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Introduzione
L’elaborato ha lo scopo di illustrare secondo quali metodi le imprese assicurative
accantonano le somme necessarie per erogare tutti i risarcimenti. Per giungere al calcolo delle
diverse tipologie di riserve tecniche è necessario illustrare prima una serie di nozioni e
procedimenti.
La prova finale è suddivisa in tre capitoli di cui il terzo espone l’argomento principale ossia
le riserve tecniche.
Il primo capitolo è introduttivo e contiene le definizioni di contratto ed impresa assicurativi,
le diverse tipologie di polizze ed il quadro normativo. La disciplina legislativa nazionale e
comunitaria, molto frazionata e continuamente revisionata, è particolarmente rigida per le
imprese assicurative e regola tutti gli aspetti dalle caratteristiche dell’impresa alle modalità di
accantonamento delle riserve tecniche.
Il secondo capitolo entra nel vivo della trattazione sotto il profilo matematico esponendo il
concetto di premio, suddiviso in tutte le sue componenti, ed i vari procedimenti di calcolo nel
ramo danni, con un approfondimento sulle classi di rischio. Per quanto concerne il ramo vita,
data la numerosità dei fattori da considerare nel calcolo del risarcimento e le differenti modalità
di attualizzazione dei valori in caso di premio unico o rateizzato, si è ritenuto di procedere
inserendo soltanto un accenno per evidenziare le differenze con il ramo danni.
L’ultimo capitolo offre, innanzitutto, una classificazione di tutte le riserve tecniche per poi
soffermarsi in modo più approfondito su come le imprese assicurative devono scomporre i premi
e suddividere le frazioni tra le differenti riserve per far fronte a tutti i rischi assunti in maniera
adeguata. In particolare, sono trattate integralmente: la riserva premi e la riserva sinistri del ramo
danni e la riserva matematica del ramo vita. A seguire, sono riportati i dati più significativi che
emergono dalla Relazione IVASS 2016, anno di entrata in vigore del Solvency II.
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1. L’attività assicurativa
1.1. Descrizione del contratto assicurativo e requisiti delle imprese
assicurative
L’attività assicurativa è “[…] l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa
di assicurazione […]”.
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Secondo la definizione codicistica, “l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore,
verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del
danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi
di un evento attinente alla vita umana”
2
.
Gli oggetti del contratto assicurativo sono l’evento esposto al rischio, il premio versato
dall’assicurato, la prestazione dovuta al beneficiario al verificarsi dell’evento ed il sinistro,
ovvero l’avvenimento dell’evento.
Nel contratto sono coinvolti diversi soggetti:
• l’impresa assicurativa, che si impegna a corrispondere un risarcimento al
verificarsi di un evento;
• il contraente, persona fisica o giuridica che stipula il contratto con l’impresa
assicurativa;
• l’assicurato, persona fisica o giuridica destinatario della polizza;
• il beneficiario, persona fisica o giuridica con cui l’impresa di assicurazione si
obbliga;
• il riassicuratore, che assume parte del rischio dell’impresa assicurativa.
Alcune figure, come il contraente, l’assicurato e il beneficiario, possono coincidere. La
presenza del riassicuratore è obbligatoria per la cessione di un portafoglio organico di rischi,
mentre è facoltativa su singoli contratti particolarmente rischiosi o che prevedono un notevole
risarcimento.
L’impresa assicurativa riscuote i premi e si impegna contrattualmente a risarcire i soggetti
assicurati al verificarsi di un evento aleatorio assumendone, quindi, i rischi. Nel mentre, ha a
disposizione i capitali raccolti i quali vengono investiti per produrre redditi.
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Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005), Titolo I Disposizioni generali, Capo I Definizioni e
classificazioni generali, Art. 1 Definizioni.
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Codice Civile (R.D. 262/1942), Libro Quarto Delle obbligazioni, Titolo III Dei singoli contratti, Capo XX
Dell'assicurazione, Sezione I Disposizioni generali, Art. 1882 Nozione.
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Dalla dualità dell’attività assicurativa derivano due profili gestionali. La gestione tecnico-
assicurativa, rappresentante il core business, riguarda:
• l’assunzione dei rischi e la riassicurazione attiva (assunzione di quote di rischio di
altre compagnie);
• la costituzione e la gestione del portafoglio rischi;
• la riassicurazione passiva (la cessione dei rischi ad altre compagnie);
• l’ispezione dei sinistri;
• la valutazione e la liquidazione dei risarcimenti.
