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CAPITOLO I
LA TUTELA DEL CONSUMATORE IN EUROPA.
SOMMARIO: 1. Dalle origini alla Direttiva 97/7/CE. – 2. La Direttiva 2011/83/UE e il
problema dell’armonizzazione. – 2.1. Segue. Le finalità e le soluzioni. – 3. Il recepimento in Italia. Il
D. LGS. 21/2014.
1. Dalle origini alla Direttiva 97/7/CE.
La definizione del consumatore nasconde molte insidie. L’attenta
osservazione della molteplicità dei punti di vista dal quale esso può essere
osservato fornisce l’occasione per far luce su alcune questioni ancora
irrisolte.
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Un primo approccio induce a considerare il consumatore come la
controparte dell’impresa nella catena distributiva, acquirente o utilizzatore di
beni e servizi per uso personale o familiare. Tale definizione, estremamente
concreta ma allo stesso tempo carica di significati non manifesti, ha una storia
che parte da molto lontano, precisamente da quando, data la scarsità di reddito
in gran parte della popolazione, i consumi erano destinati unicamente al
sostentamento dell’individuo a svantaggio della qualità dei beni e dei servizi
ricevuti. D’altronde in ogni epoca la ricerca di beni di prima necessità ha
collocato automaticamente in una posizione subordinata il problema della
qualità di essi.
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In un suo contributo, Alpa analizza il significato del termine consumatore nelle varie prospettive. Per
approfondimenti v. ALPA G., Consumatore, tutela del, in Enciclopedia delle scienze sociali, 1992,
consultabile sul sito www.treccani.it.
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La tutela del consumatore in Europa.
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Verso la fine del Settecento l’avvento della rivoluzione industriale ed in
particolare il conseguente diffondersi della produzione di massa, l’aumento
dell’occupazione e dunque della popolazione con disponibilità di reddito,
segna l’inizio, in parte della popolazione, di un crescente interesse nei
confronti della qualità dei beni e dei servizi acquisiti. In tali condizioni di
maggiore benessere economico il valore della moneta come mezzo di scambio
aumentava vertiginosamente, generando in tal modo nelle persone una nuova
consapevolezza dei propri diritti.
Il consumerism
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nasce ufficialmente agli inizi del XX secolo negli Stati
Uniti d’America, dove le prime proteste di massa ebbero un impatto tale da
costringere il governo federale all’approvazione di leggi la cui importanza ha
condotto a notevoli controlli sull’industria, che inizialmente non furono però
particolarmente restrittivi. Tra i vari provvedimenti adottati sono degni di nota
il “Pure Food and Drug Act” del 1906 e la creazione della Federal Trade
Commission nel 1914. Tuttavia è solo a partire dagli anni ’60 che il
movimento in questione ha ottenuto grande visibilità nel suo paese di origine,
raggiungendo traguardi molto importanti come l’attribuzione della
responsabilità oggettiva al produttore, il quale in caso di danni sarà gravato
dall’onere di provare che essi non sono derivati dal suo operato. Inoltre negli
stessi anni si distingue la figura di Ralph Nader, fondatore del movimento
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Termine anglosassone che indica la tendenza dei consumatori ad organizzarsi in associazioni allo
scopo di essere tutelati nelle contrattazioni e sensibilizzare le autorità sulle problematiche ad essi
inerenti. Trattasi di un movimento sociale (e politico) rivolto a rivendicare il ruolo centrale del
cittadino e la sua protezione nell’ambito della organizzazione dello statuto moderno. Op. cit.
MASTRORILLI D., Contrattazione a distanza, disciplina consumeristica e di settore, Bari, 2011,
p.21.
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sociale e politico chiamato poi Naderismo. Rilevante fu il suo contributo nella
codificazione dei diritti dei consumatori nel cd. Bill of Rights (1962).
Questi brevi cenni storici riguardanti la storia del consumerismo nel
continente americano risultano necessari in quanto primi nel loro genere.
