12
introdotto il concetto di mutuo riconoscimento
4
e quello del controllo
nel Paese di origine
5
che presuppongono un’omogenizzazione del
mercato finanziario.
Gli o.i.c.v.m. presi in considerazione dalle direttive erano quelli
allora esistenti, ovvero, per utilizzare la terminologia del legislatore
comunitario, il ‹‹fondo contrattuale››, il ‹‹fondo statutario›› e il
‹‹fondo fiduciario››
6
cioè rispettivamente il fondo comune di
investimento mobiliare aperto, la società di investimento (a capitale
fisso e variabile) e l’unit trust anglosassone. Il legislatore
comunitario, quindi, non imponeva la costituzione in ogni Paese di
questi organismi ma obbligava solamente, il legislatore che intendeva
regolamentarli, a seguire una disciplina comune al fine di consentire
una corretta e sana applicazione del principio del mutuo
riconoscimento e del principio del controllo nel Paese di origine
7
d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.): nota del Consiglio delle Comunità
Europee. Si veda anche la direttiva CEE n. 220/88 in parte modificativa della direttiva n. 611/85.
D. REGOLI, Aspetti comparatistici della disciplina del mercato finanziario dell’investimento
in Riv. soc., 1994, I, parag. 3 ss. fa notare come il processo di tendenziale armonizzazione delle
regolamentazioni dei mercati finanziari sia stato favorito dalla internazionalizzazione dei mercati
finanziari. Per l’A., l’armonizzazione dei mercati finanziari è condizione essenziale per garantire
un adeguato livello di sicurezza e trasparenza nel mercato unico e per assicurare una piena
liberalizzazione dei servizi finanziari al suo interno.
4
Sez. I, art. 6 della direttiva n. 611/85. Il principio del mutuo riconoscimento implica che, per
i prodotti e i servizi di provenienza da un Paese membro, la vendita e l’uso non possono essere
impediti in un altro Paese europeo anche in presenza di differenti leggi e regolamenti nei due
Stati. Cfr. D. CIANI, Il mercato europeo dei fondi di investimento mobiliari: verso una maggiore
integrazione? in Bancaria, 1995, n. 4, 86; R. LENER, Gli organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari nel diritto comunitario in Foro it., 1989, IV, 231-232.
5
Sez. II, art. 4 della direttiva n. 611/85. Per controllo nel Paese di origine si intende che la
sorveglianza dell’attività deve essere affidata all’autorità di vigilanza del Paese di origine. Per
una trattazione approfondita del concetto di home country control cfr. D. CIANI, op. cit., 87; R.
LENER, op. cit., 231-232.
6
Sez. I, art. 3 della direttiva n. 611/85. Sul punto cfr. E. GIRINO, Fondi comuni e sicav:
quali differenze? in Amministrazione e finanza, 1995, n. 11, 644.
7
Sul punto v. A. P. SODA, Gli organismi italiani di investimento collettivo in valori
mobiliari in Banche e banchieri, 1992, n. 4, 212; R. LENER, voce «Sicav» in Digesto IV, sezione
commerciale, Utet, 1996, 397; R. LENER, Nascono le sicav in Società, 1992, 449; R. LENER,
13
(quindi, ad esempio, imponeva le condizioni per l’autorizzazione, la
struttura contrattuale o societaria, le informazioni che dovevano
essere date ecc.)
8
.
Il legislatore comunitario imponeva altresì il carattere aperto
9
di
questi organismi, che rendeva necessaria la variabilità del
patrimonio
10
, lasciando invece autonomia ai Paesi membri su altri
aspetti rilevanti come ad esempio la scelta della forma giuridica delle
società di investimento
11
.
