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CAPITOLO I
<<RUBARE ALLE ASSICURAZIONI NON È RUBARE>>
1
:
CONSIDERAZIONI DI POLITICA E TECNICA LEGISLATIVE
SOMMARIO: 1.1. Il bene giuridico tutelato: voluntas legis e incongruenze
normative – 1.2. Truffa e frode in assicurazione: tecniche legislative
a confronto.
1.1. Il bene giuridico tutelato: voluntas legis e incongruenze
normative.
La fattispecie codicistica in esame, che trova la propria collocazione
sistematica nel Capo II del Titolo XIII, dedicato ai <<delitti contro il
patrimonio mediante frode>>, incrimina cinque ipotesi delittuose
suscettibili di consumarsi nell’ambito di un rapporto contrattuale
intercorrente fra privati. Con l’adozione delle disposizioni in esame, il
legislatore penale estende dunque la prensione punitiva dello Stato a
condotte particolari, individuate come devianti e patologiche, poste in
essere da una delle parti di un rapporto privatistico. Di tal guisa, è
legittimata l’intromissione del più invasivo fra gli interventi del potere
pubblico – l’applicazione di sanzioni penali – nella sfera dell’autonomia
contrattuale del privato, ossia nella sfera di quegli interessi prettamente
individuali, di natura patrimoniale, che nel nostro ordinamento assurgono a
paradigma stesso dei cd. <<diritti disponibili>>
2
. E ciò è realizzato –
1
VERONESI, Caos calmo, Bompiani, 2005, p. 293.
2
Categoria con cui si è soliti indicare quei diritti di cui il titolare può liberamente disporre, in
linea di principio, sino al punto di acconsentire con efficacia scriminante a che soggetti terzi li ledano o li
pongano lecitamente in pericolo. Questa la portata del principio sancito dall’art. 50 c.p., secondo cui
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questo un primo dato interessante – prevedendo un regime di procedibilità
che secondo l’opinione maggioritaria in dottrina sarebbe misto: d’ufficio
per le condotte di cui al comma primo, a querela di parte per le condotte di
cui al comma secondo
3
. Secondo tale lettura si ravviserebbe, dunque, un
interesse alla punizione di talune condotte tipiche che potrebbe addirittura
prescindere dalle dichiarazioni di volontà della persona offesa.
L’individuazione del bene giuridico protetto dalla fattispecie di frode
in assicurazione è dunque un’operazione complessa e non priva di risvolti
concreti, attinenti in modo particolare alla controversa questione del regime
di procedibilità cui si è accennato e alle opportune scelte di politica e
tecnica legislativa sollecitate da più parti
4
.
Fuori dubbio è che oggetto di protezione penale sia, innanzitutto, il
patrimonio delle imprese assicuratrici. A questa prima conclusione
conduce l’analisi condotta mediante i tradizionali canoni ermeneutici
comunemente osservati dagli interpreti, con esiti concordanti per ciascuno
di essi
5
: a) il criterio semantico, innanzitutto, che richiede di considerare il
tenore letterale del testo
6
: esso, nel definire l’oggetto del dolo specifico,
richiede la sussistenza del fine di <<conseguire per sé o per altri
l’indennizzo di una assicurazione o comunque il vantaggio derivante da un
contratto di assicurazione>> e con ciò evidenzia univocamente l’attenzione
del legislatore per il fenomeno assicurativo inteso come rapporto
<<non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente
disporne>>.
3
In questo senso: FIANDACA – MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. II, tomo II,
Zanichelli, Bologna, 2012, p. 298; PIZZOTTI, La riforma dell’art. 642 del codice penale: fraudolento
danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, in Resp. civ. e prev.,
fasc. 2, 2003, p. 512.
4
V. Infra, 5.1.
5
Trascuro volutamente, in questa fase d’analisi, l’applicazione del cd. criterio teleologico, il
quale presuppone l’individuazione del bene giuridico tutelato: detto criterio ermeneutico verrà
considerato nel prosieguo della trattazione, nell’argomentare plausibili interpretazioni estensive delle
disposizioni di legge.
6
Trattasi del <<significato proprio delle parole secondo la connessione di esse>> di cui all’art. 12
disp. prel. cod. civ.
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contrattuale di diritto privato; b) il criterio storico, applicato allo studio dei
lavori preparatori del testo originario (sostanzialmente confermato, anzi
ampliato nella sfera delle condotte punibili, dalla novella del 2002), nei
quali è esplicitamente evocata dall’organo proponente la <<necessità di
concedere una maggiore tutela alla funzione assicurativa>>
7
; c) il criterio
logico-sistematico, che consente di apprezzare la scelta di collocare le
disposizioni in esame nel Capo dedicato ai <<delitti contro il patrimonio
mediante frode>>, fra i quali il prototipo normativo è certamente
rappresentato dal delitto di truffa ex art. 640 c.p. e rispetto al quale un
primo elemento specializzante contenuto nell’art. 642 è costituito dalla
peculiarità del rapporto assicurativo quale presupposto delle condotte
tipizzate.
