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INTRODUZIONE
Il presente elaborato nasce e prende spunto da un intervento da me esposto durante una
lezione del corso di “Diritto globale e sovranazionale”, riguardante nello specifico
l’argomento dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai brevetti.
Partendo dal presupposto che i diritti di proprietà intellettuale in ambito brevettuale
interessano per lo più le invenzioni appartenenti al ramo tecnologico, e considerato che
lo sviluppo della tecnologia sta cambiando il nostro stile di vita in modo evidente,
l’intervento da me esposto si è basato sul seguente interrogativo: “esiste oggi a livello
globale una distinzione della tutela dei diritti di privativa tra chi inventa e brevetta una
nuova molecola di un farmaco utile a curare una determinata malattia e chi, invece,
brevetta, ad esempio, un nuovo modello di tv ad alta definizione, o ancora, un robot
intelligente in grado di sostituire le mansioni quotidiane dell’uomo?”
Tale quesito scaturisce dal fatto che, essendo le invenzioni talvolta davvero differenti tra
loro, esse hanno anche un diverso impatto sociale e quindi, tutelare e limitare l’accesso
alle numerosissime e variegate tipologie di invenzioni tecnologiche ha evidentemente
un diverso riscontro sociale.
Per rispondere al suddetto interrogativo si è deciso per necessità, data la natura
dell’argomento, di dare al presente studio un approccio iniziale di tipo giuridico;
approccio, che gradualmente muta, soprattutto nell’ultima parte, verso un indirizzo di
tipo politico-sociale. Il seguente studio, infatti, si articola in tre capitoli. Nel primo si
analizzano una serie di trattati internazionali e alcune Organizzazioni intergovernative
di stampo globale che, nell’insieme, hanno dato vita al riconoscimento internazionale
dei diritti di proprietà intellettuale, creando le basi giuridiche e una solida struttura
normativa al fine di istituzionalizzarli. Seguendo un filo cronologico, si comincia con
un accenno alle Convenzioni di Parigi e di Berna (che disciplinano rispettivamente i
diritti di proprietà industriale nel senso più ampio e i diritti di proprietà relativi all’opera
letteraria e artistica), le quali porteranno alla nascita, nella seconda metà degli anni
sessanta, dell’Organizzazione Mondiale per la tutela della Proprietà Intellettuale
(OMPI), di cui si analizzerà la storia, la struttura interna e le competenze tecnico-
amministrative. Con l’internazionalizzazione dei mercati e l’aumento di casi di
controversie in merito ai diritti di proprietà intellettuale relativi a opere dell’ingegno
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umano commercializzate sul mercato internazionale, tali diritti, a partire dalla metà
degli anni novanta, vengono disciplinati anche dall’Organizzazione Mondiale del
Commercio (OMC) in quanto dotata di un meccanismo di “enforcement” superiore
rispetto all’OMPI, dovuto alla presenza di un sistema sofisticato di risoluzione di
controversie internazionali inerenti al commercio. Dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio si analizzeranno in modo dettagliato alcune parti salienti del tanto dibattuto
accordo TRIPS (Agreement on Trade –Related Aspects of Intellectual Property Rights );
accordo che, appunto, disciplina gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio e su cui si farà spesso riferimento per quasi tutta l’intera stesura del presente
elaborato, data la sua importanza ai fini di questo studio.
Nel secondo e nel terzo capitolo ci si concentra, invece, sui brevetti. Nello specifico il
secondo capitolo si soffermerà, nel primo paragrafo, sull’analisi della regolamentazione
globale, regionale (europea) e nazionale (italiana) in merito ai diritti della cosiddetta
proprietà industriale relativa ai brevetti con rispettivi approfondimenti dei trattati
internazionali e della legislazione italiana a riguardo. Questo è anche il capitolo in cui
vengono mostrate le “potenzialità” del brevetto, considerato come un importante
strumento che stimola la creatività e incentiva la ricerca. A tal proposito verrà
presentato il rapporto 2015 dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
che esamina la relazione esistente tra le innovazioni rivoluzionarie degli ultimi tempi e
la crescita economica; infine, una sezione sarà dedicata ad alcuni esempi di recenti
invenzioni brevettate, le quali, immesse sul mercato, possono (o secondo alcuni
potrebbero) avere un impatto positivo sullo stile di vita dell’uomo.
All’approccio giuridico si aggiunge, così, quello di carattere politico-sociale che si
accentua nel terzo capitolo, in cui vengono analizzati i “limiti” della proprietà
intellettuale e industriale. In quest’ultima parte, infatti, verranno esaminate, in primo
luogo, alcune debolezze riferite all’assetto globale della proprietà intellettuale vista ad
ampio raggio, quali le criticità relative alla legittimità delle Organizzazioni
intergovernative che disciplinano la materia oggetto di studio, ma anche alcuni dubbi
relativi al concetto stesso di “proprietà” intellettuale in riferimento ai “beni immateriali.”
In secondo luogo verranno analizzate alcune criticità in ambito esclusivamente
brevettuale. Si prenderanno, cioè, in considerazione alcuni casi studio di controversie
internazionali (relative al settore farmaceutico) che mostrano le ambiguità di questo
particolare strumento (il brevetto); inoltre, verranno anche esaminate talune questioni in
merito al possibile impatto sociale negativo di invenzioni brevettate.
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Nelle conclusioni si proverà, poi, a dare una soluzione concreta all’interrogativo esposto
in precedenza, cercando di spiegare il funzionamento di un nuovo modello di
governance globale in grado di modificare l’attuale assetto disciplinare dei diritti di
proprietà intellettuale relativi ai brevetti.
Dunque, l’obiettivo di questo lavoro è quello di presentarsi come una sorta di “guida”
per chiunque voglia interfacciarsi con la tematica dei diritti di proprietà intellettuale.
Infatti, andando ad analizzare il quadro generale del complesso mondo multidisciplinare
in cui è immersa la proprietà intellettuale, e soffermandosi nello specifico sulla
questione dei diritti di proprietà intellettuale in ambito brevettuale, il presente studio
prova a rispondere ad alcuni leciti dubbi che possono emergere per chi affronta per la
prima volta questo complicato ma interessantissimo argomento.
Così, sulla base degli strumenti forniti, il fine ultimo del seguente elaborato è quello di
indirizzare le riflessioni del lettore verso particolari questioni sulle quali si ritiene non ci
sia sufficiente dibattito, e rispetto alle quali non solo si invita a compiere le opportune
considerazioni, ma si dà la possibilità di svolgere in modo autonomo ulteriori ricerche
sul complesso ma oramai importante mondo dei diritti di proprietà intellettuale.
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CAPITOLO I
LA DISCIPLINA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
1.1 L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
1.1.1 Le origini: Unioni di Parigi e di Berna
Il fenomeno della globalizzazione, se analizzato sotto il profilo commerciale, comporta,
per sua stessa natura, un’economia in costante competizione. Tale competizione vede
protagonisti gran parte dei Paesi del mondo, le loro università, le loro aziende, i loro
singoli individui, i quali sembrano partecipare ad una gara in cui i vincitori sono coloro
che riescono a produrre il miglior prodotto al minor prezzo possibile.
La competizione, però, è strettamente legata all’innovazione che, considerata il frutto
delle idee e dell’ingegno umano, necessita di validi incentivi e garanzie di tutela per
essere realmente efficace.
Nasce così nel 1967 con il Trattato di Stoccolma L’Organizzazione Mondiale per la
tutela della Proprietà Intellettuale (OMPI). La Convenzione, entrata in vigore il 26
Aprile 1970, è stata istituita allo scopo di rilanciare la cooperazione internazionale in
materia di proprietà intellettuale su scala universale. Prima della sua creazione, infatti,
esistevano già delle convenzioni in merito alla proprietà intellettuale stipulate tra Stati
prevalentemente della regione europea, si tratta delle Unioni di Parigi (1883) e di Berna
(1886). La Prima istituita per tutelare la proprietà industriale nel senso più ampio,
includendo brevetti, marchi, modello di utilità, disegni e modelli industriali; la Seconda
pensata per la protezione della proprietà dell’opera letteraria e artistica.
Particolare rilevanza della Convenzione di Parigi è l’articolo 2 che garantisce
l’uguaglianza di trattamento dei cittadini in tutti i Paesi dell’Unione. Il comma 1 del
medesimo articolo recita testualmente “ Les ressortissants de chacun des pays de
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l’Union jouiront dans tous les autres pays de l’Union, en ce qui concerne la protection
de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent
actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits
spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même
protection que ceux-ci et le même recours légale contre toute atteinte portée à leurs
droits, sous réserve de l’accomplissement des conditions et formalités imposées aux
nationaux. "
1
In relazione ai brevetti, disegni e modelli industriali si applica il “diritto di priorità”
secondo cui chiunque abbia depositato in uno dei paesi dell'Unione una domanda di
brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale, di marchio
di fabbrica o di commercio, godrà di un diritto di priorità per eseguire il deposito negli
altri paesi. È dunque sufficiente depositare la domanda di brevetto in uno Stato
dell'Unione per avere diritto alla priorità. Tuttavia agli Stati membri è concessa la
libertà di escludere la tutela per determinate invenzioni, di subordinarla ad ulteriori
indagini per accertare l’effettiva sussistenza del requisito della novità, di limitare la
durata della tutela e di imporre eventuali procedure amministrative.
2
Prima della
convenzione di Parigi era necessario scegliere, al momento del deposito, tutti i mercati
di interesse e affrontare i costi delle tasse di deposito e della traduzione nella lingua di
ciascuno Stato.
La convenzione di Berna invece è stata la prima a stabilire la reciprocità della tutela del
copyright tra numerosi Stati sovrani di tutti i continenti, nel senso che ogni contraente
deve riconoscere come soggetto a diritto d'autore anche il lavoro creato da cittadini
degli altri stati che aderiscono ad essa, (principio dell’internazionalizzazione).
3
L’Unione prevede inoltre che l’esercizio dei diritti non è vincolato alla condizione che
l’opera sia tutelata presso il paese di origine (principio dell’indipendenza).
4
Entrambe le Unioni erano provviste di segretariati internazionali, i Bureaux, che
agivano sotto la supervisione del Governo Federale Svizzero in Berna. Questi ultimi, in
base alla regolamentazione originaria delle Unioni, svolgevano una serie di attività
connesse alla registrazione dei brevetti o del copyright, dopo che questa fosse stata
effettuata dai singoli Stati attraverso i propri organi e secondo le procedure in vigore dei
propri ordinamenti; in più avevano il compito di conservare un elenco aggiornato dei
1
Art.2, comma 1, Convenzione di Parigi, 1883.
2
Art. 4, lett. A.1), Convenzione di Parigi, 1883.
3
Art. 5, Convenzione di Berna,1886.
4
Art. 4, comma 2, Convenzione di Berna,1886.