Il legislatore italiano ha colto l’occasione costituita dalle direttive
comunitarie per introdurre nell’ordinamento, accanto al fondo
comune d’investimento mobiliare aperto esistente già dal 1983, la
Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari nel diritto comunitario in Foro it.,
1989, IV, 224; L. ANSELMI, La società di investimento a capitale variabile. La funzione del
capitale e la posizione del socio in AA.VV., Studi sugli intermediari finanziari non bancari a
cura di M. RISPOLI FARINA, Jovene, Napoli, 1998, 207 ss.
«La creazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari è basata sui principi del mutuo
riconoscimento degli ordinamenti nazionali e dell’home country control» cfr A. CINQUE,
Commento all’art. 34 del T.U. in AA.VV., Il testo unico della intermediazione finanziaria,
commentario al D.lgs. n. 58/98 a cura di C. RABITTI BEDOGNI, Giuffrè, 2000, 209.
8
Sez. II, sez. III, sez. IV, sez. VI della direttiva n. 611/85.
9
Sez. I, art. 2 della direttiva n. 85/611. Si veda anche D. CIANI, op. cit., 87.
10
Il carattere aperto significa la libertà di entrata-uscita dall’organismo, cioè il continuo gioco
di emissione e rimborso delle azioni o dei certificati di partecipazione che può essere
agevolmente attuato solo grazie alla variabilità del patrimonio. In questi organismi si deve parlare
di variabilità del patrimonio e non del capitale poiché neanche nella sicav (almeno quella di
diritto italiano e di diritto francese) che è l’unico organismo a struttura societaria si può parlare a
ragione di capitale data la coincidenza di quest’ultimo con il patrimonio netto che porta, come si
vedrà, ad annullare il concetto di capitale. Sul punto v. P. MARCHETTI, Appunti sulle sicav in
Riv soc., 1992, I, 751; E. ROPPO, Le società di investimento a capitale variabile (sicav): prime
considerazioni in Giur. comm., 1992, I, 685; R. LENER, Le società di investimento a capitale
variabile in AA.VV., Trattato delle spa diretto da G. E. COLOMBO, G. B. PORTALE, vol. 10,
Utet, Torino, 1993, 154; A. BASSI, L’impresa societaria a base mutualistica. Capitale e
patrimonio in AA.VV., Manuale di diritto commerciale a cura di V. BUONOCORE,
Giappichelli, Torino, 1999, 449.
11
Sez. IV, art. 12 della direttiva n. 611/85.
14
società di investimento a capitale variabile trascurando invece la
società di investimento a capitale fisso e l’unit trust
12
.
La società di investimento a capitale fisso
13
, introdotta in Francia
intorno al 1945, ebbe scarsa fortuna e fu presto sostituita dalla sicav
poiché, non garantendo la libertà di entrata e di uscita tipica della
sicav e del fondo aperto, non attirava il risparmiatore-investitore
14
. In
sostanza la s.i.c.a.f. non si discostava da un fondo d’investimento a
tutti gli effetti chiuso strutturato secondo la formula societaria
all'epoca vigente in Francia
15
e veniva ricompresa dalle direttive
comunitarie tra gli organismi aperti grazie solamente a particolari
meccanismi che le garantivano tale carattere (la quotazione in Borsa
e la presenza di una ‹‹società di riacquisto›› delle azioni del socio
uscente erano gli strumenti che garantivano il carattere aperto)
16
. Un
altro limite della s.i.c.a.f. è stato la considerazione di questa società
come strumento a tutela del gruppo di controllo: l’impossibilità di
recedere ad nutum si traduceva, per il gruppo di maggioranza, nella
12
R. LENER, Le società di investimento a capitale variabile in AA.VV., Trattato delle spa
diretto da G. E. COLOMBO, G. B. PORTALE, Utet, Torino, 1993, 140; R. LENER, Nascono le
sicav in Società, 1992, 449.
13
Da ora s.i.c.a.f.
14
S. PATRIARCA, Una nuova società di diritto speciale: la sicav in Banche e banchieri,
1993, n. 5, 353; D. LUMBAU, La gestione sociale ed il regime giuridico del patrimonio nelle
società per azioni a capitale variabile in Giur. comm., 1994, I, 585.
