1
INTRODUZIONE
Con la presente trattazione si intende affrontare l’esame dei principali profili inerenti
le modalità di articolazione del ricorso proponibile nell’ambito del processo
elettorale impugnatorio disciplinato dall’art.130 del Codice del processo
amministrativo, ossia del giudizio avente ad oggetto la tutela avverso gli atti del
procedimento elettorale di comuni, province, regioni e membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia.
Si sottolinea, pertanto, che l’analisi che si porterà avanti nelle pagine seguenti sarà
attinente non al rito processuale disciplinato dall’art. 129 c.p.a., inerente alla tutela
avverso gli atti del “procedimento preparatorio alle elezioni”
1
(comprendente la fase
dell’ammissione di liste e candidati), immediatamente lesivi dei diritti del ricorrente,
ma, piuttosto, al ricorso proponibile avvero gli atti del “procedimento elettorale” in
senso stretto, “comprendente le operazioni elettorali e la successiva proclamazione
degli eletti”
2
.
Ciò precisato, occorre altresì rilevare che le norme processuali dettate per il giudizio
di cui all’art. 130 c.p.a. presentano alcune differenze a seconda che si tratti delle
elezioni di comuni, province, regioni o delle elezioni relative ai membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Nella prima ipotesi, la legittimazione ad agire spetta a “qualsiasi candidato o elettore
dell’ente della cui elezione si tratta”. Nel secondo caso, invece, l’art. 130 c.p.a. fa
riferimento “a qualsiasi candidato o elettore”
3
.
Inoltre, nella prima ipotesi, sussiste la competenza del Tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede l’ente territoriale e il ricorso deve essere
depositato nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti.
1
Cfr. Corte Cost., 07.07.2010, n.236, reperita in http://www.cortecostituzionale.it, che distingue, appunto, tra
procedimento preparatorio alle elezioni e procedimento elettorale in senso stretto; tale distinzione è stata peraltro
condivisa e ribadita dalla dottrina e, in particolare, da Cecchetti M., Il contenzioso pre-elettorale
nell’ordinamento costituzionale italiano, in http://www.giustizia-amministrativa.it
2
Cfr. Corte Cost. n.236/2010 cit.
3
In dottrina è diffusa la qualificazione dell’azione del cittadino elettore come un caso eccezionale di azione
popolare; in tal senso si esprimono Cintioli F., L’azione popolare nel contenzioso elettorale amministrativo, in
Dir. amm., 2008, p.329 e ss.; Vetrò F., I riti elettorali cit., p.521
2
Diversamente, nel secondo caso, la competenza spetta al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma, e il ricorso va depositato nella relativa segreteria
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’elenco dei candidati proclamati eletti.
Il presidente del T.a.r. adito deve fissare con decreto e in via d’urgenza l’udienza di
discussione.
Il ricorso, unitamente, al decreto di fissazione dell’udienza, va notificato entro dieci
giorni dalla data della comunicazione del predetto decreto , “a) all’ente della cui
elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni; b) all’Ufficio
elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia; c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno
un controinteressato” ( art. 130, terzo comma, c.p.a.).
All’esito delle necessarie notificazioni, il ricorrente è tenuto a depositare presso la
segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto nel termine di dieci giorni
dall’ultima notificazione con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli
atti e documenti del giudizio.
Venuti a conoscenza dell’instaurazione del giudizio, l’amministrazione resistente e i
controinteressati possono depositare in segreteria le proprie controdeduzioni nei
quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro
confronti. Occorre, altresì, evidenziare che nel giudizio elettorale ex art.130 c.p.a.
possono essere proposti motivi aggiunti e ricorso incidentale.
Il collegio, sentite le parti se presenti, all’udienza fissata, pronuncia la sentenza, che è
pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa
4
.