In Europa invece i primi provvedimenti adottati risalgono al 1947 con
la fondazione in Danimarca del Consiglio del Consumatore; nel 1955 fu
costituito in Gran Bretagna il Consumer Advisory Council; nel 1966 fu
fondato l’ Istituto Nazionale del Consumo in Francia. Considerata l’inevitabile
eterogeneità degli ordinamenti di provenienza e soprattutto le diverse
tradizioni giuridiche presenti nei paesi europei su menzionati, tali
provvedimenti hanno avuto un valore certamente inferiore rispetto a quelli
adottati negli stessi anni negli Stati Uniti, mancando un coordinamento tra
essi.
Mentre i vari stati sono impegnati a legiferare l’Italia resta immobile;
infatti, per lungo tempo, la tutela del consumatore è affidata essenzialmente
alle interpretazioni del codice civile, soprattutto con riguardo alle norme
dettate in materia di contratti in generale (artt. 1341 e 1342). Il primo
provvedimento organico reso in tale materia si avrà solo con la legge n. 281
del 30 luglio 1998 in riferimento alla tutela del diritto dei consumatori e degli
utenti (successivamente modificata da varie leggi
3
). Appare quindi evidente
come l’Italia abbia preferito, in un primo momento, un approccio di tipo
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Modficata dalla l. 24 novembre 2000, n.340, dal d. lgs. 23 aprile 2001, n224 (in recepimento della
Direttiva 98/27/CE) e dall’articolo 11 della legge 1 marzo 2002, n39.
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conservatore, abbandonandolo quando, entrata a far parte dell’UE, ha dovuto
poi cedere alle istanze politiche provenienti da quest’ultima. Dunque risulta
chiaro come, a seguito dell’intervento di tali politiche comunitarie, la tutela
del consumatore acquisisca una rinnovata importanza. Quanto segue
costituisce un’analisi storica dell’evoluzione delle politiche consumeristiche
fin ad oggi adottate in ambito europeo.
L’Unione Europea nasce a Roma il 25 marzo del 1957 con la
denominazione di CEE (Comunità Economica Europea) con la finalità di
creare un mercato comune, che assicuri agli Stati membri uno sviluppo
armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche. Risulta chiaro
fin da subito che per raggiungere tali finalità bisogna tutelare i soggetti che
subiscono direttamente le distorsioni del mercato. Fra questi vi sono
certamente i consumatori oltre alle cd. imprese deboli. È solo però nel 1973
che s’inizia concretamente a perseguire tali scopi con la creazione del
Comitato Consultivo dei Consumatori e l’approvazione della Risoluzione
543/1973 che istituiva la Carta europea di protezione dei consumatori nella
quale, per la prima volta, questi erano definiti come le persone fisiche o morali
alle quali siano venduti beni o forniti servizi per uso privato. Tale Carta,
inoltre, elencava i diritti fondamentali del consumatore, quali: 1) il diritto alla
protezione e assistenza; 2) il diritto al risarcimento del danno; 3) diritto
all’informazione e educazione
4
; 4) diritto alla rappresentanza.
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Per approfondimenti sul tema vedi infra CAP II.
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Nel 1975, con la Risoluzione del Consiglio dei Ministri del 14 aprile, la
CEE definisce un primo programma preliminare per una politica di tutela dei
consumatori, riordinando in modo organico tutte le iniziative e le priorità; in
tal modo furono fissati i diritti fondamentali in cinque categorie: 1) la
protezione contro i rischi e per la salute del consumatore: 2) la protezione
degli interessi economici del consumatore; 3) la predisposizione di strumenti
per la consulenza e l’assistenza per il risarcimento del danno; 4)
l’informazione e l’educazione del consumatore; 5) la consultazione e la
rappresentanza dei consumatori nella predisposizione delle decisioni che li
riguardano.
Successivamente con la Risoluzione del 19 maggio 1981 venne
emanato il secondo programma preliminare per una politica di protezione e di
informazione del consumatore nel quadro del completamento del mercato
comune
5
. In esso si registra un cambiamento di prospettiva riguardo alla
nozione di consumatore; al fine di proteggere i consumatori dai metodi non
ortodossi di vendita e dalle richieste di pagamento di merci non ordinate il
soggetto in questione non viene più considerato solo come la controparte
dell’impresa nella catena distributiva, ma anche, e soprattutto, come
“individuo interessato ai vari aspetti della vita sociale che possano
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Bisogna qui rimarcare come la politica relativa alla tutela del consumatore sia sempre stata inserita
nell’ottica dell’istaurazione di un mercato comune. Per approfondimenti sul tema,BONELLI C.,
Libera concorrenza e tutela del consumatore: un bilanciamento problematico nell’ordinamento
comunitario e nel diritto interno, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2010, p.33 ss; MAZZAMUTO S., Il
contratto di diritto europeo, Torino, 2012; GHIDINI G., CESARANI C., Consumatore (tutela del)
(diritti civili), in Enc. giur., agg. V, 2001.
