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CAPITOLO I
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE. IL PRINCIPIO DELLA
RESPONSABILITÀ PERSONALE
Il diritto internazionale penale è costituito da un corpus di norme il cui compito
fondamentale è quello d’individuare e sanzionare i crimini internazionali.
I crimini internazionali sono definiti da autorevole dottrina come “quelle violazioni delle
norme internazionali da cui discende la responsabilità penale dei loro autori individuali, in
quanto opposta alla responsabilità dello Stato in nome o per conto del quale questi ultimi
possono aver agito
1
”.
Il diritto internazionale penale comprende inoltre le regole fondamentali del procedimento
penale e impone agli Stati della comunità internazionale l’obbligo di processare i presunti
autori di tali crimini.
Parte degli studiosi che si sono occupati della materia sostiene vi sia una differenza tra
diritto internazionale penale e diritto penale internazionale.
Il diritto penale internazionale, che non sarà argomento di questa trattazione, è attualmente
definito come “uno dei campi del diritto più oscuri quanto a natura, scopo e contenuto
2
”.
In seno alla stessa corrente di pensiero che sostiene l’esistenza di tale distinzione, vi è chi
ne ha fornito una definizione con riferimento allo scopo, chi all’oggetto o alla
composizione strutturale e chi infine con riferimento al suo rilievo strumentale.
Non trattandosi della sede idonea a dibattere su quest’argomento, ritengo sia adeguato
fornire le principali definizioni su cui la dottrina si è divisa.
In rapporto allo scopo, autorevole dottrina afferma trattarsi di “quell’insieme di norme
aventi lo scopo di distribuire il potere punitivo fra i vari Stati, risolvendo (…) i conflitti di
sovranità”
3
.
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1
Si veda A. Cassese, Lineamenti di Diritto Internazionale Penale, Diritto Sostanziale, Bologna, Il
Mulino, 2005, p.24.
2
Si veda I. Caracciolo, Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il
rafforzamento delle garanzie giurisdizionali, Editoriale Scientifica, 2000, p.8
3
Ibidem nota 2, p.9.
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Altra parte della dottrina, descrive il diritto penale internazionale in relazione all’oggetto
ovvero la responsabilità penale internazionale degli Stati, definendolo “diritto
internazionale pubblico penale”
4
.
Ulteriore parte della dottrina definisce il diritto penale internazionale non come un
complesso di norme, bensì come il metodo con cui lo Stato, quale soggetto della comunità
internazionale, provvede in materia penale nazionale ad adeguarsi alle esigenze della stessa
comunità nel quadro della coesistenza con altri Stati
5
.
Infine c’è chi tende a collocarlo in un quadro più sovranazionale, intendendo con tal
espressione la cooperazione tra Stati in materia criminale per interessi che investono
l’intera Comunità internazionale, quali la pirateria, il dirottamento aereo, il terrorismo e il
traffico di stupefacenti. La repressione di questo tipo di reati richiede la collaborazione tra
gli Stati specialmente per evitare il sorgere di conflitti di giurisdizione
6
.
Il diritto internazionale penale, argomento di questa trattazione, è molto più recente e tratta
solamente determinate fattispecie di crimini internazionali (da cui ad esempio sono esclusi
i crimini di pirateria che invece rientrano nel diritto penale internazionale).
Dalla commissione di questi crimini discende una responsabilità penale individuale della
persona fisica che ha posto in essere il comportamento criminoso.
Il diritto penale nazionale e il diritto internazionale dei diritti umani sono le due maggiori
discipline nello sviluppo di questa materia.
1. Le fonti del diritto internazionale penale
Il diritto internazionale penale attinge a tre tipi di fonti: le fonti primarie e secondarie e i
principi generali di diritto internazionale. A queste fonti devono aggiungersi strumenti a
carattere sussidiario per la determinazione delle regole internazionali di diritto. Tali
strumenti non costituiscono fonte di diritto internazionale diversamente dalle precedenti.