15
D. LUMBAU, La gestione sociale ed il regime giuridico del patrimonio nelle società per
azioni a capitale variabile in Giur. comm., 1994, I, 585; R. LENER, Gli organismi…op. cit., 228
ss.; G. BOLLINO, Le gestioni di patrimoni mobiliari in Francia in AA.VV., Le gestioni di
patrimoni mobiliari: un’analisi comparata a cura di F. CAPRIGLIONE, Giuffrè, Milano, 1991,
78; sulla formula societaria vigente all’epoca in Francia adottata per la s.i.c.a.f. cfr. P. SENN, Les
societes d’investissement en droit francais, Nancy, 1956.
16
R. LENER, Gli organismi…op. cit., 228 ss.; sulla ‹‹società di riacquisto››, collegata alla
società di investimento, che si impegna contrattualmente a ricomprare le azioni ogni qual volta
un socio decida di voler lasciare la società cfr. R. LENER, La circolazione del modello del
‹‹trust›› nel diritto continentale del mercato mobiliare in Riv. soc., 1989, II, 1057.
15
garanzia di poter comunque contare sul capitale investito nella
impresa
17
.
La mancata introduzione dell’unit trust nel nostro ordinamento e,
in generale, in tutta l’Europa Continentale si collega invece ad un
complesso dibattito, che esula dai fini del lavoro qui presente, legato
alla difficoltà di trasportare un modello nato in un ordinamento a
common law in uno a civil law
18
.
Una circostanza storica di particolare rilievo, sulla quale si
avrà modo di tornare dopo aver evidenziato la differenza tra un
fondo e una sicav, è che in Italia la sicav è stata introdotta dopo i
fondi comuni di investimento mobiliari (aperti) mentre, negli
altri Paesi, il percorso è stato inverso essendo stata introdotta
prima la sicav e poi i fondi. Per il legislatore italiano,
quindi, l’introduzione della sicav ha rappresentato un «affina-
mento»
19
del fondo comune mentre negli altri Paesi è stata
l’introduzione del fondo ad aver rappresentato una «evoluzione»
della preesistente sicav
20
.
17
S. PATRIARCA, op. cit., 354. In un organismo aperto invece se l’investitore non è
soddisfatto della gestione patrimoniale portata avanti dal gruppo di comando può sempre
esercitare un diritto di uscita.
18
Sul punto cfr. R. LENER, Gli organismi…op. cit., 229 ss.; ‹‹Vi è un trust ogni qual volta
un soggetto (settlor) incarica una certa persona, detta ‹‹trustee››, di compiere certi atti nei
confronti di un’altra persona detta ‹‹beneficiary››. Si può dire quindi che vi è un trust ogni qual
volta una persona è titolare di diritti che è vincolata ad esercitare per conto di un altro o per la
realizzazione di un determinato scopo›› cfr. R. LENER, La circolazione del modello del trust nel
diritto continentale del mercato mobiliare in Riv. soc., 1989, II, 1052.
A testimonianza che l’unit trust è istituto sconosciuto nel nostro ordinamento e vi è difficoltà
ad inquadrarlo giuridicamente cfr. Trib. Casale Monferrato 13 aprile 1984, Giur. it., 1986, I, 2,
754 con nota di G. CASSONI, Il ‹‹trust›› anglosassone quale istituzione sconosciuta nel nostro
ordinamento.
19
R. LENER, Nascono le sicav…cit., 451.
16
2. SICAV E FONDI.
Appare opportuno un breve cenno preliminare alle differenze e
analogie tra fondi e sicav in merito alla loro funzione e struttura
giuridica.