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direttamente o indirettamente danneggiarlo”
6
. Per l’attuazione di tale
programma sono state emanate varie direttive tra cui: 1) la 84/450/CEE in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa (successivamente modificata
dalla Dir. 97/55/CE); 2) la 85/577/CEE del 20 dicembre 1985 relativa alla
protezione del consumatore nei contratti negoziati fuori dei locali
commerciali
7
. In queste direttive il consumatore è definito come persona fisica
che acquista i beni o usufruisce di servizi per scopi personali o familiari.
Il 1° luglio 1987 entra in vigore l’Atto Unico Europeo con il quale fu
modificato il Trattato di Roma. Quest’atto introdusse nel Trattato istitutivo CE
l’art 100 A (ora art. 114, terzo capoverso, TFUE) il quale richiedeva, al fine
dell’adozione dei provvedimenti di armonizzazione legislativa, che la
Commissione europea ed il Consiglio assicurassero, in materia di sanità,
sicurezza, protezione dell’ambiente e dei consumatori, un elevato standard di
protezione.
Un esame più approfondito dell’articolo sopra citato mostra come la
tutela dei consumatori sia ancora fortemente legata alla politica tendente
all’istaurazione del mercato unico; infatti nonostante sia stato stabilito che le
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Op. cit. MASTRORILLI D., Contrattazione a distanza, disciplina consumeristica e di settore, p. 23.
7
Tale Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento tramite D. lgs. n. 50/92, poi confluito nel
codice consumo. In considerazione del fatto che l’art 9 del d. lgs. n. 50/92 (altre forme speciali di
vendita) prevedeva che: “Le disposizioni del… decreto si applica[ssero] anche ai contratti riguardanti
la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dai locali commerciali sulla base di
offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una
diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l’uso di strumenti
informatici o telematici”; e dalla circostanza che l’art. 1, comma primo, lett. d, del medesimo decreto
includesse tra le tipologie di contratti conclusi fuori dai locali commerciali quelli per corrispondenza,
ne deriva che tale normativa ha rappresentato per anni il primo nucleo di disciplina dei contratti a
distanza. Op. cit., MASTRORILLI D., Contrattazione a distanza, disciplina consumeristica e di
settore, p. 7.
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istituzioni comunitarie debbano assicurare un elevato standard di protezione
per il consumatore, esse tuttavia sono tenute ad intervenire solo qualora
sussista un legame con l’esigenza del completamento del mercato interno. In
tal modo la politica di tutela del consumatore si configura ancora come
sussidiaria, secondaria ed indiretta.
Per assistere al cambiamento di prospettiva secondo il quale la politica
dei consumatori assume un ruolo principale, distaccandosi, anche se mai del
tutto, dalla politica tendente all’istaurazione del mercato unico, è necessario
attendere il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, istitutivo dell’UE,
ratificato con la l. n. 454 dello 03/11/1992 ed entrato in vigore l’1 novembre
1993. Tra le novità più rilevanti di questo Trattato, vi è l’introduzione del
nuovo Titolo XIV rubricato “Protezione dei consumatori” , e l’art. 129 A (ora
art. 169 TFUE). Quest’ultimo prevede che: “ Al fine di promuovere gli
interessi dei consumatori e assicurare un livello elevato di protezione dei
consumatori, l’Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli
interessi economici dei consumatori, nonché a promuovere il loro diritto
all’informazione, all’educazione, e all’organizzazione per la salvaguardia dei
propri interessi”. Con questa impostazione è chiaro come in ambito europeo
sia stata considerata fondamentale la politica sulla tutela dei consumatori
trasformandola da strumentale, per la correzione degli squilibri di mercato e
della concorrenza, a fondamentale indirizzo politico.