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4
Ibidem nota 2, p.13
5
Ibidem nota 2, p.11
6
Ibidem nota 2, p.21.
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Le fonti primarie sono costituite da determinati trattati internazionali e dal diritto
consuetudinario.
Tra questi, figura l’Accordo di Londra firmato l’8 agosto del 1945, il quale ha istituito il
diritto sostanziale e procedurale che sarebbe stato applicato in sede del Tribunale militare
internazionale di Norimberga.
Del 12 agosto 1949 sono le quattro Convenzioni di Ginevra, rispettivamente la prima
Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze
armate in campagna, la seconda Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei
feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare, la terza Convenzione sul
trattamento dei prigionieri di guerra e infine la quarta Convenzione sulla protezione delle
persone civili in tempo di guerra. Alle quattro Convenzioni l’8 giugno 1977 sono stati
aggiunti due protocolli aggiuntivi, il primo relativo alla protezione delle vittime dei
conflitti armati internazionali e il secondo concernente la protezione delle vittime dei
conflitti armati non internazionali.
Nel 1993, con risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è stato adottato
lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia (di seguito definito con
la sigla TPIJ), l’anno successivo è stato utilizzato il medesimo strumento per il Ruanda (di
seguito definito con la sigla TPIR).
Nonostante gli Statuti siano per definizione fonti di carattere secondario, in ogni caso
giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ai sensi dell’art. 25
della Carta ONU
7
, il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia ha dichiarato che
essi sono equiparabili a trattati internazionali, dunque annoverabili tra le fonti primarie del
diritto internazionale penale
8
.
Le fonti secondarie, applicabili gerarchicamente dopo le primarie, sono costituite da norme
prodotte da fonti previste da norme consuetudinarie o da disposizioni pattizie.
Sono esse trattati o accordi, nati dalla volontà di due o più soggetti dell’ordinamento
internazionale.
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7
L’articolo 25 della Carta cita testualmente: “I membri delle Nazioni Unite convengono di
accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del
presente Statuto”, Statuto delle Nazioni Unite, firmato il 26 giugno 1945 a San Francisco ed entrato
in vigore il 24 ottobre 1945.
8
Si veda Milošević Slobodan, Decision on Preliminary Motions, Tribunale Penale Internazionale
per l’ex Jugoslavia, Camera di prima istanza, 8 novembre 2001, caso IT-95-16-T), p. 47.
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È la norma consuetudinaria pacta sunt servanda a garantire l’inviolabilità dei trattati e la
loro osservanza da parte dei soggetti che ne fanno parte.
Le norme consuetudinarie sull’interpretazione dei trattati sono state codificate all’interno
della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, adottata il 22 maggio del 1969
9
.
La Convenzione ha a oggetto il diritto internazionale consuetudinario in merito ai trattati
conclusi tra Stati.
Il diritto consuetudinario è un punto di riferimento fondamentale poiché coadiuvante
nell’individuazione dei principi generali di diritto penale.
In materia penale la maggior parte delle norme consuetudinarie discende dalle pronunce
dei tribunali nazionali, la loro individuazione è tuttavia ardua giacché è necessario trovare
orientamenti giurisprudenziali uniformi e costanti in due sistemi diametralmente opposti
quali sono quelli dei paesi di Common Law e Civil Law. Il primo enfatizza il principio
dello stare decisis, mentre il secondo si basa sulla centralità delle fonti scritte.
Alcune pronunce dei tribunali internazionali ad hoc, quali il TPIJ e il TPIR, hanno
contribuito a confermare l’avvenuta formazione di norme consuetudinarie su punti di
diritto la cui natura era ancora incerta
10
.
Le fonti terziarie sono costituite dai principi generali di diritto penale e internazionale tra
questi alcuni sono ormai parte integrante del sistema giuridico internazionale, tra cui i
principali sono il principio nullum crimen sine lege o il principio generale del rispetto della
dignità umana, così come quello di legalità e tassatività. Altri, invece, devono essere
desunti da un’analisi comparatistica dei sistemi giuridici del mondo.
