2
MICHELE GESUALDI
Spunti di riflessione sul caso ThyssenKrupp
Sommario: 1.Premessa; 2.Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa e il
problema della natura giuridica della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da
reato; 3.La presunta compatibilità dei reati colposi di evento con i requisiti d ell’ i n ter es s e e del
vantaggio e il problema del profitto confiscabile; 4.Conclusioni e prospettive di riforma.
1.PREMESSA
Il 13 maggio 2016
1
, si è finalmente giunti a ll ’e p il og o di uno dei processi
italiani più dibattuti sotto il profilo delle questioni di diritto emerse. Stiamo
riferendoci al famoso “ c a so Th y ssenk rupp”
2
, balzato fin dai suoi primi arresti
agli occhi della cronaca giudiziaria.
1
Invero, si specifica, che al seguito d ell’ i n ter v en to definitivo della Suprema Corte chiamata a
pronunciarsi a Sezioni Unite sul contrasto giurisprudenziale emergente circa la configurazione
del dolo eventuale o della colpa cosciente, q u e s t ’ u l ti m a con la sentenza del 24 aprile 2014 n.
38343, dapprima riqualificava il fatto ascrivibile agli imputati in termini di colpa cosciente e
successivamente rinviava ad altra sezione della Corte d ’ A p p ello di Torino, ai fini della
ridefinizione delle pene. L ’ Ap p ello bis conclusosi definitivamente il 29 maggio 2015, vede un
ulteriore impugnativa in Cassazione. La Suprema Corte, il 13 maggio 2016 si è definitivamente
pronunciata sul ricorso, confermando tutte le condanne ridefinite in Appello, non accogliendo le
richieste avanzate dal P.G. che aveva chiesto da questo punto di vista, un ulteriore rinvio al
giudice collegiale torinese.
2
La ThyssenKrupp Ag è sicuramente l ’ az ien d a europea più importante nel campo
d ell’ ac ciaie r ia e della siderurgia. Con sede principale ad Essen, in Germania, il gruppo è attivo
in 80 paesi e occupa nel mondo circa 188000 dipendenti. L ’ att u ale ThyssenKrupp AG è nata
nel 1997 dalla fusione di Thyssen Stahl Ag e Krupp Stahl Ag, fondata q u est ’ u lti m a nel 1911 da
Friedrich Krupp. Dal 2014 la ThyssenKrupp AG controlla la società italiana operante nel
settore della metallurgia, siderurgia, informatica ed ingegneria, Acciai Speciali Terni S.p.a.,
tan t ’ è vero che la denominazione definitiva è divenuta ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni
(TKAST). Il caso in esame si è sviluppato nello stabilimento italiano di Torino ove, nella notte
tra il 5 e il 6 dicembre 2007 otto operai furono investiti da un getto di olio bollente che in
pressione prese fuoco. Sette di questi morirono nel giro di un mese, mentre un altro operaio subì
ferite non gravi. Di lì l’ av v io di un procedimento penale che approda al dibattimento soltanto
nel 2009, conclusosi al seguito di u n ’ ar tico lata e complessa attività istruttoria, soltanto dopo due
anni con la prima pronuncia della Corte di Assise di Torino del 15 aprile 2011.
3
L ’obi e tt ivo che lo scrivente si propone, è quello di fornire, senza pretese di
esaustività, una serie di risposte interpretative a quelle che sono le principali
tematiche inerenti il diritto penale d ’impre sa emerse nel corso dei giudizi di
merito e di legittimità, senza trascurare spunti critici sul punto.
Non si nega fin da subito, la scarsa rilevanza attribuita dai giudici chiamati
in causa alla trattazione della responsabilità c.d. “ a mm ini stra ti va ” de ll ’ e nte
dipendente da reato, alla quale si dedicano poche pagine a sentenza, svicolate
dalla problematica principale attinente l’ esatta qualificazione de ll ’ e le mento
psicologico caratterizzante le condotte degli organi di vertice.
Si evidenzia, la superficialità nella trattazione delle questioni emerse in
merito, a discapito di deduzioni difensive sicuramente rilevanti per quel che
interessa la compatibilità di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 231
del 2001 con quelle previsioni costituzionali significative in materia penale
3
.
Invero, non si nega come il tutto ruoti, al pari di quanto già evidenziato da
acuta dottrina rispetto altre tematiche
4
, intorno alla esatta qualificazione
giuridica della responsabilità in commento, al fine di addivenire alla trattazione
di questioni di legittimità costituzionale di certo significative, se si ragiona in
termini strettamente penalistici
5
. A ciò si aggiunga, la problematica inerente il
3
Come vedremo nel § che segue, la difesa della ThyssenKrupp Ast S.p.a. ha sollevato diverse
questioni di legittimità costituzionale inerenti il testo del D.lgs. 231/2001 che possono così
sintetizzarsi: 1) incompatibilità de ll’ ar t. 5 Decreto 231 con l’ ar t. 27 Cost., in merito al divieto di
responsabilità per fatto altrui in materia penale; 2) irragionevolezza del sistema sanzionatorio
delineato dal Decreto in violazione d ell’ ar t. 3 Cost., circa la disparità di trattamento a seconda
che il reato presupposto sia di natura dolosa o colposa; 3) irragionevolezza d ell’ i n v e r s io n e
d ell’ o n er e della prova contemplato d all’ ar t. 6, comma 2 del Decreto in contrapposizione al
principio di cui all’ ar t. 27, comma 2 Cost.; 4) violazione degli artt. 25 e 70 Cost. in riferimento
agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, circa il principio di determinatezza da valutarsi in relazione
ai modelli organizzativi adottabili. Simili eccezioni, sono state prontamente svilite di rilevanza
dai giudici torinesi di primo e secondo grado che, in maniera assolutamente tautologica, si sono
limitati a mettere in evidenza la natura amministrativa della responsabilità in commento.
