3
INTRODUZIONE
Il presente lavoro è frutto di un soggiorno durato un mese nei Territori palestinesi e in
Israele che ha reso possibile il reperimento del materiale in loco. Le tappe del viaggio
hanno riguardato le più importanti città dell’area dove è stato possibile acquisire una
cognizione dello spazio e dei luoghi della storia di questa terra tanto contesa. Da
Gerusalemme a Gerico, da Haifa a Ramallah, Nablus, Hebron, fino a Majdal Shams nel
Golan ai confini con la Siria, questo viaggio ha senz’altro offerto innumerevoli spunti di
riflessione e un’interessante documentazione utile alla ricerca. L’elaborazione di questo
lavoro parte dalle riflessioni maturate soprattutto in questo periodo, oltre che durante i
corsi seguiti nei tre anni di università.
In questo elaborato, nello specifico, ciò che si vuole illustrare è la traduzione e la
contestualizzazione di un documento rinvenuto a Gerusalemme, nell’archivio di uno dei
discendenti della famiglia Nusseibeh, Buraq Nusseibeh, che consiste in una wakāla
‘āmma, ossia un mandato generale. L’obiettivo è quello di esplorare l’importante
concetto di wakāla per stabilire se sia analizzabile sotto altri profili oltre quello
giuridico che vede in questo elaborato l’istituto del mandato e la sua funzione analizzati
alla luce delle considerazioni sulla peculiarità normativa e culturale dell’ambiente che
ha prodotto tale documento: la Gerusalemme del 1975. Oltre al suo significato giuridico
si ritiene interessante studiare quali sono gli altri ambiti che vedono lo stesso concetto –
quello espresso dal termine wakāla – avere un significato diverso nella sfera teologica
dell’islam e in quella politica nel mondo sciita.
La scelta della trattazione di questi particolari argomenti nasce dal personale interesse
sulla condizione giuridica e sociale, come pure la storia e la cultura, degli abitanti dei
Territori palestinesi e Israele. Inoltre, la scelta della trattazione di un argomento
giuridico non è solo motivata dalla tipologia di documento preso in analisi, rinvenuto
grazie alla gentilezza della famiglia Nusseibeh che ha consentito l’accesso al proprio
archivio familiare, ma soprattutto per via dell’intenzione futura di approfondire lo studio
del diritto islamico.
4
Ai fini della contestualizzazione del documento preso in analisi, si considera
fondamentale fornire alcune informazioni riguardo ai protagonisti del testo, i quali
appartengono alla famiglia Nusseibeh. Durante il periodo di soggiorno a Gerusalemme,
si è avuta la possibilità di conoscere personalmente uno dei discendenti della famiglia
Nusseibeh – Buraq Nusseibeh – che è unanimemente riconosciuta dalle fonti come una
delle più importanti famiglie gerosolimitane.
1
Infatti, insieme ad altre famiglie – i
Nashashibi, i Khalidi, gli Husayni, i Dajani e gli ‘Alami – i Nusseibeh hanno legato il
proprio nome alla storia di Gerusalemme; tuttavia l’elemento che li contraddistingue e li
rende talmente importanti fino ai giorni nostri è che sono stati gli assegnatari, insieme
alla famiglia Judeh, della chiave del Santo Sepolcro, con il compito di chiuderne la
porta all’alba e al tramonto. Il loro incarico di custodi della chiave ebbe sin dall’inizio
un forte valore simbolico e diplomatico, di mediazione tra cristiani e musulmani. Sari
Nusseibeh, professore universitario, ex rettore dell’Università di Gerusalemme Al-
Quds, filosofo e politico palestinese, nel suo C’era una volta un paese: Una vita in
Palestina, fa risalire questo evento al 638 d.C., quando Omar, arrivò a Gerusalemme.
Sefronio, il vescovo bizantino della città, colpito dall’atteggiamento rispettoso e
pacifico di Omar, gli consegnò le chiavi delle porte della città e del Santo Sepolcro, la
chiesa più santa della cristianità, nella città culla dei monoteismi
2
. Il califfo Omar, in
seguito, assegnò la chiave del Santo Sepolcro a Ubadah ibn al-Samit, fratello di
Nusaybah
3
bint Ka'ab
4
e padre dei primi Nusayba nati a Gerusalemme; inoltre, lo fece
Giudice supremo di Gerusalemme.