I fondi e le sicav hanno la stessa funzione economica. Detta
funzione si sostanzia nel consentire la gestione del risparmio
raccolto; per questo motivo sono definiti organismi di investimento
collettivo del risparmio
21
. Pur avendo lo stesso ruolo di investitori
istituzionali e cioè di soggetti giuridici volti, istituzionalmente,
all’investimento del patrimonio raccolto presso una pluralità di
risparmiatori
22
, il fondo ha una struttura trilaterale ove vi sono una
società di gestione, il fondo e i partecipanti; la sicav, invece, ha una
struttura giuridica bilaterale data dalla società e dai soci-investitori
23
.
Mentre quindi nello schema del fondo la società di gestione gestisce
20
L. ANSELMI, cit., 207 ss.
21
Da ora o.i.c.r.; sul punto R. COSTI, Il mercato mobiliare. Gli investitori istituzionali in
AA.VV., Manuale di diritto commerciale a cura di V. BUONOCORE, Giappichelli, Torino,
1999, 837-838.
«L’art. 1, 1° comma, lett. m del T.U. definisce organismi di investimento collettivo del
risparmio (O.I.C.R.) i fondi comuni di investimento e le sicav» cfr. R. BASSO, Commento
all’art. 1, 1° comma del T.U. in AA.VV., Il Testo Unico della intermediazione finanziaria,
commentario al D.lgs. n. 58/98 a cura di C. RABITTI BEDOGNI, Giuffrè, 2000, 25.
22
La cosiddetta gestione in monte o collettiva del risparmio (art. 1, lett. n del T.U.).
«Il servizio di gestione collettiva del risparmio si realizza mediante la promozione, istituzione
ed organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i
partecipanti, nonché mediante la gestione del patrimonio di O.I.C.R. di propria o di altrui
istituzione» cfr. C. RABITTI BEDOGNI, R. MAVIGLIA, Introduzione allo studio del diritto del
mercato finanziario in AA.VV., Il Testo Unico della intermediazione finanziaria, commentario
al D.lgs. n. 58/98 a cura di C. RABITTI BEDOGNI, Giuffrè, 2000, 13.
Si concede quindi agli intermediari la facoltà di articolare il servizio di gestione collettiva
nelle distinte attività di promozione e di gestione cfr. E. TONELLI, Le società di gestione del
risparmio, in AA.VV., Intermediari finanziari, mercati e società quotate a cura di A. PATRONI
GRIFFI, M. SANDULLI, V. SANTORO, Giappichelli, 1999, 17, 28.
23
R. COSTI, op. cit., 842; C. COMPORTI, Le società di investimento a capitale variabile in
Dir. banc, 1993, II, 137.
17
un patrimonio autonomo
24
, in base ad un rapporto contrattuale,
distinto sia dal patrimonio dei partecipanti sia dal patrimonio della
società di gestione stessa, nella sicav il patrimonio da gestire è il
capitale della società che si è costituito a seguito dei conferimenti dei
soci-investitori
25
(infatti il T.U. riserva il servizio di gestione
collettiva del risparmio alle società di gestione del risparmio
26
e alle
sicav
27
con la differenza che la s.g.r. può cumulare gestione in monte
e gestione individuale del risparmio
28
, può gestire più fondi sia da
essa che da altre s.g.r. costituiti, nonché gestire patrimoni di sicav o
24
Nonostante l’art. 3 della Legge n. 77/83 (riprodotto nell’art. 36, 6° comma del T.U.) abbia
definito il fondo un «patrimonio autonomo», non è mai definitivamente cessato il dibattito sulla
sua natura giuridica. Il problema è stato da sempre impostato chiedendosi a chi spetti la titolarità
dei beni che compongono il fondo cfr. sul punto A. MORANO, Le nuove regole sui fondi comuni
di investimento in Società, 1992, 464; R. LENER, La circolazione del modello del «trust» nel
diritto continentale del mercato mobiliare in Riv. soc., 1989, II, 1060; R. COSTI, Il mercato
mobiliare. Gli investitori istituzionali in AA.VV., Manuale di diritto commerciale a cura di V.