Si fa ricorso a questo tipo di fonti solo quando le principali e le secondarie si siano rivelate
inidonee alla qualificazione di una determinata fattispecie.
L’utilizzo di questo strumento deve essere fatto con estrema cautela, poiché un principio
deve risultare condiviso non solo dai paesi di Common Law e Civil Law, ma anche dagli
altri sistemi giuridici quali quelli utilizzati nei paesi islamici o asiatici e allo stesso modo
deve adattarsi al procedimento internazionale, essendo questo diverso dai procedimenti
penali nazionali.
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9
Si veda la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, entrata in vigore il 27 gennaio 1980, artt.
31-33.
10
Si veda, Furundžija, Camera di prima istanza, TPIJ, 10 dicembre 1998, caso IT-95-17/1-T,
pp.168-169, in cui il Tribunale affermò l’avvenuta formazione di una norma consuetudinaria
contenente la criminalizzazione della violenza sessuale.
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Il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia ha utilizzato questo strumento per
giungere a una definizione di violenza sessuale, trovando un minimo comune
denominatore ma notevoli differenze nello specifico tra le legislazioni nazionali
11
.
Infine, con riferimento agli strumenti sussidiari, questi possono essere decisioni dei
tribunali internazionali, che oltre a non costituire fonte di diritto, non hanno come
conseguenza nemmeno il rispetto del principio dello stare decisis, ciononostante possono
rappresentare un utile strumento ausiliario per i Tribunali internazionali nella
determinazione delle regole di diritto. La loro valenza è stata affermata dallo Statuto della
Corte Internazionale di Giustizia
12
.
Con riferimento ai lavori del Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia, nel caso
Aleksovski, la Camera d’Appello ha attribuito ai precedenti giurisprudenziali che abbiano
affrontato la medesima questione di fattispecie, il valore di “persuasive authority”
13
.
2. Il diritto internazionale penale sostanziale
Il diritto internazionale penale è comunemente suddiviso in: diritto internazionale penale
sostanziale e processuale.
Il diritto internazionale penale sostanziale è costituito da quelle norme che definiscono gli
elementi costitutivi del crimine internazionale.
Un crimine internazionale è una violazione di norme internazionali da cui discende una
responsabilità penale individuale dell’autore e conseguentemente la sua assoggettabilità al
processo penale oggetto della presente trattazione e, in caso di condanna, all’irrogazione di
sanzioni penali a carico dell’imputato condannato.
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11
Si veda Furundžija, Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia, Camera di prima
istanza, 10 dicembre 1998, caso IT-95-17/1-T, §177.
12
Si veda lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, del 26 giugno 1945, in cui all’articolo
38 si afferma:
- “La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le
divergenze che le sono sottoposte applica (…) con riserva della disposizione dell’articolo
59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come
mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche”.
13
Si veda Aleksovski, Appeal, Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia, Camera
d’Appello, 24 marzo 2000, caso IT-95-14/1-A), pp.92-111.
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Affinché la violazione della norma abbia come conseguenza la responsabilità penale
personale, essa deve essere una violazione del diritto internazionale consuetudinario.
Tali norme sono cogenti, valide erga omnes e investono l’intera comunità di Stati, il loro
valore è ritenuto supremo, la repressione di questi crimini assume pertanto un interesse
universale.
È inoltre esclusa la possibilità di invocare alcun tipo d’immunità qualora i responsabili
siano pubblici ufficiali di uno Stato.
Il 28 giugno del 1919 rappresenta il momento di partenza dello sviluppo effettivo in
materia di responsabilità penale individuale: gli stati contraenti del Trattato di Versailles
all’articolo 227 affermano la responsabilità penale internazionale del Kaiser Guglielmo II
per violazione suprema della moralità internazionale e della santità dei trattati
14
.
L’articolo 228 riconosce la sua responsabilità per la violazione delle consuetudini di
guerra.