4
Stiamo riferendoci all ’ an n o s a questione d ell ’ a m m is s io n e della costituzione di parte civile
della persona offesa dal reato nei confronti d ell’ e n te, risolta definitivamente con l’ i m p o r tan te
pronuncia della Cass. pen., Sez. V, 5 ottobre 2010, n. 2251, che naturalmente postula una
preventiva risposta circa l ’ ef f ettiv a natura della responsabilità c.d. “ a m m i n i s tr ati v a” degli enti
dipendente da reato. Sul punto si veda sicuramente C. SANTORIELLO, La costituzione di
parte civile nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della Cassazione e della Corte di
Giustizia segnano un punto di approdo solo parziale, in la Resp. amm. soc. enti, 2011.
5
E’ interessante tener presente che nel caso in esame, la questione della qualificazione giuridica
della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, venga in rilievo soltanto in
4
decreto legislativo n. 231 del 2001 in merito alla necessità di configurare un
“ ne sso c a us a le” tra i reati presupposto previsti da ll ’a rt. 25 septies e l’a rt. 5,
attinente ai requisiti oggettivi de ll ’inte re sse e/o vantaggio.
Sul punto si metteranno in evidenzia numerose interpretazioni fornite dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, poi seguite anche dai giudici torinesi nonché
dalla Suprema Corte di Cassazione che, a parere dello scrivente, non fanno altro
che stravolgere integralmente il quadro delineato dal legislatore delegato del
2000
6
.
L ’id e a che s’intend e sposare è quella estremistica, che seppur suscettibile di
critiche, di certo si conforma a pieno al dictum della legge. Infatti c om’è stato
correttamente osservato, i reati colposi di evento di cui agli artt. 589 e 590,
comma 3 c.p., avrebbero necessitato di un ulteriore adeguamento sotto il profilo
del loro collegamento con i requisiti de ll ’inte re sse e/o vantaggio, al pari di
quanto accaduto in passato con altro intervento riformistico della parte speciale
del decreto
7
. Viceversa, non può ritenersi corretto dar luogo ad interpretazioni
via “in cid e n tale” per la trattazione delle questioni di rilevanza costituzionale sollevate dalla
difesa. Mentre i giudici di primo grado sono per lo più orientati nel senso della qualifica
amministrativa della predetta, la Corte di Assise d ’ A p p ell o riprendendo l’ o r ien ta m e n to della
Cass. SS. UU., 27 marzo 2008, n. 7, ne afferma la natura “ ib r id a” e non pienamente
amministrativa. Soltanto la Suprema Corte, in ultima istanza, si esprime nel senso della natura
penale in detti termini: “Parimenti non è dubbio che il complesso normativo in esame sia parte
del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti ragioni di contiguità con
l’ o r d in a m en to penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che
ne costituisce il primo presupposto, della severità d ell’ ap p ar ato sanzionatorio, delle modalità
processuali del suo accertamento. Sicché, quale che sia l ’ eti ch etta che si voglia imporre su tale
assetto normativo, è dunque doveroso interrogarsi sulla compatibilità della disciplina legale con
i principi costituzionali d ell’ o r d in a m e n to penale, seguendo le sollecitazioni difensive ”, in Cass.,
SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343, p. 204.
6
Più nello specifico, l ’ i n ter p r etaz io n e fornita dal collegio di primo grado, poi riprodotta anche
dalla Corte di Assise di Appello e dalla Corte di Cassazione, è mutuata da un orientamento
consolidato della giurisprudenza di merito formatosi a partire dalla famosa pronuncia Truck
center del Tribunale di Trani, Sez. Molfetta, 11 gennaio 2010; a ciò segue: Tribunale di
Pinerolo 23 settembre 2010; Tribunale di Novara, 1 ottobre 2010; G.u.p. Tribunale di Cagliari,
4 luglio 2011; Tribunale di Torino, Sez. I., 10 gennaio 2013.
7
In tal senso G. AMARELLI, I criteri oggettivi di ascrizione del reato a ll’e n te collettivo ed i
reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza,
in www.dirittopenalecontemporaneo.it, p. 13, oltre che G. DE VERO, La responsabilità penale
delle persone giuridiche, Milano 2008, p. 290 e ss., che dopo aver evidenziato tale forzata
convivenza, vengono a precisare che n ell ’ o cc asio n e d ell’ in tr o d u zio n e dei reati societari nella
parte speciale del Decreto con il D.lgs. n. 61/2002, il legislatore a differenza di quanto accaduto
con la l. 131 del 2007, non si sarebbe limitato ad un mero e semplice ampliamento del catalogo