BUONOCORE, Giappichelli, 1999, 848; E. TONELLI, Le società di gestione del risparmio in
AA.VV., Intermediari finanziari, mercati e società quotate a cura di A. PATRONI GRIFFI, M.
SANDULLI, V. SANTORO, Giappichelli, 1999, 62 ss.; Trib. Torino, 25-2-1991 in Banca e
borsa, 1992, II, 478 ss.; Trib. Napoli, 6-6-1996 in Società, 1996, 945 ss. con commento di F.
FIMMANÒ.
25
E. GIRINO, Fondi comuni e sicav: quali differenze? in Amministrazione e finanza, 1995, n.
11, 644; R. COSTI, Il mercato mobiliare, Utet, Torino, 1997, 149.
26
Da ora s.g.r.
27
Art. 33, 1° comma del T.U.
28
Attività consistente nell’investimento in strumenti finanziari delle somme affidate dal
singolo cliente all’intermediario e sotto questo profilo contrapposta alle gestioni in monte. Sul
punto cfr. R. COSTI, Il mercato mobiliare. Gli investitori…op. cit., 801-802.
«Il criterio per distinguere le gestioni «su base individuale» da quelle c.c.d.d. «in monte» va
individuato nella «potenziale» o «effettiva» personalizzazione del servizio propria delle prime,
contrapposta all’esclusione della medesima per le seconde» cfr. L. ENRIQUES, Commento
all’art. 1, 5° comma del T.U. in AA.VV., Il Testo Unico della intermediazione finanziaria,
commentario al D.lgs. n. 58/98 a cura di C. RABITTI BEDOGNI, Giuffrè, 2000, 39.
Nelle gestioni in monte il grado di personalizzazione del rapporto è ridotto in quanto,
nell’effettuare le sue scelte di investimento e disinvestimento, il gestore è soltanto tenuto
all’osservanza dei divieti e dei limiti posti dalla legge e dalle autorità di vigilanza e ad attenersi a
quanto stabilito nel regolamento del fondo o nello statuto (sicav), senza che al risparmiatore
siano consentite iniziative al riguardo cfr. M. BROGI, I servizi di gestione patrimoniale in
AA.VV., Gli strumenti finanziari a cura di P. L. FABRIZI, G. FORESTIERI, P. MOTTURA,
Egea, 1997, 266.
18
fondi pensioni, la sicav può invece unicamente gestire il patrimonio
da essa stessa raccolto)
29
.
Dopo queste osservazioni, ci si può rendere conto del perché la
sicav rappresenti, per il legislatore italiano, un «affinamento» del già
esistente fondo.
Per la maggioranza dei legislatori europei, lo schema del fondo,
con l’idea del patrimonio autonomo distinto sia da quello della
società di gestione sia da quello degli investitori e l’idea stessa del
gestore esterno sono una evoluzione del modello sicav, nel quale si
constata una inadeguatezza a disciplinare il fenomeno della gestione
collettiva. Questa inadeguatezza deriva dall’impossibilità di
distinguere adeguatamente ruolo e responsabilità di gestore e
risparmiatore, formalmente «equiordinati» in quanto soci della
medesima società. Si ravvisa, in sintesi, una incertezza e oscurità
nella sicav derivante dalla contraddizione interna per cui «la società
29
R. COSTI, Il mercato mobiliare. Gli investitori istituzionali…op. cit., 838-839; A.
ANTONUCCI, Le società di investimento a capitale variabile in AA.VV., Intermediari
finanziari, mercati e società quotate a cura di A. PATRONI GRIFFI, M. SANDULLI, V.
SANTORO, Giappichelli, Torino, 1999, 99; F. RECINE, La gestione collettiva del risparmio
(artt. 33-50) in AA.VV., Commentario al d.lgs. n. 58/98 a cura di LACAITA, NAPOLEONI,
Giuffrè, Milano, 1998, 41-43.