Ciò che appare controverso è se sia possibile integrare questa lettura
prettamente privatistica della natura dell’interesse tutelato con una lettura
pubblicistica che consenta di apprezzare eventuali profili di offesa diretta a
un interesse generale, connesso alla funzione economica e sociale svolta
dall’istituto assicurativo.
Un primo profilo pubblicistico di offesa era certamente chiaro al
legislatore fascista del Codice Rocco (1930), il quale esplicitamente
affermava, nei già citati lavori preparatori, che la tutela della funzione
assicurativa <<interessa l’economia nazionale>> e <<attiene all’efficienza
dell’economia nazionale, centro vitale dello Stato corporativo>>
8
.
All’interprete contemporaneo simili astrazioni appaiono, invero, apodittici
riferimenti ai valori comunemente espressi dalla retorica pubblica del
tempo, che non sembrano sottintendere un reale interesse per l’economia
7
Relazione ministeriale al progetto definitivo, in Lavori preparatori del codice penale e del
codice di procedura penale, I, p. II, Roma, 1929, pp. 463-464.
8
Ibidem; APPIANI, Relazione introduttiva al progetto preliminare di un nuovo codice penale,
ivi, III, IV, pp. 314-315.
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nazionale intesa nel suo significato codicistico: detto interesse, come già
osservato in dottrina
9
, trova specifica tutela nel titolo appositamente
dedicato ai <<delitti contro l’economia nazionale>>. Gli autori
contemporanei che propendono per una lettura in chiave plurioffensiva del
reato in esame sembrano piuttosto riservare un’attenzione maggiore al
profilo dell’offesa al patrimonio privato degli assicurati, i quali si
vedrebbero ingiustamente danneggiati in conseguenza del rapporto di
proporzionalità diretta tra la crescita delle frodi e l’aumento dei premi
assicurativi
10
.
Chi invece ritiene di rigettare una simile tesi evidenzia la mancanza,
in sede di descrizione del fatto tipico, di elementi che indichino una
protezione di interessi generali
11
.
Poiché la formulazione definitiva dell’articolo in esame istituisce un
regime di procedibilità a querela, è ragionevole aspettarsi che nel corso
dell’iter parlamentare della riforma siano prevalse in qualche misura alcune
considerazioni privatistiche sulla natura del bene tutelato
12
, essendo
peraltro tale regime di procedibilità sconosciuto alla formulazione
previgente.
La tesi propugnata in questa sede prevede che sotto la vigenza del
vecchio testo la lettura plurioffensiva del delitto in esame fosse più
agevolmente sostenibile: a tale scopo sarebbero bastati brevi cenni
9
NEPPI MODONA, Frode in assicurazione, in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, §2.
10
A favore di questa lettura: CACCAMO, Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e
mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 24 l. 12.12.2002 n. 273), in Legislaz. pen., 2004, 3;
V. D’AMBROSIO, Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione della propria persona, in
Dig. d. pen., V, Torino, 1991, p. 309; PIZZOTTI, La riforma dell’articolo 624 del codice penale:
fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, in Resp.
civ. e prev., fasc. 2, 2003, p. 512 (il quale accoglie anche la tesi della protezione dell’attività economica
nel suo complesso e, in materia infortunistica, dei lavoratori).
11
In questo senso: FIANDACA – MUSCO, Diritto penale, parte speciale, cit., 297; NATALINI,
La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni, in Dir. Giust., 2003, fasc. 26, pp.
82-83.
12
NATALINI, Ibidem.
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all’intenzione del legislatore univocamente espressa nei lavori preparatori
al Codice Penale e l’originaria previsione di un regime di procedibilità
d’ufficio. Non si rinviene altra spiegazione, in termini di politica criminale,
alla scelta storica del legislatore italiano (già risalente al Codice penale del
1889
13
) di istituire una fattispecie di reato che reprime attività fraudolente a
danno di un privato in maniera autonoma e più capillare rispetto alla truffa
comune. Se il patrimonio privato delle imprese assicuratrici non avesse
sotteso un qualche interesse di rilevanza pubblica, non si sarebbe compresa
la ratio di una tipizzazione autonoma rispetto alle ipotesi già previste per
l’art. 640 c.p.
La tutela della funzione assicurativa in chiave pubblicistica rifletteva
certamente l’intenzione del legislatore del 1930, del quale non si può
ignorare la volontà – comunque formulata in quanto a stile espositivo e a
preferenze valoriali – di <<concedere una maggiore tutela alla funzione
assicurativa, che interessa l’economia nazionale>>
14
.
Ben più problematica appare, invece, l’individuazione del bene
giuridico tutelato nella formulazione attualmente vigente; ciò è dovuto a
significative incongruenze che emergono dal tenore letterale del testo. A
riprova di ciò, risulta arduo, de iure condito, giungere ad una conclusione
interpretativa apprezzabile a fronte della scelta legislativa ambivalente di
confermare, da un lato, il previgente modello di tipizzazione autonoma ex
art. 642 c.p.
