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INTRODUZIONE
Dopo anni di confronto e consultazioni
1
, il 29 giugno 2013 veniva pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di
esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.
Tale “nuova Direttiva contabile”, adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea il 26 giugno 2013 su proposta della Commissione Europea, modi-
fica la Direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti e abroga le preceden-
ti Direttive 78/660/CEE (IV Direttiva CEE) e 83/349/CEE (VII Direttiva CEE)
rispettivamente in materia di bilancio d’esercizio e in materia di bilancio consolidato
accorpando in un unico set normativo le norme applicabili al bilancio d’esercizio e quel-
le applicabili al bilancio consolidato
2
.
La Direttiva 2013/34/UE costituisce, dunque, l’unico atto legislativo dell’Unione
Europea cui gli Stati membri dovevano conformarsi nel definire i propri ordinamenti
contabili entro il 20 luglio 2015 e riguarderà i bilanci a partire dal 1° gennaio 2016.
Tale considerazione è di per sé sufficiente per poter comprendere l’importanza di
tale Direttiva all’interno dell’Unione Europea. Le Direttive IV e VII
3
hanno, infatti, co-
stituito il punto di riferimento per la redazione dei bilanci d’esercizio e consolidato negli
Stati membri per decenni sebbene siano state nel tempo assoggettate a modifiche e inte-
grazioni in più occasioni.
Si pensi ad esempio alla Direttiva 2001/65/CE che ha modificato la IV Direttiva in-
troducendo la possibilità di valutare al valore equo gli strumenti finanziari
4
o alla Diret-
tiva 2003/51/CE che, tra le altre cose, ha introdotto la possibilità di valutare al valore
1
Le consultazioni sono state avviate dalla Commissione europea con lo scopo di conoscere le opi-
nioni di tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i redattori, le autorità pubbliche, gli organismi
che stabiliscono i principi contabili, ecc.
2
Si veda C. SOTTORIVA (2014) , La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato, Giuffrè Editore, Milano, p. 3; T. SESANA (2014), La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d’esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale, S.A.F. Luigi Martino, I quaderni n.
54/2014 p. 9
3
Le Direttiva IV e VII sono state recepite nel nostro ordinamento solo nel 1991 con il D.lgs. n.
127/91
4
Nel nostro ordinamento la Direttiva 2001/65/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo
394/2003 <<limitatamente all’informativa di bilancio relativa al fair value degli strumenti finanziari me-
diante l’inserimento nel Codice Civile, dopo l’articolo 2427, dell’articolo 2427-bis che individua le in-
formazioni da fornire nella nota integrativa per quanto attiene agli strumenti finanziari>> (C. SOTTORIVA
(2014) , La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, Giuffrè Editore,
Milano, pp. 8-9)
2
equo anche le attività diverse dagli strumenti finanziari e ha introdotto all’articolo 4 del
paragrafo 6 la possibilità per gli Stati membri di autorizzare o prescrivere che la presen-
tazione degli importi nelle voci di conto economico e stato patrimoniale tenga conto
della sostanza dell’operazione o del contratto contabilizzati
5
.
Si pensi altresì all’introduzione con la Direttiva 2012/6/UE della categoria delle cd.
Micro entità. Nel corso degli anni, inoltre, si sono susseguite numerose Direttive che
hanno portato ad un aggiornamento degli importi relativi al “totale di stato patrimonia-
le” e all’ ”importo netto del volume d’affari” quali parametri per la classificazione delle
società in società di piccole o medie dimensioni
6
.
Per quanto riguarda il recepimento della Direttiva 2013/34/UE nel nostro Paese, il
Parlamento ha autorizzato il Governo a recepire la Direttiva con la Legge 7 ottobre 2014
n. 154 (c.d. legge di delegazione europea) il quale, dopo una prima consultazione avve-
nuta nel luglio 2014, in cui richiedeva osservazioni e suggerimenti alle parti interessate,
ha reso noti due schemi di decreti legislativi per l’attuazione della Direttiva, che si diffe-
renziano l’uno dall’altro per i soggetti a cui sono indirizzati, e che sono stati entrambi
approvati il 6 agosto 2015 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1 settembre
2015 e n. 205 del 4 settembre 2015.
