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Introduzione
In questo elaborato si intende ricostruire il lavoro di osservazione scientifica della personalità del
minore autore di reato, che entra in contatto con il sistema penale minorile, posto in atto dagli
operatori della Giustizia Minorile, in particolare nei servizi Centro di Prima Accoglienza e
Comunità Ministeriale in ogni fase e stato del procedimento.
Si pone l’attenzione sulle procedure e le metodologie del “trattamento”, rivolto ai minori che
entrano nel circuito penale, sulle opportunità di osservazione e sulle strumentazioni di cui si
dispone, in particolare nell’area pedagogica dei Servizi Minorili.
Le metodologie e le procedure vengono illustrate e, perché no, criticate alla luce della prospettiva
offerta e maturata nel corso del master in “Scienze criminologiche, investigative e politiche della
sicurezza”, per il quale si redige questo lavoro di tesi.
Risulta fondamentale individuare e chiarire il contesto di osservazione, i servizi della Giustizia
minorile, e a quali soggetti si fa riferimento, i minori dell’area penale, coinvolti nel complesso
procedimento penale minorile; in seguito si passa ad una analisi dell’utenza, della strumentazione
utilizzata, e dell’approccio metodologico, per addivenire all’osservazione ed a modulare
l’intervento in relazione ai diversi tipi di reato ed alle peculiarità del minore autore di reato, o
presunto tale.
Il presente lavoro si allinea alla tesi, oramai condivisa, per cui la delinquenza minorile pur essendo
un fenomeno unitario e globale, presenta delle indiscutibili differenze da motivare con la specificità
di ogni singolo caso di devianza. In questo lavoro si illustrano alcuni degli strumenti operativi e
delle metodologie utilizzate per specializzare e costruire intorno al minore una linea di intervento
efficace che ponga in risalto le specificità dell’individuo.
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Capitolo 1 Analisi del Contesto
Ogniqualvolta un minore entra in contatto con il sistema penale minorile ci si interroga su quali
siano i complessi meccanismi che hanno condotto gli adulti al fallimento nella loro funzione
fondamentale: quella educativa. In ogni tempo, in ogni luogo si è sentito qualcuno pronunciare la
frase: “i giovani d’oggi”, “ai miei tempi…..”, è indubbio che ogni momento storico abbia le sue
problematiche e le sue complessità e, nel corso del tempo, si sono sperimentati diversi modi di
esplorare e di entrare in contatto con il mondo dei giovani, dei piccoli umani. Nella maggior parte
dei casi le soluzioni, gli aggiustamenti, le “cure” a questo malessere esistenziale, al disagio
adolescenziale, si realizzano da sole, rientrano nella naturalità delle cose; molto spesso sono i
ragazzi stessi a trovare le risorse per diventare adulti consapevoli e responsabili, in altri casi, per
tanti motivi, il disagio esplode e rompe gli schemi: i ragazzi compiono atti che deviano dalla
“normalità”. Naturalmente l’analisi che si compie va ben oltre una mera visione paternalistica del
minore anzi tiene conto della visione olistica del ragazzo.
Diversi studi dimostrano come la violazione della norma sia molto diffusa fra gli adolescenti (“… la
quasi totalità dei ragazzi intervistati (85,2%) aveva infranto la legge almeno una volta durante il
corso della propria vita …”
1
); questa scelta, più o meno consapevole, rappresenta quasi una forma
privilegiata di comunicazione dei minori, di trasgressione necessaria per differenziarsi dal mondo
adulto: si pensi ai piccoli furti nei centri commerciali o all’utilizzo “gratuito” dei mezzi pubblici, o,
ancora, alla guida del ciclomotore senza aver conseguito la patente idonea. Naturalmente non
sempre queste azioni vengono rilevate e sanzionate: ci sono molti atti di trasgressione delle norme
che rientrano nel cosiddetto numero oscuro (con il quale si indica la percentuale dei reati registrati
rispetto al totale dei reati stessi -il numero oscuro varia da reato a reato, in considerazione di diversi
fattori). In altre occasioni il comportamento viene rilevato e, quando costituisce fatto reato, attiva il
complesso sistema penale minorile, se compiuto da un ragazzo minore degli anni 18.
In alcuni casi, specificatamente previsti dalla legge, questi minori approdano ai servizi della
Giustizia minorile
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, i quali, tenuto conto dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e nel rispetto
dei diritti soggettivi dei minori, rispondono al duplice mandato istituzionale di assicurare
l’esecuzione della misura e finalizzare l’intervento alla restituzione del minore al contesto sociale di
appartenenza.
Il diritto penale minorile si è evoluto e, nel corso del tempo, è diventato diritto per i minori
assumendo il fine di strumento in grado di aiutare il minore ad affrontare e risolvere i problemi
peculiari dell’adolescenza, età non facile, in cui il soggetto è alla disperata ricerca di una identità. Il
percorso di crescita quando deviato, può essere riprogettato e normalizzato con il coinvolgimento di
tutti i soggetti che fanno parte della rete di relazioni del minore, più che con la segregazione. Nella
1
Cit. pag 59 Vol I - T. Bandini - U. Gatti - B. Gualco – D. Malfatto – M.I. Marugo – A. Verde “Criminologia – Il contributo
della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale”; Giuffrè Editore 2003 - Milano
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Il Ministero della Giustizia si compone di tre dipartimenti: Il Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria DAP; il
Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria – DOG ed il Dipartimento per la Giustizia Minorile- DGM.