La gestione patrimoniale-finanziaria comprende:
• la tesoreria riguardante sia i flussi dell’attività assicurativa sia i flussi della
gestione aziendale;
• l’investimento delle risorse.
L’attività assicurativa rientra nella più generale area dell’intermediazione finanziaria. Gli
intermediari finanziari hanno la funzione di mettere in contatto i soggetti che hanno a
disposizione un surplus di risorse con altri che necessitano di essere finanziati. L’impresa
assicurativa svolge tale ruolo in modo da modificare le diverse necessità dei contraenti le quali si
manifestano al momento dell’avvenimento di un evento. A differenza degli altri intermediari
finanziari, l’attività assicurativa ha ad oggetto una prestazione aleatoria. Ne deriva che anche le
passività contratte nei confronti degli assicurati non sono certe e, in alcuni casi, potrebbero
essere maggiori dei premi raccolti, soprattutto nel ramo danni (par. 1.2.1). Il ramo vita (par.
1.2.2), di contro, è caratterizzato da una minore incertezza in quanto è noto, sin dalla stipula del
contratto, l’importo da esborsare al momento della manifestazione del rischio, ma resta
comunque ignoto il momento in cui avverrà, ponendo in essere un problema di liquidità.
L’attività assicurativa è, infine, definita come “[…] l’attività che consiste nel presentare o
proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e,
se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella
collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti
stipulati”
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. Tale attività è sottoposta a riserva di legge, ciò comporta che l’esercizio è consentito
esclusivamente alle imprese assicurative. Per operare, infatti, le imprese assicurative devono
essere iscritte all’albo istituito dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) o avere
l’autorizzazione delle rispettive autorità nazionali in caso di imprese con sede in altri paesi
dell’Unione Europea (secondo i principi di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione).
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Regolamento IVASP n. 5 del 16 ottobre 2006, Parte I Disposizioni di carattere generale, Art. 2 Definizioni, lettera
d) Attività di intermediazione assicurativa.
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1.2. Le tipologie dei prodotti assicurativi
Emerge, dall’art. 1882 del Codice Civile e dall’art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private,
una suddivisione in due tipologie: le assicurazioni contro i danni e le assicurazioni sulla vita.
L’esercizio congiunto dei due rami è vietato tranne che per le imprese assicurative
autorizzate prima del 15 marzo 1979 e per quelle che esercitano nel ramo danni solo le coperture
contro infortuni e malattia. In entrambi i casi, deve essere tenuta una gestione separata per le
attività.
1.2.1. Le assicurazioni contro i danni
Il ramo delle assicurazioni contro i danni prevede un risarcimento in caso di danni
materiali subiti o causati dall’assicurato.
Rientrano in questa tipologia vari tipi di coperture
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:
• infortuni, in caso di lesione corporale che può provocare il decesso, l’invalidità
permanente o l’inabilità temporanea sia durante l’esercizio di attività professionali sia
durante l’esercizio di attività extraprofessionali quali l’attività domestica, sociale e di
relazione, inclusi lavori occasionali per le normali esigenze familiari;
• malattia, in caso di alterazione dello stato di salute (non dipendente da infortunio)
che comporti conseguenze economiche sfavorevoli per l’assicurato in modo diretto,
derivante dalle spese di cura, o in modo indiretto, causato dalla perdita di reddito
momentanea o permanente;
• corpi di veicoli terrestri, automotori e non automotori;
• corpi di veicoli ferroviari;
• corpi di veicoli aerei;
• corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
• merci trasportate;
• incendio ed elementi naturali, comprendente incendio, esplosione, tempesta,
elementi naturali diversi dalla tempesta, energia nucleare e cedimento del terreno, non
legati a veicoli o merci trasportate;
• altri danni ai beni, tra cui grandine e gelo, inclusi tutti gli altri danni non compresi
nelle precedenti voci;
• responsabilità civile autoveicoli terrestri;
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Elencate nel Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005), Titolo I Disposizioni generali, Capo I
Definizioni e classificazioni generali, Art. 2 Classificazione per ramo.