In particolare un primo schema di decreto legislativo disciplina gli obblighi di bi-
lancio per le banche e per gli altri istituti finanziari (D.lgs. 136/2015 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1 settembre 2015) mentre un secondo è relativo agli obbli-
ghi di bilancio per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (D.lgs.
139/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e n. 205 del 4 settembre 2015).
Ciò premesso, il presente elaborato – che si compone di quattro Capitoli e di un
Appendice – si propone di esaminare in chiave teorica le modifiche apportate alla disci-
plina del bilancio d’esercizio dal D.lgs. 139/2015.
A tale scopo, nel primo e nel secondo capitolo viene analizzato preliminarmente il
contenuto della “Nuova Direttiva contabile” così da circoscrivere l’ambito di azione del
legislatore italiano mettendone in luce quelle che sono le principali differenze rispetto
all’abrogata IV Direttiva.
5
Art. 1, paragr. 2, Direttiva 2003/51/CE
6
Si tratta delle Direttive 84/569/CEE, 90/604/CEE, 94/8/CEE, 2003/38/CE e 2006/46/CE (T. SESA-
NA (2014), La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla
disciplina nazionale, S.A.F. Luigi Martino, I quaderni n. 54/2014 pp. 125-130)
3
Innanzitutto, la Direttiva si pone come obiettivo quello di ottenere una maggior
comparabilità tra i bilanci, semplificare la disciplina per le imprese minori e richiedere
maggiori adempimenti e informazioni alle imprese maggiori.
In particolare, vedremo che in materia di bilancio d’esercizio la Direttiva definisce
quali sono i documenti che lo compongono, il loro contenuto e la loro struttura e fissa i
principi generali di redazione del bilancio e i criteri di valutazione specifici per determi-
nate voci del bilancio. Vengono inoltre previste semplificazioni e/o esenzioni a favore
delle microimprese e/o piccole imprese e al contempo maggiori informazioni per le im-
prese di medie e grandi dimensioni. Infine vengono regolamentate la pubblicazione dei
bilanci e la relazione sulla gestione degli amministratori della società e viene aggiornata
la materia della revisione dei conti.
Rispetto alla previgente Direttiva contabile si rileveranno similitudini, ma anche in-
novazioni, precisazioni o semplici “spostamenti”.
Il fulcro dell’elaborato è però rappresentato dal terzo e dal quarto capitolo entrambi
dedicati alle novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 sul bilancio d’esercizio in Italia.
Il tema viene affrontato partendo dal testo normativo e dalla consultazione della re-
lazione illustrativa al D.lgs. tenendo anche conto delle osservazioni pervenute dagli ope-
ratori quali, tra gli altri, Assirevi, CNDCEC, Assonime, ecc. e tenendo in
considerazione che al momento si è ancora in attesa, per la declinazione pratica delle
nuove disposizioni, dell’aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte
dell’Organismo Italiano di Contabilità.
Occorre infine precisare che stante la novità della materia la letteratura ha prodotto
ben pochi contributi ad hoc sulla nuova disciplina introdotta dal D.lgs. in esame.
Ai nostri fini, occorre premettere che la IV e la VII Direttiva CEE furono recepite
nel nostro Paese solo nel 1991 con il Decreto Legislativo n. 127/1991 che ha introdotto
importanti novità modificando profondamente l’impianto normativo della redazione del
bilancio d’esercizio.
Tra le novità di maggior rilievo si ricorda l’enucleazione al 2° comma dell’art. 2423
della clausola generale del bilancio in forza della quale <<il bilancio deve essere redatto
con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimonia-
le e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio>>
7
, l’introduzione
7
C.2, Art. 2423 c.c. ante e post D.lgs. 139/2015
4
all’articolo 2423-bis dei principi di redazione del bilancio, la definizione del contenuto
degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, l’inserimento accanto a questi
schemi della nota integrativa nonché l’introduzione della possibilità per le imprese che
rientrano in determinati parametri di redigere il bilancio in forma abbreviata
8
.
Da allora, diversamente da quanto avvenuto nel contesto europeo che come abbia-
mo detto ha visto il susseguirsi di numerose Direttive modificative della VI e VII Diret-
tiva, il tessuto normativo della redazione del bilancio d’esercizio nel nostro Paese ha
subito ben poche modifiche
9
.