Il DGM si articola sul territorio in Centri per la Giustizia minorile – Ufficio Distrettuale, con funzioni tecniche di
programmazione, di coordinamento delle attività dei servizi e di collegamento con gli enti locali – a cui afferiscono, gli
Istituti Penali per i minorenni, le Comunità, i Centri di Prima Accoglienza e gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni.
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normativa di riferimento, il DPR 448/88 (cppm), si è limitata la possibilità di emanare
provvedimenti restrittivi della libertà personale dei minorenni, per non interrompere i processi
educativi in corso ed evitare l’inserimento del ragazzo in una struttura carceraria, in cui potrebbe
trovare conferme per lo sviluppo in negativo della sua identità. Queste necessità vengono in rilievo
già nel primo contatto fra il minore e il sistema penale: in fase di arresto o fermo da parte dalle forze
di polizia
3
. Il DPR 448/88 definisce in maniera puntuale i criteri di valutazione da adottare per
l’applicazione delle misure precautelari minorili: arresto
4
, fermo
5
e accompagnamento
6
. Il potere di
arresto in flagranza e di fermo è sempre facoltativo ed è limitato ai gravi delitti; nel suo esercizio
l’operatore di polizia deve tener conto della “gravità del fatto nonché dell’età
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e della personalità
del minorenne” art 16 co 3 DPR 448/88.
Il primo contatto del minore con la giustizia è di fondamentale importanza, in quanto potrebbe
influenzare ogni altro intervento successivo, nonché l’atteggiamento del minore nei confronti dello
Stato e della società; per cui i corpi di polizia giudiziaria (art 56 cpp) che operano sul territorio, in
quanto personale di prossimità, sono investiti anche della responsabilità sociale di essere modello di
riferimento educativo istituzionale. Nei casi in cui l’operatore di polizia si trovi a contatto con
minori autori di reato, e debba procedere all’arresto deve informare il proprio comportamento a
quanto stabilito nell’art. 20 DLgs 272/89
8
.
1.1 Il Centro di prima accoglienza e la fase precautelare
Quando la legge lo prevede il minore viene affidato al Centro di Prima accoglienza della Giustizia,
art 9 DLgs 272/89. Il CPA accoglie i minori (dai 14 ai 18 anni) arrestati, fermati o accompagnati in
flagranza di reato, per i quali non è possibile la consegna ai genitori o agli affidatari; i minori
vengono ospitati fino all'udienza di convalida. L’udienza di convalida si tiene davanti al Giudice per
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Gli operatori di Polizia informano immediatamente il Procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni
artt 2,3, 4 DPR 448/88, del Distretto di Corte d’Appello in cui è stato commesso il reato.
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L’arresto viene disposto per i delitti non colposi per i quali è stabilita la pena dell’ergastolo e della reclusione non
inferiore nel massimo a 9 anni ed a quelli individuati attraverso il richiamo all’art 380 co. 2 lett e) f) g) h) del codice di
procedura penale nonché, in ogni caso, il delitto di violenza carnale, ex art. 23 D.P.R. 448/1988.
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Anche per il provvedimento di fermo da parte del pm vige il principio della facoltatività. I reati sono gli stessi per cui
si prevede la custodia cautelare, nota 4, sempre che la pena della reclusione non sia inferiore a due anni e sussista il
pericolo di fuga - art 384 cpp “Fermo di indiziato di delitto”.
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Art 18 bis DPR 448/88 - Accompagnamento a seguito di flagranza- “… minorenne colto il flagranza di un delitto non
colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni..”.
l’accompagnamento viene disposto dalla Procura della Repubblica minorile. Il pm nel caso previsto può disporre
l’accompagnamento in Comunità.
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Nel caso di minore infraquattordicenne, non imputabile, la polizia deve procedere alla esatta identificazione della
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche per mezzo dei cosiddetti rilievi antropometrici- foto -
dattiloscopici", mentre sono escluse le attività peritali che possono essere disposte soltanto dal giudice ex art. 8
(Accertamento sull'età del minorenne).
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L’art 20 DLgs 272/89 si ispira a quanto sancito nel 1975 nelle regole minime dell’ONU, in tema di contatti fra minori e
forze di polizia, e stabilisce di:
non usare "strumenti di coercizione fisica" (ad esempio le manette e ceppi) "salvo che ricorrano gravi
esigenze di sicurezza" (pericolosità del soggetto, pericolo di fuga e circostanze ambientali ex art. 42-bis
comma 5 Ordinamento penitenziario);
trattenere i giovani "in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati";
adottare le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di
pubblicità nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche