4 8 2. Capitolo Secondo
2.1 Le Zone Franche in Europa e nel diritto comunitario
L’Unione Europea nasce nel 1957 con il trattato di Roma, che Istituisce
la Comunità Economica Europea (CEE), con l’obiettivo di promuovere
la cooperazione economica per la libera circolazione, tra i paesi
aderenti, delle merci, persone, servizi e capitali, partendo dalla
convinzione che la creazione di un grande mercato unico Europeo,
avrebbe ridotto i rischi di conflitti
71
.
Accanto ai sei Stati fondatori, Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo e Paesi Bassi, altri si sono aggiunti nel tempo:
Danimarca, Regno Unito e Irlanda nel 1973, Grecia nel 1981, Spagna e
Portogallo nel 1986, Austria, Finlandia e Svezia nel 1995, otto Paesi
dell’Europa centrale e orientale entrano a far parte dell’Unione Europea
nel 2004 (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca,
71
http://www.europa.eu “Nel 1957, il Trattato di Roma istituisce la Comunità
Economica Europea (CEE) o Mercato Comune, avente per obiettivo la libera
circolazione di persone, beni e servizi al di là dei confini nazionali. I sei Stati fondatori
sono Belgio, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Italia, Lussemburgo e Paesi
bassi. Con il Trattato CEE, che prospettava un’unione economica globale, gli Stati
fondatori hanno inteso costituire un mercato comune (art. 8.1 del Trattato CEE), nel
quale tutti i fattori della produzione godessero di assoluta libertà di circolazione.
G. Tesauro “Diritto Comunitario” Cedam 1995 pag. 3 ss “..l’effettiva volontà di
integrazione economica fra gli Stati Europei trovò una prima, compiuta, espressione
nella celebre dichiarazione del ministro degli Affari Esteri francesi Robert Schuman
(uno dei padri dell’Europa comunitaria insieme ad Alcide De Gasperi e Konrad
Adenauer), allo scopo di infrangere l’antica inimicizia che contrapponeva il proprio
paese alla Germania e garantire la pace mondiale, invitò le due nazioni a ‘porre tutta
la produzione franco-tedesca di acciaio e carbone sotto controllo di un ’Alta Autorità’
comune (sovranazionale), in una organizzazione aperta alla partecipazione degli altri
paesi europei (Piano Schuman).
La dichiarazione di Schuman condusse all’istituzione della Comunità Europea del
Carbone e dell’Acciaio (CECA), trattato firmato a Parigi il 18/04/1951 ed entrato in
vigore l’anno seguente, nei sei Stati firmatari (Francia, Repubblica Federale Tedesca,
Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo). A tale trattato fecero seguito qualche anno più
tardi, il 25 marzo 1957, altri due trattati che istituirono la CEE (Comunità Economica
Europea) e la CEEA Euratom (Comunità Europea per l’Energia Atomica). Mentre la
CECA prevede l’integrazione comunitaria limitata ad un solo settore dell’economia, la
CEE ha come obiettivo quello “di uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività
economiche nell’insieme della Comunità, da realizzarsi mediante l’instaurazione di un
mercato comune e di un’unione economica e monetaria, mediante l’attuazione di
politiche ed azioni comuni” (articolo 2 del Trattato che istituisce la Comunità Europea).
4 9 Slovacchia, Slovenia e Ungheria), Bulgaria e Romania nel 2007,
l’adesione della Croazia nel 2013, ha portato a 28 il numero dei paesi
membri.
La Comunità Economica Europea, nasce quindi con finalità di tipo
economico, per abbattere le barriere doganali tra i paesi membri e
diventa, col tempo, un’organizzazione attiva in tutti i comparti della
società, dalle politiche di aiuti allo sviluppo, alle tematiche ambientali e
sociali.
Proprio per rilevare questi cambiamenti nel 1993, il nome CEE viene
sostituito in “Unione Europea”, in concomitanza al completamento del
Mercato Unico con la legittimazione delle quattro libertà fondamentali di
circolazione di beni, servizi, persone e capitali.
In ragione di questi postulati, uno dei fondamentali obiettivi dell’Unione
Europea consiste nell’abolizione tra i Paesi membri, dei dazi doganali e
di tutte le restrizioni quantitative all’entrata e uscita delle merci.