Il carattere esclusivo dell’oggetto sociale della sicav non preclude lo svolgimento di attività
connesse o strumentali (a norma dell’art. 43, 6° comma del T.U.). Per attività connessa si intende
quella «attività che consente di promuovere e sviluppare l’attività principale esercitata»
dall’intermediario, mentre si considera strumentale quella attività avente carattere ausiliario
rispetto all’attività svolta cfr. C. RABITTI BEDOGNI, Commento all’art. 43 del T.U. in
AA.VV., Commentario al T.U. n. 58/98 a cura di G. ALPA, F. CAPRIGLIONE, Cedam, 1998,
457; A. M. CARRIERO, Disciplina ed operatività degli intermediari finanziari, in AA.VV.,
Studi sugli intermediari finanziari non bancari a cura di M. RISPOLI FARINA, Jovene, 1998,
43; E. TONELLI, Le società di gestione del risparmio in AA.VV., Intermediari finanziari,
mercati e società quotate a cura di A. PATRONI GRIFFI, M. SANDULLI, V. SANTORO,
Giappichelli, 1999, 18. Sul punto cfr. anche L. BENATTI, Il capitale minimo nella disciplina
degli intermediari finanziari, Giuffrè, 1998, 147.
19
si presenta, al tempo stesso, quale gestore e quale oggetto
dell’investimento»
30
.
Nell’ordinamento italiano, invece, si ritiene che la sicav può
realizzare una migliore tutela dell’interesse del socio-investitore
rispetto al fondo. Quest’idea deriva dalla relazione di
accompagnamento del d.lgs. n. 84/92 che giustifica l’introduzione
delle sicav accanto ai fondi comuni per il fatto che in esse «il
risparmiatore-investitore ricopre anche la figura di socio partecipante
e come tale ha la possibilità di incidere, con l’esercizio del diritto di
voto, sulle vicende sociali e sulla politica di investimento della
società»
31
.
Si hanno quindi due visioni e realtà di segno contrario, di cui si
può solo prendere atto tenendo presente però che sul modello sicav
costruito dal legislatore italiano hanno influito anche i termini della
delega che vincolavano all’adozione di uno schema normativo
30
R. LENER, Nascono le sicav in Società, 1992, n. 4, 450; R. LENER, Le società di
investimento a capitale variabile in AA.VV., Trattato delle spa diretto da G. E. COLOMBO, G.
B. PORTALE vol. 10, Utet, 1993, 140 ss.; R. LENER, Premessa in AA.VV., Le società di
investimento a capitale variabile (commento al d.lgs. n. 84/92) collana quaderni di diritto
commerciale europeo a cura di R. LENER, Giappichelli, 1994, 9. Sul punto cfr. anche A.
BANFI, Gli investitori istituzionali in AA.VV., La borsa e il mercato mobiliare, Utet, 1994, 358.
31
Relazione governativa «di accompagnamento del d.lgs. n. 84/92 di recepimento della
direttiva CEE n. 611/85, istitutivo della società di investimento a capitale variabile (sicav)»,
1992, 1.
Sul punto cfr. A. P. SODA, Gli organismi italiani di investimento collettivo in valori
mobiliari in Banche e banchieri, 1992, n. 4, 217; R. LENER, voce «Sicav»…cit., 397; R.
MILETTI, S. PALLINI, Commento all’art. 45 del T.U. in AA.VV., Commentario al T.U. n.
58/98 a cura di C. RABITTI BEDOGNI, Utet, 1998, 349; G. FERRI, Manuale di diritto
commerciale, Utet, 2001, 802.
20
equiparato, ai fini economici e della tutela del risparmio, ai fondi
comuni aperti
32
.
A ben vedere, la disciplina giuridica in materia di sicav è ricca di
deroghe al diritto societario comune che rendono questa società più
simile ad un fondo comune che ad una società per azioni.
L’introduzione della sicav, allora, potrebbe aver rappresentato non
tanto la creazione di un nuovo modello societario quanto una
evoluzione del fondo
33
.