1
Si vedano KIMMERLING, B., Clash of Identities: Explorations in Israeli and Palestinian Societies.
New York, 2012 e MATTAR, P., Encyclopedia of the Palestinians. New York, 2000.
2
NUSSEIBEH, S., DAVID, A., C’era una volta un paese: Una vita in Palestina. Milano, 2009, pp. 19-
21
3
Che ora si scrive Nusseibeh.
4
I discendenti della famiglia Nusseibeh fanno risalire la loro storia dinastica fino ai tempi del viaggio
notturno del profeta Muhammad: Nusayba era una donna valorosa passata alla storia per esser stata a
capo di una delle quattordici tribù che nel deserto tra Mecca e Medina giurarono fedeltà al Profeta.
2
NUSSEIBEH, S., DAVID, A., C’era una volta un paese: Una vita in Palestina. Milano, 2009, pp. 19-
21
3
Che ora si scrive Nusseibeh.
4
I discendenti della famiglia Nusseibeh fanno risalire la loro storia dinastica fino ai tempi del viaggio
notturno del profeta Muhammad: Nusayba era una donna valorosa passata alla storia per esser stata a
capo di una delle quattordici tribù che nel deserto tra Mecca e Medina giurarono fedeltà al Profeta.
GHADANFAR, M., A., Great Women of Islam. Riyadh, 2001, pp. 207-215; NUSSEIBEH, S., DAVID,
A., C’era una volta un paese (cit.), pp. 19-21.
5
Nell’elaborazione di questo lavoro, dunque, si è ritenuto importante in primis
raccogliere informazioni sulla famiglia. Le risorse sulla storia della famiglia Nusseibeh
si possono dire numerose e il personaggio di cui si è venuti inizialmente a conoscenza è
stato il già citato Sari Nusseibeh. Molto attivo nel panorama politico palestinese e
nell’ambiente universitario, ha scritto numerosi articoli e libri, tra cui la sua
autobiografia: C’era una volta un paese: Una vita in Palestina. Un’altra fonte
verificatasi preziosa ai fini della ricerca sui membri della famiglia Nusseibeh è stata la
rete, in particolare tre siti: Nusseibeh Family Website
5
, The Official website of the
Nuseibeh Family
6
e il suo sito personale: Sari Nusseibeh - Official Website
7
.
Effettuando alcune ricerche si è osservato come una pletora di simili siti internet fosse
presente online con lo scopo esplicito di poter permettere agli utenti di ritrovare i propri
familiari perduti dopo i conflitti del 1948, del 1967 e di data più recente.
8
L’intento di questo studio sulla storia della famiglia Nusseibeh, alla ricerca di notizie
biografiche sui due protagonisti del documento che verrà in seguito studiato, non è
puramente descrittivo, compilativo o nozionistico, ma in realtà risulta essenziale per la
comprensione stessa del documento. Proprio per via della natura giuridica del
documento le interpretazioni, le ipotesi, le conclusioni che si trarranno, seguiranno
livelli che si intersecano costantemente, tra il generale e il particolare. Lo studio della
famiglia Nusseibeh permette quindi di calarsi in profondità all’interno delle dinamiche
sociali e culturali dell’epoca, per ipotizzare le intenzioni dei protagonisti o di altri
soggetti che avranno sottoscritto un documento simile, in definitiva per rendere il
documento vivo e parlante in un continuo dialogo tra storia generale e storia particolare,
senza creare una sovrapposizione forzata e acritica tra le due.
Leggendo l’autobiografia dell’autore e consultando il suo sito personale e gli altri siti,
sono emerse le figure più importanti della sua famiglia, di cui risulta difficile fornire
una completa descrizione vista la portata dell’impegno di ogni suo membro nella
5
http://www.nuseibehfamily.net
6
http://www.nuseibeh.org
7
http://www.sari.alquds.edu
8
http://www.nuseibehfamily.net : “The corner therefore, is primarily an effort to bring back together the
bonds which dispersal has severed.”