Infatti, è stata la necessità di istituire la continuità doganale per
conseguire la libera circolazione delle merci, la prima motivazione
economica che ha dato origine all’U.E. e che ha precedute tutti gli altri
obiettivi fissati nei vari trattati che si sono succeduti, a partire dall’Atto
Unico Europeo del 1986, che pone le basi per l’avvio del Mercato
Unico, conferendo maggiori poteri al Parlamento Europeo e rafforzando
le competenze dell’Unione in materia di tutela ambientale; al Trattato di
Maastrich del 1992, entrato in vigore l’anno successivo, che definisce
precise norme relative alla moneta unica, alla politica estera e di
sicurezza e alla cooperazione in materia di giustizia e affari interni; al
Trattato di Amsterdam del 1997, con cui si definiscono i piani di riforma
delle istituzioni europee, al fine di conferire un ruolo di maggior
importanza a livello mondiale all’U.E., attrezzandola con strumenti più
efficaci per affrontare problematiche connesse all’occupazione e ai
diritti dei cittadini; al trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore dopo
la ratifica di tutti i paesi dell’U.E. il 1° dicembre del 2009, con cui,
5 0 modificando ed integrando i trattati precedenti, rende l’Unione Europea
più efficiente e efficace per affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo
sostenibile, la difesa dell’ambiente, il riscaldamento globale e i
mutamenti climatici.
L’Unione Europea oggi consiste in una zona di libero mercato dove, in
18 dei 28 Stati membri, è in uso una moneta unica, l’Euro (unione
economica e monetaria nella cosiddetta Eurozona), regolamentata dalla
Banca Centrale Europea (BCE). Oltre alla unione economica e
monetaria, l’U.E. si caratterizza per la continuità doganale, nata già con
il trattato di Roma del 1957, ma completata tra i paesi aderenti con gli
accordi di Schengen
72
, che garantiscono ai cittadini europei, libertà di
movimento, lavoro ed investimento all’interno dell’Unione.
Gli obiettivi attuali dell’Unione Europea, sono profondamente mutati e,
mentre inizialmente erano finalizzati a perseguire e promuovere “uno
sviluppo armonioso delle attività economiche” (articolo 2 TCE del
Trattato di Roma del 1957)
73
, la versione consolidata del 2012, che
recepisce le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 13
72
http://www.treccani.it Accordi di Schengen “Complesso di accordi volti a favorire la
libera circolazione dei cittadini e la lotta alla criminalità organizzata all’interno dell'UE
mediante l’abbattimento delle frontiere interne tra gli Stati partecipanti e la costituzione
di un sistema comune di controllo alle frontiere esterne dell’UE.
A un primo accordo siglato a Schengen nel 1985 da Belgio, Francia, Germania,
Lussemburgo e Paesi Bassi, ha fatto seguito una Convenzione di attuazione (1990),
entrata in vigore nel 1995. Ulteriori accordi hanno permesso l’adesione al sistema
degli altri Stati dell’UE (l’accordo di adesione dell’Italia è del 1990). Gli Stati membri
dell’UE che non fanno parte dell'area "Schengen" sono il Regno Unito e Irlanda. Con il
Trattato di Amsterdam (1997, entrato in vigore nel 1999) le norme e le strutture
previste dagli accordi sono state integrate nel diritto dell’Unione Europea. Dell’area
Schengen fanno parte anche quattro paesi non aderenti all’UE (Islanda, Norvegia,
Svizzera e Liechtenstein), fra questi Stati e gli Stati dell’UE sono ancora possibili
controlli doganali per le merci e l’IVA.
73
Articolo 2 del Trattato di Roma 1957 “La Comunità ha il compito di promuovere
nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di
un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni
comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle
attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità
tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di
competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione
dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del
tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra
Stati membri”.
5 1 dicembre 2007, sancisce, con l’articolo 3, che gli indirizzi prioritari che
l’Unione persegue riguardano “la crescita economica equilibrata e
un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla
piena occupazione e al progresso sociale, alla lotta all’esclusione
sociale e alla coesione economica e sociale
”74
.
Questi sono i presupposti che danno avvio all’istituzione di un’Unione
doganale tra i Paesi membri.
L’articolo 28, Titolo II° sulla “libera circolazione delle merci” del Trattato
Istitutivo sul funzionamento dell’Unione Europea (versione consolidata
nel 2012), sancisce: “..L’Unione comprende una unione doganale che si
estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli
Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di
qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una
tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi”; l’articolo 30,
rafforza il concetto di Unione Doganale: “ I dazi doganali
all’importazione e all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono
vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi
doganale di carattere fiscale”; “I prodotti originati negli Stati membri o
provenienti da paesi terzi per i quali siano stati adempiute le formalità
d’importazione e riscossi i dazi doganali e le altre tasse di effetto
equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale
o parziale di tali dazi e tasse, possono circolare all’interno dell’Unione
Doganale” (articoli 28 e “29 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea). L’Unione Doganale è quindi ispirata alla necessità di
74
Articolo 3 del Trattato di Roma 1957 (versione consolidata) “L'Unione instaura un
mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una
crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di
mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso
sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.
Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione
sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra
donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli
Stati membri”.
5 2 promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri ed il resto del
mondo, rafforzando e accrescendo le capacità di concorrenza delle
imprese all’interno dell’Unione, al fine di assicurare uno sviluppo
razionale della produzione ed una espansione dei consumi dell’Unione
Europea, consentendo nel contempo di partecipare al mercato globale,
in termini economici, come prima potenza mondiale.
Viene confermato, infatti, uno dei principi ispiratori che l’Unione
doganale si prefigge e cioè che gli “Stati membri intendono
contribuire… allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla
graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla
riduzione delle barriere doganali” (articolo 131 Titolo IX Politica
Commerciale Comune - Trattato di Roma versione consolidata).
Proprio partendo da questi principi sono state giustificate e ammesse le
Zone Franche doganali classiche, che hanno però richiesto interventi
normativi di armonizzazione e regolamentazione, perché, al fine di
evitare pericolose distorsioni del libero mercato, potessero diventare
uno strumento per l’attuazione della politica commerciale comune
75
.
L’unione Europea opera nei limiti delle competenze attribuite, nel
coordinare le politiche commerciali degli Stati membri, mentre nei
settori che non sono di sua esclusiva competenza, l’azione dell’Unione
è subordinata a quella degli Stati membri. Solo quando Gli Stati membri
non sono in grado di realizzare individualmente gli obiettivi comuni, è
giustificato l’intervento diretto dell’Unione Europea, in quanto un’azione
a livello comunitario può meglio garantire la realizzazione di quegli
obiettivi, seguendo il principio della sussidiarietà
76
.
75
L’articolo 122 (ex articolo 100 del TCE) Titolo VII, Politica Economica e Monetaria -
del Trattato di Roma versione consolidata: “Fatta salva ogni altra procedura prevista
dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di
solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in
particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati
prodotti, in particolare nel settore dell’energia.
76
M. Ingrosso le zone Franche 1998 pag. 48 ss
5 3 Le Zone Franche in senso stretto e le altre aree che godono di
particolari vantaggi doganali o fiscalità agevolata, rappresentano un
aspetto integrante della politica commerciale comunitaria.
Il processo di armonizzazione della normativa comunitaria delle Zone
Franche doganali, ha seguito un percorso parallelo a quello
dell’abolizione dei dazi doganali fra gli Stati dell’Unione – infatti come
per le tariffe doganali, anche per le Zone Franche si è avuto il
progressivo passaggio della loro disciplina dagli Stati membri alla
normativa dell’Unione, a cui compete la politica commerciale
comunitaria.
Per poter affrontare il problema di una disciplina comunitaria delle Zone
Franche esistenti (che rientravano nei confini doganali dello Stato in cui
erano site, ma fruivano di regimi doganali speciali), occorreva prima di
tutto definire esattamente le frontiere del territorio doganale
comunitario. Questo è avvenuto nel 1968 con il regolamento CEE n.
1496/68. In seguito sostituito dal regolamento 2151/84
77
, a sua volta
modificato in occasione di ogni successivo ampliamento per
annessione di nuovi Stati.
I motivi di questo ritardo, seppur ufficialmente ascritto alla necessità di
conferire alle Istituzioni Comunitarie specifici strumenti normativi che
rendessero obbligatorie, per tutti gli Stati membri, le disposizioni
emanate, sono in realtà più verosimilmente imputabili alla normale
resistenza opposta dagli stessi Stati membri, che desideravano
conservare il più possibile il monopolio delle delimitazioni doganali
frontaliere.
77
M. Ingrosso le Zone Franche 1998 pag. 55 ss “Regolamento (CEE) n. 1496/68 del
Consiglio, del 27 settembre 1968, relativo alla definizione del territorio doganale della
Comunità; in GUCE n. L 238, del 28.09.1968;
Regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio del 23 luglio 1984, relativo al territorio
doganale della Comunità; in GUCE n. L 197, del 27.07.1984, p.1, modificato dal
Regolamento (CEE) n. 319/85 del Consiglio del 06.02.1985, in GUCE n L 34 del
07.02.1985, p.32