Parte della dottrina
34
ritiene, infatti, che la sicav possa essere
considerata una «evoluzione statutaria» del fondo. Questa tesi si basa
sulle forti analogie che la disciplina giuridica della sicav presenta
rispetto al fondo. Dette analogie sono legate non solo alla funzione
economica della sicav, pressochè identica a quella di un fondo
comune di investimento aperto, ma anche alla nascita «tardiva» della
sicav, rispetto al fondo, nell’ordinamento giuridico italiano
35
.
I risparmiatori che fanno affluire alle sicav i propri apporti hanno
diritto, «in qualsiasi momento» (almeno settimanalmente), al
rimborso del valore delle azioni sottoscritte e, d’altro canto, le sicav
possono procedere alla emissione «continua» di nuove azioni,
32
Art. 22 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428; M. LA VECCHIA, S. PALLINI, B. SZEGÖ,
Commento all’art. 43 del T.U. in AA.VV., Commentario al T.U. n. 58/98 a cura di C. RABITTI
BEDOGNI, Utet, 1998, 335; A. P. SODA, cit., 214.
33
R. LENER, Le società di investimento a capitale variabile in AA.VV., Trattato delle
spa…cit., 142.
34
R. LENER, Le società di investimento a capitale variabile in AA.VV., Trattato delle spa
diretto da G. E. COLOMBO, G. B. PORTALE, vol. 10, Utet, Torino, 1993, 142; S.
PATRIARCA, Una nuova società di diritto speciale: la sicav in Banche e banchieri, 1993, n. 5,
365.
35
R. LENER, Premessa in AA.VV., Le società di investimento a capitale variabile
(commento al d.lgs. n. 84/92)…cit., 9; R. LENER, voce «Sicav»…cit., 397.
21
ricevendo così nuovi apporti. In questo senso la sicav si definisce un
organismo «aperto»
36
. Al momento della sua introduzione
nell’ordinamento giuridico nazionale, il mercato finanziario italiano
conosceva unicamente il fondo comune di investimento mobiliare
aperto
37
.
I fondi chiusi si definiscono così perché non prevedono la libertà
di entrata e di uscita dei fondi aperti, essendo l’ammontare del fondo
fissato al momento della costituzione e non potendo essere
modificato né a seguito dei rimborsi, prima di una certa data, né a
seguito di collocamenti successivi
38
. Naturalmente queste differenze
comportano una diversità nel tipo di investimento cui è finalizzato il
fondo comune. Nel caso dei fondi aperti, poiché un ruolo centrale è
riconosciuto all’interesse alla pronta liquidazione della quota di
partecipazione, l’investimento riguarda fondamentalmente strumenti
finanziari quotati
39
; la prospettiva è invece sostanzialmente opposta
36
Cfr. R. COSTI, Il mercato mobiliare, Utet, 1997, 148-149.
37
I fondi chiusi e i fondi pensione sono stati introdotti in date successive: nel 1993 nascono i
fondi chiusi mobiliari, nel 1994 quelli immobiliari, nel 1993 i fondi pensione. Cfr. G. FERRI,
Manuale di diritto commerciale ed. nona, Utet, Torino, 1995, 787; G. CORVINO, I fondi
pensione in AA.VV., Gli strumenti finanziari a cura di P. L. FABRIZI, G. FORESTIERI, P.
MOTTURA, Egea, 1998, 303; A. P. SODA, Commento all’art. 33 del T.U. in AA.VV.,
Commentario al T.U. n.58/98 a cura di C. RABITTI BEDOGNI, Utet, 1998, 201.
38
Cfr. R. COSTI, Il mercato mobiliare, Utet, 1997, 139 ss.; G. DE MARCHI, G. ROASIO, I
fondi comuni di investimento come funzionano, quando convengono, Il Sole 24 ore, Milano,
1996, 2-3; G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, Utet, 1995, 787 ss.; A. P. SODA,
Commento all’art. 37 del T.U. in AA.VV., Commentario al T.U. n. 58/98 a cura di C. RABITTI
BEDOGNI, Utet, 1998, 221; A. BANFI, op. cit., 348.