4
Il legislatore ha, tuttavia, previsto che “se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della
sentenza, nello stesso termine di cui al periodo precedente [ giorno successivo alla decisione della causa] è
pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni
successivi”. Per quanto concerne, poi, la pubblicità della sentenza, si prevede che “la sentenza è immediatamente
trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta
provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell’ufficio elettorale nazionale, a seconda dell’ente cui si
riferisce l’elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro
ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell’albo o bollettino
ufficiale dell’ente interessato a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di elezioni relative a
comuni, province o regioni, la sentenza è comunicata anche al Prefetto. Ai medesimi incombenti si provvede
dopo il passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia pubblicata la sua definitività”.
3
Come in precedenza già accennato, nel contenzioso relativo alle elezioni di comuni,
province e regioni, il giudice ha poteri di correzione del risultato delle elezioni e di
sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati con coloro che hanno diritto di
esserlo ( art. 130, nono comma, prima parte, c.p.a.).
Invece, nel caso di controversie relative alle operazioni elettorali per i membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia, “i voti delle sezioni le cui operazioni sono
state annullate non hanno effetto” ( art. 130, nono comma, seconda parte, c.p.a.).
Per quanto concerne il giudizio di appello, esso è disciplinato dagli artt.131 e 132
c.p.a., rispettivamente dedicati al procedimento d’appello in relazione alle operazioni
elettorali di Comuni, Province e Regioni
5
e procedimento d’appello in relazione alle
operazioni elettorali del Parlamento europeo
6
.
5
Ai sensi dell’art. 131 c.p.a. l’appello si propone nel termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per
coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori, invece, nel termine di venti
giorni decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell’albo pretorio del comune.
Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato. I termini
processuali sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.
6
Nel procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo (art.132c.p.a.) sono
legittimate alla proposizione dell’appello soltanto le parti del giudizio di primo grado, le quali devono proporre
appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha
pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza o,
in mancanza, del dispositivo. L’atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di
trenta giorni decorrente dalla ricezione dell’avviso di pubblicazione della sentenza. Per tutto quanto non disposto
dall’art. 132 c.p.a., trovano applicazione le norme previste per il procedimento d’appello in relazione alle
operazioni elettorali di Comuni, Province, Regioni (art.131 c.p.a.)
4
CAPITOLO I
LA STRUTTURAZIONE DEL RICORSO INTRODUTTIVO NEL PROCESSO
ELETTORALE IMPUGNATORIO DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Premessa
Concentriamo ora l’attenzione sugli oneri che, in base a quanto affermato dalla
giurisprudenza amministrativa e dalla dottrina, devono essere soddisfatti dal
ricorrente, candidato o elettore, che intende contestare l’esito delle operazioni di
scrutinio.
Si tratta, in particolare, dell’onere inerente la specificità dei motivi di ricorso e di
quello inerente il principio di prova: come precisato dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato, vengono in rilievo, un onere “concernente l’attività assertiva” e
un onere concernente “l’attività probatoria”
7
.
1. L’onere di specificità dei motivi di ricorso
Venendo a trattare, specificamente, del primo onere citato, occorre in primo luogo
precisare che quello della specificità dei motivi di ricorso costituisce principio
generale dell’ordinamento processuale amministrativo
8
; prima dell’emanazione del
d.lgs. 2 luglio 2010, n.104
9
(Codice del processo amministrativo) tale principio era
espressamente sancito all’art. 6, n.3 del r.d. 17 agosto 1907, n.642, secondo cui il
ricorso doveva contenere “la esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda
7
Cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3631 del 26/06/2000, in portale di ricerca giuridica online “De jure”- Giuffrè-
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/Ricerca?pid=19-
8
In questo senso Cardone A. Conservazione del voto e diritto di azione nell’accesso alla giurisdizione
amministrativa sulle operazioni elettorali, in Diritto pubblico, n.2/2011, pag. 659 e ss.
9
Tale d.lgs. costituisce attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al Governo per il
riordino del processo amministrativo