6
politica e società palestinese. A ogni modo, i protagonisti del documento in questa sede
tradotto sono: Nuzha Anwar Nusseibeh e suo marito Anwar Zaki Nusseibeh, genitori di
Sari Nusseibeh, dei quali si traccerà un breve profilo di seguito.
Anwar Zaki Nusseibeh, nato a Gerusalemme nel 1913, visto il clima di tradizionale
tolleranza religiosa vigente a Gerusalemme, frequentò, come molti altri figli della buona
borghesia musulmana, una scuola cristiana: l’Arab College, dove poi insegnò.
9
Dopo
aver studiato legge a Cambridge, divenne giudice e si spostò tra alcune città della
Palestina prima di stabilirsi definitivamente a Gerusalemme. Nel prender parte alla
guerra del 1948 fu ferito da proiettili alle gambe. Di questa esperienza e della parte da
lui avuta nella guerra scrisse nel dettaglio in una relazione che redasse nel 1949. Nel
1963, dopo aver servito il governo giordano come ministro della Difesa, ministro
dell’Istruzione, vicepremier e ministro per lo Sviluppo, il re Hussein propose ad Anwar
Nusseibeh di assumere la carica di Governatore della città di Gerusalemme.
Successivamente, nel 1965 assunse la carica di Ambasciatore della Giordania a
Londra.
10
Nuzha Anwar Nusseibeh (Nuzha Yacoub al-Ghussein), nata a Ramla nel 1926, fu
avviata alla politica dal padre, Yacoub al-Ghusayn
11
, divenendo un’attivista per i diritti
umani. Sposò nel 1942 Anwar Nusseibeh, con il quale aveva legami sociali e di sangue.
Il matrimonio non fu un matrimonio combinato, come era consuetudine a quei tempi,
ma fu «amore a prima vista».
12
Anche Anwar era coinvolto in politica da suo padre,
Yacoub al-Ghussein e quel giorno si trovava nella tenuta di Wadi Hnein perché il padre
di Nuzha era solito ospitare in casa sua leader politici e letterati palestinesi. Durante la
guerra del ‘48, la sua famiglia fu espulsa da Ramla dall’esercito israeliano e la sua casa
bombardata. In quell’occasione, ad alcuni arabi fu permesso di viaggiare su autobus o
9
NUSSEIBEH, S., DAVID, A., C’era una volta un paese (cit.), pp. 27, 28.
10
Ivi, pp. 35, 36; 69; 71.
11
Altra figura di spicco nella politica palestinese, fondò il Youth Congress Party nel 1932. Fu membro
rappresentativo del Supremo Comitato Arabo e del Supremo Consiglio Islamico. Il 1 ottobre del 1937 fu
mandato in esilio alle Seychelles dagli inglesi per il suo ruolo svolto all’interno del Supremo Comitato
Arabo. (Si vedano NUSSEIBEH, S., DAVID, A., C’era una volta un paese (cit.), p. 34; LEVENBERG,
H., Military Preparations of the Arab Community in Palestine: 1945-1948. London, 1993;
KUPFERSCHMIDT, U., M., The Supreme Muslim Council: Islam Under the British Mandate for
Palestine, Leiden, New York, 1987.)
12
NUSSEIBEH, S., DAVID, A., C’era una volta un paese (cit.), pp. 30, 31.
7
camion, tutti gli altri, tra cui Nuzha al-Ghussein e la sua famiglia, furono costretti a
giungere a piedi a Gerusalemme Est.
13
Successivamente raggiunse i suoi figli Munira,
Saedah e Zaki (fratelli di Sari) a Damasco, dove nacque Sari nel 1949. Anwar
Nusseibeh, al momento della nascita del figlio, si trovava al Cairo, membro del nuovo
“governo” palestinese con sede in quella città.
14
Nel 1951 la famiglia si riunì in una
Gerusalemme ormai sotto il controllo della Giordania.
15
Il primo capitolo del presente elaborato è dedicato a una esposizione dei concetti e degli
elementi più caratteristici del diritto islamico e della peculiare interazione tra i concetti
fondanti della religione islamica e la legge. Si è ritenuto importante fornire una
panoramica delle norme giuridico-religiose che regolano la vita dei musulmani ai fini di
analizzare l’istituto giuridico della wakāla, approfondendo in particolare lo statuto
personale, che, nei diversi Paesi del mondo arabo ha avuto una sua elaborazione
condizionata da fattori esterni e interni assai diversificati.