Già nel 1919 con lo stesso Trattato, le Potenze Alleate esprimono la volontà di istituire un
tribunale militare per processare gli autori dei crimini di guerra ma, come sappiamo, l’idea
non ha seguito concreto fino al 1947 allorché vengono istituiti i Tribunali militari
internazionali di Norimberga e di Tokyo nell’anno successivo.
È con l’istituzione di questi due Tribunali militari che per la prima volta si rifiuta l’assunto
positivistico che il diritto internazionale debba applicarsi solo agli Stati e si afferma invece
il principio dell’applicabilità diretta delle norme penali internazionali agli autori dei
crimini, dei quali è quindi affermata la piena capacità processuale.
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14
Si fa riferimento all’articolo 227 del Trattato di pace di Versailles tra le Potenze alleate e
associate, firmato a Versailles il 28 giugno del 1919, che afferma:
1. “Le Potenze alleate e associate accusano pubblicamente Guglielmo II di Hohenzollern, già
Imperatore di Germania, per crimine supremo contro la morale internazionale e la
sacrosanta autorità dei trattati.
2. Sarà istituito un tribunale speciale per processare l'accusato, al quale saranno garantite le
fondamentali garanzie del diritto di difesa. Il tribunale sarà formato da cinque giudici,
ciascuno nominato da una delle seguenti Potenze: gli Stati Uniti d'America, la Gran
Bretagna, la Francia, l'Italia e il Giappone.
3. Nelle sue decisioni il tribunale sarà guidato dai supremi principi della politica
internazionale e avrà cura di garantire il rispetto degli obblighi solenni e degli impegni
internazionali, nonché la morale internazionale. Al tribunale spetterà di determinare la pena
che a suo giudizio dovrà essere applicata.
4. Le Potenze alleate e associate inoltreranno richiesta al governo dei Paesi Bassi per ottenere
la consegna dell'ex Imperatore al fine di poterlo processare.”
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I principi enunciati dai due Tribunali hanno portato il 9 dicembre 1948 all’adozione della
Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio e il 12 agosto
dell’anno successivo alla firma a Ginevra delle quattro Convenzioni sul diritto umanitario
già menzionate in precedenza.
Giacché un crimine internazionale, per esser qualificato tale e farne discendere una
responsabilità personale deve incontrare i requisiti di violazione di un interesse vitale della
Comunità internazionale ed avere a oggetto i c.d. crimina juris gentium, il campo si
restringe considerevolmente, sono quindi annoverabili tra i crimini internazionali:
- I crimini di guerra;
- I crimini contro la pace e contro l’umanità;
- Il crimine di genocidio;
- Il crimine di aggressione;
Solo le infrazioni gravi o c.d. grave breaches elencate dalle quattro convenzioni
costituiscono crimini internazionali, ognuna di esse ne fornisce una definizione, dunque
per grave infrazione deve intendersi secondo la prima Convenzione di Ginevra e
analogamente nelle successive tre:
“Le infrazioni gravi (…) sono quelle che implicano l’uno o l’altro dei seguenti atti, se
commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: omicidio intenzionale, tortura
o trattamenti inumani, compresi esperimenti biologici, il fatto di cagionare
intenzionalmente gravi sofferenze o di danneggiare gravemente l’integrità corporale o la
salute, la distruzione o l’appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e
compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari”
1516
.
Il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia ha coadiuvato anch’esso nella
specificazione della definizione di grave infrazione, secondo la pronuncia si ritiene debba
intendersi “una grave violazione di una regola posta a protezione di beni primari e una tale
infrazione deve determinare gravi conseguenze per la vittima
17
”.
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15
Si veda l’articolo 50 della Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei
feriti e dei malati delle Forze armate in campagna, firmata a Ginevra il 12 agosto 1949.
16
Si vedano rispettivamente:
, L’articolo 51 della Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati
e dei naufraghi delle Forze armate sul mare;
, L’articolo 130 della Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra;
, L’articolo 147 della Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra.!