale considerata sotto il duplice aspetto di attività
tecnica ed attività commerciale;
2) la NOVITA’ di alcune disposizioni, soprattutto di quelle contenute nella
terza parte, riguardanti la «gestione comune delle linee aeree internazionali» (ART.
77) ed «i poteri di iniziativa e di intervento attribuiti all’ICAO nel campo
economico» (ART. 71) (
14
);
3) l’ESCLUSIVITA’ e L’UNIVERSALITA’ del regime istituito, basate sul
fatto che la Convenzione, dopo aver abrogato automaticamente le precedenti
Convenzioni aeronautiche regionali (Parigi 1919, L’Avana 1926, ART. 80) ed
avendo ottenuto un elevato numero di ratifiche (
15
), si consacra come la fonte
suprema del diritto aereo che codifica anche alcuni principi di carattere non
convenzionale accolti e riconosciuti nella prassi da tutti gli Stati membri della
comunità internazionale, anche se non contraenti(
16
).Pertanto, la Convenzione di
(
14
) PINTO, op. cit., 223 ss.
(
15
) Attualmente la Convenzione conta, infatti, l’adesione di quasi 200 Stati.
(
16
) Trattasi di principi dichiarativi del diritto comune con vita propria ed indipendente già codificati in
altri precedenti accordi internazionali ed aventi efficacia obbligatoria al di là dei limiti soggettivi della
stessa Convenzione.
15
Chicago, entrata in vigore come disposto dall’ART. 91, b, dopo il deposito della
ventiseiesima ratifica il 4 aprile del 1947, rappresenta non soltanto «La Carta
dell’Aviazione Civile Internazionale», fonte di diritti ed obblighi per gli Stati
contraenti, ma anche l’Atto Costitutivo dell’ICAO.