Per quanto riguarda la contestualizzazione storica, si è deciso di fornire il quadro storico
entro cui è stato emanato il documento nel secondo capitolo, ove si può trovare illustrata
l’evoluzione storico-giuridica del diritto islamico nell’area palestinese. Visto l’ampio
periodo storico che ha visto l’elaborazione di un codice di diritto nel mondo arabo in
generale e in Palestina nello specifico, si propenderà per un piano di lavoro che si
svolga entro le cornici temporali degli ultimi quattro secoli di storia; questa scelta
temporale non è stata casuale o a priori intenzionale ma determinata dal materiale
stesso, il documento giuridico analizzato. Fondamentale in questa ricostruzione storica
sarà determinare se il conflitto israelo-palestinese, cui si faranno degli accenni
necessariamente brevi nel secondo capitolo, ha influenzato la politica, la società e la vita
quotidiana del popolo palestinese, quadro in cui emerge il nostro documento.
Infine, l’analisi del mandato generale, rappresentato dal nostro documento, muoverà
soprattutto dal manuale di diritto islamico Istituzioni Di Diritto Musulmano Malichita
13
Ivi, pp. 51, 52, 53.
14
Governo nato a Gaza sotto la guida del muftì e poco dopo trasferito al Cairo, dove la Lega Araba aveva
messo a disposizione alcuni uffici. (NUSSEIBEH, S., DAVID, A., C’era una volta un paese (cit.), p. 52).
15
Ivi, pp. 51, 52, 53.
8
Con Riguardo Anche Al Sistema Sciafiita del grande giurista e studioso del diritto
islamico David Santillana, “opera giudicata dal Nallino il migliore trattato europeo del
diritto musulmano
16
” che riassume tutta la dottrina classica. Il manuale, infatti, consacra
numerose pagine alla dettagliata descrizione dell’atto giuridico del mandato e dei suoi
effetti che è stata utile in primo luogo a rendere una traduzione accurata dei termini
specifici presenti nel testo. Nel terzo capitolo si illustreranno anche gli altri significati
che assume il concetto di wakāla all’interno del vasto e variegato mondo islamico.
16
D'EMILIA, A., Il trattato di diritto musulmano malikita di David Santillana in Rivista Degli Studi
Orientali 22, no. 1/4 : 36-45, 1947.
11
1. Caratteri generali del diritto islamico
Il diritto islamico appartiene al ristrettissimo gruppo di sistemi giuridici detti
“universali”
17
, ovvero quelli la cui sfera di applicazione e la cui influenza si è estesa
diacronicamente e sincronicamente ben oltre i luoghi di origine, sia mediante la
recezione diretta dei principi e delle tecniche, sia attraverso l’assimilazione di specifiche
disposizioni.
18
Questa universalità è ribadita anche dal fatto che l’espressione “Paesi
islamici” venga comunemente utilizzata per designare l’insieme degli ordinamenti, delle
regioni e delle società che si rifanno, in maniera più o meno preponderante, alla
religione islamica e i cui abitanti sono nella maggioranza musulmani. Nel corso degli
anni si è diffusa infatti una concezione quasi geografica del mondo islamico, fino a
indicare un insieme territorialmente continuo di Paesi, pur tenendo in conto le profonde
differenze esistenti tra loro, che si estendono tra l’Atlantico e l’Oceano indiano.
19
Tuttavia, ciò che fa dei Paesi dell’Africa settentrionale e del Vicino e Medio Oriente un
unico blocco non è solo l’elemento religioso ma anche la loro storia comune: questi
Paesi sono stati a suo tempo parte più o meno importante dei molti e differenti imperi,
califfati e sultanati tutti inseriti in quell’entità giuridico religiosa che gli storici e i
giuristi chiamano a volte dār al-Islām.