39
L’art. 1, 1° comma lett. n del T.U. genericamente stabilisce che «La gestione del
patrimonio di un o.i.c.r. avviene mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari,
crediti e altri beni mobili o immobili» cfr. E. TONELLI, cit., 16; l’art. 37, 1° comma lett. a del
T.U. rimette poi al regolamento del Ministero del Tesoro la specifica determinazione dell’oggetto
dell’investimento per i fondi comuni e per le sicav. Si rinvia quindi all’art. 9, 1° comma del D.
M. 24-5-1999 n. 228 in G. U. n. 164 del 15-7-1999, con i limiti e i criteri da seguire per
l’investimento stabiliti nella sez. II, cap. II, del Provvedimento della Banca d’Italia 20-9-1999 in
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nell’ipotesi dei fondi chiusi.
Un ulteriore elemento di analogia tra sicav e fondi
40
, che deve
essere sottolineato poiché legato al discorso sul divieto di emettere
categorie diverse di azioni nella sicav, è la presenza del
multicomparto
41
. Le sicav a struttura multicompartimentale emettono
«categorie distinte di azioni» in corrispondenza di ogni diversa parte
o comparto in cui è diviso il patrimonio della società
42
. Per ciascuno
di questi comparti sono previste specifiche politiche di investimento
contraddistinte da un differente rapporto redditività-rischio. Il
risparmiatore può beneficiare in questo modo di uno strumento
flessibile in grado di soddisfare le proprie esigenze specifiche.
G. U. n. 230 del 30-9-1999, per la disciplina riguardante l’investimento delle risorse del fondo
comune di investimento aperto.
Tanto il D. M. (art. 11) che il Provvedimento integrativo della Banca d’Italia stabiliscono che
le disposizioni riguardanti i fondi aperti si applicano alle sicav.
Per i fondi chiusi l’oggetto dell’investimento è disciplinato dall’art. 12, 1° comma del D. M. e
dalla sez. III, cap. II del Provvedimento della Banca d’Italia.
40
Le s.g.r. tendono a «raggruppare più fondi comuni di investimento (ognuno con la sua
caratterizzazione specifica) in un’unica famiglia nella quale è consentita la libera circolazione,
senza commissioni a carico del partecipante, in occasione del disinvestimento da un fondo e del
contestuale reinvestimento del controvalore in un altro fondo della stessa famiglia» cfr. G. DE
MARCHI, G. ROASIO, cit., 76.
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Art. 43, 8° comma del T.U.
Le modifiche più significative che il T.U. ha apportato al d.lgs. n. 84/92 sono state la
ridefinizione dell’oggetto esclusivo della sicav, le regole in tema di delega di gestione, ed il
riconoscimento normativo della possibilità di costituzione di sicav multicomparto cfr. A.
ANTONUCCI, cit., 101-102; M. LA VECCHIA, S. PALLINI, B. SZEGÒ, Commento all’art. 43
del T.U. in AA.VV., Commentario al T.U. n. 58/98 a cura di C. RABITTI BEDOGNI, Utet,
1998, 337 ss.
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Il patrimonio netto complessivo della sicav è infatti la risultante della somma dei singoli
patrimoni netti dei comparti cfr. A. ANTONUCCI, op. cit., 101-102; M. LA VECCHIA, S.
PALLINI, B. SZEGÒ, cit., 337 ss.; sul multicomparto della sicav cfr. anche A. DONATI, op.
cit., 40. Sul ruolo competitivo del multicomparto nel soddisfare le diverse esigenze di
investimento dei soci-investitori della sicav cfr. M. GIUDICI, O. CORTESI, Sicav europee a
confronto: perché le italiane non attraggono? in Rivista AIAF, 1994, n. 10, 29, 30, 31.