Tra le più rilevanti vi sono quelle introdotte con il D.lgs. 6/2003 con il quale, tra gli
altri, è stato aggiunto, tra i principi generali, il postulato della prevalenza della sostanza
sulla forma ed è stata conseguentemente regolata la rappresentazione in bilancio delle
operazioni di pronti contro termine e delle operazioni di leasing finanziario, nonché ha
portato a modifiche inerenti le poste di natura fiscale
10
.
Sostanziosa è stata anche l’emanazione del D.lgs. 38/2005 che, recependo il rego-
lamento (CE) n. 1606/2002, ha introdotto l’obbligatorietà per le società quotate in un
mercato regolamentato, le banche e le società assicurative di redigere il bilancio
d’esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS elaborati dallo IASB.
Fino ad allora la disciplina del bilancio d’esercizio era pressoché unitaria per tutte
le tipologie di imprese ad eccezione di quelle assoggettate a norme speciali.
Contrariamente, da quel momento il nostro ordinamento consta di due differenti di-
scipline: l’una per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili inter-
nazionali, l’altra per le società diverse da quelle che redigono il bilancio secondo i
principi contabili internazionali.
Ciò premesso, il D.lgs. 139/2015 ha introdotto importanti novità relativamente alla
redazione del bilancio d’esercizio per le imprese diverse da quelle che redigono il bilan-
cio secondo i principi contabili internazionali.
8
C. SOTTORIVA (2015) “Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Italia: annotazioni a margine
del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015”, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Azien-
dale, 7-8-9/2015, p. 316
9
C. SOTTORIVA (2015) “Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Italia: annotazioni a margine
del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015”, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Azien-
dale, 7-8-9/2015, p. 316
10
FONDAZIONE LUCA PACIOLI (2004), Le novità della Riforma del diritto societario sul bilancio
d’esercizio, Documento n.30 del 23 dicembre 2004 p. 1
5
È bene precisare che sebbene il D.lgs. intervenga in più ambiti (disposizioni in ma-
teria di trasparenza dei pagamenti, disposizioni in materia di bilancio d’esercizio e con-
solidato, disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi), oggetto di
approfondimento in questo elaborato sono le disposizioni di cui all’art. 6 del capo 2 re-
lativamente al bilancio d’esercizio e alle modifiche apportate al codice civile.
In particolare il focus della trattazione verterà sulle novità riguardanti i principi ge-
nerali di redazione del bilancio e i criteri di valutazione delle singole poste, la struttura e
il contenuto degli schemi di bilancio, nonché l’introduzione di maggiori semplificazioni
per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e l’introduzione di una disci-
plina ad hoc per le micro-imprese.
Nell’analizzare tali disposizioni avremo modo di osservare che non sono mancate
critiche e osservazioni da parte dei soggetti interessati i quali spesso non hanno intravi-
sto in tali modifiche miglioramenti o semplificazioni.
Infine, nell’Appendice viene proposto un estratto della relazione illustrativa al
D.lgs. 139/2015 per la parte che spiega le nuove disposizioni in materia di bilancio
d’esercizio.
Il D.lgs. entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.
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CAPITOLO I
LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE DEL PARLA-
MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EURO-
PEA IN MATERIA DI PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL
BILANCIO E DI CRITERI DI VALUTAZIONE
1.1. La struttura, il contenuto e l’ambito applicativo della Direttiva
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione eu-
ropea
La Direttiva 2013/34/UE del Parlamento e del Consiglio, approvata il 26 giugno
2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 29 giugno 2013, abro-
ga le direttive 78/660/CEE (IV Direttiva CEE) e 83/349/CEE (VII Direttiva CEE) ri-
spettivamente in materia di bilancio d’esercizio e in materia di bilancio consolidato e
modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti.
La Direttiva in questione fissa disposizioni comuni in materia di bilancio
d’esercizio e di bilancio consolidato volte a rendere i bilanci di più facile interpretazione
e maggiormente comparabili a livello comunitario e costituisce il punto di riferimento
per la redazione di tali documenti a partire dall’esercizio finanziario 2016
11
.
Tali disposizioni se da un lato confermano quanto già previsto dalle precedenti Di-
rettive e dal nostro ordinamento, dall’altro introducono importanti novità dirette ad au-
mentare l’informativa contabile per le imprese di medie e grandi dimensioni e al
contempo a ridurre gli obblighi contabili, informativi e amministrativi per le piccole
imprese
12
.