20
Infatti, la šarī‘a, codificata a partire dal VII
secolo e poi rapidamente sviluppatasi, è stata consultata, rispettata, modificata e
applicata per un millennio e mezzo su un territorio incredibilmente vasto che andava
dall’Atlantico all’India, dalle steppe dell’Asia centrale all’Africa subsahariana, senza
contare che il suo impatto ha raggiunto perfino regioni in cui gli arabi, i persiani o i
turchi non arrivarono mai da conquistatori, come per esempio l’Indonesia
21
. Inoltre la
sua funzione non si è esaurita col passare del tempo: la šarī‘a ancora oggi si dimostra
essere un’importante interlocutrice degli altri sistemi giuridici, tanto da aver dato vita,
17
Analizzati in base a simili parametri, altri due sistemi solamente possono essere considerati “a respiro
universale”: il diritto romano, quello islamico e quello di common law. (VERCELLIN, G., Istituzioni Del
Mondo Musulmano. Torino, 2002. p. 270).
18
VERCELLIN, G., Istituzioni Del Mondo Musulmano (cit.), p. 270.
19
OLIVIERO, M., I Paesi del mondo islamico, in CARROZZA, P., DI GIOVINE, A., FERRARI, G., F.,
Diritto costituzionale comparato, Roma-Bari, 2009, p. 554.
20
OLIVIERO, M., Il costituzionalismo dei paesi arabi. Milano, 2003, p. 6.
21
VERCELLIN, G., Istituzioni Del Mondo Musulmano (cit.), p. 270.
12
per esempio, a fenomeni come il diritto anglo-musulmano e il droit musulman
algérien.
22
Da un punto di vista squisitamente giuridico l’Islam si presenta come un sistema
complesso con delle caratteristiche proprie, uniche e peculiari. Un’irrisolvibile
contraddizione, infatti, risiede nel dilemma sul carattere religioso o meno della šarī‘a, la
quale, come ogni altro ordinamento confessionale, è votata alla rappresentazione di un
insieme di norme tese a realizzare un ideale pianificato in sede soprannaturale e perciò
si deve dotare dei mezzi che permettano di adattare le singole prescrizioni al
raggiungimento di tale fine. Per questa ragione, l’Islam presenta una dicotomia
intrinseca: da un canto la teologia, che fissa i dogmi – pur non esistendo veri e propri
“dogmi” nell’islam
23
– e stabilisce ciò che il musulmano deve credere, e dall’altro, la
šarī‘a che disciplina tutta l’attività umana.
24
Sebbene tale ideale si è probabilmente
realizzato appieno in tempi passati, ossia quando Muḥammad era in vita, il modello
ormai non è più raggiungibile e si capovolge in utopia. Compito del fiqh è quello di
adattare per quanto possibile la šarī‘a al decadimento che inevitabilmente pervade il
mondo.
25
La šarī‘a, nella sua accezione più ampia, infatti, disciplina tutti gli aspetti
della vita sociale, politica economica, privata e pubblica del musulmano. È per questa
ragione che, accanto alle norme regolanti l’osservanza delle pratiche rituali religiose del
singolo credente e dunque il suo forum internum, “gli atti fisici che mettono l’uomo in
rapporto con Dio”
26
– le ‘ibādāt –, essa ingloba parimenti l’intera sfera del diritto di
famiglia, delle successioni e delle obbligazioni. Sostanzialmente, comprende norme per
tutte le questioni legali che sorgono nella vita sociale del fedele musulmano, sia le leggi
politiche, sia le norme giuridiche stricto sensu – le mu‘āmalāt – ossia il forum externum,
“i rapporti cioè dell’uomo con gli altri uomini”
27
. Essa, infatti, è stata applicata pure al
diritto e alla procedura penale, in materia di diritto amministrativo e di diritto bellico.
Evidentemente, insieme con la teoria, deve esistere un criterio in base al quale giudicare
22
Per un approfondimento a proposito di questi due peculiari sistemi giuridici si veda SCHACHT, J.,
Introduzione Al Diritto Musulmano. Torino, 1995. pp. 101-107.
23
BAUSANI A., L'Islam. Milano, 1999. p. 15.
24
OLIVIERO, M., I Paesi del mondo islamico (cit.), p. 556.
25
VERCELLIN, G., Istituzioni Del Mondo Musulmano (cit.), 275.
26
BAUSANI A., L'Islam (cit.), p. 37.
27
Ibidem.