15
e di introdurre ex novo, dall’altro, un regime di procedibilità
a querela (benché con una formulazione alquanto infelice che non consente
13
Art. 414 cod. pen. italiano 1889.
14
Relazione ministeriale, cit., Ibidem.
15
Ampliandone anzi il novero delle condotte tipiche e l’ambito applicativo del dolo specifico
(con l’intento evidente di apprestare maggiore tutela penale alla funzione assicurativa).
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opzioni interpretative univoche
16
); una scelta, quest’ultima, già giudicata
dalla dottrina come <<difficilmente giustificabile>>
17
.
Si ritiene, de iure condito, che anche oggi – pur nei significativi
mutamenti subiti dalla retorica pubblica e dalle preferenze valoriali
condivise dai cittadini e dagli interpreti – non vi siano motivi per sottacere
la rilevanza pubblica della funzione assicurativa, certamente ben chiara ad
un ordinamento come il nostro che contempla varie ipotesi di assicurazione
obbligatoria, supportate da un apposito apparato sanzionatorio
amministrativo. Simile rilevanza ben spiegherebbe la tutela penale
rafforzata di cui è destinataria nel nostro codice penale e giustificherebbe,
de iure condendo, una nuova formulazione comprensiva di ulteriori forme
di lesione al patrimonio assicurativo e di un regime di procedibilità
d’ufficio. Sarebbe questo un esito coerente del percorso politico che ha
recentemente portato il legislatore ad innalzare la cornice edittale della
pena detentiva dal precedente <<da sei mesi a quattro anni>> all’attuale
<<da uno a cinque anni>>
18
, pur senza intervenire sugli elementi costitutivi
o su altri aspetti della fattispecie.
I dati statistici di cui disponiamo evidenziano una crescita
significativa, negli ultimi anni, del fenomeno fraudolento a danno degli enti
assicuratori: se, ad esempio, l’incidenza per l’anno 2011 dei sinistri
fraudolenti è stata valutata nella misura del 2,04% rispetto alla globalità e
gli esborsi sopportati per rifondere questi danni fittizi sono stati valutati per
un importo pari al 2,42% del totale, nel 2013 i sinistri oggetto di un
<<approfondimento in relazione al rischio frode>> si sono attestati
16
V. amplius infra.
17
PIZZOTTI, La riforma dell’art. 642 del codice penale: fraudolento danneggiamento dei beni
assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, in Resp. civ. e prev., fasc. 2, 2003, p. 512.
18
Art. 33, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con L. 24 marzo 2012, n. 27.
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all’8,5% del totale
19
. Questi dati, conosciuti e discussi in dottrina, sono
peraltro ritenuti da molti ben inferiori alla realtà
20
; essi andrebbero
oltretutto declinati a livello locale per comprendere la reale incidenza del
fenomeno nelle diverse regioni italiane, in alcune delle quali esso assurge a
malcostume diffuso, che si traduce, nei limiti dell’accertato, in termini
percentuali decisamente preoccupanti
21
.
Non sembrano confortanti nemmeno i dati provenienti dall’estero:
basti pensare che negli Stati Uniti si valuta che il fenomeno delle frodi
segue, per ordine di rilevanza economica, solo quello dell’evasione fiscale
e che nel Regno Unito è stato registrato un incremento complessivo del
17% nell’anno 2008, rispetto all’esercizio precedente, con un costo
complessivo valutato in 730 milioni di sterline
22
.
Questi dati, se letti in combinato disposto con una diffusa percezione
di venialità delle condotte fraudolente commesse a danno dei propri
assicuratori, rendono evidenti i profili di lesività generale diretta del
fenomeno e la conseguente opportunità, per il legislatore, di elevare il
patrimonio degli enti assicuratori al rango di bene giuridico destinatario di
un’autonoma tutela penale.
Appare opportuno, dunque, che la collettività sia resa consapevole
della portata lesiva di una frode volta ad attingere illegittimamente da un
<<fondo comune>> posto a garanzia di tutti i consociati. Bisogna
riconoscere, in altri termini, come già rilevato in dottrina, che la frode in
19
Fonti: ISVAP, Risultati dell’indagine sul fenomeno della criminalità nel settore assicurativo –
Anno 2011, Roma, 2012, p. 2; IVASS, Relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2013,
Roma, 2014, p. 75.
20
MIOTTO, Frodi assicurative r.c. auto e constatazione amichevole, in Resp. civ. e prev., fasc.
5, 2014, p. 1637.
21
In Campania e in Puglia la percentuale dei soli sinistri fraudolenti accertati è stata per
l’esercizio 2011, rispettivamente, pari al 7,32% e al 6,17% del totale delle denunce, i cui relativi esborsi si
sono attestati all’8,91% e al 6,08% del totale corrisposto dagli assicuratori.
22
FRIGESSI DI RATTALMA, Controlli e solvency II: il rischio di frode assicurativa tra
disciplina nazionale ed europea, in Resp. civ. e prev., fasc. 3, 2013, p. 0746B.