In tema di bilancio di esercizio, in particolare, la Direttiva traccia il contenuto e la
struttura di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché della relazio-
11
Si veda: F. ROSCINI VITALI (2013) “La UE monitora le parti correlate”, Il Sole 24 Ore, 29 agosto
2013 p. 32; F. ROSCINI VITALI (2013) “Nuovi bilanci dal 2016”, Guida alla Contabilità & Bilancio, n.
10/2013 pp. 5-11
12
Per approfondimento si faccia riferimento a: B. D’AGOSTINIS (2013), Riflessioni sulle novità con-
tenute nella Direttiva 2013/34UE in materia di bilancio di esercizio, Cacucci Editore, Bari, p. 21; N. CA-
VALLUZZO e A. MONTINARI (2013) “Novità in arrivo per i bilanci del 2016”, Guida alla Contabilità &
Bilancio, n. 9/2013 pp. 5-7
8
ne sulla gestione dell’organo amministrativo e della relazione dei revisori; detta i prin-
cipi generali di redazione e i criteri di valutazione delle singole voci di stato patrimonia-
le e di conto economico; prevede esenzioni o semplificazioni per talune categorie di
imprese e regolamenta la pubblicazione del bilancio d’esercizio
13
.
Il legislatore comunitario, nel definire tale orientamento comune, prevede comun-
que numerose opzioni in capo agli Stati membri, i quali potranno e dovranno pertanto
effettuare alcune e determinate scelte
14
.
Quanto alla sua struttura, la Direttiva si compone di 58 “considerando” in cui sono
esplicitate le ragioni e le finalità cui essa tende e le linee guida a cui il Parlamento euro-
peo e il Consiglio dell’Unione Europea si sono ispirati nell’elaborarla.
A riguardo viene subito precisato, nel primo dei 58 considerando, che tale Direttiva
è pensata nel pieno rispetto delle Comunicazioni della Commissione Europea
15
dal tito-
lo:
- <<“Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”, che mira a elaborare e ap-
plicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e propor-
zionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai
benefici arrecati>>
16
;
- “Pensare anzitutto in piccolo” (2008), che riconosce il ruolo centrale svolto dal-
le piccole e medie imprese (PMI) nell’economia dell’Unione;
- “L’atto per il mercato unico” (2011), che propone di semplificare la VI e la VII
Direttiva per quanto concerne gli obblighi in materia di informativa di bilancio e di ri-
durre gli oneri amministrativi per le PMI con l’obiettivo di migliorare il clima imprendi-
toriale e promuoverne l’internazionalizzazione.
Per quanto concerne gli obiettivi a cui la Direttiva mira, i principali sono:
13
Si faccia riferimento a: N. CAVALLUZZO e A. MONTINARI (2013) “Bilanci più semplici per le
PMI”, Il Sole 24 Ore, 9 luglio 2013 p. 16; N. CAVALLUZZO e A. MONTINARI (2013) “Bilanci più detta-
gliati nelle quotate” Il Sole 24 Ore, 27 agosto 2013 p. 15; N. CAVALLUZZO e A. MONTINARI (2013) “No-
vità in arrivo per i bilanci del 2016”, Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 9/2013 pp. 5-7
14
Si veda: F. ROSCINI VITALI (2013) “La UE monitora le parti correlate”, Il Sole 24 Ore, 29 agosto
2013 p. 32; C. SOTTORIVA (2014), “La nuova direttiva europea per la redazione del bilancio di esercizio e
per la redazione del bilancio consolidato (prima parte)”, Le Società, n. 3/2014 p. 266
15
Si veda: B. D’AGOSTINIS (2013), Riflessioni sulle novità contenute nella Direttiva 2013/34/UE in
materia di bilancio di esercizio, Cacucci Editore, Bari, p. 10; G. CAPODAGLIO e V. DANGARSKA (2014),
“La possibile influenza della direttiva 2013/34/UE sul processo di revisione dei principi contabili nazio-
nale”, Professione Economica e Sistemi Sociali, n. 67 giugno 2014 pp. 10-13.
16
Considerando 1 Direttiva 2013/34/UE